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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 27/10/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg.Gen.N._______
Cron.N.__________
Rep.N.___________
Verb.Coll.________
Scad.Ter._________
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Dep.Min._________
Pubbl. ___________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Oggetto____________
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere
Dott.ssa ADELE APICELLA G.A. Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 451 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 107/2021, emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 16.2.2021 e vertente tra
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Rosita Leone, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Matteotti, n. 2, presso la sede dell'Avvocatura interna della società
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentate e difese, in virtù di mandato allegato alla comparsa di C.F._2 costituzione e risposta in grado di appello, dall'avv. Margherita Centola Abbiuso, elettivamente domiciliate in Tricarico alla Via Piè del Prato, n. 13, presso lo studio del difensore
APPELLATE
1 trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 714/2017 citava Parte_1
in giudizio e onde sentir dichiarare, in via preliminare, la Controparte_1 Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'infondatezza delle ragioni sottese alla procedura monitoria -stante la pregressa e pacifica disponibilità della stessa a provvedere al pagamento dei Buoni Postali oggetto di controversia nella misura effettivamente dovuta- e, per l'effetto, sentir revocare l'opposto decreto ingiuntivo.
Preliminarmente, sosteneva di svolgere la funzione di mero intermediario della Cassa Depositi e
Prestiti, cui affluiva il risparmio raccolto attraverso l'emissione di titoli, per essere utilizzato nell'interesse generale dello Stato e degli Enti Pubblici.
In fatto, premetteva che: 1) le ricorrenti erano contitolari di n. 4 BEF, serie Q/P, di £ 500.000 ciascuno, emessi, rispettivamente, in data 1.10.1986, 21.10.1986, 4.11.1986; 2) i predetti buoni, in virtù del
D.M. 13.6.1986, recavano due timbri, uno sulla parte anteriore con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi, ossia 8% per i primi cinque anni, 9% dal sesto al decimo anno, 10,50% dall'undicesimo al quindicesimo anno, 12% dal sedicesimo al ventesimo anno.
In diritto, sosteneva che i tassi da applicare fossero quelli di cui al D.M. 13.6.1986 e non quelli indicati sui buoni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e Controparte_1
, che, in via preliminare, chiedevano di concedere la provvisoria esecuzione al decreto Controparte_2
ingiuntivo opposto;
nel merito di rigettare l'opposizione, perché infondata.
Sulla carenza di legittimazione passiva, ritenendo instaurato il rapporto tra sottoscrittore e
[...]
affermavano che il rimborso spettava agli Uffici Postali di emissione e non già alla Parte_1
Cassa Depositi e Prestiti.
Sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, insistevano affinché venisse concessa, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione.
In sintesi, dopo aver evidenziato che i buoni erano stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.6.1986 e, pertanto, gli uffici postali avrebbero dovuto riportare non solo il timbro
2 riguardante i nuovi tassi di interesse per i primi venti anni, ma anche la nuova dicitura (integrativa della tabella) relativa all'ultimo decennio che prevedeva un diverso calcolo degli interessi, sostenevano che andavano rimborsati sulla base del calcolo effettuato tenendo presente quanto riportato a tergo del timbro e dalla successiva ricevuta relativa al terzo decennio.
Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 del D.M. 13.6.1986 e 173 del D.P.R. n.
156/1973, anche l'importo fisso a bimestre successivo al ventesimo anno doveva essere aggiornato.
Al riguardo, richiamata la sentenza n. 13979 emessa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, affermavano che il contrasto tra le condizioni del saggio degli interessi apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione andasse risolto dando prevalenza alle prime.
All'udienza del 31.1.2019 il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ne disponeva il rinvio affinché discussa oralmente e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 107/2021, resa in data 16.2.2021, il Tribunale di Potenza rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Preliminarmente, il Giudice di prime cure rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva non avendo il D.Lg. vo n. 284/1999 previsto alcun trasferimento di titolarità dei rapporti giuridici instaurati dall'Ente prima della sua emanazione.
In relazione al tasso da applicare, relativo al periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, riteneva di dover condividere la sentenza n. 13979 emessa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione il 15.6.2007.
Quindi, ometteva di esaminare ogni altra questione sollevata dalle parti, anche in considerazione della circostanza che nessuna specifica contestazione era stata effettuata in ordine al calcolo degli interessi indicato nel decreto ingiuntivo.
***** ***** *****
Con atto di appello notificato il 27.8.2021 impugna la suindicata sentenza Parte_1 chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande e delle eccezioni formulate nel giudizio di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.3.2022 si costituiscono in giudizio e , che chiedono di rigettare l'impugnazione. Controparte_1 Controparte_2
Vinte le spese del doppio grado di giudizio o compensate, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame.
3 In fatto, rappresentano che: 1) i tre buoni postali fruttiferi (BPF), di durata trentennale, appartenenti alla serie “Q/P”, emessi, rispettivamente, in data 1.10.1986, 21.10.1986, 4.11.1986, recano, sul retro, un timbro con l'indicazione degli interessi maturandi solo per il primo ventennio;
2) il timbro è sovrapposto alla precedente tabella degli interessi, riferita ai buoni della precedente serie “P”.
Quindi, ritengono che, fermi restando i tassi riportati per i primi vent'anni, per gli ultimi dieci anni vadano applicati gli interessi indicati nella dicitura, immodificata, posta in calce al timbro, che è la seguente: “Più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Sul punto, richiamano il principio di prevalenza dell'affidamento enunciato dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con la sentenza n. 13979 del 15.6.2007.
Inoltre, richiamato l'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29.3.1973, così come modificato dal D.L. n. 460 del 30.9.1974, convertito nella L. n. 588 del 25.11.1974, affermano che gli interessi devono essere corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni.
In particolare, sostengono che il rapporto tra risparmiatore (sottoscrittore) ed ente emittente del titolo si configura in termini strettamente civilistici - contrattuali, con l'unico corollario che gli interessi devono essere calcolati così come riportati a tergo dei buoni, e che non è condivisibile l'ordinanza del 10.2.2022 con la quale la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, richiamando la pronuncia n.
3963/2019 delle Sezioni Unite, ha affermato la possibilità di sostituire il contenuto dei buoni ai sensi dell'art. 1339 c.c. anche nelle ipotesi di buoni emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. del 13.6.1986, che ha modificato in peius i tassi di interesse, così come stabilito dall'art. 173, comma 1, del cd.
Codice Postale.
Comunque, avrebbe dovuto informare i clienti dei rendimenti dei buoni già in Parte_1
sede di sottoscrizione, in ossequio al principio della buona fede contrattuale, anche al fine di consentire di valutare la convenienza di un eventuale rimborso al raggiungimento del ventesimo anno, senza attendere la scadenza del trentennio.
Con provvedimento del 29.1.2025, la Corte dispone la trattazione della causa mediante lo scambio e il deposito, con modalità telematica, di note scritte, ai sensi degli artt. 83, comma 7, lett. h) del D.L.
n. 18/2020 e 221 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020.
Le parti depositano le note di trattazione scritta reiterando le proprie difese.
All'udienza del 25.2.2025 la Corte di Appello assegna la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame l'appellante, richiamato quanto statuito dal D.M. del 13.6.1986 e dalla sentenza n. 3963/2019 emessa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, sostiene che
[...]
e non potevano non essere a conoscenza del rendimento dei BFP che Controparte_1 Controparte_2
avevano sottoscritto, né avevano motivo di ritenere che i rendimenti non fossero quelli stabiliti dal
D.M. istitutivo della serie, anche in considerazione del fatto che il timbro applicato riproduce esattamente i tassi di interesse indicati nelle tabelle allegate al D.M. e la stampigliatura sino al ventesimo anno è sufficiente ad indicare la misura dei nuovi tassi, sia perché non mutano sino al ventesimo anno -restando fissi al 12%-, sia perché nell'originaria tabella del Buono allegata al D.M. essi fanno riferimento solo fino al ventesimo anno.
Sul punto dichiara che l'insussistenza di ogni affidamento viene affermata da molteplici provvedimenti in materia, tra cui l'ordinanza del 10.4.2021 emessa dal Tribunale di Savona, la sentenza n. 1884 emessa il 28.12 2020 dal Tribunale di Bergamo, le sentenze nn. 5025/2019,
435/2020 e 2060/2020 emesse dalla Corte di Appello di Milano il 6.8.2020.
Quindi, afferma che è infondato in fatto confondere i tassi di interesse indicati dal timbro apposto sul buono con quanto originariamente stampato sul modulo utilizzato ed annullato dal timbro;
il timbro indicante i nuovi tassi oblitera e sostituisce in toto la disciplina stampata ab origine sul modulo utilizzato.
Poi, sostiene che il Giudice di prime cure, in maniera errata, ha tentato di assimilare l'acquisto dei buoni oggetto di causa alla diversa fattispecie oggetto della sentenza n. 13979/2007 emessa dalla
Corte di Cassazione.
Ciò perché, nel caso di specie, non è stato commesso alcun errore avendo apposto, come prescritto dall'art. 5 del D.M. 1986, il timbro sul fronte con la dicitura “serie Q/P” e il timbro sul retro recante la misura dei nuovi tassi, mentre nel caso esaminato dalla Suprema Corte erano stati emessi buoni ad un tasso diverso da quello stabilito nel D.M.
A tal proposito, precisa che le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3963 dell'11.2.2019, hanno chiarito che il richiamo alla precedente sentenza n. 13979/2007 è fuorviante, orientamento recepito anche dalla giurisprudenza di merito.
Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
Occorre, innanzitutto, considerare che il caso in esame ha ad oggetto 3 BEF, serie Q/P, ciascuno dell'importo di £ 500.000, emessi, rispettivamente, in data 1.10.1986, 21.10.1986, 4.11.1986, su
5 supporti cartacei della precedente serie “P” di durata trentennale, e recanti sulla parte anteriore l'indicazione della nuova serie “Q/P” e sulla parte posteriore una stampigliatura, aggiunta mediante un timbro, sostitutiva dell'impressione a stampa dei precedenti buoni della serie “P”, riferita alla quantificazione degli interessi per l'arco di un ventennio, timbro che, però, non si sovrappone integralmente al preesistente testo a stampa, rimanendo visibile la previsione della precedente serie
“P” relativa all'ultimo decennio.
Sicché la questione controversa concerne la quantificazione degli interessi per l'ultimo decennio di vita dei buoni;
e cioè se tale quantificazione, concernente i titoli della serie “Q/P”, debba essere condotta sulla base di quella parte di stampa relativa ai vecchi titoli della serie “P”, ovvero sulla base del D.M. 13 giugno 1986, relativo ai buoni della serie “Q/P”.
Va osservato che l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie
(Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi
(più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili (Cass. n.
21908/2025; Cass. n. 4384/2022; Cass. n. 22619/2020).
Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa,
l'indicazione, per i buoni postali della serie “Q/P”, di rendimenti relativi alla precedente serie “P” per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie “P”, in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta diversa rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo.
6 Inoltre, è stato affermato che la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del 1974, conv. in L. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni, anche “in pejus”, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizione negoziale delle parti. Ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne dispone l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie -istituita con effetto dal 1° luglio 1986 con D.M. 13 giugno 1986- di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q/P”, fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni (Cass. n. 4748/2022).
Di conseguenza, nella questione oggetto di causa non può assumere rilevanza il principio del legittimo affidamento del sottoscrittore su quanto stampigliato a tergo dei titoli anche per l'ultimo decennio di efficacia dei buoni circa i tassi di interesse applicabili.
Infatti, secondo i principi generali del diritto civile, l'affidamento legittimo si fonda sull'apparenza che risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti;
nel caso concreto, emerge una pura questione interpretativa del testo contrattuale ingenerata dalla citata apposizione sulla parte posteriore dei titoli del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che esclude di per sé l'univocità della contrapposta tesi sostenuta dalle CP_1
Né può ritenersi applicabile al caso di specie la sentenza n. 13979/2002 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, in quanto relativa ad una fattispecie del tutto diversa da quella in esame, nella quale aveva rilasciato buoni non aggiornati in cui vi era un'effettiva discrepanza tra le Parte_1
prescrizioni ministeriali e le indicazioni riportate su quelli sottoscritti, divergenza risolta dando prevalenza alle seconde.
Infatti, nella fattispecie detta discrepanza non sussiste atteso che il titolo, attraverso l'utilizzo dei timbri, specifica la serie di appartenenza e gli interessi producibili.
In conclusione, la variazione del rendimento dei buoni è da ritenere legittima.
In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della
7 liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. III, ord. n.
9064/2018; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 27606/2019).
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio le spese vanno liquidate a carico di parte appellata come indicato in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., considerati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e n. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, stante la non complessità delle limitate questioni affrontate.
PQM
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 107/2021, resa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 16.2.2021, promosso da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
A) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
B) Condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2
di delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.738,00, Parte_1
per compensi professionali, oltre magg. forf., IVA e CAP, come per legge.
C) Condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2
di delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € Parte_1
2.906,00, per compensi professionali, oltre magg. forf., IVA e CAP, come per legge.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio tenutasi il 28.10.2025.
Avv. Adele Apicella Dott. Pasquale Cristiano
G.A. estensore Presidente
8
Cron.N.__________
Rep.N.___________
Verb.Coll.________
Scad.Ter._________
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Dep.Min._________
Pubbl. ___________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Oggetto____________
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere
Dott.ssa ADELE APICELLA G.A. Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 451 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 107/2021, emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 16.2.2021 e vertente tra
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Rosita Leone, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Matteotti, n. 2, presso la sede dell'Avvocatura interna della società
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentate e difese, in virtù di mandato allegato alla comparsa di C.F._2 costituzione e risposta in grado di appello, dall'avv. Margherita Centola Abbiuso, elettivamente domiciliate in Tricarico alla Via Piè del Prato, n. 13, presso lo studio del difensore
APPELLATE
1 trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 714/2017 citava Parte_1
in giudizio e onde sentir dichiarare, in via preliminare, la Controparte_1 Controparte_2 propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'infondatezza delle ragioni sottese alla procedura monitoria -stante la pregressa e pacifica disponibilità della stessa a provvedere al pagamento dei Buoni Postali oggetto di controversia nella misura effettivamente dovuta- e, per l'effetto, sentir revocare l'opposto decreto ingiuntivo.
Preliminarmente, sosteneva di svolgere la funzione di mero intermediario della Cassa Depositi e
Prestiti, cui affluiva il risparmio raccolto attraverso l'emissione di titoli, per essere utilizzato nell'interesse generale dello Stato e degli Enti Pubblici.
In fatto, premetteva che: 1) le ricorrenti erano contitolari di n. 4 BEF, serie Q/P, di £ 500.000 ciascuno, emessi, rispettivamente, in data 1.10.1986, 21.10.1986, 4.11.1986; 2) i predetti buoni, in virtù del
D.M. 13.6.1986, recavano due timbri, uno sulla parte anteriore con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi, ossia 8% per i primi cinque anni, 9% dal sesto al decimo anno, 10,50% dall'undicesimo al quindicesimo anno, 12% dal sedicesimo al ventesimo anno.
In diritto, sosteneva che i tassi da applicare fossero quelli di cui al D.M. 13.6.1986 e non quelli indicati sui buoni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e Controparte_1
, che, in via preliminare, chiedevano di concedere la provvisoria esecuzione al decreto Controparte_2
ingiuntivo opposto;
nel merito di rigettare l'opposizione, perché infondata.
Sulla carenza di legittimazione passiva, ritenendo instaurato il rapporto tra sottoscrittore e
[...]
affermavano che il rimborso spettava agli Uffici Postali di emissione e non già alla Parte_1
Cassa Depositi e Prestiti.
Sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, insistevano affinché venisse concessa, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione.
In sintesi, dopo aver evidenziato che i buoni erano stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.6.1986 e, pertanto, gli uffici postali avrebbero dovuto riportare non solo il timbro
2 riguardante i nuovi tassi di interesse per i primi venti anni, ma anche la nuova dicitura (integrativa della tabella) relativa all'ultimo decennio che prevedeva un diverso calcolo degli interessi, sostenevano che andavano rimborsati sulla base del calcolo effettuato tenendo presente quanto riportato a tergo del timbro e dalla successiva ricevuta relativa al terzo decennio.
Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 del D.M. 13.6.1986 e 173 del D.P.R. n.
156/1973, anche l'importo fisso a bimestre successivo al ventesimo anno doveva essere aggiornato.
Al riguardo, richiamata la sentenza n. 13979 emessa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, affermavano che il contrasto tra le condizioni del saggio degli interessi apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione andasse risolto dando prevalenza alle prime.
All'udienza del 31.1.2019 il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ne disponeva il rinvio affinché discussa oralmente e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 107/2021, resa in data 16.2.2021, il Tribunale di Potenza rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Preliminarmente, il Giudice di prime cure rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva non avendo il D.Lg. vo n. 284/1999 previsto alcun trasferimento di titolarità dei rapporti giuridici instaurati dall'Ente prima della sua emanazione.
In relazione al tasso da applicare, relativo al periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, riteneva di dover condividere la sentenza n. 13979 emessa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione il 15.6.2007.
Quindi, ometteva di esaminare ogni altra questione sollevata dalle parti, anche in considerazione della circostanza che nessuna specifica contestazione era stata effettuata in ordine al calcolo degli interessi indicato nel decreto ingiuntivo.
***** ***** *****
Con atto di appello notificato il 27.8.2021 impugna la suindicata sentenza Parte_1 chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande e delle eccezioni formulate nel giudizio di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.3.2022 si costituiscono in giudizio e , che chiedono di rigettare l'impugnazione. Controparte_1 Controparte_2
Vinte le spese del doppio grado di giudizio o compensate, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame.
3 In fatto, rappresentano che: 1) i tre buoni postali fruttiferi (BPF), di durata trentennale, appartenenti alla serie “Q/P”, emessi, rispettivamente, in data 1.10.1986, 21.10.1986, 4.11.1986, recano, sul retro, un timbro con l'indicazione degli interessi maturandi solo per il primo ventennio;
2) il timbro è sovrapposto alla precedente tabella degli interessi, riferita ai buoni della precedente serie “P”.
Quindi, ritengono che, fermi restando i tassi riportati per i primi vent'anni, per gli ultimi dieci anni vadano applicati gli interessi indicati nella dicitura, immodificata, posta in calce al timbro, che è la seguente: “Più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Sul punto, richiamano il principio di prevalenza dell'affidamento enunciato dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con la sentenza n. 13979 del 15.6.2007.
Inoltre, richiamato l'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29.3.1973, così come modificato dal D.L. n. 460 del 30.9.1974, convertito nella L. n. 588 del 25.11.1974, affermano che gli interessi devono essere corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni.
In particolare, sostengono che il rapporto tra risparmiatore (sottoscrittore) ed ente emittente del titolo si configura in termini strettamente civilistici - contrattuali, con l'unico corollario che gli interessi devono essere calcolati così come riportati a tergo dei buoni, e che non è condivisibile l'ordinanza del 10.2.2022 con la quale la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, richiamando la pronuncia n.
3963/2019 delle Sezioni Unite, ha affermato la possibilità di sostituire il contenuto dei buoni ai sensi dell'art. 1339 c.c. anche nelle ipotesi di buoni emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. del 13.6.1986, che ha modificato in peius i tassi di interesse, così come stabilito dall'art. 173, comma 1, del cd.
Codice Postale.
Comunque, avrebbe dovuto informare i clienti dei rendimenti dei buoni già in Parte_1
sede di sottoscrizione, in ossequio al principio della buona fede contrattuale, anche al fine di consentire di valutare la convenienza di un eventuale rimborso al raggiungimento del ventesimo anno, senza attendere la scadenza del trentennio.
Con provvedimento del 29.1.2025, la Corte dispone la trattazione della causa mediante lo scambio e il deposito, con modalità telematica, di note scritte, ai sensi degli artt. 83, comma 7, lett. h) del D.L.
n. 18/2020 e 221 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020.
Le parti depositano le note di trattazione scritta reiterando le proprie difese.
All'udienza del 25.2.2025 la Corte di Appello assegna la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame l'appellante, richiamato quanto statuito dal D.M. del 13.6.1986 e dalla sentenza n. 3963/2019 emessa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, sostiene che
[...]
e non potevano non essere a conoscenza del rendimento dei BFP che Controparte_1 Controparte_2
avevano sottoscritto, né avevano motivo di ritenere che i rendimenti non fossero quelli stabiliti dal
D.M. istitutivo della serie, anche in considerazione del fatto che il timbro applicato riproduce esattamente i tassi di interesse indicati nelle tabelle allegate al D.M. e la stampigliatura sino al ventesimo anno è sufficiente ad indicare la misura dei nuovi tassi, sia perché non mutano sino al ventesimo anno -restando fissi al 12%-, sia perché nell'originaria tabella del Buono allegata al D.M. essi fanno riferimento solo fino al ventesimo anno.
Sul punto dichiara che l'insussistenza di ogni affidamento viene affermata da molteplici provvedimenti in materia, tra cui l'ordinanza del 10.4.2021 emessa dal Tribunale di Savona, la sentenza n. 1884 emessa il 28.12 2020 dal Tribunale di Bergamo, le sentenze nn. 5025/2019,
435/2020 e 2060/2020 emesse dalla Corte di Appello di Milano il 6.8.2020.
Quindi, afferma che è infondato in fatto confondere i tassi di interesse indicati dal timbro apposto sul buono con quanto originariamente stampato sul modulo utilizzato ed annullato dal timbro;
il timbro indicante i nuovi tassi oblitera e sostituisce in toto la disciplina stampata ab origine sul modulo utilizzato.
Poi, sostiene che il Giudice di prime cure, in maniera errata, ha tentato di assimilare l'acquisto dei buoni oggetto di causa alla diversa fattispecie oggetto della sentenza n. 13979/2007 emessa dalla
Corte di Cassazione.
Ciò perché, nel caso di specie, non è stato commesso alcun errore avendo apposto, come prescritto dall'art. 5 del D.M. 1986, il timbro sul fronte con la dicitura “serie Q/P” e il timbro sul retro recante la misura dei nuovi tassi, mentre nel caso esaminato dalla Suprema Corte erano stati emessi buoni ad un tasso diverso da quello stabilito nel D.M.
A tal proposito, precisa che le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3963 dell'11.2.2019, hanno chiarito che il richiamo alla precedente sentenza n. 13979/2007 è fuorviante, orientamento recepito anche dalla giurisprudenza di merito.
Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
Occorre, innanzitutto, considerare che il caso in esame ha ad oggetto 3 BEF, serie Q/P, ciascuno dell'importo di £ 500.000, emessi, rispettivamente, in data 1.10.1986, 21.10.1986, 4.11.1986, su
5 supporti cartacei della precedente serie “P” di durata trentennale, e recanti sulla parte anteriore l'indicazione della nuova serie “Q/P” e sulla parte posteriore una stampigliatura, aggiunta mediante un timbro, sostitutiva dell'impressione a stampa dei precedenti buoni della serie “P”, riferita alla quantificazione degli interessi per l'arco di un ventennio, timbro che, però, non si sovrappone integralmente al preesistente testo a stampa, rimanendo visibile la previsione della precedente serie
“P” relativa all'ultimo decennio.
Sicché la questione controversa concerne la quantificazione degli interessi per l'ultimo decennio di vita dei buoni;
e cioè se tale quantificazione, concernente i titoli della serie “Q/P”, debba essere condotta sulla base di quella parte di stampa relativa ai vecchi titoli della serie “P”, ovvero sulla base del D.M. 13 giugno 1986, relativo ai buoni della serie “Q/P”.
Va osservato che l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie
(Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi
(più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili (Cass. n.
21908/2025; Cass. n. 4384/2022; Cass. n. 22619/2020).
Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa,
l'indicazione, per i buoni postali della serie “Q/P”, di rendimenti relativi alla precedente serie “P” per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie “P”, in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta diversa rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo.
6 Inoltre, è stato affermato che la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del 1974, conv. in L. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni, anche “in pejus”, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizione negoziale delle parti. Ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne dispone l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie -istituita con effetto dal 1° luglio 1986 con D.M. 13 giugno 1986- di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q/P”, fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni (Cass. n. 4748/2022).
Di conseguenza, nella questione oggetto di causa non può assumere rilevanza il principio del legittimo affidamento del sottoscrittore su quanto stampigliato a tergo dei titoli anche per l'ultimo decennio di efficacia dei buoni circa i tassi di interesse applicabili.
Infatti, secondo i principi generali del diritto civile, l'affidamento legittimo si fonda sull'apparenza che risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti;
nel caso concreto, emerge una pura questione interpretativa del testo contrattuale ingenerata dalla citata apposizione sulla parte posteriore dei titoli del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che esclude di per sé l'univocità della contrapposta tesi sostenuta dalle CP_1
Né può ritenersi applicabile al caso di specie la sentenza n. 13979/2002 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, in quanto relativa ad una fattispecie del tutto diversa da quella in esame, nella quale aveva rilasciato buoni non aggiornati in cui vi era un'effettiva discrepanza tra le Parte_1
prescrizioni ministeriali e le indicazioni riportate su quelli sottoscritti, divergenza risolta dando prevalenza alle seconde.
Infatti, nella fattispecie detta discrepanza non sussiste atteso che il titolo, attraverso l'utilizzo dei timbri, specifica la serie di appartenenza e gli interessi producibili.
In conclusione, la variazione del rendimento dei buoni è da ritenere legittima.
In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della
7 liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. III, ord. n.
9064/2018; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 27606/2019).
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio le spese vanno liquidate a carico di parte appellata come indicato in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., considerati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e n. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, stante la non complessità delle limitate questioni affrontate.
PQM
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 107/2021, resa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 16.2.2021, promosso da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
A) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
B) Condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2
di delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.738,00, Parte_1
per compensi professionali, oltre magg. forf., IVA e CAP, come per legge.
C) Condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2
di delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € Parte_1
2.906,00, per compensi professionali, oltre magg. forf., IVA e CAP, come per legge.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio tenutasi il 28.10.2025.
Avv. Adele Apicella Dott. Pasquale Cristiano
G.A. estensore Presidente
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