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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 5790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5790 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Maria Gaia Majorano , all'udienza del 14/07/2025 tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G.L. n. 15749 /2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi res.te al Parte_1 C.F._1 viale dello zodiaco, 5, rapp.to e difeso, giusta mandato in calce all'originale del presente ricorso, dagli avv.ti Alfonso Menichini ( ) e Luca Cappiello (c.f. CodiceFiscale_2
) ed elett.te dom.to presso lo studio del primo in Ottaviano alla via C.F._3
Riella 8, i quali dichiarano di voler ricevere, ai sensi dell'art. 136 cpc, tutte le comunicazioni agli indirizzi indicati all'intestazione
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
C. F. in persona del Direttore Regionale per la Campania, pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia ( , PEC - C.F._4 fax 0622798276 presso il quale è domiciliato in Napoli in Via Email_1
Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro giusta procura generali alle liti conferita per atto Notar
i Napoli in data 18.06.2014 rep. n 17705 – Raccolta n 8545 – Per_1
RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.07.24 il sig. Parte_1 rappresentava che era dipendente del Condominio Viale dello zodiaco n.5 in Napoli con mansioni di portiere dello stabile, in data 13/03/2023 verso le ore 15.20, fu vittima Contr di un incidente sul lavoro. Mentre si trovava sullo scaletto intento a riparare il del cancello principale del condominio, improvvisamente, il portone, a causa del forte vento, impattava contro scaletto facendolo rovinosamente cadere a terra. L'impatto con il pavimento gli provocava lesioni personali tali da essere accompagnato presso il PS di P.O. giusto referto n. 2023012085 del 16/3/2023 i cui sanitari Per_2 riscontravano la seguente diagnosi: “frattura scomposta del terzo medio omero sx e frattura V e VI costa emitorace sx”.
L' con provvedimento del 21/2/2024 nel riscontrare l'infortunio come avvenuto CP_3 durante l'attività lavorativa riconosceva un grado di menomazione pari al 18% con la seguente diagnosi: “Esiti di frattura del III medio di omero a sinistra trattata con osteosintesi mediante chiodo endomidollare, viti e infibula metalliche;
apprezzabile severa limitazione algofunzionale di spalla sinistra”.
Avverso il provvedimento dell' , l'istante, in data 5/4/2024, proponeva CP_1 opposizione chiedendo il riconoscimento dei postumi in misura quanto meno del 35% ma l non comunicava alcunché. CP_3
Quindi, conveniva in giudizio l' concludendo: CP_3
“1- accogliere la presente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente in data 16/03/2023 ha subito infortunio sul lavoro indicato in premessa e che per le infermità riportate attualmente presenta un'inabilità permanente complessiva del
35%, ovvero di quella che risulterà dall'espletanda CTU;
2- per l'effetto condannare l alla costituzione della rendita, nella misura minore o CP_3 maggiore del 35%, ovvero di quella che risulterà dall'espletanda CTU, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali;
3- condannare l convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorari del CP_3 giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari." Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l , contestando la CP_3 fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto perché i postumi permanenti accertati erano inferiori rispetto a quelli domandati.
Espletata CTU medico legale e concesso termine per eventuali note all'udienza odierna la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
❖
Pacifici e non contestati i fatti e l'indennizzabilità dell'infortunio, la contestazione si è incentrata sulla misura dei postumi permanenti.
Sul punto il CTU medico-legale ha ritenuto che “a seguito dell'infortunio sul lavoro del giorno marzo 2023, il signor riportò “ESITI DI FRATTURA Parte_1
DEL III MEDIO DI OMERO A SINISTRA TRATTATA CON OSTEOSINTESI
MEDIANTE CHIODO ENDOMIDOLLARE, VITI E INFIBULA METALLICHE. ESITI DI
FRATTURA DELL'ARCO LATERALE DELLA QUINTA E SESTA COSTA CON
FRAMMENTI IN ASSE”. b) - sono residuati postumi che costituiscono danno biologico di natura permanente, rappresentati da: “SIGNIFICATIVA LIMITAZIONE
ALGOFUNZIONALE DI SPALLA SINISTRA”.
c) - le patologie sono ascrivibili a menomazioni elencate nella tabella del D.M. CP_3
12/07/2000: d) – l'infortunio in questione ha determinato una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica dell'assicurato, che, avuto riguardo a quanto previsto dalla tabella delle menomazioni per il danno biologico (D.M. del 12/07/2000, CP_3 pubblicato su supplemento ordinario della G. U. n. 172 del 25/07/2000), le voci 229 e
219, applicando le tecniche di medicina legale corrente e corretta e tenuto conto, con criterio equitativo, dell'accreditabile sintomatologia soggettiva algo-funzionale, è complessivamente del 10% (dieci per cento), a far tempo dalla domanda amministrativa.”
Le risultanze della CTU appaiono pienamente condivisibili, essendo la valutazione correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Per quanto riguarda la prestazione richiesta, occorre evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' mentre in precedenza la prestazione era erogata CP_3 solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale. LA domanda del ricorrente è volta a ottenere la rendita in misura del 35% o diversa, ma le risultanze della CTU portano a determinare nel ricorrente una menomazione del 10%.
Il ricorso va pertanto rigettato.
LA natura della controversia e delle questioni trattate rende equa la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese;
pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_3
Napoli, 14/07/2025 Il giudice
A.Ciriello