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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/08/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1772/2023 R.G. affari contenziosi, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Laguercia in virtù di Parte_1 mandato a margine del ricorso,
- RICORRENTE
E,
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Pisanelli in virtù Controparte_1 di mandato in calce alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE
OGGETTO: divorzio
FATTO E DIRITTO
I coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 23.6.2011 e dalla loro unione nasceva il figlio (2012); con sentenza n.1215/2019 questo Tribunale dichiarava la separazione Per_1 dei coniugi;
dalla data di comparizione innanzi al Presidente dello stesso Tribunale in sede di separazione, è decorso il termine stabilito dalla legge per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo emersa alcuna prova di riconciliazione tra i coniugi.
Fissata l'udienza di prima comparizione ed adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, con note scritte depositate il 5.5.2025 le parti hanno concordato di accedere al rito consensuale alle condizioni allegate e sottoscritte dalle stesse.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
1 Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda originariamente proposta con ricorso depositato il 7.6.2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e poi congiuntamente da entrambe le parti c.s. previa trasformazione del rito in consensuale,
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Brindisi il 23.6.2011 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto CP_1
Comune, al n. 86, parte II, serie A, Uff.1, anno 2011), alle condizioni depositate dalle parti il 4.6.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Brindisi il 24.7.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
2 3 4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1772/2023 R.G. affari contenziosi, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Laguercia in virtù di Parte_1 mandato a margine del ricorso,
- RICORRENTE
E,
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Pisanelli in virtù Controparte_1 di mandato in calce alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE
OGGETTO: divorzio
FATTO E DIRITTO
I coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 23.6.2011 e dalla loro unione nasceva il figlio (2012); con sentenza n.1215/2019 questo Tribunale dichiarava la separazione Per_1 dei coniugi;
dalla data di comparizione innanzi al Presidente dello stesso Tribunale in sede di separazione, è decorso il termine stabilito dalla legge per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo emersa alcuna prova di riconciliazione tra i coniugi.
Fissata l'udienza di prima comparizione ed adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, con note scritte depositate il 5.5.2025 le parti hanno concordato di accedere al rito consensuale alle condizioni allegate e sottoscritte dalle stesse.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
1 Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda originariamente proposta con ricorso depositato il 7.6.2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e poi congiuntamente da entrambe le parti c.s. previa trasformazione del rito in consensuale,
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Brindisi il 23.6.2011 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto CP_1
Comune, al n. 86, parte II, serie A, Uff.1, anno 2011), alle condizioni depositate dalle parti il 4.6.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Brindisi il 24.7.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
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