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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 16/12/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 243/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 243/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 104/2022 pubblicata il 23/02/2022 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 1229/19 R.G., avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CENICCOLA ENRICO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO V. EMANUELE II N. 23 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUIDA ANTONIO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI, 7 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATO-APPELLATO INCIDENTALE
(C.F. ), CP_2 P.IVA_3
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_4 entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso presso i cui uffici ope legis in Campobasso alla Via Insorti di Ungheria n. 74, è elettivamente domiciliata (PEC: . Email_1
APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI CONDIZIONATE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/3/25, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante impresa , l'avv. CENICCOLA ENRICO insiste per l'accoglimento delle Pt_1 conclusioni già rassegnate;
per l'appellato , l'avv. GUIDA ANTONIO chiede che la Corte voglia così Controparte_1 provvedere:
“A)- dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello con conferma dell'impugnata sentenza e con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze legali di questo
Pag. 1 a 10 grado;
B)- in subordine, revocare il decreto ingiuntivo con diversa motivazione e dichiarare inammissibili o rigettare integralmente le domande proposte dall'Impresa, con vittoria delle spese e competenze dei due gradi;
C)- in via ancora più gradata e sempre previa revoca del decreto ingiuntivo, dichiarare che la responsabilità del ritardo nei pagamenti all'Impresa è della Agenzia per la Ricostruzione Post-sisma del Molise (ARPS) e della e, per l'effetto, condannare tali enti in solido o CP_2 singolarmente a pagare direttamente all'Impresa opposta le somme che dovessero risultare ad essa dovute per tali causali ovvero a rivalere il delle somme che esso dovesse essere CP_1 condannato a pagare in favore dell' Impresa, con vittoria delle spese e competenze dei due gradi. Infine, torna impugnare la comparsa di costituzione depositata dall'Avvocatura per conto della
e dell'ARPS riservandosi di dedurre, con le comparse conclusionali e di replica. la CP_2 inammissibilità, tardività e/o l'infondatezza delle eccezioni ivi formulate. Chiede pertanto che l'Ecc.ma Corte voglia dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello incidentale, con vittoria delle spese e competenze dei due gradi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto al Tribunale di Larino l' Parte_2 esponeva che, a seguito di gara, in data 14.06.2011, la ditta aveva sottoscritto con il CP_1
contratto di appalto per l'esecuzione di “lavori di riparazione danni e miglioramento
[...] sismico controllo di immobili danneggiati dal sisma del 31.10.2002 e succ.; nel corso dei lavori, erano stati pagati con ritardo il 4° e il 5° SAL;
pertanto erano dovuti gli interessi legali e moratori come previsti dall'art. 133 del d. lg. n. 163/2006 e dagli artt. 142,143 , 144 del DPR n. 207/2010; terminati i lavori, in data 20.09.2016, veniva sottoscritto il certificato di collaudo da cui risultava che l'Impresa era ancora creditrice di € 104.726,76 oltre IVA;
nel ricorso l'Impresa deduceva la nullità e l'inefficacia della clausola di cui all'art. 18 comma 7 del contratto, con la quale era stata convenuta la condizione che i pagamenti sarebbero stati effettuati solo dopo la disponibilità di cassa e, quindi solo dopo “l'accreditamento delle somme da parte del Commissario delegato per la Ricostruzione”; con decreto n. 407/2017 del 01.12.2017,provvisoriamente esecutivo, veniva ingiunto al di pagare la somma di € 115.469,90, oltre interessi e spese. Controparte_1
Proposta opposizione dal , costituita la ditta e disposta la chiamata in Controparte_1 causa dei terzi e ARPS, che si costituivano, il Tribunale di Larino, su eccezione CP_2 dell'Avvocatura relativa al foro erariale, dichiarava l'incompetenza per territorio del tribunale adito, fissando il termine per la riassunzione.
Il riassumeva la causa davanti al Tribunale di Campobasso, rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni:
“1)- revocare e dichiarare nullo, inammissibile e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto;
2)- in subordine, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo, dichiarare cessata la materia del contendere sulla sorte capitale richiesta di € 104.726,76 + IVA per intervenuto pagamento da parte dell'ARPS;
3)- quanto agli interessi e alle spese legali, dichiarare che la responsabilità del ritardo nel pagamento del IV e V SAL e della rata di saldo è della CP_3 Controparte_4
della e, per l'effetto, condannare tali enti in solido o singolarmente a
[...] CP_2 pagare direttamente all'Impresa opposta le somme che dovessero risultare ad essa dovute per tali causali ovvero a rivalere il delle somme che esso dovesse essere condannato a pagare in CP_1 favore dell' Impresa”.
Si costituiva l'impresa chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'obbligo Pt_1 del di pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo. CP_1
Si costituivano la e l'ARPS contestando le domande proposte nei loro confronti. CP_2
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 104/2022, pubblicata il 23/02/2022, così provvedeva:
Pag. 2 a 10 “accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 407/2017, emesso dal Tribunale di Larino;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del per le somme richieste Controparte_1 dalla e ottenute con il decreto ingiuntivo n.407/2017; Parte_2
- rigetta tutte le altre domande;
- compensa le spese tra le parti”.
La proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il Parte_1 12/7/22 e iscritta a ruolo il 13/07/2022, chiedendo che fossero accolte tutte le domande proposte in primo grado e precisamente:
“- in via principale:
- accogliere il proposto gravame con conseguente riforma in parte qua della impugnata Sentenza n. 104/2022, come sopra meglio indicata, e quindi accogliere le conclusioni rassegnate nel corso del giudizio di primo grado ovvero “rigettare l'opposizione proposta dal CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t., e condannare lo stesso al pagamento
[...] Controparte_1
-in favore dell'opposta (odierna appellante) - delle somme qui di seguito indicate:
- € 13.037,77 a titolo di interessi maturati per il ritardato pagamento della rata di saldo;
- € 3.578,801 a titolo di interessi maturati per il ritardato pagamento relativo al 4° SAL;
- € 1.251,45 a titolo di interessi maturati per il ritardato pagamento relativo al 5° SAL;
- € 2.135,00 per compensi e € 406,50 a titolo di spese liquidate nella procedura di ingiunzione, oltre il 15,00% per spese generali, IVA e CPA come per legge, per la complessiva somma di € 20.409,521 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese e competenze di causa tutte, oneri ed accessori espressamente compresi, afferenti al presente giudizio di opposizione;
- in via gradata:
- voglia accertare e dichiarare, per le ragioni tutte innanzi esposte, la responsabilità dell'ARPS in solido con la o pro quota con la stessa, con conseguente condanna di tali enti al CP_2 pagamento dei richiesti interessi come analiticamente indicati nella narrativa del presente atto in favore della appellante”
Il si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“A)- rigettare l'appello con conferma dell'impugnata sentenza e con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze legali di questo grado;
B)- in subordine, revocare il decreto ingiuntivo con diversa motivazione e dichiarare inammissibili o rigettare integralmente le domande proposte dall'Impresa, con vittoria delle spese e competenze dei due gradi;
C)- in via ancora più gradata e sempre previa revoca del decreto ingiuntivo, dichiarare che la responsabilità del ritardo nei pagamenti all'Impresa è della Agenzia per la Ricostruzione Post-sisma del Molise (ARPS) e della e, per l'effetto, condannare tali enti in solido o CP_2 singolarmente a pagare direttamente all'Impresa opposta le somme che dovessero risultare ad essa dovute per tali causali ovvero a rivalere il delle somme che esso dovesse essere CP_1 condannato a pagare in favore dell' Impresa”.
Si costituivano la e l' già CP_2 Controparte_3
, proponendo appello incidentale Controparte_5 condizionato e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, eventualmente con motivazione corretta, e all'occorrenza e in subordine per l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato.
Con ordinanza del 20/3/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Pag. 3 a 10
2. In via preliminare va dato atto che, già prima della riassunzione della causa davanti al Tribunale di Campobasso, alla è stata corrisposta la somma di € 104.726,76, relativa al Parte_1 saldo finale, con determina Arps n. 340/18 e con mandati 611 e 612 2018, motivo per cui la materia del contendere si è ridotta all'accertamento della debenza degli interessi richiesti dall'Impresa per i ritardati pagamenti dei SAL e del saldo finale;
deve pertanto essere revocato il DI opposto nella parte in cui è stato disposto il pagamento della somma già corrisposta.
3. Con il primo motivo di appello,– Sussistenza della legittimazione passiva del CP_1
– il ha stipulato il contratto di appalto - la legge regionale n. 8/2015, non dispone
[...] CP_1 alcun subentro dell'ARPS nei contratti stipulati dai comuni/soggetti attuatori né potrebbe legittimamente disporlo – applicazione in violazione dell'articolo 117 cost.- la Parte_1 contesta che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che a seguito della L.R. 8/2015 -articolo 16, comma 2)-, la aveva sostituito jure imperii l' CP_2 Controparte_3
, avente personalità giuridica pubblica, proprio patrimonio, personale, organizzazione
[...] e organi, agli enti locali committenti dei contratti di appalto e simili scaturiti dalla ricostruzione post-sisma del 2002 e ancora in corso;
secondo l'appellante la norma indicata aveva previsto il subentro della neo costituita ARPS solo nei rapporti precedentemente assunti dalla soppressa e non nei contratti stipulati dai Comuni. CP_6
Il ha sostenuto la correttezza della statuizione impugnata, facendo Controparte_1 rilevare che la legge regionale all'art. 20 commi 2, 2 bis, 2 ter e 3 prevede che “Al fine di accelerare le procedure di pagamento in favore dei soggetti aggiudicatari, l' emette i mandati di CP_3 pagamento, previa conforme istruttoria da parte dei soggetti attuatori, in favore degli stessi, con quietanza delle imprese aggiudicatarie dei lavori. L' è autorizzata ad apportare le CP_3 opportune variazioni ai contratti e alle convenzioni stipulati con i soggetti attuatori”, fatto dal quale si evinceva che l'art. 16 co.2 doveva essere interpretato nel senso che l'ARPS subentrava in tutti i contratti e non già solo in quelli stipulati dalla previgente ARPC.
La e l'ARPS si è limitata a richiedere il rigetto dell'appello senza prendere specifica CP_2 posizione in relazione al primo motivo di appello principale.
Il tribunale, motivando sul punto ed accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal , ha ritenuto che con la L.R. 8/2015, art. 16 co.2, la Controparte_1 CP_2 ha sostituito jure imperii l' , agli enti locali Controparte_3 committenti dei contratti di appalto e simili scaturiti dalla ricostruzione post-sisma del 2002 e ancora in corso.
Ritiene la Corte che il motivo di appello debba essere accolto.
Osserva la Corte che l'art. 16 co. 2 citato prevede che “L' , al fine di garantire CP_3
l'immediata ed efficace funzionalità delle attività e con l'obiettivo di garantire la piena operatività della stessa, subentra nei contratti, appalti, convenzioni, accordi di programma, protocolli d'intesa e comunque in tutti quei rapporti che determinano vincoli giuridici precedentemente assunti”.
Già per il tenore letterale della norma si evince che non vi alcun riferimento al subentro dell' agli enti locali che hanno stipulato contratti di appalto, ma solo al subentro “nei CP_3 contratti”; la norma va letta nel contesto della legge Regionale nella quale è inserita;
come contestato dall'appellante, la norma è contenuta nel capo II, rubricato “Soppressione dell'Agenzia regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma (ARPS)”; dunque essa è chiaramente riferita al subentro dell'ARPS all' e non al subentro CP_6 dell'ARPS nei rapporti contrattuali stipulati tra le imprese e gli enti attuatori (i Comuni); va peraltro condivisa la deduzione di parte appellante che una diversa interpretazione violerebbe la ripartizione delle materie contenute nell'art. 117, cost. in base al quale la legislazione sull'ordinamento civile è riservata esclusivamente alla competenza statale.
Ne consegue che in riforma della sentenza impugnata deve essere dichiarata la legittimazione passiva del . Controparte_1
4. Con il secondo motivo di gravame “– la legge regionale autorizza l'ARPS ad apportare modifiche alle convenzioni (di finanziamento) ripassate tra l' ed i soggetti attuatori e non a CP_6 modificare i contratti di appalto stipulati dai soggetti attuatori con gli operatori economici – l'ARPS
Pag. 4 a 10 non ha mai modificato la convenzione relativa al finanziamento dell'intervento appaltato dal
l'appellante contesta che il Tribunale erroneamente, ai fini di sostenere il Controparte_1 subentro dell' nella posizione degli entri locali committenti, ha ritenuto che ex art. 20, co.3 CP_3
“L' è autorizzata ad apportare le opportune variazioni ai contratti e alle convenzioni CP_3 stipulati con i soggetti attuatori”.
Il motivo, che si ricollega al già esaminato primo motivo di appello, è fondato.
Come correttamente rilevato da parte appellante, il citato comma 3 introduce solo una modifica sulle modalità operative dei pagamenti, finalizzata a ridurre i tempi degli stessi, attraverso l'eliminazione del passaggio dei fondi dall'ARPS nella contabilità dei soggetti attuatori, prevedendo invece il pagamento “diretto” dell'ARPS ai beneficiari finali (appaltatori), senza prevedere alcuna successione nei rapporti contrattuali degli enti attuatori;
dalla lettura integrale del comma 3 citato si evince che: “Al fine di accelerare le procedure di pagamento in favore dei soggetti aggiudicatari, l' emette i mandati di pagamento, previa conforme istruttoria da parte dei soggetti CP_3 attuatori, in favore degli stessi, con quietanza delle imprese aggiudicatarie dei lavori. L' è CP_3 autorizzata ad apportare le opportune variazioni ai contratti e alle convenzioni stipulati con i soggetti attuatori”; da tanto emerge con chiarezza il significato dell'ultimo periodo, ovvero quello di consentire di modificare le convenzioni stipulate dalla soppressa ARPC con i soggetti attuatori per poter rendere operativa la nuova modalità di pagamento.
5. Il terzo motivo di appello “- violazione ed erronea applicazione dell'articolo 20, comma 3 della l. r. n. 8/2015 –“ con il quale si sostiene che il ruolo dei soggetti attuatori nelle attività di ricostruzione, anche a seguito della istituzione dell'ARPS rimane immutato, è fondato.
Per quanto già argomentato nei primi due motivi di appello, deve ritenersi che sia stato erroneamente ritenuto, sempre ai fini del ritenuto difetto di legittimazione passiva del CP_1 che “il ruolo dei soggetti attuatori (già committenti ed erogatori finali dei pagamenti) diventa così quello meramente istruttorio di raccogliere gli atti necessari al perfezionamento delle pratiche e inviarli alla per la definizione dei rapporti ancora pendenti”; come sostenuto da parte CP_3 appellante , deve ritenersi che non sia stata introdotta alcuna modifica nei rapporti tra appaltatori e comuni derivanti dal contratto di appalto, se non in relazione alle misure acceleratorie per l'effettuazione dei pagamenti.
6. Con il quarto motivo “- omessa pronuncia sui motivi esposti in primo grado relativi all'obbligo del comune di rotello stazione appaltante di pagare gli interessi moratori – reiterazione della richiesta non esaminata-“ l'appaltatore insiste nell'accoglimento della domanda di accertamento dell'obbligo dell'appaltante di corrispondere gli interessi moratori, previa dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali che escludevano tale obbligo;
parte appellante assume che ex art. 133, co. 1, d.lgs. 163/2006, in caso di ritardo dei pagamenti, spettano per legge all'appaltatore gli interessi moratori;
detta disposizione sarebbe inderogabile in pejus nei confronti dell'appaltatore; in conseguenza l'appellante ha dedotto la nullità, per contrarietà alla previsione dell'art. 133 d.lgs. 163/2006, della clausola contrattuale di cui all'art. 18 co. 7 che prevedeva che il pagamento sarebbe stata effettuato dopo l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore.
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
L'art. 18 co. 7 del contratto di appalto datato 14/6/2011 prevede specificamente che
“L'impresa appaltatrice espressamente dichiara di accettare la condizione che tutti i pagamenti saranno effettuati solo dopo che l'Ente Appaltante ne avrà la disponibilità di cassa e, pertanto, solo dopo l'accredito delle somme da parte del Commissario Delegato per la Ricostruzione”.
Dalla dichiarazione in data 31/03/2011, resa dall'appaltatore, al punto 39 si dichiara testualmente “Di accettare espressamente la condizione che per il calcolo degli eventuali interessi moratori non dovranno considerarsi i tempi tecnici occorrenti per l'accredito delle somme da parte del soggetto finanziatore”.
Il , ha fatto rilevare che la Cassazione con pronuncia n. 2509/18 ha statuito Controparte_1 che “tale clausola non è nulla a norma della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4, comma 3 (ratione temporis applicabile), che commina la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché non implica una rinuncia agli stessi, ma ha la funzione di
Pag. 5 a 10 determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante”.
Osserva la Corte che in merito alla validità della clausola contrattuale in materia di appalti di opere pubbliche, che subordina il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore per gli stati di avanzamento lavori e/o per il saldo finale all'erogazione della relativa provvista da parte dell'ente finanziatore della stazione appaltante, vi sono, sia pure in relazione all'interpretazione di cui all'art. 4 L. 741/1981 (norma abrogata dall'art. 231 del DPR n. 554/1999) orientamenti diversi nella giurisprudenza del Giudice di legittimità.
Una prima elaborazione, infatti, ha riconosciuto la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi in questione anche con riferimento a particolari modalità o termini dilatori per l'esercizio della pretesa, sottolineando, in particolare, la nullità proprio della clausola contrattuale che lega la decorrenza degli interessi per il ritardato pagamento ad un momento, ritenuto incerto, quale quello dell'acquisizione della relativa provvista finanziaria (v. Cass. 3064/2013; Cass. 16814/2006, Cass. 13125/2004; Cass. 14974/2002, Cass. 15788/2000, Cass. 1196/1998).
Una diversa, più recente, tesi, invece (cfr. Cass. 34687/23; Cass. 21180/2018; Cass. 2509/2018; Cass. 974/2017; Cass. 26336/2016 e Cass. 22996/2014), muovendo dal presupposto che le previsioni degli artt. 35 e 36 D.P.R. 1063/1962 (circa i ritardi nei pagamenti degli acconti e delle rate di saldo), richiamate dall'art. 4 L. 741/1981 avessero valore normativo e vincolante solo per gli appalti stipulati dal ha ritenuto la validità della clausola, Controparte_7 negoziata da un ente pubblico diverso dallo Stato, che subordina il pagamento del prezzo d'appalto all'acquisizione da parte della stazione appaltante della relativa risorsa finanziaria proveniente da altri enti.
In particolare, si è al riguardo affermato che siffatta clausola "estranea all'ambito sanzionatorio .... prevale, in virtù del principio di specialità, sulla disciplina del Capitolato generale, seppur richiamato a scopo integrativo, ma residuale per i soli aspetti non espressamente disciplinati" (così Cass. 3548/2009); che essa non implica una rinuncia dell'appaltatore agli interessi, ma integra "una particolare modalità di pagamento del corrispettivo d'appalto ... in connessione ai finanziamenti erogati" (così, in particolare, Cass. 974/2017 citata) e, dunque, "un diverso dies a quo per il loro decorso, non irragionevole, nel caso di specie, tenuto conto della fonte esterna regionale di finanziamento" (v. Cass. n. 3648/2009)"; che detta clausola ha "la funzione di determinare il tempo dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante-debitore"; si è escluso che si tratti di "condizione meramente potestativa (poiché l'adempimento dipende da un accadimento che, pur rimesso alla volontà e attività di una sola parte, non è mai configurabile alla stregua di un mero si voluero)" e rilevandone la "piena funzionalità ad uno specifico interesse dedotto nel contratto" (cfr. Cass. n. 22996/2014, che richiama Cass. 9587/2000 e Cass. 20444/2009).
Tanto premesso, ritiene la Corte che tale ultimo orientamento non possa essere applicato nella fattispecie in esame e che la soluzione adottata dalla prima elaborazione giurisprudenziale sia quella da seguire alla luce del dato normativo applicabile.
Nello specifico, nell'ipotesi in discussione, occorre muovere dalla disciplina, ratione temporis applicabile costituita:
- dall'art. 133, co. 1, d.lgs. 163/2006, secondo cui "In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ... ";
- dall'art. 29, d.m. 145/2000 che al comma 2 prevede che “Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione..” ed
Pag. 6 a 10 al comma terzo precisa che "I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori".
- dall'art. 30, co. 2, d.m. 145/2000 secondo cui "Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori", aggiungendo al comma terzo che "Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso".
A giudizio della Corte, la disposizione del menzionato art. 133, nel prevedere che i termini di pagamento dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo stabiliti nel contratto "non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento" (che - come sopra esposto - consente solo la fissazione negoziale di termini inferiori a quelli previsti dal regolamento medesimo), conferma ed amplia (stabilendola, cioè, anche per gli appalti conclusi da enti pubblici diversi dallo Stato) la regola, già espressamente sancita dall'art. 4 L. 741/1981 (attraverso il richiamo agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto di cui al d.P.R. 1063/1962) in relazione agli appalti stipulati dal dell'inderogabilità della suddetta normativa e, dunque, CP_7 Controparte_7 della non negoziabilità in pejus per l'appaltatore dei termini di pagamento previsti dal regolamento.
Tale conclusione si fonda sulla suindicata perentoria previsione normativa, la quale con l'uso del predicato "devono" sancisce, con la forza di un dato testuale non diversamente interpretabile, il divieto di patti peggiorativi in deroga, nel senso che la contrattazione può solo stabilire termini di pagamento inferiori rispetto a quelli previsti dal regolamento, come prescritto dall'art. 29, co. 2 seconda parte, d.m. 145/2000, restando invece e per esplicita previsione normativa, non altrimenti derogabile (e cioè, in senso peggiorativo, con la fissazione di un tempo superiore), il termine di adempimento stabilito dal regolamento.
La previsione dell'art. 133 D.Lgs. 163/2006 va, dunque, letta nel segno di una normativa inderogabile (in pejus) in tema di decorrenza degli interessi moratori, in linea con il principio affermato dalla giurisprudenza nella parte in cui ha chiarito che la disciplina dei termini di pagamento è posta a tutela dell'appaltatore, in quanto soggetto contrattualmente esposto agli adempimenti tardivi della pubblica amministrazione, chiarendo che "la natura imperativa delle norme poste a tutela della posizione creditoria dell'appaltatore è finalizzata alla creazione di un sistema predeterminato ed automatico di quantificazione della maturazione temporale degli interessi moratori che non può essere modificato ..." (cfr. Cass. 17197/2012, che richiama Cass.14974/2002; Cass. 14465/2004; Cass. 8213/2007).
Come condivisibilmente osservato nella giurisprudenza di merito “Tale interpretazione, peraltro, è quella che non si pone in contrasto con la Direttiva 2011/7/CE, la quale, all'art. 4, co. 3 lett. a), prevede che "Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione: a) il periodo di pagamento non superi uno dei termini..." ivi indicati (corrispondenti 8 a trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento, oppure dalla data di ricevimento delle merci
o di prestazione dei servizi o, ancora, ove previsto, dalla data di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto), con ciò, quindi, fornendo l'indicazione secondo cui l'adempimento deve essere legato a termini (brevi e) predeterminati e con esso orientando l'interpretazione del suindicato dato normativo nel senso di negare validità a clausole contrattuali che non rispettino tali canoni” (App. Napoli sentenza n. 808/2021).
Ne consegue che deve ritenersi che il debba essere ritenuto obbligato alla CP_1 corresponsione dei richiesti interessi moratori per i ritardati pagamenti dei SAL e del saldo finale.
6.1. Per il fatto che nel corso del giudizio di opposizione è stato effettuato il pagamento di parte delle somme ingiunte (pagamento del saldo finale), deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo;
va ritenuta la soccombenza dell'opponente, che ha riconosciuto in parte il diritto dell'opposto, sia in ordine alla fase monitoria, che in relazione al giudizio di opposizione,
Pag. 7 a 10 che lo ha visto soccombente sulla questione del pagamento degli interessi moratori;
secondo Cassazione n. 18125/2017 in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo
“ la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 c.p.c. (v. Cass. n. 9587-15), sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti al segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità” (vedi pure Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007); tale principio è stato ribadito dalla Cassazione con pronuncia n. 24482/2022, secondo la quale la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non rende di per sé irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese.
7. Il quinto motivo di appello principale “- violazione artt. 112 e 277 c.p.c. - omessa pronuncia sulla responsabilità dell'ARPS –“, che concerne l'omessa pronuncia della corresponsabilità dell'ARPS, è stato proposto in via subordinata ed è assorbito.
8. Va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, solo adombrato dall'Avvocatura con la comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione di primo grado, e ribadita con la costituzione in appello, tenuto conto del principio sancito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 03-05-2013, n. 10300) secondo cui "La giurisdizione sulla causa accessoria derivata da chiamata di un terzo non può che essere la stessa del giudizio risarcitorio iniziato dall'appaltatrice contro la p.a. committente, per cui a questa causa occorre fare riferimento per decidere la questione proposta con il regolamento”.
9. Il , in subordine, ha insistito ex art. 346 cpc nella domanda proposta con Controparte_1 la chiamata in causa l'ARPS e la , e specificamente nella dichiarazione che la responsabilità CP_2 del ritardo e del mancato pagamento delle somme dovute a saldo è della Agenzia per la Ricostruzione Post-sisma del Molise e della Regione Molise e, per l'effetto, ha chiesto la condanna di tali enti in solido o singolarmente:
- a pagare direttamente all'Impresa opposta le somme di cui al decreto ingiuntivo ovvero a rivalere il delle stesse somme;
CP_1
- a pagare direttamente all'Impresa opposta le somme che dovessero risultare ad essa dovute a seguito del giudizio di opposizione ovvero a rivalere il delle stesse somme che CP_1 dovesse essere condannato a pagare in favore dell' Impresa.
Gli enti finanziatori hanno contestato la domanda di garanzia, deducendo la mancanza di responsabilità dell'ARPS e della , che hanno assunto la posizione di mero tramite e CP_2 collettore rispetto ai finanziamenti in materia specifica, di provenienza statale, proponendo appello condizionato.
9.1. Non può ritenersi il passaggio in giudicato (dedotto dal della sentenza, nella CP_1 parte in cui è stato ritenuto che gli enti finanziatori si erano sostituiti al per il fatto che CP_1 questi ultimi non hanno proposto appello incidentale avverso tale statuizione, tenuto conto che la stessa statuizione è stata oggetto dell'appello principale, che è stato accolto, per quanto sopra motivato;
tanto premesso, il ha dedotto di aver puntualmente trasmesso al Commissario CP_1
Delegato e alle Agenzie subentrate tutti gli atti contabili ed ha richiesto l'accredito dei fondi necessari per pagare l'Impresa ed assolvere agli altri oneri relativi ai lavori (cfr. in particolare documenti da n. 9 al n. 13 del fascicolo di parte); a tanto conseguirebbe che la responsabilità per i ritardi che lamenta l'Impresa nel pagamento del IV e V SAL e dell'importo a saldo, poi pagato in corso di causa, nei pagamenti dovuti dal dovrebbe essere attribuita all'ARPS e alla CP_1
, enti finanziatori. CP_2
La domanda del non può essere accolta. CP_1
Ve preliminarmente richiamato l'art. 20, co.3, della L. n. 8/2015, a norma del CP_2 quale: “Al fine di accelerare le procedure di pagamento in favore dei soggetti aggiudicatari,
Pag. 8 a 10 l'Agenzia emette i mandati di pagamento, previa conforme istruttoria da parte dei soggetti attuatori, in favore degli stessi, con quietanza delle imprese aggiudicatarie dei lavori. L'Agenzia è autorizzata ad apportare le opportune variazioni ai contratti e alle convenzioni stipulati con i soggetti attuatori”; secondo i principi indicati dalla S.C., l'ente finanziatore, terzo rispetto al rapporto contrattuale, non è tenuto al versamento della somma che il finanziato si sia obbligato a versare all'appaltatore, salvo il caso in cui sia intervenuta apposita convenzione accessoria alla concessione del finanziamento, con cui l'ente abbia garantito la tempestiva erogazione del finanziamento - v. Cass Sez. 1, Sentenza n. 22580 del 23/10/2014: “l'ente pubblico committente (nella specie, un comune) è responsabile del mancato tempestivo pagamento degli acconti e del saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatore per le opere eseguite, nonostante la ritardata erogazione del finanziamento concesso da parte di altro ente pubblico e di cui si era fatta menzione nel contratto di appalto, atteso che, in assenza di una convenzione ulteriore con la quale l'ente finanziatore garantisca all'ente committente la tempestiva erogazione del finanziamento, il ritardo nell'adempimento resta imputabile a quest'ultimo”-. In tale ottica, l'art. 20, co.3, cit. prevede, con finalità acceleratorie delle procedure di pagamento, la possibilità del versamento
“diretto” da parte dell , terza finanziatrice, all'aggiudicataria, purché la stessa CP_3 CP_3 abbia recepito tale modalità di versamento, secondo quanto precisato dall'ultima parte della norma in esame [“L' è autorizzata ad apportare le opportune variazioni ai contratti e alle CP_3 convenzioni stipulati con i soggetti attuatori”]. Resta pertanto ferma, in caso di mancanza di tali modificazioni, la modalità di erogazione “indiretta” tramite accreditamento in favore del soggetto attuatore.
10. Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia e all'avvenuto pagamento della somma imputabile al saldo finale in corso di giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione per 1/3 delle spese di doppio grado con condanna del , a Controparte_1 rimborsare alla parte appellante principale 2/3 delle spese liquidate in dispositivo per il primo grado in applicazione del DM 55/14, in ragione del valore della causa (scaglione fino a € 26.000) e dell'attività prestata, e per il presente grado, in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa (scaglione fino a € 26.000) e dell'attività prestata (esclusa la fase di trattazione
– istruzione per l'appello Cass. N. 25664/2025).
Tenuto conto specificità della materia trattata, dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali e della posizione assunta dall'attuatore e dal finanziatore, nonché del rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di doppio grado, in relazione alla domanda di chiamata in garanzia proposta dal nei confronti dell' e della . CP_1 Controparte_3 CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nonché sull'appello incidentale proposto dall' Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 104/2022 pubblicata il 23/02/2022 Controparte_8 dal Tribunale di Campobasso, così provvede:
- in accoglimento dell' appello principale e in riforma della sentenza impugnata;
-dà atto dell'avvenuto pagamento da parte dell'ARPS della somma di € 104.726,76 + IVA in corso di giudizio in favore della Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna al pagamento in favore della delle seguenti Controparte_1 Parte_1 somme:
- € 13.037,77 a titolo di interessi maturati per il ritardato pagamento della rata di saldo;
- € 3.578,80 a titolo di interessi maturati per il ritardato pagamento relativo al 4° SAL;
- € 1.251,45 a titolo di interessi maturati per il ritardato pagamento relativo al 5° SAL;
- € 2.135,00 per compensi e € 406,50 a titolo di spese liquidate nella procedura di ingiunzione, oltre il 15,00% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
Pag. 9 a 10 il tutto per la complessiva somma di € 20.409,52, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
-rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti dell Controparte_1 CP_3 per la Ricostruzione Post-sisma del Molise e della;
CP_2
-condanna il a rimborsare alla 2/3 delle spese di primo Controparte_1 Parte_1 grado, liquidate per l'intero in € 264,00 per spese ed € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con compensazione di 1/3 dei compensi come innanzi indicati;
-condanna il a rimborsare alla delle spese di giudizio Controparte_1 Parte_3 di appello, liquidate per l'intero in € 382,50 per spese ed € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con compensazione di 1/3 dei compensi come innanzi indicati;
- compensa integralmente le spese di doppio grado di giudizio tra e Controparte_1 l'Agenzia per la Ricostruzione Post-sisma del Molise e la . CP_2
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 27/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 10 a 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 243/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 104/2022 pubblicata il 23/02/2022 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 1229/19 R.G., avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CENICCOLA ENRICO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO V. EMANUELE II N. 23 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUIDA ANTONIO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI, 7 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATO-APPELLATO INCIDENTALE
(C.F. ), CP_2 P.IVA_3
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_4 entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso presso i cui uffici ope legis in Campobasso alla Via Insorti di Ungheria n. 74, è elettivamente domiciliata (PEC: . Email_1
APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI CONDIZIONATE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/3/25, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante impresa , l'avv. CENICCOLA ENRICO insiste per l'accoglimento delle Pt_1 conclusioni già rassegnate;
per l'appellato , l'avv. GUIDA ANTONIO chiede che la Corte voglia così Controparte_1 provvedere:
“A)- dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello con conferma dell'impugnata sentenza e con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze legali di questo
Pag. 1 a 10 grado;
B)- in subordine, revocare il decreto ingiuntivo con diversa motivazione e dichiarare inammissibili o rigettare integralmente le domande proposte dall'Impresa, con vittoria delle spese e competenze dei due gradi;
C)- in via ancora più gradata e sempre previa revoca del decreto ingiuntivo, dichiarare che la responsabilità del ritardo nei pagamenti all'Impresa è della Agenzia per la Ricostruzione Post-sisma del Molise (ARPS) e della e, per l'effetto, condannare tali enti in solido o CP_2 singolarmente a pagare direttamente all'Impresa opposta le somme che dovessero risultare ad essa dovute per tali causali ovvero a rivalere il delle somme che esso dovesse essere CP_1 condannato a pagare in favore dell' Impresa, con vittoria delle spese e competenze dei due gradi. Infine, torna impugnare la comparsa di costituzione depositata dall'Avvocatura per conto della
e dell'ARPS riservandosi di dedurre, con le comparse conclusionali e di replica. la CP_2 inammissibilità, tardività e/o l'infondatezza delle eccezioni ivi formulate. Chiede pertanto che l'Ecc.ma Corte voglia dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello incidentale, con vittoria delle spese e competenze dei due gradi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto al Tribunale di Larino l' Parte_2 esponeva che, a seguito di gara, in data 14.06.2011, la ditta aveva sottoscritto con il CP_1
contratto di appalto per l'esecuzione di “lavori di riparazione danni e miglioramento
[...] sismico controllo di immobili danneggiati dal sisma del 31.10.2002 e succ.; nel corso dei lavori, erano stati pagati con ritardo il 4° e il 5° SAL;
pertanto erano dovuti gli interessi legali e moratori come previsti dall'art. 133 del d. lg. n. 163/2006 e dagli artt. 142,143 , 144 del DPR n. 207/2010; terminati i lavori, in data 20.09.2016, veniva sottoscritto il certificato di collaudo da cui risultava che l'Impresa era ancora creditrice di € 104.726,76 oltre IVA;
nel ricorso l'Impresa deduceva la nullità e l'inefficacia della clausola di cui all'art. 18 comma 7 del contratto, con la quale era stata convenuta la condizione che i pagamenti sarebbero stati effettuati solo dopo la disponibilità di cassa e, quindi solo dopo “l'accreditamento delle somme da parte del Commissario delegato per la Ricostruzione”; con decreto n. 407/2017 del 01.12.2017,provvisoriamente esecutivo, veniva ingiunto al di pagare la somma di € 115.469,90, oltre interessi e spese. Controparte_1
Proposta opposizione dal , costituita la ditta e disposta la chiamata in Controparte_1 causa dei terzi e ARPS, che si costituivano, il Tribunale di Larino, su eccezione CP_2 dell'Avvocatura relativa al foro erariale, dichiarava l'incompetenza per territorio del tribunale adito, fissando il termine per la riassunzione.
Il riassumeva la causa davanti al Tribunale di Campobasso, rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni:
“1)- revocare e dichiarare nullo, inammissibile e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto;
2)- in subordine, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo, dichiarare cessata la materia del contendere sulla sorte capitale richiesta di € 104.726,76 + IVA per intervenuto pagamento da parte dell'ARPS;
3)- quanto agli interessi e alle spese legali, dichiarare che la responsabilità del ritardo nel pagamento del IV e V SAL e della rata di saldo è della CP_3 Controparte_4
della e, per l'effetto, condannare tali enti in solido o singolarmente a
[...] CP_2 pagare direttamente all'Impresa opposta le somme che dovessero risultare ad essa dovute per tali causali ovvero a rivalere il delle somme che esso dovesse essere condannato a pagare in CP_1 favore dell' Impresa”.
Si costituiva l'impresa chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'obbligo Pt_1 del di pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo. CP_1
Si costituivano la e l'ARPS contestando le domande proposte nei loro confronti. CP_2
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 104/2022, pubblicata il 23/02/2022, così provvedeva:
Pag. 2 a 10 “accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 407/2017, emesso dal Tribunale di Larino;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del per le somme richieste Controparte_1 dalla e ottenute con il decreto ingiuntivo n.407/2017; Parte_2
- rigetta tutte le altre domande;
- compensa le spese tra le parti”.
La proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il Parte_1 12/7/22 e iscritta a ruolo il 13/07/2022, chiedendo che fossero accolte tutte le domande proposte in primo grado e precisamente:
“- in via principale:
- accogliere il proposto gravame con conseguente riforma in parte qua della impugnata Sentenza n. 104/2022, come sopra meglio indicata, e quindi accogliere le conclusioni rassegnate nel corso del giudizio di primo grado ovvero “rigettare l'opposizione proposta dal CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t., e condannare lo stesso al pagamento
[...] Controparte_1
-in favore dell'opposta (odierna appellante) - delle somme qui di seguito indicate:
- € 13.037,77 a titolo di interessi maturati per il ritardato pagamento della rata di saldo;
- € 3.578,801 a titolo di interessi maturati per il ritardato pagamento relativo al 4° SAL;
- € 1.251,45 a titolo di interessi maturati per il ritardato pagamento relativo al 5° SAL;
- € 2.135,00 per compensi e € 406,50 a titolo di spese liquidate nella procedura di ingiunzione, oltre il 15,00% per spese generali, IVA e CPA come per legge, per la complessiva somma di € 20.409,521 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese e competenze di causa tutte, oneri ed accessori espressamente compresi, afferenti al presente giudizio di opposizione;
- in via gradata:
- voglia accertare e dichiarare, per le ragioni tutte innanzi esposte, la responsabilità dell'ARPS in solido con la o pro quota con la stessa, con conseguente condanna di tali enti al CP_2 pagamento dei richiesti interessi come analiticamente indicati nella narrativa del presente atto in favore della appellante”
Il si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“A)- rigettare l'appello con conferma dell'impugnata sentenza e con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze legali di questo grado;
B)- in subordine, revocare il decreto ingiuntivo con diversa motivazione e dichiarare inammissibili o rigettare integralmente le domande proposte dall'Impresa, con vittoria delle spese e competenze dei due gradi;
C)- in via ancora più gradata e sempre previa revoca del decreto ingiuntivo, dichiarare che la responsabilità del ritardo nei pagamenti all'Impresa è della Agenzia per la Ricostruzione Post-sisma del Molise (ARPS) e della e, per l'effetto, condannare tali enti in solido o CP_2 singolarmente a pagare direttamente all'Impresa opposta le somme che dovessero risultare ad essa dovute per tali causali ovvero a rivalere il delle somme che esso dovesse essere CP_1 condannato a pagare in favore dell' Impresa”.
Si costituivano la e l' già CP_2 Controparte_3
, proponendo appello incidentale Controparte_5 condizionato e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, eventualmente con motivazione corretta, e all'occorrenza e in subordine per l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato.
Con ordinanza del 20/3/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Pag. 3 a 10
2. In via preliminare va dato atto che, già prima della riassunzione della causa davanti al Tribunale di Campobasso, alla è stata corrisposta la somma di € 104.726,76, relativa al Parte_1 saldo finale, con determina Arps n. 340/18 e con mandati 611 e 612 2018, motivo per cui la materia del contendere si è ridotta all'accertamento della debenza degli interessi richiesti dall'Impresa per i ritardati pagamenti dei SAL e del saldo finale;
deve pertanto essere revocato il DI opposto nella parte in cui è stato disposto il pagamento della somma già corrisposta.
3. Con il primo motivo di appello,– Sussistenza della legittimazione passiva del CP_1
– il ha stipulato il contratto di appalto - la legge regionale n. 8/2015, non dispone
[...] CP_1 alcun subentro dell'ARPS nei contratti stipulati dai comuni/soggetti attuatori né potrebbe legittimamente disporlo – applicazione in violazione dell'articolo 117 cost.- la Parte_1 contesta che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che a seguito della L.R. 8/2015 -articolo 16, comma 2)-, la aveva sostituito jure imperii l' CP_2 Controparte_3
, avente personalità giuridica pubblica, proprio patrimonio, personale, organizzazione
[...] e organi, agli enti locali committenti dei contratti di appalto e simili scaturiti dalla ricostruzione post-sisma del 2002 e ancora in corso;
secondo l'appellante la norma indicata aveva previsto il subentro della neo costituita ARPS solo nei rapporti precedentemente assunti dalla soppressa e non nei contratti stipulati dai Comuni. CP_6
Il ha sostenuto la correttezza della statuizione impugnata, facendo Controparte_1 rilevare che la legge regionale all'art. 20 commi 2, 2 bis, 2 ter e 3 prevede che “Al fine di accelerare le procedure di pagamento in favore dei soggetti aggiudicatari, l' emette i mandati di CP_3 pagamento, previa conforme istruttoria da parte dei soggetti attuatori, in favore degli stessi, con quietanza delle imprese aggiudicatarie dei lavori. L' è autorizzata ad apportare le CP_3 opportune variazioni ai contratti e alle convenzioni stipulati con i soggetti attuatori”, fatto dal quale si evinceva che l'art. 16 co.2 doveva essere interpretato nel senso che l'ARPS subentrava in tutti i contratti e non già solo in quelli stipulati dalla previgente ARPC.
La e l'ARPS si è limitata a richiedere il rigetto dell'appello senza prendere specifica CP_2 posizione in relazione al primo motivo di appello principale.
Il tribunale, motivando sul punto ed accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal , ha ritenuto che con la L.R. 8/2015, art. 16 co.2, la Controparte_1 CP_2 ha sostituito jure imperii l' , agli enti locali Controparte_3 committenti dei contratti di appalto e simili scaturiti dalla ricostruzione post-sisma del 2002 e ancora in corso.
Ritiene la Corte che il motivo di appello debba essere accolto.
Osserva la Corte che l'art. 16 co. 2 citato prevede che “L' , al fine di garantire CP_3
l'immediata ed efficace funzionalità delle attività e con l'obiettivo di garantire la piena operatività della stessa, subentra nei contratti, appalti, convenzioni, accordi di programma, protocolli d'intesa e comunque in tutti quei rapporti che determinano vincoli giuridici precedentemente assunti”.
Già per il tenore letterale della norma si evince che non vi alcun riferimento al subentro dell' agli enti locali che hanno stipulato contratti di appalto, ma solo al subentro “nei CP_3 contratti”; la norma va letta nel contesto della legge Regionale nella quale è inserita;
come contestato dall'appellante, la norma è contenuta nel capo II, rubricato “Soppressione dell'Agenzia regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma (ARPS)”; dunque essa è chiaramente riferita al subentro dell'ARPS all' e non al subentro CP_6 dell'ARPS nei rapporti contrattuali stipulati tra le imprese e gli enti attuatori (i Comuni); va peraltro condivisa la deduzione di parte appellante che una diversa interpretazione violerebbe la ripartizione delle materie contenute nell'art. 117, cost. in base al quale la legislazione sull'ordinamento civile è riservata esclusivamente alla competenza statale.
Ne consegue che in riforma della sentenza impugnata deve essere dichiarata la legittimazione passiva del . Controparte_1
4. Con il secondo motivo di gravame “– la legge regionale autorizza l'ARPS ad apportare modifiche alle convenzioni (di finanziamento) ripassate tra l' ed i soggetti attuatori e non a CP_6 modificare i contratti di appalto stipulati dai soggetti attuatori con gli operatori economici – l'ARPS
Pag. 4 a 10 non ha mai modificato la convenzione relativa al finanziamento dell'intervento appaltato dal
l'appellante contesta che il Tribunale erroneamente, ai fini di sostenere il Controparte_1 subentro dell' nella posizione degli entri locali committenti, ha ritenuto che ex art. 20, co.3 CP_3
“L' è autorizzata ad apportare le opportune variazioni ai contratti e alle convenzioni CP_3 stipulati con i soggetti attuatori”.
Il motivo, che si ricollega al già esaminato primo motivo di appello, è fondato.
Come correttamente rilevato da parte appellante, il citato comma 3 introduce solo una modifica sulle modalità operative dei pagamenti, finalizzata a ridurre i tempi degli stessi, attraverso l'eliminazione del passaggio dei fondi dall'ARPS nella contabilità dei soggetti attuatori, prevedendo invece il pagamento “diretto” dell'ARPS ai beneficiari finali (appaltatori), senza prevedere alcuna successione nei rapporti contrattuali degli enti attuatori;
dalla lettura integrale del comma 3 citato si evince che: “Al fine di accelerare le procedure di pagamento in favore dei soggetti aggiudicatari, l' emette i mandati di pagamento, previa conforme istruttoria da parte dei soggetti CP_3 attuatori, in favore degli stessi, con quietanza delle imprese aggiudicatarie dei lavori. L' è CP_3 autorizzata ad apportare le opportune variazioni ai contratti e alle convenzioni stipulati con i soggetti attuatori”; da tanto emerge con chiarezza il significato dell'ultimo periodo, ovvero quello di consentire di modificare le convenzioni stipulate dalla soppressa ARPC con i soggetti attuatori per poter rendere operativa la nuova modalità di pagamento.
5. Il terzo motivo di appello “- violazione ed erronea applicazione dell'articolo 20, comma 3 della l. r. n. 8/2015 –“ con il quale si sostiene che il ruolo dei soggetti attuatori nelle attività di ricostruzione, anche a seguito della istituzione dell'ARPS rimane immutato, è fondato.
Per quanto già argomentato nei primi due motivi di appello, deve ritenersi che sia stato erroneamente ritenuto, sempre ai fini del ritenuto difetto di legittimazione passiva del CP_1 che “il ruolo dei soggetti attuatori (già committenti ed erogatori finali dei pagamenti) diventa così quello meramente istruttorio di raccogliere gli atti necessari al perfezionamento delle pratiche e inviarli alla per la definizione dei rapporti ancora pendenti”; come sostenuto da parte CP_3 appellante , deve ritenersi che non sia stata introdotta alcuna modifica nei rapporti tra appaltatori e comuni derivanti dal contratto di appalto, se non in relazione alle misure acceleratorie per l'effettuazione dei pagamenti.
6. Con il quarto motivo “- omessa pronuncia sui motivi esposti in primo grado relativi all'obbligo del comune di rotello stazione appaltante di pagare gli interessi moratori – reiterazione della richiesta non esaminata-“ l'appaltatore insiste nell'accoglimento della domanda di accertamento dell'obbligo dell'appaltante di corrispondere gli interessi moratori, previa dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali che escludevano tale obbligo;
parte appellante assume che ex art. 133, co. 1, d.lgs. 163/2006, in caso di ritardo dei pagamenti, spettano per legge all'appaltatore gli interessi moratori;
detta disposizione sarebbe inderogabile in pejus nei confronti dell'appaltatore; in conseguenza l'appellante ha dedotto la nullità, per contrarietà alla previsione dell'art. 133 d.lgs. 163/2006, della clausola contrattuale di cui all'art. 18 co. 7 che prevedeva che il pagamento sarebbe stata effettuato dopo l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore.
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
L'art. 18 co. 7 del contratto di appalto datato 14/6/2011 prevede specificamente che
“L'impresa appaltatrice espressamente dichiara di accettare la condizione che tutti i pagamenti saranno effettuati solo dopo che l'Ente Appaltante ne avrà la disponibilità di cassa e, pertanto, solo dopo l'accredito delle somme da parte del Commissario Delegato per la Ricostruzione”.
Dalla dichiarazione in data 31/03/2011, resa dall'appaltatore, al punto 39 si dichiara testualmente “Di accettare espressamente la condizione che per il calcolo degli eventuali interessi moratori non dovranno considerarsi i tempi tecnici occorrenti per l'accredito delle somme da parte del soggetto finanziatore”.
Il , ha fatto rilevare che la Cassazione con pronuncia n. 2509/18 ha statuito Controparte_1 che “tale clausola non è nulla a norma della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4, comma 3 (ratione temporis applicabile), che commina la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché non implica una rinuncia agli stessi, ma ha la funzione di
Pag. 5 a 10 determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante”.
Osserva la Corte che in merito alla validità della clausola contrattuale in materia di appalti di opere pubbliche, che subordina il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore per gli stati di avanzamento lavori e/o per il saldo finale all'erogazione della relativa provvista da parte dell'ente finanziatore della stazione appaltante, vi sono, sia pure in relazione all'interpretazione di cui all'art. 4 L. 741/1981 (norma abrogata dall'art. 231 del DPR n. 554/1999) orientamenti diversi nella giurisprudenza del Giudice di legittimità.
Una prima elaborazione, infatti, ha riconosciuto la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi in questione anche con riferimento a particolari modalità o termini dilatori per l'esercizio della pretesa, sottolineando, in particolare, la nullità proprio della clausola contrattuale che lega la decorrenza degli interessi per il ritardato pagamento ad un momento, ritenuto incerto, quale quello dell'acquisizione della relativa provvista finanziaria (v. Cass. 3064/2013; Cass. 16814/2006, Cass. 13125/2004; Cass. 14974/2002, Cass. 15788/2000, Cass. 1196/1998).
Una diversa, più recente, tesi, invece (cfr. Cass. 34687/23; Cass. 21180/2018; Cass. 2509/2018; Cass. 974/2017; Cass. 26336/2016 e Cass. 22996/2014), muovendo dal presupposto che le previsioni degli artt. 35 e 36 D.P.R. 1063/1962 (circa i ritardi nei pagamenti degli acconti e delle rate di saldo), richiamate dall'art. 4 L. 741/1981 avessero valore normativo e vincolante solo per gli appalti stipulati dal ha ritenuto la validità della clausola, Controparte_7 negoziata da un ente pubblico diverso dallo Stato, che subordina il pagamento del prezzo d'appalto all'acquisizione da parte della stazione appaltante della relativa risorsa finanziaria proveniente da altri enti.
In particolare, si è al riguardo affermato che siffatta clausola "estranea all'ambito sanzionatorio .... prevale, in virtù del principio di specialità, sulla disciplina del Capitolato generale, seppur richiamato a scopo integrativo, ma residuale per i soli aspetti non espressamente disciplinati" (così Cass. 3548/2009); che essa non implica una rinuncia dell'appaltatore agli interessi, ma integra "una particolare modalità di pagamento del corrispettivo d'appalto ... in connessione ai finanziamenti erogati" (così, in particolare, Cass. 974/2017 citata) e, dunque, "un diverso dies a quo per il loro decorso, non irragionevole, nel caso di specie, tenuto conto della fonte esterna regionale di finanziamento" (v. Cass. n. 3648/2009)"; che detta clausola ha "la funzione di determinare il tempo dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante-debitore"; si è escluso che si tratti di "condizione meramente potestativa (poiché l'adempimento dipende da un accadimento che, pur rimesso alla volontà e attività di una sola parte, non è mai configurabile alla stregua di un mero si voluero)" e rilevandone la "piena funzionalità ad uno specifico interesse dedotto nel contratto" (cfr. Cass. n. 22996/2014, che richiama Cass. 9587/2000 e Cass. 20444/2009).
Tanto premesso, ritiene la Corte che tale ultimo orientamento non possa essere applicato nella fattispecie in esame e che la soluzione adottata dalla prima elaborazione giurisprudenziale sia quella da seguire alla luce del dato normativo applicabile.
Nello specifico, nell'ipotesi in discussione, occorre muovere dalla disciplina, ratione temporis applicabile costituita:
- dall'art. 133, co. 1, d.lgs. 163/2006, secondo cui "In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ... ";
- dall'art. 29, d.m. 145/2000 che al comma 2 prevede che “Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione..” ed
Pag. 6 a 10 al comma terzo precisa che "I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori".
- dall'art. 30, co. 2, d.m. 145/2000 secondo cui "Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori", aggiungendo al comma terzo che "Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'art. 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso".
A giudizio della Corte, la disposizione del menzionato art. 133, nel prevedere che i termini di pagamento dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo stabiliti nel contratto "non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento" (che - come sopra esposto - consente solo la fissazione negoziale di termini inferiori a quelli previsti dal regolamento medesimo), conferma ed amplia (stabilendola, cioè, anche per gli appalti conclusi da enti pubblici diversi dallo Stato) la regola, già espressamente sancita dall'art. 4 L. 741/1981 (attraverso il richiamo agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto di cui al d.P.R. 1063/1962) in relazione agli appalti stipulati dal dell'inderogabilità della suddetta normativa e, dunque, CP_7 Controparte_7 della non negoziabilità in pejus per l'appaltatore dei termini di pagamento previsti dal regolamento.
Tale conclusione si fonda sulla suindicata perentoria previsione normativa, la quale con l'uso del predicato "devono" sancisce, con la forza di un dato testuale non diversamente interpretabile, il divieto di patti peggiorativi in deroga, nel senso che la contrattazione può solo stabilire termini di pagamento inferiori rispetto a quelli previsti dal regolamento, come prescritto dall'art. 29, co. 2 seconda parte, d.m. 145/2000, restando invece e per esplicita previsione normativa, non altrimenti derogabile (e cioè, in senso peggiorativo, con la fissazione di un tempo superiore), il termine di adempimento stabilito dal regolamento.
La previsione dell'art. 133 D.Lgs. 163/2006 va, dunque, letta nel segno di una normativa inderogabile (in pejus) in tema di decorrenza degli interessi moratori, in linea con il principio affermato dalla giurisprudenza nella parte in cui ha chiarito che la disciplina dei termini di pagamento è posta a tutela dell'appaltatore, in quanto soggetto contrattualmente esposto agli adempimenti tardivi della pubblica amministrazione, chiarendo che "la natura imperativa delle norme poste a tutela della posizione creditoria dell'appaltatore è finalizzata alla creazione di un sistema predeterminato ed automatico di quantificazione della maturazione temporale degli interessi moratori che non può essere modificato ..." (cfr. Cass. 17197/2012, che richiama Cass.14974/2002; Cass. 14465/2004; Cass. 8213/2007).
Come condivisibilmente osservato nella giurisprudenza di merito “Tale interpretazione, peraltro, è quella che non si pone in contrasto con la Direttiva 2011/7/CE, la quale, all'art. 4, co. 3 lett. a), prevede che "Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione: a) il periodo di pagamento non superi uno dei termini..." ivi indicati (corrispondenti 8 a trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento, oppure dalla data di ricevimento delle merci
o di prestazione dei servizi o, ancora, ove previsto, dalla data di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto), con ciò, quindi, fornendo l'indicazione secondo cui l'adempimento deve essere legato a termini (brevi e) predeterminati e con esso orientando l'interpretazione del suindicato dato normativo nel senso di negare validità a clausole contrattuali che non rispettino tali canoni” (App. Napoli sentenza n. 808/2021).
Ne consegue che deve ritenersi che il debba essere ritenuto obbligato alla CP_1 corresponsione dei richiesti interessi moratori per i ritardati pagamenti dei SAL e del saldo finale.
6.1. Per il fatto che nel corso del giudizio di opposizione è stato effettuato il pagamento di parte delle somme ingiunte (pagamento del saldo finale), deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo;
va ritenuta la soccombenza dell'opponente, che ha riconosciuto in parte il diritto dell'opposto, sia in ordine alla fase monitoria, che in relazione al giudizio di opposizione,
Pag. 7 a 10 che lo ha visto soccombente sulla questione del pagamento degli interessi moratori;
secondo Cassazione n. 18125/2017 in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo
“ la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 c.p.c. (v. Cass. n. 9587-15), sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti al segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità” (vedi pure Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007); tale principio è stato ribadito dalla Cassazione con pronuncia n. 24482/2022, secondo la quale la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non rende di per sé irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese.
7. Il quinto motivo di appello principale “- violazione artt. 112 e 277 c.p.c. - omessa pronuncia sulla responsabilità dell'ARPS –“, che concerne l'omessa pronuncia della corresponsabilità dell'ARPS, è stato proposto in via subordinata ed è assorbito.
8. Va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, solo adombrato dall'Avvocatura con la comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione di primo grado, e ribadita con la costituzione in appello, tenuto conto del principio sancito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 03-05-2013, n. 10300) secondo cui "La giurisdizione sulla causa accessoria derivata da chiamata di un terzo non può che essere la stessa del giudizio risarcitorio iniziato dall'appaltatrice contro la p.a. committente, per cui a questa causa occorre fare riferimento per decidere la questione proposta con il regolamento”.
9. Il , in subordine, ha insistito ex art. 346 cpc nella domanda proposta con Controparte_1 la chiamata in causa l'ARPS e la , e specificamente nella dichiarazione che la responsabilità CP_2 del ritardo e del mancato pagamento delle somme dovute a saldo è della Agenzia per la Ricostruzione Post-sisma del Molise e della Regione Molise e, per l'effetto, ha chiesto la condanna di tali enti in solido o singolarmente:
- a pagare direttamente all'Impresa opposta le somme di cui al decreto ingiuntivo ovvero a rivalere il delle stesse somme;
CP_1
- a pagare direttamente all'Impresa opposta le somme che dovessero risultare ad essa dovute a seguito del giudizio di opposizione ovvero a rivalere il delle stesse somme che CP_1 dovesse essere condannato a pagare in favore dell' Impresa.
Gli enti finanziatori hanno contestato la domanda di garanzia, deducendo la mancanza di responsabilità dell'ARPS e della , che hanno assunto la posizione di mero tramite e CP_2 collettore rispetto ai finanziamenti in materia specifica, di provenienza statale, proponendo appello condizionato.
9.1. Non può ritenersi il passaggio in giudicato (dedotto dal della sentenza, nella CP_1 parte in cui è stato ritenuto che gli enti finanziatori si erano sostituiti al per il fatto che CP_1 questi ultimi non hanno proposto appello incidentale avverso tale statuizione, tenuto conto che la stessa statuizione è stata oggetto dell'appello principale, che è stato accolto, per quanto sopra motivato;
tanto premesso, il ha dedotto di aver puntualmente trasmesso al Commissario CP_1
Delegato e alle Agenzie subentrate tutti gli atti contabili ed ha richiesto l'accredito dei fondi necessari per pagare l'Impresa ed assolvere agli altri oneri relativi ai lavori (cfr. in particolare documenti da n. 9 al n. 13 del fascicolo di parte); a tanto conseguirebbe che la responsabilità per i ritardi che lamenta l'Impresa nel pagamento del IV e V SAL e dell'importo a saldo, poi pagato in corso di causa, nei pagamenti dovuti dal dovrebbe essere attribuita all'ARPS e alla CP_1
, enti finanziatori. CP_2
La domanda del non può essere accolta. CP_1
Ve preliminarmente richiamato l'art. 20, co.3, della L. n. 8/2015, a norma del CP_2 quale: “Al fine di accelerare le procedure di pagamento in favore dei soggetti aggiudicatari,
Pag. 8 a 10 l'Agenzia emette i mandati di pagamento, previa conforme istruttoria da parte dei soggetti attuatori, in favore degli stessi, con quietanza delle imprese aggiudicatarie dei lavori. L'Agenzia è autorizzata ad apportare le opportune variazioni ai contratti e alle convenzioni stipulati con i soggetti attuatori”; secondo i principi indicati dalla S.C., l'ente finanziatore, terzo rispetto al rapporto contrattuale, non è tenuto al versamento della somma che il finanziato si sia obbligato a versare all'appaltatore, salvo il caso in cui sia intervenuta apposita convenzione accessoria alla concessione del finanziamento, con cui l'ente abbia garantito la tempestiva erogazione del finanziamento - v. Cass Sez. 1, Sentenza n. 22580 del 23/10/2014: “l'ente pubblico committente (nella specie, un comune) è responsabile del mancato tempestivo pagamento degli acconti e del saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatore per le opere eseguite, nonostante la ritardata erogazione del finanziamento concesso da parte di altro ente pubblico e di cui si era fatta menzione nel contratto di appalto, atteso che, in assenza di una convenzione ulteriore con la quale l'ente finanziatore garantisca all'ente committente la tempestiva erogazione del finanziamento, il ritardo nell'adempimento resta imputabile a quest'ultimo”-. In tale ottica, l'art. 20, co.3, cit. prevede, con finalità acceleratorie delle procedure di pagamento, la possibilità del versamento
“diretto” da parte dell , terza finanziatrice, all'aggiudicataria, purché la stessa CP_3 CP_3 abbia recepito tale modalità di versamento, secondo quanto precisato dall'ultima parte della norma in esame [“L' è autorizzata ad apportare le opportune variazioni ai contratti e alle CP_3 convenzioni stipulati con i soggetti attuatori”]. Resta pertanto ferma, in caso di mancanza di tali modificazioni, la modalità di erogazione “indiretta” tramite accreditamento in favore del soggetto attuatore.
10. Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia e all'avvenuto pagamento della somma imputabile al saldo finale in corso di giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione per 1/3 delle spese di doppio grado con condanna del , a Controparte_1 rimborsare alla parte appellante principale 2/3 delle spese liquidate in dispositivo per il primo grado in applicazione del DM 55/14, in ragione del valore della causa (scaglione fino a € 26.000) e dell'attività prestata, e per il presente grado, in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa (scaglione fino a € 26.000) e dell'attività prestata (esclusa la fase di trattazione
– istruzione per l'appello Cass. N. 25664/2025).
Tenuto conto specificità della materia trattata, dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali e della posizione assunta dall'attuatore e dal finanziatore, nonché del rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di doppio grado, in relazione alla domanda di chiamata in garanzia proposta dal nei confronti dell' e della . CP_1 Controparte_3 CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nonché sull'appello incidentale proposto dall' Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 104/2022 pubblicata il 23/02/2022 Controparte_8 dal Tribunale di Campobasso, così provvede:
- in accoglimento dell' appello principale e in riforma della sentenza impugnata;
-dà atto dell'avvenuto pagamento da parte dell'ARPS della somma di € 104.726,76 + IVA in corso di giudizio in favore della Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna al pagamento in favore della delle seguenti Controparte_1 Parte_1 somme:
- € 13.037,77 a titolo di interessi maturati per il ritardato pagamento della rata di saldo;
- € 3.578,80 a titolo di interessi maturati per il ritardato pagamento relativo al 4° SAL;
- € 1.251,45 a titolo di interessi maturati per il ritardato pagamento relativo al 5° SAL;
- € 2.135,00 per compensi e € 406,50 a titolo di spese liquidate nella procedura di ingiunzione, oltre il 15,00% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
Pag. 9 a 10 il tutto per la complessiva somma di € 20.409,52, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
-rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti dell Controparte_1 CP_3 per la Ricostruzione Post-sisma del Molise e della;
CP_2
-condanna il a rimborsare alla 2/3 delle spese di primo Controparte_1 Parte_1 grado, liquidate per l'intero in € 264,00 per spese ed € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con compensazione di 1/3 dei compensi come innanzi indicati;
-condanna il a rimborsare alla delle spese di giudizio Controparte_1 Parte_3 di appello, liquidate per l'intero in € 382,50 per spese ed € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con compensazione di 1/3 dei compensi come innanzi indicati;
- compensa integralmente le spese di doppio grado di giudizio tra e Controparte_1 l'Agenzia per la Ricostruzione Post-sisma del Molise e la . CP_2
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 27/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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