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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/11/2025, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7230/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7230/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to ZO ER Parte_1
APPELLANTE
contro in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv.to CP_1
ES LI
APPELLATA
e
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva appello avverso la sentenza nr. 772/2020 del Giudice di Parte_1
Pace di ANAN, con la quale quest'ultimo accoglieva solo in parte la domanda di risarcimento proposta dall'appellante nei confronti di
[...]
e della in relazione ad un sinistro stradale avvenuto in CP_2 CP_1
ANAN (NA), in via Madonna dell'Arco, il 16/01/2014 verso le ore
16.00 circa, allorquando l'appellante, nel mentre era alla guida dell'autovettura
Fiat Punto tg. AV249ZR, di proprietà di ed assicurata per la CP_3
responsabilità civile con l' veniva tamponata da tergo dal CP_1
furgone Fiat Doblò tg. CR254DV, di proprietà di ed Controparte_2
assicurato per la responsabilità civile con l' CP_1
A fondamento del presente gravame, con un unico motivo di Parte_1
appello deduceva l'erronea valutazione delle prove acquisite in primo grado e la contraddittorietà della motivazione adottata dal Giudice di prime cure e,
pertanto, chiedeva la riforma della sentenza in relazione alla parte in cui veniva dichiarata la pari concorrente responsabilità dei conducenti.
Si costituiva in giudizio la la quale resisteva al gravame CP_1
chiedendone il rigetto.
2 Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, dichiarata la contumacia di ed acquisito il fascicolo di primo grado, la Controparte_2
causa giungeva all'udienza cartolare del 16/09/2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Preliminarmente, debbono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo le contestazioni mosse dall'appellata del tutto generiche.
Giova poi rammentare che l'art. 2054 c.c., nel prevedere un articolato sistema di presunzioni di responsabilità, dispone ai primi due commi che “Il conducente
di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a
persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto
il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino
a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a
produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Secondo la giurisprudenza consolidata, la presunzione di pari responsabilità contenuta nell'art. 2054,
comma 2, c.c., riveste carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro (v. Cass. civ. 8409/2011).
Inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di
3 interpretazione dell'art. 2054 c.c., in caso di scontro tra veicoli la presunzione di responsabilità contenuta nel secondo comma non può dirsi superata semplicemente a fronte dell'accertata violazione del Codice della Strada da parte di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro ma, per arrivare a tale risultato, è necessario un quid pluris: per andare esente da responsabilità, l'altro conducente deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno,
non soltanto osservando le regole in materia di circolazione stradale ma anche le ordinarie regole di prudenza, dimostrando così di essersi prontamente attivato per evitare l'impatto o di essersi trovato nella condizione di non poter fare nulla per impedirlo (“In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale,
nel caso di scontro tra i veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno
dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione, posta a
carico anche dell'altro, dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto a
verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di
guida corretta” - Cass. Civ. 28/06/2016, n.13271). Tale interpretazione,
tuttavia, non può spingersi fino a ritenere che quando non sia concretamente possibile fornire tale prova liberatoria e, d'altro lato, sia accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé idonea a causare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere,
comunque, in qualche misura riconosciuto (Cass. civ. 07/06/2011, n. 12408).
Orbene, alla luce di tali principi si può affermare che il Giudice di primo grado non ha abbia fatto corretta applicazione dell'art. 2054 c.c.
In merito, i testi e riferivano due dinamiche Testimone_1 Controparte_4
sinistrose contrapposte. Difatti, mentre la prima dichiarava che mentre la vettura condotta dall'appellante era ferma nel traffico il veicolo Fiat Doblò,
4 proveniente da tergo, la tamponava, il teste affermava, invece, Controparte_4
che era la Fiat Punto ad effettuare una improvvisa manovra di retromarcia ed a colpire l'altra vettura.
Ebbene, a fronte delle predette contraddizioni deve reputarsi maggiormente attendibile la dinamica del sinistro riportata dalla teste di parte appellante, in quanto maggiormente precisa e circostanziata, rispetto a quanto dichiarato dal teste della parte appellata che, invece, riferiva sinteticamente di una manovra di retromarcia attuata dalla vettura Fiat Punto senza, tuttavia, contestualizzarla in alcun modo (senza precisare, ad esempio, se la predetta vettura fosse parcheggiata lateralmente e si stesse immettendo nella carreggiata o se, al contrario, si trovasse già sulla corsia di marcia e stesse tentando una manovra di cambio di direzione o altro). Inoltre, il teste di parte appellata riferiva anche che
“nessuna delle persone coinvolte nell'incidente riportava lesioni”, circostanza del tutto contrastante con la documentazione in atti e con l'accesso al pronto soccorso da parte dell'appellante nell'immediatezza del fatto (nel relativo verbale può difatti leggersi che il si recava presso il Pronto Soccorso Pt_1
dell'Ospedale Villa Betania di Napoli il giorno stesso dell'incidente alle ore
16.30).
Pertanto, in accoglimento del suddetto motivo di appello, il Tribunale ritiene superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. e, conseguentemente,
responsabile in maniera esclusiva del sinistro per cui è causa l'appellato contumace . Controparte_2
D'altronde, “In ordine alle lesioni stradali, nel caso di tamponamento tra
veicoli, si presume la responsabilità del conducente tamponante per
inosservanza della distanza di sicurezza, superando la presunzione di pari
5 responsabilità prevista dall'articolo 2054, comma 2, del Codice Civile. Per
escludere la propria responsabilità, il tamponante deve dimostrare che il
tamponamento è derivato da una causa a lui non imputabile, come un evento
imprevedibile e anomalo rispetto alla normale circolazione stradale”
(Tribunale Taranto sez. I, 18/02/2025, n.548).
Orbene, la compatibilità delle lesioni riportate dall'appellante con il sinistro veniva confermata dal CTU nominato nel giudizio di primo grado: tali considerazioni risultano approfondite, ben argomentate ed immuni da vizi logici e poste dal giudice di prime cure a fondamento della sua decisione.
Dunque, come affermato dal predetto giudice e non specificamente impugnato nella presente sede, potrà riconoscersi all'appellante la totalità delle somme indicate dal Giudice di pace in assenza della decurtazione del 50% relativa alla pari responsabilità, per un totale di € 1.692,42, oltre interessi come indicati nella predetta sentenza.
Al predetto importo andrà detratta la somma di € 1.250,00 corrisposta in sede stragiudiziale dall' in favore di . CP_1 Parte_1
Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.
Le spese di lite, premesso che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse avuto riguardo all'esito complessivo della lite (v. Cass. civ.,
n.18637/2017), seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia. Le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, vanno infine posta a carico di parte appellata.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
condanna l' al pagamento, in favore di , della somma CP_1 Parte_1
di € 444,42 oltre interessi come indicato in parte motiva;
2) condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare all'appellante CP_1
le spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi €
125,00 per spese e € 633,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato
ZO ER dichiaratosi anticipatario;
3) condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare all'appellante CP_1
le spese di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano in complessivi €
174,00 per spese e € 852,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato
ZO ER dichiaratosi anticipatario;
4) pone a definitivo carico dell' in persona del l.r.p.t., le spese CP_1
della CTU svolta in primo grado.
Nola, 11/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria LI)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7230/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to ZO ER Parte_1
APPELLANTE
contro in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv.to CP_1
ES LI
APPELLATA
e
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva appello avverso la sentenza nr. 772/2020 del Giudice di Parte_1
Pace di ANAN, con la quale quest'ultimo accoglieva solo in parte la domanda di risarcimento proposta dall'appellante nei confronti di
[...]
e della in relazione ad un sinistro stradale avvenuto in CP_2 CP_1
ANAN (NA), in via Madonna dell'Arco, il 16/01/2014 verso le ore
16.00 circa, allorquando l'appellante, nel mentre era alla guida dell'autovettura
Fiat Punto tg. AV249ZR, di proprietà di ed assicurata per la CP_3
responsabilità civile con l' veniva tamponata da tergo dal CP_1
furgone Fiat Doblò tg. CR254DV, di proprietà di ed Controparte_2
assicurato per la responsabilità civile con l' CP_1
A fondamento del presente gravame, con un unico motivo di Parte_1
appello deduceva l'erronea valutazione delle prove acquisite in primo grado e la contraddittorietà della motivazione adottata dal Giudice di prime cure e,
pertanto, chiedeva la riforma della sentenza in relazione alla parte in cui veniva dichiarata la pari concorrente responsabilità dei conducenti.
Si costituiva in giudizio la la quale resisteva al gravame CP_1
chiedendone il rigetto.
2 Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, dichiarata la contumacia di ed acquisito il fascicolo di primo grado, la Controparte_2
causa giungeva all'udienza cartolare del 16/09/2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Preliminarmente, debbono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo le contestazioni mosse dall'appellata del tutto generiche.
Giova poi rammentare che l'art. 2054 c.c., nel prevedere un articolato sistema di presunzioni di responsabilità, dispone ai primi due commi che “Il conducente
di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a
persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto
il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino
a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a
produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Secondo la giurisprudenza consolidata, la presunzione di pari responsabilità contenuta nell'art. 2054,
comma 2, c.c., riveste carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro (v. Cass. civ. 8409/2011).
Inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di
3 interpretazione dell'art. 2054 c.c., in caso di scontro tra veicoli la presunzione di responsabilità contenuta nel secondo comma non può dirsi superata semplicemente a fronte dell'accertata violazione del Codice della Strada da parte di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro ma, per arrivare a tale risultato, è necessario un quid pluris: per andare esente da responsabilità, l'altro conducente deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno,
non soltanto osservando le regole in materia di circolazione stradale ma anche le ordinarie regole di prudenza, dimostrando così di essersi prontamente attivato per evitare l'impatto o di essersi trovato nella condizione di non poter fare nulla per impedirlo (“In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale,
nel caso di scontro tra i veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno
dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione, posta a
carico anche dell'altro, dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto a
verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di
guida corretta” - Cass. Civ. 28/06/2016, n.13271). Tale interpretazione,
tuttavia, non può spingersi fino a ritenere che quando non sia concretamente possibile fornire tale prova liberatoria e, d'altro lato, sia accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé idonea a causare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere,
comunque, in qualche misura riconosciuto (Cass. civ. 07/06/2011, n. 12408).
Orbene, alla luce di tali principi si può affermare che il Giudice di primo grado non ha abbia fatto corretta applicazione dell'art. 2054 c.c.
In merito, i testi e riferivano due dinamiche Testimone_1 Controparte_4
sinistrose contrapposte. Difatti, mentre la prima dichiarava che mentre la vettura condotta dall'appellante era ferma nel traffico il veicolo Fiat Doblò,
4 proveniente da tergo, la tamponava, il teste affermava, invece, Controparte_4
che era la Fiat Punto ad effettuare una improvvisa manovra di retromarcia ed a colpire l'altra vettura.
Ebbene, a fronte delle predette contraddizioni deve reputarsi maggiormente attendibile la dinamica del sinistro riportata dalla teste di parte appellante, in quanto maggiormente precisa e circostanziata, rispetto a quanto dichiarato dal teste della parte appellata che, invece, riferiva sinteticamente di una manovra di retromarcia attuata dalla vettura Fiat Punto senza, tuttavia, contestualizzarla in alcun modo (senza precisare, ad esempio, se la predetta vettura fosse parcheggiata lateralmente e si stesse immettendo nella carreggiata o se, al contrario, si trovasse già sulla corsia di marcia e stesse tentando una manovra di cambio di direzione o altro). Inoltre, il teste di parte appellata riferiva anche che
“nessuna delle persone coinvolte nell'incidente riportava lesioni”, circostanza del tutto contrastante con la documentazione in atti e con l'accesso al pronto soccorso da parte dell'appellante nell'immediatezza del fatto (nel relativo verbale può difatti leggersi che il si recava presso il Pronto Soccorso Pt_1
dell'Ospedale Villa Betania di Napoli il giorno stesso dell'incidente alle ore
16.30).
Pertanto, in accoglimento del suddetto motivo di appello, il Tribunale ritiene superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. e, conseguentemente,
responsabile in maniera esclusiva del sinistro per cui è causa l'appellato contumace . Controparte_2
D'altronde, “In ordine alle lesioni stradali, nel caso di tamponamento tra
veicoli, si presume la responsabilità del conducente tamponante per
inosservanza della distanza di sicurezza, superando la presunzione di pari
5 responsabilità prevista dall'articolo 2054, comma 2, del Codice Civile. Per
escludere la propria responsabilità, il tamponante deve dimostrare che il
tamponamento è derivato da una causa a lui non imputabile, come un evento
imprevedibile e anomalo rispetto alla normale circolazione stradale”
(Tribunale Taranto sez. I, 18/02/2025, n.548).
Orbene, la compatibilità delle lesioni riportate dall'appellante con il sinistro veniva confermata dal CTU nominato nel giudizio di primo grado: tali considerazioni risultano approfondite, ben argomentate ed immuni da vizi logici e poste dal giudice di prime cure a fondamento della sua decisione.
Dunque, come affermato dal predetto giudice e non specificamente impugnato nella presente sede, potrà riconoscersi all'appellante la totalità delle somme indicate dal Giudice di pace in assenza della decurtazione del 50% relativa alla pari responsabilità, per un totale di € 1.692,42, oltre interessi come indicati nella predetta sentenza.
Al predetto importo andrà detratta la somma di € 1.250,00 corrisposta in sede stragiudiziale dall' in favore di . CP_1 Parte_1
Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.
Le spese di lite, premesso che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse avuto riguardo all'esito complessivo della lite (v. Cass. civ.,
n.18637/2017), seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia. Le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, vanno infine posta a carico di parte appellata.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
condanna l' al pagamento, in favore di , della somma CP_1 Parte_1
di € 444,42 oltre interessi come indicato in parte motiva;
2) condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare all'appellante CP_1
le spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi €
125,00 per spese e € 633,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato
ZO ER dichiaratosi anticipatario;
3) condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare all'appellante CP_1
le spese di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano in complessivi €
174,00 per spese e € 852,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato
ZO ER dichiaratosi anticipatario;
4) pone a definitivo carico dell' in persona del l.r.p.t., le spese CP_1
della CTU svolta in primo grado.
Nola, 11/11/2025
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