Decreto cautelare 11 luglio 2022
Ordinanza cautelare 3 agosto 2022
Ordinanza cautelare 22 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 25 maggio 2023
Ordinanza collegiale 18 ottobre 2023
Sentenza 16 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 16/12/2023, n. 19080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 19080 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/12/2023
N. 19080/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08139/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8139 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MA RT, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Angelo Di Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione
a) del provvedimento contenente l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per la classe di concorso A018 “Filosofia e Scienze Umane” per gli istituti di istruzione secondaria di II grado, elenco e decreto non pubblicato da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente (provvedimento impugnato anche se sono ignoti gli estremi di protocollo in quanto non ancora pubblicato), avendo per detta regione il ricorrente presentato richiesta di partecipazione;
b) dell'esito della prova scritta per essergli stato attribuito un punteggio di 68 punti a fronte di 70 utili per il superamento della prova;
c) del questionario per la parte contenente il quesito riferito al prof. AR RD riguardante “l'intelligenza è” per come redatto dalla Commissione Nazionale, dunque gli atti della Commissione con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti;
d) del sistema di correzione automatico delle risposte, i verbali della Commissione che hanno approvato i quesiti e le risposte, i verbali di correzione della prova scritta, tutti a riguardo della erroneità del quesito in argomento i cui estremi di protocollo risultano ignoti e non conosciuti oltre che per quanto di necessità dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione, di ogni altro atto presupposto – ivi compreso il Bando di Concorso come contenuto nel Decreto Dipartimentale – e/o consequenziale anche solo potenzialmente lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente espone di aver partecipato al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, per la Classe di concorso A018 (“Filosofia e Scienze Umane”), Regione Emilia Romagna, e di aver conseguito alla prova scritta computer based sostenuta in data 9.5.2022 il punteggio di 68/100 al disotto della soglia minima (70/100) necessaria per l’ammissione alla prova orale.
1.1 Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 2.7.2022 e depositato in data 9.7.2022, l’esponente ha pertanto gravato la mancata ammissione alla prova orale, unitamente all’elenco pubblicato degli ammessi alla successiva prova orale nella parte non includente il suo nominativo e agli altri atti in epigrafe indicati, imputando l’esito negativo della prova scritta alle errate formulazione e valutazione del quesito n. 12.
Il predetto quesito è stato formulato nel seguente modo “ Secondo AR RD l'intelligenza è: [a] un processo di adattamento ottimale (equilibrio tra assimilazione e accomodamento). [b] una realtà multidimensionale, non a struttura gerarchica ma a disposizione cubica. [c] un costrutto teorico che viene misurato dai test sotto forma di QI e in cui giocano due fattori, uno generale e uno specifico. [d] un insieme di procedure per fare cose, da considerarsi come un "sistema" con proprie regole, operante su basi biologiche e culturali. ”.
Il ricorrente ha indicato come corretta la risposta di cui alla lettera b) (“ una realtà multidimensionale, non a struttura gerarchica ma a disposizione cubica.”) mentre l’Amministrazione ha individuato come esatta la risposta di cui alla lettera d) (“un insieme di procedure per fare cose, da considerarsi come un "sistema" con proprie regole, operante su basi biologiche e culturali”).
Con raccomandata P.E.C. del 15.6.2022 il ricorrente ha rappresentato al Ministero dell’Istruzione l’erroneità del quesito, oltre alla rilevanza che lo stesso aveva avuto sul risultato circa il mancato conseguimento del punteggio minimo utile all’accesso alla prova successiva, motivando la propria richiesta di “neutralizzazione” della domanda a cagione della impossibilità di una risoluzione corretta con riferimento anche ad una missiva ricevuta proprio dal medesimo prof. AR RD.
1.2 In data 13.7.2022 si è costituito il Ministero resistente con atto di stile.
1.3 Con ordinanza n. 5135 emessa all’esito della Camera di Consiglio del 2.8.2022, “ Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l’amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente alla luce delle doglianze formulate ”, il Collegio ha disposto l’incombente istruttorio.
1.4 Con atto per motivi aggiunti notificato il 13.1.2023 e depositato il 25.1.2023, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento “Decreto prot. m_pi.AOODRLO.REGISTRO DECRETI .U.0004334.22.11.2022” dell’U.S.R. Lombardia (Ufficio regionale che ha curato anche la pubblicazione della graduatoria definitiva per conto della Regione Emilia Romagna) di approvazione della graduatoria generale definitiva del concorso indetto con DD.DD. nn. 499/2020 e 23/2022 per la classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze Umane – per il reclutamento dei docenti per la Regione Emilia Romagna.
1.5 Con ordinanza collegiale n. 1052 del 22.2.2023, “ Rilevato che parte ricorrente richiama, a supporto della correttezza della risposta da ella fornita al quesito contestato, specifici Autori della letteratura in materia, nonché lo stesso autore interessato dal quesito proposto; Considerato pertanto che appare opportuno accertare, ai fini della decisione in merito, la correttezza e l’univocità della risposta ritenuta esatta dal Ministero con riferimento ai quesiti in contestazione alla luce delle criticità evidenziate negli atti e nei documenti del fascicolo, ponendosi al verificatore le seguenti specifiche domande: - esaminati gli atti di causa e, in particolare, le contestazioni di parte ricorrente (inclusa la documentazione scientifica prodotta) e le osservazioni e note dell’amministrazione resistente, dica il verificatore se rispetto al quesito contestato effettivamente vi siano posizioni nella letteratura scientifica in materia, tuttora riconosciute come valide ed attestate, in base alle quali la risposta fornita dalla ricorrente sia da ritenersi corretta o se invece la stessa si presti ad essere un mero “distrattore” rispetto all’unica risposta da considerarsi corretta secondo la tesi prospettata dell’Amministrazione ovvero ancora la domanda e tutte le risposte indicate siano da ritenersi errate o scorrette. ”, è stata disposta la verificazione.
1.6 In data 1.8.2023 è stata depositata la relazione del verificatore Prof.ssa Anna Maria Giannini Professore Ordinario di Psicologia Generale Direttore del Servizio di Psicologia Giuridica e Forense Dipartimento di Psicologia Facoltà di Medicina e Psicologia Sapienza Università di Roma nella quale sono state rassegnate le seguenti conclusioni: “ l’affermazione presente nel quesito posto “Secondo AR RD l’intelligenza è” presenta una contraddizione intrinseca nella formulazione stessa della domanda. Come riportato nelle osservazioni, l’autore, infatti, non si riferisce nelle sue teorie a un’unica forma di intelligenza (“cos’è l’intelligenza”), ma diverse tipologie di intelligenze (“cosa sono le intelligenze”), del quale fornisce diverse definizioni. Proponendo un parallelismo con la teoria di AN sopra presentata, il quesito sarebbe potuto risultare corretto qualora RD avesse considerato l’intelligenza come un “fattore generale” e le diverse tipologie di intelligenza da lui proposte come “fattori specifici”. Tuttavia, nella teorizzazione dell’autore non è presente la considerazione di un’intelligenza di ordine superiore rispetto alle altre e, pertanto, definibile come entità singola. Volendo identificare una definizione che, considerando la teoria di RD non può, comunque, considerarsi univoca, è possibile esclusivamente riferirsi al modo di definire il termine “intelligenza” come la capacità generale di risolvere problemi o creare prodotti. Volendo considerare, pertanto, le singole alternative di risposta legate al quesito proposto nell’ambito del concorso, si evidenzia come le prime tre risposte risultino assimilabili a teorie di altri autori e, pertanto, errate e non congrue con il quesito. La risposta “d” non risulta essere una definizione di intelligenza data da AR RD, quanto un insieme di aspetti da lui teorizzati sulle “intelligenze”, ma decontestualizzati rispetto al particolare ambito di utilizzo dell’autore. Pertanto, tra le quattro alternative di risposta, l’opzione d sembra essere quella maggiormente riferibile alla teoria di RD, ma non risponde o risponde parzialmente al quesito posto. Risulta, piuttosto, una semplificazione delle teorizzazioni dell’autore, identificabile in modo letterale esclusivamente all’interno di file presenti in rete che possiamo considerare fonti non necessariamente accreditate. In conclusione, il quesito proposto nell’ambito del concorso nella sua interezza risulta ambiguo e, partendo primariamente dall’assunto di una non appropriata formulazione dello stesso, sembrano non essere presenti alternative di risposta totalmente valide ”.
1.7 Con ordinanza collegiale n. 15381 del 18.10.2023 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
In data 21.10.2023, parte ricorrente ha depositato documentazione attestante l’intervenuto adempimento.
1.8 All’udienza pubblica del 5 dicembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei sensi che seguono.
2.1 Parte ricorrente affida il gravame ad un unico articolato motivo di diritto: Errata formulazione del quesito / risposta con conseguente scorretta attribuzione del punteggio; violazione e falsa applicazione del principio di par condicio tra tutti i concorrenti; Errata applicazione del principio di trasparenza amministrativa ex art.97 cost. e manifesta irragionevolezza dell’azione amministrativa.
Il quesito chiede al candidato di individuare la spiegazione che il prof AR RD riferisce nei propri studi sul concetto di “intelligenza”, ma tra le quattro opzioni rimesse al candidato non esisterebbe alcuna risposta corretta.
2.2 Oggetto del giudizio è quindi la correttezza del quesito sopra riportato, relativo alle teorie elaborate dal predetto Prof. AR RD sulla nozione di intelligenza, in merito al quale questa Sezione, con varie sentenze, ha già accertato la erronea formulazione del medesimo e la violazione delle regole del bando (cfr. art. 3, comma 4, Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022), sulla base della verificazione agli atti del giudizio.
2.3 Pertanto, ai fini della soluzione della presente controversia, si richiama l’orientamento già manifestato dalla Sezione (si veda, ex plurimis , la sentenza n. 15263 del 16.10.2023), secondo cui è evidente che il presupposto che introduce il quesito sopra ricordato risulta erroneo e pertanto allo stesso non può ricondursi alcuna risposta “esatta”. Più precisamente l’incipit del quesito presuppone che il Prof. RD abbia elaborato una teoria sulla “intelligenza”, mentre così non è, dal momento che, come chiarito nella verificazione e dallo stesso studioso in prese di posizione pubbliche depositate in atti, la teoria del predetto si contraddistingue precipuamente per caratterizzare al plurale, e non al singolare, la capacità cognitivo-comportamentale. Come parimenti evidenziato nel menzionato elaborato tecnico, nessuna delle varie intelligenze indagate dal RD appare potersi considerare alla stregua di un genus cui afferiscono diverse species . Vale altresì notare che pure la risposta indicata dal Ministero come corretta è intrinsecamente erronea, quantomeno per la circostanza che declina (di nuovo) prevalentemente al singolare un pensiero il cui profilo pregnante consiste invece nella individuazione di una molteplicità di elementi autonomi in luogo di un'unica categoria concettuale omnicomprensiva, come appare chiaro dagli stessi titoli di alcune delle opere dello studioso in parola: “ Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences”; “Multiple Intelligences. The Theory in Practice ”. In tale quadro non può ritenersi che sia appropriato fare riferimento, come nella risposta ritenuta corretta dal Ministero, ad “ un insieme di procedure per fare cose, da considerarsi come un “sistema” con proprie regole, operante su basi biologiche e culturali ”. E’ evidente come, da un lato, la risposta (così come la domanda) di cui al concorso non fa riferimento alle “varie intelligenze”, la cui esistenza è invece la base dell’assunto cruciale dello studioso di cui si discorre, e, dall’altro lato, che nella citazione di RD che il Ministero risulta aver preso come riferimento (“ it is helpful to think of the variousintelligences chiefly as sets of know-how–procedures for doing things ”) “ sets ” viene tradotto come “un insieme di procedure” di nuovo equivocando l’essenza della teoria ed anche della frase citata che andrebbe più correttamente intesa nel senso che “ è utile pensare alle varie intelligenze principalmente come insiemi di procedure (..) ” (o insiemi di competenze procedurali). Appare quindi perfettamente condivisibile quanto affermato nella verificazione in ordine alla circostanza che la risposta ritenuta esatta dal Ministero si compone in realtà solo di alcune locuzioni che, seppure sono state adoperate dallo studioso di cui si è detto, risultano del tutto decontestualizzate nel quesito. Nel predetto contesto non può nemmeno essere ipotizzata la possibilità di considerare comunque corretto il quesito perché le altre risposte sarebbero ancor meno convincenti, in quanto la regola dettata dal bando di concorso non prevede la individuazione della risposta di minore implausibilità ma di verificare quale sia l’unica “esatta”, ossia precisa e veritiera, nel presupposto indispensabile che ve ne sia una in possesso di tali caratteristiche .
2.4 Il ricorso, integrato dai successivi motivi aggiunti, deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei termini e limiti di cui in motivazione.
3. Le spese di lite possono essere compensate vista la peculiarità della vicenda, fatta eccezione per le spese di verificazione che devono essere poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di verificazione dell’Organo incaricato, liquidate con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Giovanni Caputi, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO