CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1250/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
BA NC, EL
DE EL MA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3611/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore _1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 3-CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Roma Capitale
Roma Capitale Dipartimento Risorse Economiche - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Roma Capitale Dipartimento Risorse Economiche
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15571/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220198677669000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220198677669000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220198677669000 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 719/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado il contribuente, Ricorrente_1 ha impugnato davanti alla CGT di primo grado di Roma, la cartella di pagamento IMU 2013-2014 n. 0972022019867766 9000, per complessivi euro 21.531,88, deducendone in particolare la prescrizione quinquennale e la tardiva notifica del titolo.
Piu precisamente:
In data 8.3.2023, il sig. Ricorrente_1 riceve la cartella già menzionata, relativa ad IMU 2013-2014;
II 21.3.2023, egli propone ricorso-reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992
contro
Agenzia delle
•
Entrate-Riscossione, Roma Capitale - Dipartimento risorse economiche e Roma Capitale, chiedendo l'annullamento della cartella e dei ruoli presupposti.
Il ricorso è iscritto al n. 8426/2023 RG e fissato in camera di consiglio per il 22.12.2023 dinanzi
•
alla sezione 36 della CGT di Roma.
Roma Capitale rimane contumace;
si costituisce invece l'Agenzia delle Entrate-Riscossione
•
eccependo il difetto di legittimazione passiva sulle questioni attinenti al merito del credito e alla prescrizione, deducendo che tali profili riguardano esclusivamente l'ente impositore, e illustrando le date di esecutività dei ruoli e di consegna all'agente.
Il contribuente deposita memorie l'11.12.2023, contestando la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, richiamando giurisprudenza sulla legittimazione concorrente di ente impositore e agente e ribadendo la responsabilità di quest'ultimo anche per la fase esecutiva, nonché la prescrizione del credito.
Con sentenza n. 15571/23 del 22.12.2023 (dep. 29.12.2023) la CGT di primo grado dichiara il
•
ricorso inammissibile per mancata prova della notifica del ricorso introduttivo a Roma Capitale
(assenza in atti della ricevuta PEC), ritenendo che la mancata costituzione del Comune confermi la mancata conoscenza del giudizio;
nulla dispone sulle spese per mancata costituzione della controparte.
Il contribuente ha quindi proposto appello avverso la sentenza di primo grado, notificando tempestivamente l'atto, in data 24.6.2024, ad entrambe le controparti e fornendone idonea prova attraverso le ricevute PEC di accettazione e consegna. Nell'atto di appello sono stati articolati i seguenti tre motivi: I. Sulla tempestività della proposizione dell'appello, sostenendo che il ricorso sia stato presentato nei termini di legge;
II. Sulla illegittimità della sentenza n. 15571/23 del 22.12.2023, deducendo vizi motivazionali in relazione alla dichiarazione di inammissibilità per mancata prova della notifica;
III. Sull'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, ribadendo che il credito IMU per gli anni 2013-2014 era ormai prescritto al momento della notifica della cartella.
In data 16.09.2024 si costituisce in giudizio la sola Agenzia delle Entrate - Riscossione, con atto di controdeduzioni, mentre rimane contumace anche in questo grado di giudizio, Roma Capitale.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nelle proprie controdeduzioni, innanzitutto contesta la fondatezza del secondo motivo di appello, sostenendo che la pronuncia di inammissibilità resa dal giudice di primo grado sia del tutto corretta e vada confermata. A tal fine viene evidenziato che nessun obbligo incombeva sulla Commissione di sollecitare la parte al deposito delle ricevute di notifica del ricorso introduttivo, trattandosi di un adempimento processuale che grava esclusivamente sulla parte stessa e che, se omesso, comporta le conseguenze sanzionate dall'ordinamento.
Si afferma inoltre che la prova dell'avvenuta notifica del ricorso a Roma Capitale non può essere surrogata da atti equipollenti, sicché il diniego sul reclamo, richiamato dall'appellante, non è idoneo a dimostrare l'effettiva notificazione del ricorso originario. In coerenza con tale impostazione, la resistente reputa inapplicabile l'art. 58 del D.lgs. 546/1992, ritenendo che la norma consenta solo la produzione di nuovi documenti inerenti al merito della controversia, ma non la regolarizzazione postuma di atti processuali la cui mancanza in primo grado già determinava l'inammissibilità del ricorso.
Quanto al terzo motivo di appello, incentrato sulle eccezioni di prescrizione e, più in generale, su censure rivolte alla pretesa impositiva, l'Agenzia ribadisce di non essere legittimata a contraddire sul merito del credito, rivendicando la propria posizione di mero soggetto incaricato della riscossione. In questa prospettiva si osserva che l'agente della riscossione non può sindacare né la legittimità né la tempestività dell'iscrizione a ruolo, né tantomeno la sussistenza del credito tributario, sicché tutte le doglianze relative alla formazione, al contenuto e alla tempistica del ruolo - comprese quelle attinenti alla prescrizione dovrebbero essere indirizzate esclusivamente all'ente impositore, individuato in
Roma Capitale. Viene, peraltro, richiamata la sequenza temporale degli adempimenti (ruoli resi esecutivi nel novembre 2022, consegnati all'agente nel dicembre 2022 e cartella notificata l'8 marzo
2023), ritenuta conforme all'art. 19 del D.lgs. 112/1999, così da escludere qualsiasi vizio della notifica della cartella stessa. Infine, in via subordinata e meramente eventuale, l'Agenzia chiede che, qualora l'appello dovesse essere accolto con effetti pregiudizievoli nei suoi confronti, essa venga tenuta indenne dall'ente creditore e manlevata da ogni conseguenza, ivi comprese le spese di lite, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 112/1999.
All'esito dell'odierna camera di consiglio la causa veniva sottoposta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CGT di primo grado ha dichiarato in via preliminare, l'inammissibilità per mancata prova della notifica del ricorso a Roma Capitale, valorizzando l'assenza della ricevuta PEC in atti e la contumacia del Comune.
L'appellante, tuttavia, produce però in questa sede, la relata di notifica del 21.3.2023, da cui risulta la consegna del ricorso a Roma Capitale e, soprattutto, il provvedimento di diniego di Roma Capitale del
31.5.2023 che espressamente richiama il “Ricorso-Reclamo notificato il 21.03.2023", elementi che integrano oggettiva prova della rituale notificazione anche a Roma Capitale e che in primo grado non era stato tenuto in debita considerazione.
Alla luce degli artt. 16 e 20 D.Lgs. 546/1992, la notifica del ricorso integra un presupposto di procedibilità, ma l'eventuale carenza documentale nel fascicolo è mera irregolarità sanabile, anche mediante produzione in appello ex art. 58 D.Lgs. 546/1992, in quanto giudizio instaurato anteriforma.
Si deve rappresentare infatti come, anche a volere considerare la ricevuta di accettazione del ricorso in primo grado quale nuovo documento, l'art. 4, comma 2, D.Lgs. 220/2023 preveda che il nuovo art. 58 D.Lgs. 546/1992 si applichi ai soli giudizi instaurati in primo e secondo grado con ricorso notificato dopo il 4 gennaio 2024.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 36/2025, il divieto di nuovi documenti in appello non può essere applicato agli appelli relativi a giudizi di primo grado introdotti prima del 4 gennaio 2024.
Nel ritenere l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 330 del 2023, la Corte ha osservato che la successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Nel caso di specie pertanto non risulta applicabile il divieto invocato da parte resistente, risultando -il ricorso in primo grado- presentato prima del 4 gennaio 2024. La motivazione di inammissibilità risulta quindi viziata: la contumacia del Comune non può essere elevata a "prova negativa" della notifica in presenza di un inequivoco atto di diniego emesso proprio
"in esito" al ricorso notificato.
L'ADER eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai profili di merito della pretesa e della prescrizione, richiamando giurisprudenza sulla natura meramente esecutiva del suo ruolo e sull'estraneità alla fase impositiva.
L'appellante replica a tale argomentazione, fatta già valere in primo grado, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, nell'impugnazione di cartelle e atti della riscossione, la legittimazione passiva è concorrente e disgiunta tra ente impositore e agente, senza litisconsorzio necessario, e che il concessionario, se evocato, ha solo onere di chiamata in causa dell'ente ex art. 39 D.lgs. 112/1999.
In coerenza con tale indirizzo (Cass. Ord. 14991/2020; Cass. Sent. 21220/2012; Cass. SU sent.
7514/2022 sul corretto riparto, ecc.), il giudice d'appello può affermare la piena legittimazione passiva di ADER quanto meno per i vizi propri della cartella e per la fase esecutiva, ferma la titolarità sostanziale del credito in capo al Comune.
Ne discende che il processo è correttamente instaurato nei confronti di entrambi i soggetti;
non v'è spazio per una pronuncia di inammissibilità per difetto di contraddittorio, ma solo per un'eventuale regolazione interna dei rapporti tra ente impositore e agente.
L'appellante ripropone in appello il motivo di merito, non affrontato dal giudice di prime cure, in quanto ritenuto assorbito: IMU 2013-2014 è credito soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4,
c.c., in quanto tributo locale periodico, come interpretato dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006 e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 4283/2010; orientamento confermato, tra le altre, dall'ord. Cass.
31260/2023 su IMU/ICI e altri tributi locali).
In applicazione dell'onere della prova in materia di atti interruttivi, il Comune non assolve, né in primo grado né in appello, il proprio carico probatorio, sicché il termine quinquennale decorre dall'anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere eseguito, senza interruzioni idonee.
La cartella è stata notificata solo l'8.3.2023, oltre il quinquennio rilevante (per il 2013, oltre il
31.12.2019, e per il 2014, oltre il 31.12.2020), con conseguente prescrizione del credito azionato.
Ne discende la fondatezza dell'appello sia sotto il profilo preliminare della ammissibilità piena del ricorso originario, sia sotto il profilo del merito attinente alla lamentata prescrizione del tributo.
Con riferimento alle spese si ritiene valido procedere con la loro compensazione, considerata la circostanza secondo cui, seppur legittimamente, l'appellante produceva la ricevuta di consegna via
PEC del ricorso da parte di Roma Capitale, soltanto in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
a) In riforma della sentenza impugnata annulla l'atto oggetto del ricorso in primo grado;
b) spese dei due gradi compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
BA NC, EL
DE EL MA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3611/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore _1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore 3-CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Roma Capitale
Roma Capitale Dipartimento Risorse Economiche - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Roma Capitale Dipartimento Risorse Economiche
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15571/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220198677669000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220198677669000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220198677669000 TASI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 719/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado il contribuente, Ricorrente_1 ha impugnato davanti alla CGT di primo grado di Roma, la cartella di pagamento IMU 2013-2014 n. 0972022019867766 9000, per complessivi euro 21.531,88, deducendone in particolare la prescrizione quinquennale e la tardiva notifica del titolo.
Piu precisamente:
In data 8.3.2023, il sig. Ricorrente_1 riceve la cartella già menzionata, relativa ad IMU 2013-2014;
II 21.3.2023, egli propone ricorso-reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992
contro
Agenzia delle
•
Entrate-Riscossione, Roma Capitale - Dipartimento risorse economiche e Roma Capitale, chiedendo l'annullamento della cartella e dei ruoli presupposti.
Il ricorso è iscritto al n. 8426/2023 RG e fissato in camera di consiglio per il 22.12.2023 dinanzi
•
alla sezione 36 della CGT di Roma.
Roma Capitale rimane contumace;
si costituisce invece l'Agenzia delle Entrate-Riscossione
•
eccependo il difetto di legittimazione passiva sulle questioni attinenti al merito del credito e alla prescrizione, deducendo che tali profili riguardano esclusivamente l'ente impositore, e illustrando le date di esecutività dei ruoli e di consegna all'agente.
Il contribuente deposita memorie l'11.12.2023, contestando la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, richiamando giurisprudenza sulla legittimazione concorrente di ente impositore e agente e ribadendo la responsabilità di quest'ultimo anche per la fase esecutiva, nonché la prescrizione del credito.
Con sentenza n. 15571/23 del 22.12.2023 (dep. 29.12.2023) la CGT di primo grado dichiara il
•
ricorso inammissibile per mancata prova della notifica del ricorso introduttivo a Roma Capitale
(assenza in atti della ricevuta PEC), ritenendo che la mancata costituzione del Comune confermi la mancata conoscenza del giudizio;
nulla dispone sulle spese per mancata costituzione della controparte.
Il contribuente ha quindi proposto appello avverso la sentenza di primo grado, notificando tempestivamente l'atto, in data 24.6.2024, ad entrambe le controparti e fornendone idonea prova attraverso le ricevute PEC di accettazione e consegna. Nell'atto di appello sono stati articolati i seguenti tre motivi: I. Sulla tempestività della proposizione dell'appello, sostenendo che il ricorso sia stato presentato nei termini di legge;
II. Sulla illegittimità della sentenza n. 15571/23 del 22.12.2023, deducendo vizi motivazionali in relazione alla dichiarazione di inammissibilità per mancata prova della notifica;
III. Sull'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, ribadendo che il credito IMU per gli anni 2013-2014 era ormai prescritto al momento della notifica della cartella.
In data 16.09.2024 si costituisce in giudizio la sola Agenzia delle Entrate - Riscossione, con atto di controdeduzioni, mentre rimane contumace anche in questo grado di giudizio, Roma Capitale.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nelle proprie controdeduzioni, innanzitutto contesta la fondatezza del secondo motivo di appello, sostenendo che la pronuncia di inammissibilità resa dal giudice di primo grado sia del tutto corretta e vada confermata. A tal fine viene evidenziato che nessun obbligo incombeva sulla Commissione di sollecitare la parte al deposito delle ricevute di notifica del ricorso introduttivo, trattandosi di un adempimento processuale che grava esclusivamente sulla parte stessa e che, se omesso, comporta le conseguenze sanzionate dall'ordinamento.
Si afferma inoltre che la prova dell'avvenuta notifica del ricorso a Roma Capitale non può essere surrogata da atti equipollenti, sicché il diniego sul reclamo, richiamato dall'appellante, non è idoneo a dimostrare l'effettiva notificazione del ricorso originario. In coerenza con tale impostazione, la resistente reputa inapplicabile l'art. 58 del D.lgs. 546/1992, ritenendo che la norma consenta solo la produzione di nuovi documenti inerenti al merito della controversia, ma non la regolarizzazione postuma di atti processuali la cui mancanza in primo grado già determinava l'inammissibilità del ricorso.
Quanto al terzo motivo di appello, incentrato sulle eccezioni di prescrizione e, più in generale, su censure rivolte alla pretesa impositiva, l'Agenzia ribadisce di non essere legittimata a contraddire sul merito del credito, rivendicando la propria posizione di mero soggetto incaricato della riscossione. In questa prospettiva si osserva che l'agente della riscossione non può sindacare né la legittimità né la tempestività dell'iscrizione a ruolo, né tantomeno la sussistenza del credito tributario, sicché tutte le doglianze relative alla formazione, al contenuto e alla tempistica del ruolo - comprese quelle attinenti alla prescrizione dovrebbero essere indirizzate esclusivamente all'ente impositore, individuato in
Roma Capitale. Viene, peraltro, richiamata la sequenza temporale degli adempimenti (ruoli resi esecutivi nel novembre 2022, consegnati all'agente nel dicembre 2022 e cartella notificata l'8 marzo
2023), ritenuta conforme all'art. 19 del D.lgs. 112/1999, così da escludere qualsiasi vizio della notifica della cartella stessa. Infine, in via subordinata e meramente eventuale, l'Agenzia chiede che, qualora l'appello dovesse essere accolto con effetti pregiudizievoli nei suoi confronti, essa venga tenuta indenne dall'ente creditore e manlevata da ogni conseguenza, ivi comprese le spese di lite, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 112/1999.
All'esito dell'odierna camera di consiglio la causa veniva sottoposta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CGT di primo grado ha dichiarato in via preliminare, l'inammissibilità per mancata prova della notifica del ricorso a Roma Capitale, valorizzando l'assenza della ricevuta PEC in atti e la contumacia del Comune.
L'appellante, tuttavia, produce però in questa sede, la relata di notifica del 21.3.2023, da cui risulta la consegna del ricorso a Roma Capitale e, soprattutto, il provvedimento di diniego di Roma Capitale del
31.5.2023 che espressamente richiama il “Ricorso-Reclamo notificato il 21.03.2023", elementi che integrano oggettiva prova della rituale notificazione anche a Roma Capitale e che in primo grado non era stato tenuto in debita considerazione.
Alla luce degli artt. 16 e 20 D.Lgs. 546/1992, la notifica del ricorso integra un presupposto di procedibilità, ma l'eventuale carenza documentale nel fascicolo è mera irregolarità sanabile, anche mediante produzione in appello ex art. 58 D.Lgs. 546/1992, in quanto giudizio instaurato anteriforma.
Si deve rappresentare infatti come, anche a volere considerare la ricevuta di accettazione del ricorso in primo grado quale nuovo documento, l'art. 4, comma 2, D.Lgs. 220/2023 preveda che il nuovo art. 58 D.Lgs. 546/1992 si applichi ai soli giudizi instaurati in primo e secondo grado con ricorso notificato dopo il 4 gennaio 2024.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 36/2025, il divieto di nuovi documenti in appello non può essere applicato agli appelli relativi a giudizi di primo grado introdotti prima del 4 gennaio 2024.
Nel ritenere l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 330 del 2023, la Corte ha osservato che la successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Nel caso di specie pertanto non risulta applicabile il divieto invocato da parte resistente, risultando -il ricorso in primo grado- presentato prima del 4 gennaio 2024. La motivazione di inammissibilità risulta quindi viziata: la contumacia del Comune non può essere elevata a "prova negativa" della notifica in presenza di un inequivoco atto di diniego emesso proprio
"in esito" al ricorso notificato.
L'ADER eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai profili di merito della pretesa e della prescrizione, richiamando giurisprudenza sulla natura meramente esecutiva del suo ruolo e sull'estraneità alla fase impositiva.
L'appellante replica a tale argomentazione, fatta già valere in primo grado, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, nell'impugnazione di cartelle e atti della riscossione, la legittimazione passiva è concorrente e disgiunta tra ente impositore e agente, senza litisconsorzio necessario, e che il concessionario, se evocato, ha solo onere di chiamata in causa dell'ente ex art. 39 D.lgs. 112/1999.
In coerenza con tale indirizzo (Cass. Ord. 14991/2020; Cass. Sent. 21220/2012; Cass. SU sent.
7514/2022 sul corretto riparto, ecc.), il giudice d'appello può affermare la piena legittimazione passiva di ADER quanto meno per i vizi propri della cartella e per la fase esecutiva, ferma la titolarità sostanziale del credito in capo al Comune.
Ne discende che il processo è correttamente instaurato nei confronti di entrambi i soggetti;
non v'è spazio per una pronuncia di inammissibilità per difetto di contraddittorio, ma solo per un'eventuale regolazione interna dei rapporti tra ente impositore e agente.
L'appellante ripropone in appello il motivo di merito, non affrontato dal giudice di prime cure, in quanto ritenuto assorbito: IMU 2013-2014 è credito soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4,
c.c., in quanto tributo locale periodico, come interpretato dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006 e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 4283/2010; orientamento confermato, tra le altre, dall'ord. Cass.
31260/2023 su IMU/ICI e altri tributi locali).
In applicazione dell'onere della prova in materia di atti interruttivi, il Comune non assolve, né in primo grado né in appello, il proprio carico probatorio, sicché il termine quinquennale decorre dall'anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere eseguito, senza interruzioni idonee.
La cartella è stata notificata solo l'8.3.2023, oltre il quinquennio rilevante (per il 2013, oltre il
31.12.2019, e per il 2014, oltre il 31.12.2020), con conseguente prescrizione del credito azionato.
Ne discende la fondatezza dell'appello sia sotto il profilo preliminare della ammissibilità piena del ricorso originario, sia sotto il profilo del merito attinente alla lamentata prescrizione del tributo.
Con riferimento alle spese si ritiene valido procedere con la loro compensazione, considerata la circostanza secondo cui, seppur legittimamente, l'appellante produceva la ricevuta di consegna via
PEC del ricorso da parte di Roma Capitale, soltanto in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
a) In riforma della sentenza impugnata annulla l'atto oggetto del ricorso in primo grado;
b) spese dei due gradi compensate.