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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 260/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
RIGGIO ROBERTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 93/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052050958000 REGISTRO IMPOST
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052050958000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: Annullamento dell'atto impugnato e vittoria delle spese di giudizio
Resistente: rigetto del ricorso con vittorie delle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto,. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 296 2024 00520509 58000, dell'importo complessivo di euro 3.405,11, notificatagli in data 17 ottobre 2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendone la nullità per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione.
Il ricorrente esponeva che la cartella traeva origine dalla presunta decadenza dalle agevolazioni “prima casa” relative all'anno 2020, ma che l'atto non indicava alcun precedente avviso di liquidazione o accertamento, né risultava mai notificato alcun provvedimento prodromico da parte dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento. Sosteneva pertanto che la cartella fosse illegittima per mancanza dell'atto impositivo presupposto, nonché perché l'eventuale pretesa erariale risultava comunque decaduta, essendo decorso il termine triennale previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 131/1986.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, la quale contestava integralmente i motivi di ricorso. L'Ufficio rilevava che:
gli atti prodromici alla cartella impugnata (avvisi di liquidazione n. TXL20201T003748000002D001 e n.
TXL20201T003748000002D001, quest'ultimo relativo al contratto di mutuo) sarebbero stati regolarmente notificati al contribuente in data 24 luglio 2023 tramite raccomandata A/R, come risultante dalle cartoline di ritorno e dai relativi C.A.D.; tali atti risultavano inoltre richiamati nella cartella sotto la sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo”, con le numerazioni 2020 1T 0037 48 000 e 2020 1T
0037 49 000.
L'Ufficio sosteneva pertanto l'infondatezza delle doglianze relative alla mancata notifica degli atti presupposti e alla carenza di motivazione della cartella.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale eccepiva la propria estraneità rispetto ai vizi riferiti all'atto impositivo, evidenziando di avere proceduto alla notifica della cartella in conformità al modello approvato con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2010 e del 28 luglio 2010, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. L'Agente della riscossione ribadiva di non essere tenuto a conoscere il merito della pretesa tributaria, trattandosi di attività di mera riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti di causa e della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Agrigento, risulta che gli atti prodromici alla cartella impugnata – e segnatamente gli avvisi di liquidazione n. TXL20201T003748000002D001 e n. TXL20201T003748000002D001 – sono stati regolarmente notificati al contribuente in data 24 luglio 2023, mediante raccomandata A/R, come comprovato dalle relative cartoline di ritorno e dagli avvisi di giacenza depositati in giudizio. Pertanto, la doglianza del ricorrente relativa alla omessa notifica degli atti presupposti risulta infondata, essendo stata fornita dall'Ufficio prova documentale della regolare notificazione degli atti impositivi antecedenti all'iscrizione a ruolo.
Va inoltre rilevato che, trattandosi di impugnazione di cartella di pagamento, il contribuente può far valere esclusivamente vizi propri della cartella, mentre non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della pretesa tributaria, ove – come nel caso di specie – gli atti presupposti risultino ritualmente notificati e non siano stati impugnati nei termini di legge. Ne consegue che la pretesa erariale deve ritenersi cristallizzata, essendo ormai divenuti definitivi gli avvisi di liquidazione non contestati.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che gli atti prodromici sono stati notificati mediante compiuta giacenza, circostanza che può aver inciso sulla piena conoscibilità degli stessi da parte del contribuente, si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria
rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio,
Palermo 12.01.2026
Il Giudice
RO GG
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
RIGGIO ROBERTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 93/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052050958000 REGISTRO IMPOST
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240052050958000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: Annullamento dell'atto impugnato e vittoria delle spese di giudizio
Resistente: rigetto del ricorso con vittorie delle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto,. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 296 2024 00520509 58000, dell'importo complessivo di euro 3.405,11, notificatagli in data 17 ottobre 2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendone la nullità per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione.
Il ricorrente esponeva che la cartella traeva origine dalla presunta decadenza dalle agevolazioni “prima casa” relative all'anno 2020, ma che l'atto non indicava alcun precedente avviso di liquidazione o accertamento, né risultava mai notificato alcun provvedimento prodromico da parte dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento. Sosteneva pertanto che la cartella fosse illegittima per mancanza dell'atto impositivo presupposto, nonché perché l'eventuale pretesa erariale risultava comunque decaduta, essendo decorso il termine triennale previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 131/1986.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, la quale contestava integralmente i motivi di ricorso. L'Ufficio rilevava che:
gli atti prodromici alla cartella impugnata (avvisi di liquidazione n. TXL20201T003748000002D001 e n.
TXL20201T003748000002D001, quest'ultimo relativo al contratto di mutuo) sarebbero stati regolarmente notificati al contribuente in data 24 luglio 2023 tramite raccomandata A/R, come risultante dalle cartoline di ritorno e dai relativi C.A.D.; tali atti risultavano inoltre richiamati nella cartella sotto la sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo”, con le numerazioni 2020 1T 0037 48 000 e 2020 1T
0037 49 000.
L'Ufficio sosteneva pertanto l'infondatezza delle doglianze relative alla mancata notifica degli atti presupposti e alla carenza di motivazione della cartella.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale eccepiva la propria estraneità rispetto ai vizi riferiti all'atto impositivo, evidenziando di avere proceduto alla notifica della cartella in conformità al modello approvato con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2010 e del 28 luglio 2010, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. L'Agente della riscossione ribadiva di non essere tenuto a conoscere il merito della pretesa tributaria, trattandosi di attività di mera riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti di causa e della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Agrigento, risulta che gli atti prodromici alla cartella impugnata – e segnatamente gli avvisi di liquidazione n. TXL20201T003748000002D001 e n. TXL20201T003748000002D001 – sono stati regolarmente notificati al contribuente in data 24 luglio 2023, mediante raccomandata A/R, come comprovato dalle relative cartoline di ritorno e dagli avvisi di giacenza depositati in giudizio. Pertanto, la doglianza del ricorrente relativa alla omessa notifica degli atti presupposti risulta infondata, essendo stata fornita dall'Ufficio prova documentale della regolare notificazione degli atti impositivi antecedenti all'iscrizione a ruolo.
Va inoltre rilevato che, trattandosi di impugnazione di cartella di pagamento, il contribuente può far valere esclusivamente vizi propri della cartella, mentre non possono essere dedotti motivi attinenti al merito della pretesa tributaria, ove – come nel caso di specie – gli atti presupposti risultino ritualmente notificati e non siano stati impugnati nei termini di legge. Ne consegue che la pretesa erariale deve ritenersi cristallizzata, essendo ormai divenuti definitivi gli avvisi di liquidazione non contestati.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che gli atti prodromici sono stati notificati mediante compiuta giacenza, circostanza che può aver inciso sulla piena conoscibilità degli stessi da parte del contribuente, si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria
rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio,
Palermo 12.01.2026
Il Giudice
RO GG