Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 7430/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 23/05/2025 nella causa n. 7430/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 C.F._1 via Legnano n.26, presso lo studio dell'avv. NATALIE GHIRARDI, che lo rappresenta e difende per procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Torino, Via
Arcivescovado n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. SILVIA ZECCHINI per procura in atti
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Assegno - pensione
1. con ricorso depositato in data 10/09/2024 ha dedotto: Parte_2
- di essere cittadino italiano dal 15/10/2020 e di vivere regolarmente in
Italia dal 03/02/1990;
- di aver presentato cinque domande di assegno sociale nelle seguenti date:
29/01/2021, 24/06/2021, 11/11/2021, 10/03/2022 e 07/09/2022;
- che tali domande sono state tutte rigettate per mancata allegazione della documentazione necessaria;
- di aver prodotto tutta la documentazione richiesta;
1
- di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla prestazione;
2. il ricorrente agisce al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto al pagamento dell'assegno sociale con decorrenza 11/11/2021 e la condanna di all'erogazione dell'assegno sociale ed al pagamento della somma CP_1 di € 11.223,60;
3. si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in CP_1 fatto ed in diritto ed eccependo:
- che le domande amministrative erano state rigettate per la mancanza della documentazione necessaria, non prodotta dal ricorrente anche a seguito di ulteriore richiesta;
- che il ricorrente, fino alla domanda del 07/09/2022 ha sempre dichiarato di essere celibe anche se risultava coniugato con , Persona_1 residente in [...];
- che il ricorrente non ha mai fornito l'attestazione rilasciata dal paese di origine sulla titolarità, in capo al ricorrente e/o alla moglie, di pensione e di diritti reali su immobili;
- che il ricorrente non possiede il requisito relativo ai 10 anni consecutivi di soggiorno legale in Italia in quanto non risultano continuità nella contribuzione, e dal suo passaporto si evince la continuità di permanenza in Italia solo dal 18/1/2019;
4. all'udienza del 07/02/2025 si è proceduto all'audizione a chiarimenti della funzionaria , e con ordinanza 25/03/2025 è stato CP_2 Tes_1 richiesto alla Questura di Torino di riferire in merito ai movimenti del ricorrente in entrata ed uscita dal territorio italiano;
5. l'art. 3 comma 6 L. 08/08/1995 n. 335 così dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è
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attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale.
Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione […]”. La disposizione si applica agli stranieri equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni di assistenza sociale ex art. 39 L. 40/1998; con l'art. 20 comma 10 DL 25/06/2008 n. 112
(convertito in L. 06/08/2008 n. 133) è stato disposto che “A decorrere dal
1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”;
6. il ricorrente è cittadino italiano dal 15/10/2020, e pertanto da data anteriore alla presentazione delle cinque domande amministrative proposte consecutivamente per ottenere l'assegno sociale;
7. il ricorrente ha richiesto nelle conclusioni la decorrenza della prestazione dal 11/11/2021, ovvero dalla terza di tali domande, ed ha chiarito di aver indicato tale decorrenza in quanto le precedenti domande non erano sufficientemente documentate (cfr. verbale ud. 20/12/2024);
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8. per quanto emerge dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, confermata dalla funzionaria , tutte le domande sono state Tes_1 respinte in quanto il ricorrente non aveva dato seguito alle richieste di integrazione documentale avanzate dall' in fase istruttoria;
CP_1
9. nelle prime quattro domande presentate il ricorrente, coniugato dal
14/08/1987 (cfr. doc. 13 di parte ricorrente), si era erroneamente dichiarato celibe (cfr. doc. 6 di parte ricorrente, domanda 10/03/2022); solo con l'ultima domanda, presentata il 07/09/2022 (doc. 7 di parte ricorrente) il sig. si è dichiarato coniugato, e la funzionaria Pt_1
ha riferito che solo per tale ultima domanda il ricorrente ha Tes_1 comunicato anche i redditi del coniuge;
10. poiché il requisito reddituale risulta accertato solo con decorrenza dal 07/09/2022, la verifica degli ulteriori requisiti di legge per godere dell'assegno sociale va compiuta in relazione all'ultima delle domande amministrative presentate;
11. l' ha ritenuto di non riconoscere il beneficio per carenza del CP_1 requisito del soggiorno legale continuativo per almeno dieci anni sul territorio nazionale, in quanto l'estratto conto contributivo riportava dei periodi privi di contribuzione, e l'esame del passaporto evidenziava assenze dall'Italia per lunghi periodi;
12. nel presente giudizio il ricorrente ha prodotto il certificato di residenza storico, non presentato all'Istituto nella fase amministrativa, che certifica come il ricorrente, già iscritto per immigrazione dal Marocco il 28/08/1990 e cancellato per irreperibilità il 21/10/1992, sia ricomparso il 28/09/1994 e da allora sia sempre stato residente a [...]; tale certificazione fornisce elementi presuntivi assai significativi per ritenere che il ricorrente abbia soggiornato continuativamente in Italia per oltre un decennio, e tale presunzione è corroborata dall'aver il ricorrente ricevuto la concessione della cittadinanza italiana in data 15/10/2020;
13. l'assenza di continuità nella contribuzione non appare un fattore idoneo a far presumere l'assenza del ricorrente dal territorio, quanto unicamente l'assenza di attività lavorativa;
l'esame – dagli esiti piuttosto
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incerti – del passaporto riportante numerosi timbri in entrata e uscita dall'Italia, e l'esito della richiesta di informazioni all'Ufficio immigrazione della Questura, non consentono di apprezzare con certezza che i numerosi allontanamenti dal territorio italiano siano stati di durata tale da interrompere lo stabile radicamento sul territorio;
è infatti evidente che non tutti gli spostamenti sono stati tracciati (ad es. il ricorrente risulta essere partito per il Marocco il 31/01/2015, e nuovamente ripartito il
27/1/2018, senza che sia stato tracciato il rientro in Italia), alcune assenze sono di durata contenuta, ed i dati utilizzabili non paiono sufficienti a superare la presunzione ricavabile dal possesso in capo al ricorrente della certificazione di residenza risalente all'anno 1994;
14. non essendovi questioni in merito al possesso degli ulteriori requisiti, ed accertata la sussistenza della permanenza continuativa ultradecennale sul territorio nazionale, deve essere accertato il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale, nella misura di legge e condannato l' CP_1 alla relativa erogazione, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
07/09/2022;
15. poiché la sussistenza dei requisiti fondanti il diritto azionato è stata possibile solo nella fase contenziosa, nella quale sono stati allegati documenti non presentati dal ricorrente nella fase amministrativa nonostante l'espressa richiesta di integrazione istruttoria da parte dell' deve disporsi la compensazione delle spese di lite in misura della CP_1 metà, con attribuzione alla parte soccombente del carico per l'altra metà con la richiesta distrazione;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto del ricorrente all'erogazione dell'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa del 07/09/2022, e condanna parte
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convenuta a porre in pagamento la prestazione nella misura e con gli accessori di legge;
- compensa le spese di lite in misura della metà;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite al ricorrente in misura della metà, liquidata in € 2.695,50, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Natalie Ghirardi.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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