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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/10/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. IE LV BA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 473/2023 R.G. in materia di previdenza promossa da
(CF. rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avvocato Dario Vitrano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Palermo, Via Principe di Paternò, 18.
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Palermo, Via F. Laurana, 59.
- resistente -
OGGETTO: accertamento negativo del credito.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.02.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' , con nota del 21.07.2023, le aveva chiesto la ripetizione CP_1
della somma di € 2.896,48, indebitamente percepita sul trattamento pensionistico cat.
INVCIV n. 07212058, per il periodo dal 01.01.2023 al 31.08.2023, perché “sono state
1 riscosse rate di assegno non spettanti a causa del superamento del limite di reddito in seguito alla liquidazione della pensione di vecchiaia” (cfr. alleg. 6).
Eccepiva l'omessa e/o insufficiente indicazione dei motivi posti a base della richiesta di indebito nonché l'irripetibilità dei crediti oggetto di causa trattandosi di somme percepite in buona fede dall'accipiens.
Costituitosi in giudizio l' , contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 28 ottobre 2025 per il deposito di note.
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Il ricorso è fondato.
Assume carattere assorbente, invero, il motivo fondato sulla disciplina che esclude la possibilità del recupero dell'indebito assistenziale, a meno che non si accerti
(con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo dell'accipiens. CP_2
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongono diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che
a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Corte di Cassazione n. 13223/2020; n. 10579 del 2019;
n. 28771 del 2018).
Nel caso di specie l' non ha in alcun modo fornito la prova – com'era suo CP_1
onere – che le somme trattenute a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dalla beneficiaria, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
Pertanto, l'azione di recupero dell' nei confronti della parte ricorrente deve CP_1
2 reputarsi illegittima.
Ne deriva, quindi, che non è tenuta a restituire la somma Parte_1
complessiva di € 2.896,48, percepita sul trattamento pensionistico cat. INVCIV n.
07212058, per il periodo dal 01.01.2023 al 31.08.2023.
Per quanto attiene alla domanda di ripetizione delle somme eventualmente trattenute da per il recupero dell'insussistente indebito, la stessa va dichiarata CP_1
inammissibile, poiché generica e fondata su presupposti ipotetici.
Le spese vanno compensate in misura del 30%, in considerazione della soccombenza parziale reciproca, mentre vanno poste in capo alla parte resistente per il residuo 70%. Le predette vanno poi liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14 per le cause di valore sino ad euro 5.200.
Va accolta l'istanza di distrazione proposta dal procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- dichiara che non è tenuta a restituire la somma di € 2.896,48, Parte_1
percepita sul trattamento pensionistico cat. INVCIV n. 07212058, per il periodo dal 01.01.2023 al 31.08.2023;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna di alla restituzione delle CP_1
somme trattenute a tale titolo;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in CP_1
complessivi € 920,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Dario Vitrano, quale procuratore antistatario.
Termini Imerese, 29.10.2025
IL GIUDICE
IE LV BA
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