Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente relatore dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2065/2024 V.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa da nato a [...] il [...], (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola De Luca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola De Luca presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22.1.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina1 di 4
tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il
01/04/2004, dal quale erano nati i figli il 19/04/2004 e il 29/01/2011. Per_1 Per_2
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano decreto di omologa della separazione n. 2941/2022, reso da questo
Tribunale il 20/12/2022 esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sè stesso relatore ed assegnava termine fino al 22.1.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione n. 2941/2022, reso da questo Tribunale il 20/12/2022
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e il mantenimento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
pagina2 di 4 “• Disporre l'affido condiviso e congiunto ad entrambi i genitori dei figli con collocamento prevalente presso la madre, fatta salva la determinazione del figlio
quale figlio già maggiorenne. • Porre a carico del sig. la Per_1 Parte_1
somma di € 300,00 (trecento/00): di cui € 200,00 per il figlio minore ed € 100,00 per il maggiorenne da versarsi fino al raggiungimento dell'autosufficienza. Tale somma viene versata dal quale obbligo a corrispondere un assegno mensile di Parte_3
mantenimento per i figli da disporsi alla sig.ra entro il giorno 5 del mese da Pt_2
rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% di tutte le spese straordinarie che avessero a riguardare le cure mediche, lo svago, le attività ludico -sportive e
l'istruzione come da linee guida. • Disporre il diritto a percepire l'assegno unico nella misura del 100% alla sig.ra nell'interesse dei figli. • Quanto alla Parte_2
regolamentazione del diritto di visita il sig. potrà vedere e tenere Parte_1
con sé i figli: nei weekend a fine settimana alternati, nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana nella settimana che si conclude con il week end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana in quella che si conclude con il weekend di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 al 6 gennaio ad anni alterni;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno col padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Fatta salva la volontà delle parti di accordarsi diversamente e liberamente nel rispetto delle esigenze e determinazioni dei ragazzi soprattutto del figlio maggiorenne. • Quanto al rapporto tra genitori e con i figli lo stesso verrà disciplinato nel modo sopra indicato. •
Disporre che nessun contributo economico sarà versato dall'uno all'altro coniuge in quanto entrambi hanno piena capacità lavorativa e capaci, pertanto, di provvedere da sé alle loro necessità. • I sig g. e dichiarano che con il presente Parte_1 Pt_2
accordo di cessazione del loro matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni
pagina3 di 4 reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n.
154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Compensate le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania tra e , Parte_1 Parte_2
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania dell'anno 2004, al n. 108, della parte 1, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 24.1.2025.
Il Presidente est
Massimo Escher
pagina4 di 4