Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2545/2021 R.G., riservata in decisione all'udienza in data 11 dicembre 2024 e vertente:
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rosario Schiano Lomoriello, e con questo elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli al vico Latilla n. 18, giusta procura in atti,
PARTE APPELLANTE
CONTRO
( ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato per la carica in Palazzo S. Giacomo in Napoli rappresentato e difeso dall'avv. Nuvola Di Mauro, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
E
1
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro e società Parte_1 Controparte_1
[...]
[...]
[...]
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Errico e con questo elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 267, giusta procura in atti,
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli n.
3464/2021 del 7 aprile 2021, pubblicata in data 13 aprile 2021, R.G. n.
12391/2015, ad oggetto: risarcimento danni da lesioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 7 maggio 2015 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la società per CP_2
sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati a seguito dell'evento verificatosi in data 24 settembre 2014. Precisava che, mentre percorreva un marciapiede di proprietà della cadeva al suolo a causa della CP_2
presenza di un palo divelto presente sul manto stradale. Deduceva inoltre che, al momento del sinistro, sul luogo non vi erano misure di protezione, né segnaletica idonea ad evidenziare il pericolo e di aver riportato, a seguito della caduta, lesioni che il Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini così refertava:
"frattura composta del V metacarpo mano destra e contusione con ematoma V dito piede destro" con prognosi di giorni 20 salvo complicazioni. Chiedeva un risarcimento del danno nella misura contenuta in € 26.000,00.
1.1 Si costituiva in giudizio la società che eccepiva, in via CP_2
preliminare, la nullità dell'atto di citazione ed il proprio difetto di legittimazione passiva poiché l'area dove si era verificato il sinistro apparteneva al CP_1
Nel merito contestava la fondatezza in fatto e diritto delle domande
[...]
attoree e, per l'effetto, chiedeva rigettarsi integralmente le stesse con condanna al pagamento delle spese di lite.
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro e società Parte_1 Controparte_1
E.A.V. Co
Su richiesta della parte attrice il Giudice autorizzava la chiamata in causa del il quale, nel costituirsi con regolare comparsa, eccepiva in Controparte_1
via preliminare la carenza di legittimazione passiva e contestava, nel merito, la fondatezza delle domande attoree chiedendone il rigetto con condanna alle spese di lite.
1.2 Depositate le memorie ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza in data 11 gennaio 2021, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
2. Con la sentenza n. 3464/2021 il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda attrice compensando le spese di lite.
2.1. Il Giudice di primo grado, dopo aver riassunto le attività processuali svolte dalle parti e superato la preliminare eccezione di nullità dell'atto introduttivo, ha ampiamente disquisito della legittimazione attiva e della titolarità del rapporto controverso, sia nel lato attivo sia nel lato passivo, chiarendo che l'accertamento positivo ovvero negativo di questa attiene al merito del giudizio.
Ha anche ricordato che la titolarità della posizione soggettiva portata in giudizio
è elemento costitutivo della domanda e che è onere della parte attrice allegarla e, ove controversa, provarla ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Tanto premesso ha preso atto della difesa di che ha prontamente CP_2
declinato la responsabilità ascrittale quale custode, negando di essere proprietaria dell'area in cui sarebbe accaduto il sinistro. Ha evidenziato come tale obiezione sia equivalente alla negazione della propria titolarità passiva.
Per sincerarsi della responsabilità che implica la titolarità del bene immoto indicato quale causa dell'evento, il Tribunale ha esaminato allora la prova testimoniale raccolta. Ha riscontrato da questa l'assenza di elementi univoci da cui risalire alla titolarità del rapporto litigioso. Ne ha dedotto il fallimento della parte attrice dal suo onere probatorio. Ha evidenziato che E.A.V. nella sua
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro e società Parte_1 Controparte_1
E.A.V. costituzione ha immediatamente declinato ogni sua responsabilità per non essere proprietaria della strada (e quindi legittimata rispetto al rapporto controverso) e che il dopo la cui chiamata l'attrice ha rivolto le sue domande CP_1
risarcitorie, ha altrettanto evidenziato la genericità della prospettazione attorea per poter stabilire a quale ente appartenga il bene. Ha osservato che il semplice cartello dalla cui lettura l'attrice avrebbe desunto la responsabilità di CP_2
(con l'indicazione “Piazzale di Proprietà della Regione Campania –
Circumvesuviana S.r.l.”) sia poco significativo non essendone apprezzabile l'esatta collocazione rispetto al luogo del sinistro.
2.2. Nello scrutinio della domanda estesa al il primo giudice Controparte_1
ha rilevato, insieme alla assoluta genericità della domanda attorea, non essendo documentato il sito esatto del sinistro e la relativa proprietà, l'inconsistenza della fattispecie invocata. Dopo aver richiamato i criteri di cui all'art. 2051 c.c. (in primis l'obiettiva situazione di pericolosità della cosa in custodia ove essa sia inerte ed inanimata) ha ritenuto che “L'esame complessivo dell'istruttoria consente, quindi, di ritenere che la situazione di possibile pericolo fosse, nella specie, suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, la cui disattenzione appare quindi idonea a spiegare un'efficienza causale rispetto al danno lamentato, interrompendo il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso eventualmente imputabile alla PA”. Ha quindi valutato esistente l'interferenza sul nesso causale del caso fortuito ovvero della forza maggiore.
Ha aggiunto poi che “il contenuto delle dichiarazioni testimoniali non avrebbe consentito alla scrivente di ritenere acquisita prova tranquillante del quomodo di verificazione del sinistro.”.
3. ha proposto appello contro la sentenza n. 3464/2021 con i Parte_1
seguenti motivi: - VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro e società Parte_1 Controparte_1
E.A.V. DELL'ART. 2697 C.C. E DELLO ART. 22 CO. 1 L. N. 2248/1865 ALL. F -
VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 2051 C.C. –
VIOLAZIONE ART. 115 E 116 C.P.C. ERRATA VALUTAZIONE DELLE
RISULTANZE DELLA PROVA TESTIMONIALE ARTICOLATA
DALL'ISTANTE. CARENZA DEL PERCORSO MOTIVAZIONALE.
Ha così concluso: “a) emettere i provvedimenti di legge;
b) accogliere l'appello proposto;
c) così come richiesto nel corso del Giudizio di primo grado ma non ammesso dal Giudice, disporre C.T.U. medico legale sulla persona della sig.ra
, onde stabilire l'entità dei postumi di natura permanente Parte_1
nonché la durata della malattia post-traumatica residuati a seguito del sinistro per cui è causa;
d) condannare la convenuta o in subordine il CP_2
o entrambi o chi di ragione tra loro al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti dalla appellante alla sua persona così come quantificati nello atto introduttivo del Giudizio di primo grado;
d)con vittoria di spese e compensi di giudizio anche di primo grado e quindi del doppio grado con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
4. Si è costituita la società che nel Controparte_4
confutare i motivi di appello ne ha eccepito la nullità ex art. 348 bis c.p.c., ha concluso per il rigetto del gravame con condanna alle spese di lite del grado, con attribuzione.
4.1 Si è costituito il che ha confutato punto per punto le Controparte_1
argomentazioni dell'appellante, invocando nuovamente la sussistenza del caso fortuito proprio a seguito del comportamento del danneggiato. Ha così concluso:
1) Rigettarsi l'appello. 2) In subordine dichiarare il concorso prevalente di parte attrice, anche per la riproposizione della relativa eccezione e difesa, ex art. 346 c.p.c.. 3) Sempre in subordine, limitare il risarcimento nella misura che
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CP_2 dovesse risultare effettivamente provata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
All'udienza in data 11 dicembre 2024, con provvedimento del 18 dicembre
2024, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente e correttamente notificata alle parti.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 13 aprile 2021; b) la sentenza non risulta notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato alle controparti in data 22 maggio 2021.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
È dunque possibile accedere al merito del giudizio.
7. Con il primo motivo (VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE
DELL'ART. 2697 C.C. E DELLO ART. 22 CO. 1 L. N. 2248/1865 ALL. F) la parte appellante ha sostenuto che il giudice ha errato nel ritenere che l'onere di provare la proprietà dell'area dov'è avvenuto l'incidente gravasse sulla parte attrice che non vi avrebbe ottemperato. Ha evidenziato che sul marciapiede prospiciente la , e quindi sul luogo dell'evento, c'era un cartello con la Pt_2
indicazione Circumvesuviana s.r.l. (società poi confluita nella e CP_2
tale cartello poteva essere ritenuto sufficiente, in assenza di contestazione specifica, a dimostrare sia la legittimazione passiva che la titolarità del diritto.
Ha aggiunto (pag. 14): “In subordine ove il cartello e la indicazione di esso non fossero stati ritenuti sufficienti, dei fatti poteva essere ritenuto responsabile il in quanto per esclusione se il piazzale ed il marciapiede non Controparte_1
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CP_2 erano di proprietà della essi dovevano essere Controparte_2
ritemuti di proprietà dello Ente Locale.”.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Le ampie riflessioni scritte in sentenza – riepilogate al § 2.2. – non sono state affatto confutate se non per ribadire “per differenza” la responsabilità dell'uno o dell'altro ente: l'E.A.V. originariamente convenuta e il cui, Controparte_1
una volta estesa la lite, è stata rivolta anche la domanda.
Tuttavia se non per il riferimento al cartello con la scritta di cui si è detto, nessuna altra informazione l'attrice ora appellante ha fornito per individuare il custode del bene e quindi il preteso responsabile del suo infortunio.
Il Giudice ha correttamente rilevato che, in presenza di una domanda proposta contro due parti indicate in maniera “successiva”, come possibili proprietarie del luogo dove sarebbe accaduto il sinistro, parte attrice aveva l'onere di individuare l'effettivo titolare passivo dell'azione, in presenza delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva formulate da entrambi i convenuti. “La questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto);” Cassazione civile ordinanza n.
24375/2024.
Tale prova non può essere ritenuta raggiunta per la presenza di un cartello sui luoghi, né può ritenersi applicabile un criterio alternativo ipotizzato dalla parte attrice (in quanto per esclusione se il piazzale ed il marciapiede non erano di proprietà della essi dovevano essere ritemuti di Controparte_2
proprietà dello Ente Locale). All'attore resta integro l'onere di provare i fatti costituitivi della sua domanda, rispetto ai quali alcuna accondiscendenza c'è stata né dalla é dal La prima ha ottenuto l'estensione della lite CP_2 CP_1
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CP_2 al secondo negando la sua proprietà e dunque custodia, ma il secondo non ha affatto riconosciuto la proprietà del sito dichiarando anzi che la generica domanda, e l'ancor più generica allegazione del luogo esatto del sinistro, solo in parte fotografato e descritto dai testi, non abbiano consentito di verificare se realmente trattasi di una porzione del marciapiede di sua proprietà. Ebbene con le argomentazioni svolte nell'atto di appello il dubbio non è stato per nulla sciolto. Non può derogarsi alla disciplina dell'art. 2697 c.c. dalla quale discende che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi: chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine.
8. Con il secondo motivo (VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE
DELL'ART. 2051 C.C.) la parte appellante ha sostenuto che la motivazione è censurabile nella parte in cui il Giudice ha affermato che “Da tanto deriva che, nel caso di specie, siccome il danneggiato, con l'utilizzo della ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il danno, il risarcimento deve essere conseguentemente escluso. Peraltro, l'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi consente anche di rilevare alcune incongruenze in merito al danno lamento da parte attrice”. L'appellante sostiene che era la convenuta tenuta a dimostrare che “la verificazione dell'evento e del danno era dipeso da caso fortuito, eventualmente integrabile dal comportamento colposo dello stesso danneggiato (peraltro nel caso di specie assente)”, pertanto in assenza di prova da parte dei convenuti sulla sussistenza del caso fortuito e sull'eventuale comportamento colposo dell'attrice, il Giudice non poteva che riportarsi alla disciplina dell'art. 2051 c.c. (Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito).
Il motivo di appello è infondato.
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CP_2 Per aversi la responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il danno e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, mentre il custode deve provare il caso fortuito per liberarsi dalla responsabilità. La Corte di Cassazione
a sezioni unite con l'ordinanza n. 20943/2022 ha ribadito che: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”.
Nel paradigma della prova a cario dell'attore c'è la relazione di custodia tra il soggetto chiamato a rispondere del danno e la cosa che lo avrebbe provocato.
Ciò posto la decisione risente delle considerazioni rese in risposta al primo motivo di appello, non essendo tuttora chiaro a quale soggetto sia imputabile la responsabilità.
Indi, nessuna possibilità d'addossarla in maniera se non oggettiva, quanto meno aggravata sussiste.
Il Giudice ad abundantiam ha evidenziato che: 1) il paletto tagliato (il quale nelle prospettazioni di parte attrice costituirebbe una insidia non visibile al momento del sinistro) era agevolmente individuabile; 2) il sinistro si verificava in orario diurno ed in assenza di condizioni meteorologiche avverse; 3) le dichiarazioni testimoniali non sono state sufficienti a provare la domanda attrice.
Con queste riflessioni il Collegio concorda.
Ed infatti il marito dell'attrice, escusso all'udienza del Persona_1
12.10.2017, ha riferito che nel mese di settembre 2014 si trovava, con la moglie
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione NO NA contro e società Controparte_1
CP_2 e la sorella a percorrere il marciapiede posto all'esterno Controparte_5
della stazione della circumvesuviana e la moglie non si avvedeva di un paletto in ferro che “saliva in altezza rispetto alla pavimentazione di pochi centimetri.”, tanto accadeva intorno alle ore 12,00.
sentita all'udienza 3 dicembre 2018, ha riferito: “Era Controparte_5
una mattina intorno a mezzogiorno del 2014 io mi trovavo con mia cognata e mio fratello ed eravamo usciti dalla circumvesuviana, e settembre fine settembre. Eravamo alla Ferrovia e mia cognata è caduta perché è inciampata in una buca all'interno della quale fuoriusciva un pezzo di ferro”.
L'antinomia nella descrizione dell'ostacolo che avrebbe procurato all'ignara passante la caduta è palese. Le dichiarazioni testimoniali non sono tra loro omogenee ed esaustive.
A maggior ragione esse sono inconciliabili nel confronto con le foto allegate in atti.
Questa Corte ritiene quindi non assolto l'onere probatorio dell'attrice e piuttosto invocabile l'esimente cui entrambi gli enti hanno fatto ricorso del caso fortuito che include la condotta della stessa parte danneggiata.
L'assoluta incertezza sulla natura dell'ostacolo che neanche la critica contenuta nell'appello è idonea a chiarire ha indotto il Tribunale alla condivisibile conclusione secondo cui “L'esame complessivo dell'istruttoria consente, quindi, di ritenere che la situazione di possibile pericolo fosse, nella specie, suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, la cui disattenzione appare quindi idonea a spiegare un'efficienza causale rispetto al danno lamentato, interrompendo il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso eventualmente imputabile alla PA”
(Cassazione civile, sez. III, sentenza 1.2.2018 n. 2482)”.- pag. 10 sentenza.
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CP_2 9. Con il terzo motivo (VIOLAZIONE ART. 115 E 116 C.P.C. ERRATA
VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA PROVA TESTIMONIALE
ARTICOLATA DALL'ISTANTE. CARENZA DEL PERCORSO
MOTIVAZIONALE) la parte appellante ha riproposto le argomentazioni già avanzate nei precedenti motivi, formulando delle considerazioni di natura giuridica in ordine all'obbligo di fornire “una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria del convincimento così attinto in modo da consentire il controllo del processo logico in base al quale si è pervenuti alla decisione” al fine di non violare quanto disposto dagli artt. 115 e 116 c.p.c..
Preliminarmente si osserva che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera esclusivamente in relazione ai fatti storici chiaramente e specificamente allegati da una parte, di cui la controparte abbia avuto conoscenza e possibilità di contestazione. “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste solo quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa.” Corte di Cassazione, sezione civile, Ordinanza n. 1471/2025. A ciò si aggiunga che “Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio”.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza, n. 20525/2024.
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione contro e società Parte_1 Controparte_1
CP_2 Questa Corte ritiene che il giudice abbia pienamente adempiuto agli obblighi motivazionali ponendo in adeguato risalto tutti gli elementi ed i presupposti per i quali è addivenuto alla decisione impugnata.
Le dichiarazioni testimoniali sono state riportate pressochè integralmente in sentenza e le due deposizioni, rese da soggetti dichiaratisi entrambi presenti al fatto per essere in compagnia con l'attrice, offrono una descrizione dell'ostacolo in cui l'attrice sarebbe incappata decisamente diversa. È di immediata intuitività il fatto che una cosa è un pezzo di piccolo palo, che fuoriesce dalla pavimentazione, e altra una buca con un ferro dentro.
Priva di pregio poi appare l'osservazione della parte appellante relativa alla circostanza che il Giudice avrebbe tenuto conto della verificazione del sinistro al fine di compensare la spese di lite (pag. 19 atto di appello).
Il Giudice di primo grado ha affermato: Pertanto, il contenuto delle dichiarazioni testimoniali non avrebbe consentito alla scrivente di ritenere acquisita prova tranquillante del quomodo di verificazione del sinistro. Tutto quanto innanzi premesso, pertanto, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata. In ordine alle spese, vista la disciplina di cui all'art. 92
c.p.c. applicabile ratione temporis, si ritiene sussistano le eccezionali ragioni per effettuarne la integrale compensazione;
ciò atteso che può dirsi accertata la effettiva verificazione del sinistro per cui è lite, la presenza della anomalia sul manto stradale nonché delle lesioni subite dalla . Pt_1
Ha così ribadito quanto già espresso in motivazione: non è stata fornita la prova sulle modalità dell'incidente e sull'effettivo legittimato passivo tenuto, in via eventuale, al risarcimento del danno.
Il motivo di appello va rigettato.
10. In considerazione del rigetto dell'appello la parte appellante va condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio tenuto conto del valore della
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CP_6
[...]
[...] (indicato in € 10.000,00) e dell'attività effettivamente svolta dalle parti
[...]
appellate.
11. La parte appellante, in quanto soccombente, è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: contro la sentenza n. Parte_1
3464/2021 del Tribunale di Napoli, così definitivamente provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante, al pagamento delle spese di lite in favore della società che liquida in € 2.500,00 oltre Controparte_4
a rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute, da attribuirsi all'avv. Edoardo
Errico;
- condanna la parte appellante, al pagamento delle spese di lite in favore del che liquida in € 2.500,00 oltre a rimborso forfettario, IVA e Controparte_1
CPA se dovute;
- dà atto che la parte appellante è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre
2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 7 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Maria Teresa Onorato
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione NO contro e società Pt_1 Controparte_1
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