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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 5338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5338 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12193/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa OV RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 447 bis cpc
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 12193/2024 promossa da (c.f./p. i.v.a. ), elettivamente domiciliato in Castiglione Parte_1 C.F._1 delle Stiviere (MN) - Viale Guido Maifreni n. 45, presso lo studio legale dell'Avv. Ottavia Villini che lo rappresenta, assiste e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giuliano Lanfredi ricorrente contro
(c.f./p. i.v.a. ), elettivamente domiciliato in Castiglione delle Stiviere CP_1 P.IVA_1
(MN) Via Ordanino 48, presso lo studio del difensore avv. Angelo Convertini resistente
Conclusioni Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in telematico per l'udienza di discussione in trattazione scritta del 4.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in data, il ricorrente ha evocato in giudizio premettendo che: CP_1 -con scrittura privata dell'11.01.2023, regolarmente registrata i Sig.ri Pt_1
e la Sig.ra , concedevano alla società l'utilizzo del
[...] Persona_1 CP_1 terreno di loro proprietà, sito in Ghedi (BS), identificato al Catasto Terreni del Comune di Ghedi al foglio 14, mapp. 459 e 461, della superfice di circa 2.000 mq., confinante con i terreni di proprietà della identificati al Catasto CP_1
Terreni del Comune di Ghedi al foglio 14, mapp. 460, 462, 463 e 465, ove parte resistente aveva in corso la costruzione di quattro edifici;
- l'utilizzo della suddetta area era concesso dall'11.01.2023 al 15.05.2023, data entro la quale si impegnava a liberare il terreno da tutto il materiale ivi CP_1 depositato e a ripristinare mediante drenaggio, aratura ed eventuale livellamento il terreno occupato, nonché a ripristinare i picchetti di confine;
- si impegnava a versare ai Sig.ri e la somma di € CP_1 Pt_1 Per_1
6.000,00, a titolo di affitto del terreno occupato dall'11.01.2023 sino al 15.05.2023, pari ad € 1.500,00 mensili, importo regolarmente versato;
- non rispettava i termini pattuiti e, stante la mancata spontanea CP_1 liberazione del terreno, i difensori del ricorrente in data 09.06.2023 sollecitavano il ripristino dello stato dei luoghi quo ante, nonché il ripristino dei picchetti di confine;
- a fronte della persistente inerzia di con PEC dell'11.07.2023 il CP_1 difensore dei ricorrenti la diffidava a dare corso ai lavori di sistemazione del terreno entro il più breve tempo possibile;
-con PEC del 14.07.2023, la resistente confermava di non aver ancora provveduto alla sistemazione del terreno e conseguente liberazione dello stesso, dichiarando testualmente: “BUONGIORNO, PROVVEDEREMO QUANTO PRIMA.”;
-sul finire del mese di agosto del 2023 liberava per la maggior parte il CP_1 terreno occupato, sul quale permaneva un mucchio di materiale inerte che bloccava l'accesso al terreno;
-ad inizio del mese di novembre del 2023 spostava il materiale rimasto CP_1 sul terreno di parte ricorrente, liberando definitivamente l'area;
-con PEC del 09.11.2023 la difesa del ricorrente, stante la ritardata liberazione del terreno rispetto al termine pattuito del 15.05.2023, richiedeva alla il CP_1 pagamento dell'ulteriore somma di € 3.000,00, a titolo di indennità per la prolungata occupazione del terreno, evidenziando, inoltre, il mancato regolare ripristino del terreno e dei picchetti di confine;
-in difetto di spontaneo adempimento in data 20.02.2024, veniva inoltrato l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati;
-essendo risultati vani i tentativi di definizione bonaria della controversia ed essendo volontà del Sig. richiedere alla in persona del Parte_1 CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, il pagamento dell'indennità di prolungata
2 occupazione del terreno de quo dal 15.05.2023 sino al mese di novembre 2023 e di concorso nelle spese di regolare ripristino del terreno e dei picchetti di confine, non effettuato dalla parte resistente, in data 13.05.2024 veniva depositata, avanti all'Organismo Concilia Consumatori, istanza di mediazione;
-con processo verbale del 05.06.2024 veniva dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione per mancata adesione da parte della CP_1 sebbene regolarmente convocata. Tanto premesso, ha chiesto che, accertato e dichiarato Parte_2
l'inadempimento di all'obbligo di rilasciare libero il terreno oggetto di CP_1 locazione entro la scadenza fissata per il 15.06.2023, nonché l'inadempimento di all'obbligo di regolare ripristino del terreno oggetto di locazione, la CP_1 stessa venga condannata: 1) al pagamento in suo favore dell'indennità di occupazione senza titolo ex art. 1591 c.c., pari a complessivi € 6.750,00, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo saldo;
2) al ripristino del terreno oggetto di locazione e di ripristino dei picchetti di confine;
3) al pagamento in suo favore dell'importo di € 500,00, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo saldo, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno patito.
4) a corrispondergli, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, D.Lgs. 28.03.2010 n. 28, l'ulteriore somma, equitativamente determinata in misura non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento obbligatorio di mediazione, al quale controparte non ha partecipato senza giustificato motivo. La resistente, preliminarmente, ha eccepito l'errata individuazione del rito sul presupposto che tra le parti non fosse intercorso un rapporto di locazione. A sostegno di tale assunto ha evidenziato come nel titolo del contratto non vi fosse alcun riferimento alla “locazione” e come non fosse stata pattuita la corresponsione di un canone mensile bensì di una somma forfettaria una tantum. Ha quindi rappresentato che tra le parti è intercorso un accordo con il quale semplicemente la ha voluto versare una somma per il “disturbo” CP_1 arrecato alla proprietà avendo invaso il loro terreno con materiale ingombrante. La controversia, dunque non avrebbe dovuto essere introdotta con il rito del lavoro bensì con quello ordinario, innanzi al Giudice di Pace competente per valore.
inoltre, ha contestato la domanda risarcitoria chiedendone il rigetto sul CP_1 presupposto dell'omessa previsione di un canone mensile e di una penale per la mancata liberazione del fondo, non potendosi invocare la normativa delle locazioni
3 nella specie non applicabile. A tutti gli effetti non si tratta di una occupazione senza titolo, in quanto il titolo non c'è mai stato, semplicemente le parti hanno convenuto un prezzo per il disagio dei titolari di avere nel proprio campo del materiale ingombrante. Ha evidenziato, infine, l'assenza di prova in ordine al rilascio avvenuto a novembre Ha chiesto, inoltre, il rigetto della domanda di risarcimento altresì avanzata dal ricorrente per aver dovuto ripristinare i luoghi sostenendo un esborso di € 500,00. Ha escluso, infine, di aver arrecato danni al bene, trattandosi di campo da sempre abbandonato e incolto, sicchè al rilascio non poteva presentare pregiudizi da incuria. Istruita la causa a mezzo di prova orale per interrogatorio formale e per testimoni, all'udienza del 4.12.2025 in trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive memorie depositate in telematico, la causa è stata decisa con motivazione contestuale come segue.
2.Il ricorso è meritevole di accoglimento solo in parte per i motivi che seguono. In via preliminare, si richiamano le motivazioni di cui all'ordinanza del 10.11.2025, fondanti il rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per errata introduzione con il rito del lavoro reiterata dalla resistente in fase di conclusioni.
3.Nel merito va anzitutto precisato che, come correttamente allegato dal ricorrente, la scrittura privata intercorsa tra le parti in data 11.11.2023, deve essere qualificata in termini di contratto di locazione. Tanto si ricava dalla interpretazione dalla volontà delle parti e dalla causa dell'accordo funzionale a far conseguire a il godimento del fondo (all'epoca CP_1 incolto) affinché lo utilizzasse come deposito di materiali del cantiere edile insistente sul fondo limitrofo. A caratterizzare l'accordo in termini locatizi, oltre alla funzione tipica di questa tipologia di contratti, interviene l'onerosità, avendo le parti pattuito un corrispettivo per il godimento, sebbene non da versare con cadenza mensile bensì una tantum, importo espressamente dovuto “a titolo di affitto e risarcimento danni arrecati alle coltivazioni” (cfr art. 3 della scrittura privata, sub doc. 1 di parte ricorrente). Rileva al fine anche la registrazione del contratto (seppur postuma alla cessazione dello stesso) eseguita con efficacia sanante ex tunc ad ottobre 2024, dunque l'adempimento di una incombenza propria del contratto di locazione. Ciò posto, la resistente non ha contestato l'omesso rilascio del fondo alla scadenza pattuita (15.05.2023), sicché senz'altro ricorrono le condizioni contemplate
4 dall'art. 1591 c.c., invocato dal ricorrente, che contempla l'obbligo a carico del conduttore moroso nella restituzione della cosa di corrispondere il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna e di risarcire il maggior danno. Sotto differente profilo, l'occupazione sine titulo e l'omessa liberazione del fondo, si giudicano condotte idonee a recare un danno ingiusto di tipo patrimoniale al proprietario risarcibili ai sensi dell'art. 2043 c.c. Pur non volendo ritenere che si sia in presenza di un danno in re ipsa, s'impone, comunque, l'accertamento di un “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Ricorre, in altri termini, una presunzione iuris tantum circa l'esistenza di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità (Cass. civ. sez. I, 20/11/2018, n. 29990). Lo specifico pregiudizio subìto, quale allegato dal ricorrente consiste nel fatto che, in mancanza dell'occupazione abusiva del bene egli avrebbe potuto concedere l'immobile per cui è causa in godimento a terzi a titolo oneroso. La liquidazione del danno da occupazione illegittima, inoltre, può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene, o meglio ancora, con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. S.U.33645/2022).
Si procederà, dunque, ad accertare la durata della occupazione sine titulo, quale parametro al quale necessariamente occorre parametrate l'entità del pregiudizio, essendo controversa la data di rilascio/liberazione del fondo. Ebbene, la datazione del rilascio al mese di novembre, allegata in ricorso, non ha trovato riscontro probatorio. E' certo che a giugno 2023, a causa delle avverse condizioni metereologiche (susseguirsi di giornate di pioggia), la liberazione del fondo non era ancora avvenuta, come ammesso dalla resistente in comparsa conclusionale e come documentato dalla Pec, del 13.06.2023, a mezzo della quale riscontrando CP_1 la prima diffida dei proprietari a rilasciare il fondo e a ripristinare lo status quo ante, rispondeva: “BUONGIORNO, SIAMO CERTO A CONOSCENZA DEGLI ACCORDI PRESI, MA ORA, CON LE CONDIZIONI CLIMATICHE CHE PORTANO SEMPRE PIOGGIA, DIVENTA DIFFICILE SISTEMARE IL TERRENO, ESSENDO LA TERRA TUTTA BAGANTA. ATTENDIAMO UN PERIODO DI NON PIOGGIA, PER POTER ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL LAVORO, SENZA CAUSARE UNO SPORCO DI TERRA BAGANTA.” (Doc. 3 – produzione di parte ricorrente). E' altresì indiscusso che detta situazione perdurasse al 14.07.2023, stando al
5 tenore della pec in pari data in cui a fronte di altra diffida, dichiarava CP_1
“ , PROVVEDEREMO QUANTO PRIMA.” (doc 5 cit prod.). Parte_3
Dall'istruttoria orale e dai documenti apprezzati, tuttavia, non sono evincibili dati sintomatici di protrazione di tale condotta oltre il mese di luglio. Né a tal fine si giudicano utili le fotografie prodotte dal ricorrete in quanto sfornite di data certa (doc. 6 cit. prod.) Ritenuto che il compenso concordato dalle parti di euro 1500 mensili (6500 diviso 12) sia congruo in ragione della natura ed estensione del fondo, nonché della finalità alla quale era destinato dalla conduttrice, il quantum da quest'ultima dovuto, deve essere calcolato moltiplicando detto importo per tre mesi, così complessivamente in euro 4.500. Trattandosi di importo già comprensivo del (presunto) pregiudizio che sarebbe derivato al fondo, giusto accordo tra le parte va rigettata la domanda altresì avanzata dal ricorrente di risarcimento dell'ulteriore danno ammontante a euro 500.
4. Non merita accoglimento, inoltre, la domanda del ricorrente volta ad ottenere il ripristino del fondo e dei picchetti. Oltre alla genericità delle allegazioni attoree in punto di natura ed entità dei danneggiamenti (compresa l'asportazione/danneggiamento dei picchetti) e della certa riconducibilità degli stessi alla resistente, viene in evidenza l'assenza di prova dello stato in cui versava il fondo alla data dell'immissione nel possesso da parte di CP_1
Di contro quest'ultima a mezzo delle testimonianze di , Parte_1 Tes_1
e , ha provato che il campo nel 2022 era incolto, dunque
[...] Testimone_2 verosimilmente in condizioni di abbandono e incuria.
5.Va infine accolta la domanda del ricorrente volta ad ottenere dalla resistente la corresponsione dell'ulteriore somma ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, D.Lgs. 28.03.2010 n. 28, in assenza di prova da parte di di un valido motivo a CP_1 fondamento dell'omessa partecipazione alla mediazione, tale non reputandosi quello addotto dalla resistente. Ed invero, l'esito del presente giudizio dà ampiamente atto dell'infondatezza della tesi dalla stessa sostenuta, secondo cui non avrebbe partecipato alla mediazione a fronte dell'intenzione defatigatoria che avrebbe mosso il ricorrente ad intraprenderla. Equitativamente, l'importo dovuto, va determinato in misura pari alle spese del giudizio di seguito liquidate.
6 6. In ragione del parziale accoglimento delle domande del ricorrente, le spese di lite si pongono a carico della parte resistente, in favore del ricorrente nella misura di due terzi. Ai fini della liquidazione si applicano i parametri vigenti relativi allo scaglione di riferimento in base al decisum (da euro da euro 1.101 a 5.200), con attestazione su valori medi tenuto conto della discreta complessità delle questioni trattate, di cui: euro 425 per fase di studio, euro 425 per fase introduttiva, euro 851 per fase di trattazione, euro 851 per fase decisionale per un totale di euro 1.701, applicata la riduzione di un terzo, oltre accessori di legge e spese di mediazione in atti documentate pari a 1.323. Si compensano per la restante quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna a corrispondere a CP_2
, a titolo di indennità da occupazione sine titulo l'importo di euro Parte_1
4500 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché l'importo di euro 1.701 ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, D.Lgs. 28.03.2010 n. 28; Rigetta le ulteriori domande avanzate dal ricorrente;
Condanna a rifondere a le spese di lite nella misura di due CP_1 Parte_1 terzi pari a euro 1.701, oltre accessori di legge, nonché le spese di mediazione pari a euro 1.323. Compensa tra le parti le spese di lite nella residua quota. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Brescia, lì 4 dicembre 2025
Il Giudice
OV RA
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa OV RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 447 bis cpc
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 12193/2024 promossa da (c.f./p. i.v.a. ), elettivamente domiciliato in Castiglione Parte_1 C.F._1 delle Stiviere (MN) - Viale Guido Maifreni n. 45, presso lo studio legale dell'Avv. Ottavia Villini che lo rappresenta, assiste e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giuliano Lanfredi ricorrente contro
(c.f./p. i.v.a. ), elettivamente domiciliato in Castiglione delle Stiviere CP_1 P.IVA_1
(MN) Via Ordanino 48, presso lo studio del difensore avv. Angelo Convertini resistente
Conclusioni Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in telematico per l'udienza di discussione in trattazione scritta del 4.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in data, il ricorrente ha evocato in giudizio premettendo che: CP_1 -con scrittura privata dell'11.01.2023, regolarmente registrata i Sig.ri Pt_1
e la Sig.ra , concedevano alla società l'utilizzo del
[...] Persona_1 CP_1 terreno di loro proprietà, sito in Ghedi (BS), identificato al Catasto Terreni del Comune di Ghedi al foglio 14, mapp. 459 e 461, della superfice di circa 2.000 mq., confinante con i terreni di proprietà della identificati al Catasto CP_1
Terreni del Comune di Ghedi al foglio 14, mapp. 460, 462, 463 e 465, ove parte resistente aveva in corso la costruzione di quattro edifici;
- l'utilizzo della suddetta area era concesso dall'11.01.2023 al 15.05.2023, data entro la quale si impegnava a liberare il terreno da tutto il materiale ivi CP_1 depositato e a ripristinare mediante drenaggio, aratura ed eventuale livellamento il terreno occupato, nonché a ripristinare i picchetti di confine;
- si impegnava a versare ai Sig.ri e la somma di € CP_1 Pt_1 Per_1
6.000,00, a titolo di affitto del terreno occupato dall'11.01.2023 sino al 15.05.2023, pari ad € 1.500,00 mensili, importo regolarmente versato;
- non rispettava i termini pattuiti e, stante la mancata spontanea CP_1 liberazione del terreno, i difensori del ricorrente in data 09.06.2023 sollecitavano il ripristino dello stato dei luoghi quo ante, nonché il ripristino dei picchetti di confine;
- a fronte della persistente inerzia di con PEC dell'11.07.2023 il CP_1 difensore dei ricorrenti la diffidava a dare corso ai lavori di sistemazione del terreno entro il più breve tempo possibile;
-con PEC del 14.07.2023, la resistente confermava di non aver ancora provveduto alla sistemazione del terreno e conseguente liberazione dello stesso, dichiarando testualmente: “BUONGIORNO, PROVVEDEREMO QUANTO PRIMA.”;
-sul finire del mese di agosto del 2023 liberava per la maggior parte il CP_1 terreno occupato, sul quale permaneva un mucchio di materiale inerte che bloccava l'accesso al terreno;
-ad inizio del mese di novembre del 2023 spostava il materiale rimasto CP_1 sul terreno di parte ricorrente, liberando definitivamente l'area;
-con PEC del 09.11.2023 la difesa del ricorrente, stante la ritardata liberazione del terreno rispetto al termine pattuito del 15.05.2023, richiedeva alla il CP_1 pagamento dell'ulteriore somma di € 3.000,00, a titolo di indennità per la prolungata occupazione del terreno, evidenziando, inoltre, il mancato regolare ripristino del terreno e dei picchetti di confine;
-in difetto di spontaneo adempimento in data 20.02.2024, veniva inoltrato l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati;
-essendo risultati vani i tentativi di definizione bonaria della controversia ed essendo volontà del Sig. richiedere alla in persona del Parte_1 CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, il pagamento dell'indennità di prolungata
2 occupazione del terreno de quo dal 15.05.2023 sino al mese di novembre 2023 e di concorso nelle spese di regolare ripristino del terreno e dei picchetti di confine, non effettuato dalla parte resistente, in data 13.05.2024 veniva depositata, avanti all'Organismo Concilia Consumatori, istanza di mediazione;
-con processo verbale del 05.06.2024 veniva dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione per mancata adesione da parte della CP_1 sebbene regolarmente convocata. Tanto premesso, ha chiesto che, accertato e dichiarato Parte_2
l'inadempimento di all'obbligo di rilasciare libero il terreno oggetto di CP_1 locazione entro la scadenza fissata per il 15.06.2023, nonché l'inadempimento di all'obbligo di regolare ripristino del terreno oggetto di locazione, la CP_1 stessa venga condannata: 1) al pagamento in suo favore dell'indennità di occupazione senza titolo ex art. 1591 c.c., pari a complessivi € 6.750,00, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo saldo;
2) al ripristino del terreno oggetto di locazione e di ripristino dei picchetti di confine;
3) al pagamento in suo favore dell'importo di € 500,00, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo saldo, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno patito.
4) a corrispondergli, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, D.Lgs. 28.03.2010 n. 28, l'ulteriore somma, equitativamente determinata in misura non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento obbligatorio di mediazione, al quale controparte non ha partecipato senza giustificato motivo. La resistente, preliminarmente, ha eccepito l'errata individuazione del rito sul presupposto che tra le parti non fosse intercorso un rapporto di locazione. A sostegno di tale assunto ha evidenziato come nel titolo del contratto non vi fosse alcun riferimento alla “locazione” e come non fosse stata pattuita la corresponsione di un canone mensile bensì di una somma forfettaria una tantum. Ha quindi rappresentato che tra le parti è intercorso un accordo con il quale semplicemente la ha voluto versare una somma per il “disturbo” CP_1 arrecato alla proprietà avendo invaso il loro terreno con materiale ingombrante. La controversia, dunque non avrebbe dovuto essere introdotta con il rito del lavoro bensì con quello ordinario, innanzi al Giudice di Pace competente per valore.
inoltre, ha contestato la domanda risarcitoria chiedendone il rigetto sul CP_1 presupposto dell'omessa previsione di un canone mensile e di una penale per la mancata liberazione del fondo, non potendosi invocare la normativa delle locazioni
3 nella specie non applicabile. A tutti gli effetti non si tratta di una occupazione senza titolo, in quanto il titolo non c'è mai stato, semplicemente le parti hanno convenuto un prezzo per il disagio dei titolari di avere nel proprio campo del materiale ingombrante. Ha evidenziato, infine, l'assenza di prova in ordine al rilascio avvenuto a novembre Ha chiesto, inoltre, il rigetto della domanda di risarcimento altresì avanzata dal ricorrente per aver dovuto ripristinare i luoghi sostenendo un esborso di € 500,00. Ha escluso, infine, di aver arrecato danni al bene, trattandosi di campo da sempre abbandonato e incolto, sicchè al rilascio non poteva presentare pregiudizi da incuria. Istruita la causa a mezzo di prova orale per interrogatorio formale e per testimoni, all'udienza del 4.12.2025 in trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive memorie depositate in telematico, la causa è stata decisa con motivazione contestuale come segue.
2.Il ricorso è meritevole di accoglimento solo in parte per i motivi che seguono. In via preliminare, si richiamano le motivazioni di cui all'ordinanza del 10.11.2025, fondanti il rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per errata introduzione con il rito del lavoro reiterata dalla resistente in fase di conclusioni.
3.Nel merito va anzitutto precisato che, come correttamente allegato dal ricorrente, la scrittura privata intercorsa tra le parti in data 11.11.2023, deve essere qualificata in termini di contratto di locazione. Tanto si ricava dalla interpretazione dalla volontà delle parti e dalla causa dell'accordo funzionale a far conseguire a il godimento del fondo (all'epoca CP_1 incolto) affinché lo utilizzasse come deposito di materiali del cantiere edile insistente sul fondo limitrofo. A caratterizzare l'accordo in termini locatizi, oltre alla funzione tipica di questa tipologia di contratti, interviene l'onerosità, avendo le parti pattuito un corrispettivo per il godimento, sebbene non da versare con cadenza mensile bensì una tantum, importo espressamente dovuto “a titolo di affitto e risarcimento danni arrecati alle coltivazioni” (cfr art. 3 della scrittura privata, sub doc. 1 di parte ricorrente). Rileva al fine anche la registrazione del contratto (seppur postuma alla cessazione dello stesso) eseguita con efficacia sanante ex tunc ad ottobre 2024, dunque l'adempimento di una incombenza propria del contratto di locazione. Ciò posto, la resistente non ha contestato l'omesso rilascio del fondo alla scadenza pattuita (15.05.2023), sicché senz'altro ricorrono le condizioni contemplate
4 dall'art. 1591 c.c., invocato dal ricorrente, che contempla l'obbligo a carico del conduttore moroso nella restituzione della cosa di corrispondere il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna e di risarcire il maggior danno. Sotto differente profilo, l'occupazione sine titulo e l'omessa liberazione del fondo, si giudicano condotte idonee a recare un danno ingiusto di tipo patrimoniale al proprietario risarcibili ai sensi dell'art. 2043 c.c. Pur non volendo ritenere che si sia in presenza di un danno in re ipsa, s'impone, comunque, l'accertamento di un “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Ricorre, in altri termini, una presunzione iuris tantum circa l'esistenza di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità (Cass. civ. sez. I, 20/11/2018, n. 29990). Lo specifico pregiudizio subìto, quale allegato dal ricorrente consiste nel fatto che, in mancanza dell'occupazione abusiva del bene egli avrebbe potuto concedere l'immobile per cui è causa in godimento a terzi a titolo oneroso. La liquidazione del danno da occupazione illegittima, inoltre, può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene, o meglio ancora, con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. S.U.33645/2022).
Si procederà, dunque, ad accertare la durata della occupazione sine titulo, quale parametro al quale necessariamente occorre parametrate l'entità del pregiudizio, essendo controversa la data di rilascio/liberazione del fondo. Ebbene, la datazione del rilascio al mese di novembre, allegata in ricorso, non ha trovato riscontro probatorio. E' certo che a giugno 2023, a causa delle avverse condizioni metereologiche (susseguirsi di giornate di pioggia), la liberazione del fondo non era ancora avvenuta, come ammesso dalla resistente in comparsa conclusionale e come documentato dalla Pec, del 13.06.2023, a mezzo della quale riscontrando CP_1 la prima diffida dei proprietari a rilasciare il fondo e a ripristinare lo status quo ante, rispondeva: “BUONGIORNO, SIAMO CERTO A CONOSCENZA DEGLI ACCORDI PRESI, MA ORA, CON LE CONDIZIONI CLIMATICHE CHE PORTANO SEMPRE PIOGGIA, DIVENTA DIFFICILE SISTEMARE IL TERRENO, ESSENDO LA TERRA TUTTA BAGANTA. ATTENDIAMO UN PERIODO DI NON PIOGGIA, PER POTER ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL LAVORO, SENZA CAUSARE UNO SPORCO DI TERRA BAGANTA.” (Doc. 3 – produzione di parte ricorrente). E' altresì indiscusso che detta situazione perdurasse al 14.07.2023, stando al
5 tenore della pec in pari data in cui a fronte di altra diffida, dichiarava CP_1
“ , PROVVEDEREMO QUANTO PRIMA.” (doc 5 cit prod.). Parte_3
Dall'istruttoria orale e dai documenti apprezzati, tuttavia, non sono evincibili dati sintomatici di protrazione di tale condotta oltre il mese di luglio. Né a tal fine si giudicano utili le fotografie prodotte dal ricorrete in quanto sfornite di data certa (doc. 6 cit. prod.) Ritenuto che il compenso concordato dalle parti di euro 1500 mensili (6500 diviso 12) sia congruo in ragione della natura ed estensione del fondo, nonché della finalità alla quale era destinato dalla conduttrice, il quantum da quest'ultima dovuto, deve essere calcolato moltiplicando detto importo per tre mesi, così complessivamente in euro 4.500. Trattandosi di importo già comprensivo del (presunto) pregiudizio che sarebbe derivato al fondo, giusto accordo tra le parte va rigettata la domanda altresì avanzata dal ricorrente di risarcimento dell'ulteriore danno ammontante a euro 500.
4. Non merita accoglimento, inoltre, la domanda del ricorrente volta ad ottenere il ripristino del fondo e dei picchetti. Oltre alla genericità delle allegazioni attoree in punto di natura ed entità dei danneggiamenti (compresa l'asportazione/danneggiamento dei picchetti) e della certa riconducibilità degli stessi alla resistente, viene in evidenza l'assenza di prova dello stato in cui versava il fondo alla data dell'immissione nel possesso da parte di CP_1
Di contro quest'ultima a mezzo delle testimonianze di , Parte_1 Tes_1
e , ha provato che il campo nel 2022 era incolto, dunque
[...] Testimone_2 verosimilmente in condizioni di abbandono e incuria.
5.Va infine accolta la domanda del ricorrente volta ad ottenere dalla resistente la corresponsione dell'ulteriore somma ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, D.Lgs. 28.03.2010 n. 28, in assenza di prova da parte di di un valido motivo a CP_1 fondamento dell'omessa partecipazione alla mediazione, tale non reputandosi quello addotto dalla resistente. Ed invero, l'esito del presente giudizio dà ampiamente atto dell'infondatezza della tesi dalla stessa sostenuta, secondo cui non avrebbe partecipato alla mediazione a fronte dell'intenzione defatigatoria che avrebbe mosso il ricorrente ad intraprenderla. Equitativamente, l'importo dovuto, va determinato in misura pari alle spese del giudizio di seguito liquidate.
6 6. In ragione del parziale accoglimento delle domande del ricorrente, le spese di lite si pongono a carico della parte resistente, in favore del ricorrente nella misura di due terzi. Ai fini della liquidazione si applicano i parametri vigenti relativi allo scaglione di riferimento in base al decisum (da euro da euro 1.101 a 5.200), con attestazione su valori medi tenuto conto della discreta complessità delle questioni trattate, di cui: euro 425 per fase di studio, euro 425 per fase introduttiva, euro 851 per fase di trattazione, euro 851 per fase decisionale per un totale di euro 1.701, applicata la riduzione di un terzo, oltre accessori di legge e spese di mediazione in atti documentate pari a 1.323. Si compensano per la restante quota.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna a corrispondere a CP_2
, a titolo di indennità da occupazione sine titulo l'importo di euro Parte_1
4500 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché l'importo di euro 1.701 ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, D.Lgs. 28.03.2010 n. 28; Rigetta le ulteriori domande avanzate dal ricorrente;
Condanna a rifondere a le spese di lite nella misura di due CP_1 Parte_1 terzi pari a euro 1.701, oltre accessori di legge, nonché le spese di mediazione pari a euro 1.323. Compensa tra le parti le spese di lite nella residua quota. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Brescia, lì 4 dicembre 2025
Il Giudice
OV RA
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