Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 8003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8003 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08003/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03408/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3408 del 2022, proposto da
RI Di ST e TE Di PO, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di PO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Cuomo e dagli avvocati Antonio Andreottola e Eleonora Carpentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in PO, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n.63/a del 29.3.2022 emessa dal Comune di PO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di PO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025 la dott.ssa AN OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento n. 219/A del 2 ottobre 2019, il comune di PO ha esteso al sig. Di ST RI, in qualità di proprietario, gli effetti dell’ordinanza di demolizione adottata con disposizione dirigenziale n. 1212 del 17 dicembre 2007, nei confronti del sig. Di PO RA, individuato come responsabile della realizzazione, in assenza di permesso di costruire, di un manufatto in muratura composto da un piano terra, di mq 40,00 (completo di copertura in pannelli isotermici) diviso in due vani, cucina e wc, in PO, via Comunale Vecchia n. 77.
Tale determinazione è stata adottata essendo risultato, “a seguito di visure effettuate presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, che proprietario del cespite è il sig. Di ST RI, nato a [...] il [...]”.
Il sig. Di ST ha impugnato il provvedimento con ricorso ancora pendente.
Non essendosi provveduto all’esecuzione dell’ordinanza, il Comune ha disposto l’acquisizione dell’area con provvedimento n. 26/A del 25 gennaio 2021.
Il sig. Di ST con atto stragiudiziale ha chiesto l’annullamento in autotutela dell’acquisizione evidenziando che le aree acquisite non erano collegate con l’area oggetto di acquisizione.
Il Comune ha annullato l’acquisizione gratuita sulla scorta della seguente motivazione: “a seguito di specifico sopralluogo tecnico e approfondimento degli atti documentali è stato constatato che il manufatto abusivo è stato edificato su una porzione di area scoperta di una più vasta area individuata al CT F 66, p.lla 443 ” e che “il suolo sul quale è stato edificato il manufatto abusivo risulta pertinenziale al fabbricato censito al CF sez. PIA/7 p.lla 443 ”.
Ha, però, contestualmente ingiunto la demolizione del manufatto non solo al sig. Di ST, ma anche ai sigg.ri Di PO RI TE, NO NI, IT LA e RI CH.
I ricorrenti affermano, sulla scorta di una perizia asseverata del 10 giugno 2022, di essere completamente estranei all’addebito.
Per tale ragione, con il ricorso all’esame, impugnano il provvedimento in epigrafe per i seguenti motivi:
1. nullità. mancanza di un elemento essenziale dell’atto ( “giuridica possibilità ” di provvedere alla spontanea esecuzione all’ordine di demolizione) rilevabile ex art. 21 septies l. n. 241/90. illegittimità per difetto dell’elemento psicologico.
L’ordinanza di demolizione impugnata sarebbe viziata da nullità radicale, poiché, quando è stata ingiunta la demolizione a Di PO RA con ordinanza n. 1212 del 17 dicembre 2007, i cui effetti sono stati estesi, dopo circa quindici anni, anche agli attuali ricorrenti, le opere sanzionate risultavano assoggettate a sequestro penale.
2. Violazione dei principi di “legalità” e “colpevolezza ”, violazione artt. 6, 7 e 1, prot. 1, CEDU.
L’ordinanza impugnata sarebbe illegittima anche perché ingiunge la demolizione ai ricorrenti, che sarebbero estranei alla contestata intrapresa edilizia. Il terreno censito al NCT di PO foglio 66 particella 443 sul quale è stato realizzato il manufatto abusivo non sarebbe pertinenziale al fabbricato.
3. carenza di motivazione e di istruttoria. violazione art. 3 legge n. 241/1990. violazione del principio dell’affidamento. violazione art. 8 CEDU (diritto alla inviolabilità del domicilio).
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché irroga la sanzione della demolizione senza motivazione e senza dare contezza dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione stessa.
Peraltro l’ordinanza avrebbe ad oggetto opere pienamente conformi alla normativa urbanistica vigente nel territorio comunale, con conseguente sproporzione della sanzione rispetto all’abuso accertato.
4. Violazione art. 31 D.P.R. n. 380/01. illegittimità del provvedimento sanzionatorio per mancata indicazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza.
L’ordinanza impugnata sarebbe illegittima perché, in violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01, non indica i beni da acquisirsi in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
5. Violazione art. 7 legge n. 241/90. violazione del principio del “giusto procedimento ”.
Il provvedimento non sarebbe stato preceduto da alcuna "comunicazione di avvio del procedimento”.
Si è costituito il Comune di PO, contestando nel merito le avverse censure.
All’esito dell’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 18 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.
2. Non fondato è il primo motivo con cui si deduce la nullità dell’ordine di demolizione, poiché irrogato mentre pendeva sull’area un sequestro penale. Per condivisa giurisprudenza, “La pendenza del sequestro è irrilevante ai fini della legittimità dell'ordine di demolizione e della sua eseguibilità e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, emanati secondo il procedimento, stabilito dall'art. 31 D.P.R. n. 380/01: ordine di demolizione, accertamento dell'inottemperanza, acquisizione gratuita del sedime e delle opere. Per vero, il sequestro penale non è un impedimento assoluto alla demolizione: non esclude di per sé la possibilità di procedere alla demolizione delle opere abusive, così come, per contro, non giustifica l'inerzia del privato dettata dal mero rispetto delle esigenze processuali che possono averlo determinato. Il privato, che voglia evitare l'effetto ablatorio connesso ope legis alla scadenza del termine per ottemperare all'ordine di demolizione, deve tenere un comportamento attivo volto, comunque, ad eliminare l'abuso perpetrato: pertanto, deve sollecitare all'autorità giudiziaria il dissequestro, secondo la procedura prevista dall'art. 85 disp. att. c.p.p., allo scopo di poter provvedere direttamente all'eliminazione, sicché, in tal caso, soltanto il rigetto dell'istanza - nella specie non intervenuto - giustificherebbe il factum principis che potrebbe inibire l'ordine di demolizione e/o l'avvio del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale.” (T.A.R. Campania PO, Sez. II, 16/12/2024, n. 7091).
3. Neppure possono condurre all’annullamento dell’ordinanza impugnata le censure contenute nel secondo motivo di ricorso. I ricorrenti si sono limitati a contestare che l’area originariamente scoperta - attigua al fabbricato legittimamente edificato - dove ora sorge il manufatto in contestazione, non sia pertinenziale al fabbricato. Non hanno, tuttavia, contestato di essere proprietari del terreno ove le opere sorgono, circostanza da sola sufficiente a sostenere il provvedimento impugnato, atteso che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, D.P.R. 380/2001 “2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.” . Per consolidata giurisprudenza “La misura demolitoria può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell'abuso e anche se estraneo alla commissione dell'abuso stesso e ciò in quanto l'abusività dell'opera è una connotazione di natura reale, la quale segue l'immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo, con l'effetto che la demolizione è, di regola, atto dovuto e prescinde dall'attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell'abuso medesimo.” (Consiglio di Stato sez. II, 27/06/2025, n.5622). Ed ancora “Il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di demolizione non è l'accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, bensì l'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia: il soggetto passivo dell'ordine di demolizione viene, quindi, individuato nel soggetto che ha il potere/dovere di rimuovere concretamente l'abuso, potere/dovere (di natura reale) che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta. Pertanto, affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell'ordine di demolizione, non occorre stabilire se egli sia responsabile dell'abuso, poiché la stessa disposizione - art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 - si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all'esecuzione dell'ordine di demolizione, senza richiedere l'effettivo accertamento di una qualche sua responsabilità.” (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 23 settembre 2022, n. 1512; Cons. Stato, Sez. VI, 21 luglio 2023, n. 7144).
4. È infondato anche il terzo motivo. Per consolidato orientamento (Consiglio di Stato sez. III, 30/04/2025, n.3695) “ L'ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; il decorso del tempo non implica (infatti) un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti.”.
Sotto altro profilo, l’ordinanza di demolizione di opere realizzate sine titulo non necessita di una motivazione che si spinga ad affermare il contrasto sostanziale delle opere con la disciplina urbanistico-edilizia vigente, poiché alla stregua dell’art. 31, D.P.R. 380/2001 è soggetto alla sanzione reale anche il c.d. abuso “formale ”. La valutazione sulla “doppia conformità ” delle opere abusive (alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della loro realizzazione e a quello della presentazione dell’istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001) è oggetto del diverso procedimento di accertamento di conformità, che presuppone sempre un’apposita istanza di parte.
5. Infondato è il quarto motivo. Per costante orientamento giurisprudenziale, le aree oggetto dell’acquisizione per il caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione non devono necessariamente essere individuate nell’ordinanza stessa, costituendo esse il contenuto necessario di un provvedimento futuro e solo eventuale, dipendente dall’omessa spontanea esecuzione dell’ordinanza (Consiglio di Stato sez. II, 10/02/2025, n.1031: “L'ordinanza di demolizione è legittima anche quando non indica le aree che saranno acquisite al patrimonio comunale .”).
6. Per altrettanto consolidata giurisprudenza, inoltre, l’ordinanza di demolizione non deve necessariamente essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento (Consiglio di Stato sez. V, 03/11/2025, n.8537: “L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, in quanto ha natura vincolata e la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe influenzare l'esito della decisione.” ), sicché risulta infondato anche il quinto motivo.
7. In conclusione, il ricorso è infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NM AN, Presidente
AN OR, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OR | NM AN |
IL SEGRETARIO