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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/11/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1845/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1845/2025 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIA Parte_1 C.F._1
NC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Montevarchi (AR), viale A. Diaz
n. 51;
PARTE RICORRENTE contro
( ) e ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 rappresentate e difese dagli avv.ti MAURO LATINI e BENEDETTA LATINI ed elettivamente domiciliate presso il loro studio sito in San Giovanni Valdarno (AR), Corso Italia n. 117;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate con note scritte depositate rispettivamente il 28.10.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.09.2025, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale Parte_1 disponesse la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 43/2021, emessa da questo Tribunale in data 20.01.2021, con la quale era stato concordemente stabilito un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore della FI all'epoca già Controparte_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, pari ad € 300,00 mensili, rivalutabili
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versare direttamente alla FI entro il giorno 5 di ogni mese.
ha chiesto che venisse disposta la revoca di tale contributo al mantenimento in favore Parte_1 della FI , considerato il raggiungimento della sua autosufficienza economica, avendo CP_2 quest'ultima formato un proprio nucleo familiare, con un compagno ed una FI minore, nata a [...] 2022, e lavorando stabilmente dal 01.09.2022 con contratto a tempo interminato presso il
Comune di Montevarchi, con paga base di € 1.200,00 mensili.
Pertanto, stante l'età della FI , ormai ampiamente maggiorenne e quasi quarantenne, CP_2
l'ingresso nel mondo del lavoro e la formazione di un proprio nucleo familiare, il ricorrente ha dedotto che la stessa possa considerarsi economicamente indipendente con conseguente cessazione dell'obbligo a suo carico di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della FI.
Si sono costituite in giudizio ex moglie del ricorrente, e , FI CP_1 Controparte_2 maggiorenne, con memoria di costituzione depositata in data 28.10.2025, dichiarandosi entrambe remissive alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore della FI maggiorenne a partire dalla data della domanda. CP_2
Successivamente, le parti hanno concordemente chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate ed hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127-ter c.p.c. Pertanto, alla successiva udienza del 30.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente depositate nei seguenti termini: “CHIEDONO Che l'Ill.mo Tribunale di Arezzo voglia disporre la revoca dell'assegno di mantenimento a carico di ed a favore di a Parte_1 Controparte_2 partire dalla data della presente domanda.”.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti con note scritte congiuntamente depositate e ritenuto che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità, disponendo la revoca dell'obbligo al versamento del contributo al mantenimento pari ad € 300,00 mensili, posto a carico di con la sentenza di divorzio Parte_1 n. 43/2021 emessa da questo Tribunale in data 20.01.2021 in favore della FI maggiorenne
[...]
, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale. CP_2
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate con note scritte congiuntamente depositate, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza e, per l'effetto,
- dispone la revoca dell'obbligo al versamento del contributo al mantenimento posto a carico di con la sentenza di divorzio n. 43/2021 emessa da questo Tribunale Parte_1 in data 20.01.2021 in favore della FI , con decorrenza dalla data di Controparte_2 deposito del ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1845/2025 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIA Parte_1 C.F._1
NC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Montevarchi (AR), viale A. Diaz
n. 51;
PARTE RICORRENTE contro
( ) e ), CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 rappresentate e difese dagli avv.ti MAURO LATINI e BENEDETTA LATINI ed elettivamente domiciliate presso il loro studio sito in San Giovanni Valdarno (AR), Corso Italia n. 117;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate con note scritte depositate rispettivamente il 28.10.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.09.2025, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale Parte_1 disponesse la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 43/2021, emessa da questo Tribunale in data 20.01.2021, con la quale era stato concordemente stabilito un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore della FI all'epoca già Controparte_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, pari ad € 300,00 mensili, rivalutabili
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versare direttamente alla FI entro il giorno 5 di ogni mese.
ha chiesto che venisse disposta la revoca di tale contributo al mantenimento in favore Parte_1 della FI , considerato il raggiungimento della sua autosufficienza economica, avendo CP_2 quest'ultima formato un proprio nucleo familiare, con un compagno ed una FI minore, nata a [...] 2022, e lavorando stabilmente dal 01.09.2022 con contratto a tempo interminato presso il
Comune di Montevarchi, con paga base di € 1.200,00 mensili.
Pertanto, stante l'età della FI , ormai ampiamente maggiorenne e quasi quarantenne, CP_2
l'ingresso nel mondo del lavoro e la formazione di un proprio nucleo familiare, il ricorrente ha dedotto che la stessa possa considerarsi economicamente indipendente con conseguente cessazione dell'obbligo a suo carico di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della FI.
Si sono costituite in giudizio ex moglie del ricorrente, e , FI CP_1 Controparte_2 maggiorenne, con memoria di costituzione depositata in data 28.10.2025, dichiarandosi entrambe remissive alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore della FI maggiorenne a partire dalla data della domanda. CP_2
Successivamente, le parti hanno concordemente chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate ed hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127-ter c.p.c. Pertanto, alla successiva udienza del 30.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente depositate nei seguenti termini: “CHIEDONO Che l'Ill.mo Tribunale di Arezzo voglia disporre la revoca dell'assegno di mantenimento a carico di ed a favore di a Parte_1 Controparte_2 partire dalla data della presente domanda.”.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti con note scritte congiuntamente depositate e ritenuto che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità, disponendo la revoca dell'obbligo al versamento del contributo al mantenimento pari ad € 300,00 mensili, posto a carico di con la sentenza di divorzio Parte_1 n. 43/2021 emessa da questo Tribunale in data 20.01.2021 in favore della FI maggiorenne
[...]
, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale. CP_2
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate con note scritte congiuntamente depositate, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza e, per l'effetto,
- dispone la revoca dell'obbligo al versamento del contributo al mantenimento posto a carico di con la sentenza di divorzio n. 43/2021 emessa da questo Tribunale Parte_1 in data 20.01.2021 in favore della FI , con decorrenza dalla data di Controparte_2 deposito del ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni