Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7026/2014 R.G., Oggetto: Altri contratti atipici proposta da
), difesa dagli avv.ti Letterio Arena e Antonio Arena, Parte_1 P.IVA_1
– attrice contro
( ), difeso dall'avv. Vito Alberto Controparte_1 C.F._1
Calabrese,
– convenuto
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La esercitava (esercita) attività alberghiera gestendo, tra gli altri, gli Parte_1
hotel Ariston (in Taormina), Antares-Olimpo (in Letojanni) e Caesar Palace (in Giardini
Naxos).
, qualificandosi come direttore artistico di un «non meglio Controparte_1
precisato Bellini Festival», con un messaggio di posta elettronica, in data 22.5.2012, aveva chiesto se fossero disponibili camere nell'hotel Antares.
Dopo una trattativa, tramite di posta elettronica, le parti convenivano la collocazione degli orchestrali dapprima nell'hotel Caesar Palace, dotato di sala per prove d'orchestra, e a seguire negli hotel Ariston e Antares-Olimpo.
Il rappresentava, tramite messaggio di posta elettronica, che avrebbe CP_1
informato una «non meglio precisata Fondazione» per la «conferma» della prenotazione
1
Veniva pagato il 30% del corrispettivo totale in via anticipata, per l'importo di euro
20.000,00, mentre restava insoluto il saldo di euro 39.600,90.
La “Fondazione Festiva Euro Mediterraneo” risultava, in esito a ricerche, inesistente, tanto che alla notificazione del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della stessa non seguiva il pagamento.
Esposti tali fatti e sostenendo che dell'obbligazione di pagare il corrispettivo avrebbe dovuto rispondere il soggetto con cui erano state pattuite le prenotazioni, la ha convenuto il chiedendone la condanna al pagamento della somma Parte_1 CP_1
di euro 39.600,90.
, costituitosi, ha resistito, sollevando eccezioni preliminari (di Controparte_1
giudicato, in relazione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Fondazione, e di proprio difetto di legittimazione passiva) e contestando la fondatezza della pretesa.
Le eccezioni preliminari sono inammissibili e infondate.
L'eccezione di giudicato è stata sollevata sul presupposto che la aveva Parte_1
ottenuto un decreto ingiuntivo, il n. 240/2012, emesso il 20 dicembre 2012, dal Tribunale di Messina, Sezione distaccata di Taormina, nei confronti della Fondazione Festival Euro
Mediterraneo, per il pagamento della stessa somma (euro 39.600,90) e sullo stesso titolo
(mancato pagamento del corrispettivo preteso per la fornitura del servizio alberghiero).
È incontestata la circostanza che il decreto ingiuntivo non fosse stato oggetto di opposizione, acquisendo così efficacia di giudicato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico- giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio» (Cass. n.
28318/17).
L'art. 2909 c.c. dispone che «l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».
2 Si evince, già dal tenore letterale dell'articolo, che l'efficacia del giudicato è circoscritta, sul piano soggettivo, alle parti o ai loro eredi o aventi causa.
Non si estende, questa efficacia, ai terzi.
E infatti, la giurisprudenza afferma – con indirizzo consolidato – che
«l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi», rispetto ai quali può spiegare una «efficacia riflessa»,
«quale affermazione obiettiva di verità» (Cass. n. 24558/15).
Ne deriva che l'efficacia di giudicato acquisita dal decreto ingiuntivo non opposto non opera e non è estensibile nei confronti dell'attuale convenuto, estraneo al procedimento monitorio e non destinatario dell'intimazione di pagamento.
È irrilevante, al fine considerato, che il sia debitore in solido o debitore CP_1
in proprio.
Nemmeno un condebitore solidale subirebbe gli effetti di una pronuncia emessa in una causa che abbia visto, come parti, un altro condebitore e il creditore (cfr. Cass. n.
1890/65).
A maggior ragione non lo subirebbe un debitore in proprio.
Non è ravvisabile una nullità dell'atto di citazione per omessa o insufficiente indicazione dell'oggetto delle domande e dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fondano le domande.
L'oggetto delle domande è indicato specificamente nel corrispettivo dovuto per la prestazione di servizi alberghieri, nei tipi e nelle quantità esposti e riportati nella documentazione prodotta.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che «la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353), presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il petitum sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva» (Cass. n. 20294/14).
I fatti su cui si fondano le domande sono descritti con precisione e individuati nelle vicende della contrattazione intervenuta tra la società attrice (o suoi mandatari o responsabili) e il convenuto.
Gli elementi di diritto che sostengono le pretese sono da individuarsi nella (asserita)
3 esistenza di una obbligazione che il avrebbe assunto o di cui dovrebbe CP_1
rispondere per avere lo stesso «richiesto» la fornitura dei servizi alberghieri, senza che l'assunzione dell'obbligazione da parte della Fondazione Festival Euro Mediterraneo lo abbia liberato, o derivata da un «danno» causato da un artificio e un raggiro (pag. 5 dell'atto di citazione).
L'assenza di riferimenti normativi non integra un vizio di nullità della citazione.
L'eccezione di prescrizione presuntiva è inammissibile.
Nella comparsa di risposta, tempestivamente depositata, il convenuto ha sollevato la detta eccezione non per se stesso, ma riferendola, letteralmente, ai «legittimi destinatari delle pretese», da identificarsi, nei suoi assunti, nei diretti fruitori dei servizi alberghieri erogati, che avrebbero potuto eccepire la prescrizione se chiamati nella causa.
Non diventa ammissibile l'eccezione se, dopo essere stata articolata in una data maniera, riferendola a soggetti terzi (nemmeno presenti nella causa), sia dedotta dalla parte costituita a favore di se stessa, in atti difensivi depositati in seguito.
Le domande attoree non possono essere accolte.
Dalla esposizione delle vicende articolata nell'atto di citazione, come anche dalla documentazione prodotta, risulta che il non ebbe a negoziare in proprio, e CP_1
nemmeno ebbe a spendere una (eventuale) qualità di rappresentante della Fondazione
Festival Euro Mediterraneo.
Il , in un suo messaggio spedito tramite posta elettronica, prodotto dalla CP_1
stessa, precisava, anzi, che avrebbe “girato” le comunicazioni alla Fondazione Parte_1
«per la conferma ufficiale».
Tale locuzione appare incompatibile con una (ipotetica) spendita del nome della
Fondazione da parte del (che avrebbe, in tal caso, direttamente confermato CP_1
“ufficialmente”, le prenotazioni), con la manifestazione di una carica rappresentativa non posseduta nella realtà e con una dichiarazione che potesse fare divenire il CP_1
parte diretta del rapporto contrattuale che si sarebbe costituito.
Non soltanto, ma la comunicava, in data 16.6.2012, con un messaggio di Parte_1
posta elettronica certificata inviato ad un indirizzo riconducibile (all'apparenza) alla
Fondazione ( ”) e di cui non era diretto destinatario il Email_1
(a cui era inoltrato “per conoscenza”) come parte contrattuale, di avere CP_1
appreso della “conferma” delle prenotazioni e di attendere un acconto per “riconferma”.
A tale messaggio rispondeva, utilizzando lo stesso indirizzo di posta elettronica,
4 una persona sotto al cui nominativo figura la dicitura “Presidente Fondazione Festival
Euro Mediterraneo”, con un messaggio diretto all'indirizzo riferibile al soggetto che aveva chiesto la “riconferma”.
È ammesso dalla stessa che venne pagato un acconto del 30% sul totale Parte_1
del corrispettivo.
Non è precisato con quale mezzo e da quale soggetto l'acconto fosse stato pagato.
L'art. 14 c.c. prevede che «le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico», oltre che con testamento.
Il D.P.R. n. 361/00 ha stabilito, all'art. 1, che le fondazioni acquistano la personalità giuridica con il «riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture».
Che l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e, con questa, del riconoscimento, affinché la fondazione possa esistere (come soggetto giuridico e come centro di imputazione di rapporti giuridici), si desume dall'art. 35 c.c., che assoggetta a sanzione amministrativa gli amministratori, tenuti a richiederla in base all'art. 1 del
D.P.R. citato, in correlazione con l'art. 8.
E la si desume, a contrario, pure dalla previsione, all'art. 36 c.c., delle associazioni non riconosciute, ma non anche di fondazioni non riconosciute (Cass. n. 2096/67; v. anche n. 143/96). Controparte_2
Questo implica che non è applicabile l'art. 38 c.c., per il quale delle obbligazioni riferibili all'associazione «rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».
La norma sancisce la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non in collegamento con la mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, ma con l'attività negoziale concretamente effettuata per suo conto, che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi (Cass.
n. 25650/18), e mira a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale inerente al patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori (Cass. n. 5746/07; cfr., altresì, n. 603/14, relativamente alle associazioni, Controparte_2
riconosciute e non riconosciute).
Tali esigenze non sussistono nei rapporti costituiti da un ente con soggettività giuridica, il cui patrimonio è conoscibile dai terzi con cui lo stesso negozi.
Perciò, il non può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni CP_1
5 riconducibili alla Fondazione in base all'art. 38 c.c.
Non può essere chiamato a rispondere di quelle obbligazioni nemmeno in proprio, per la mera circostanza di avere condotto le trattative.
Dalla documentazione agli atti non emerge che il avesse speso, senza CP_1
averne la rappresentanza, il nome della Fondazione Festival Euro Mediterraneo, essendosi lo stesso limitato a qualificarsi “direttore artistico” di un “festival”, ed anzi aveva rappresentato ad una delle persone con cui contrattava che avrebbe “girato” le informazioni alla “Fondazione” «per la conferma ufficiale», fondazione a cui, effettivamente, un responsabile alberghiero trasmetteva i dati dell'offerta dei servizi prestati e richiedeva il pagamento di un acconto, con un messaggio di posta elettronica datato 16.6.2012, in cui il “presidente” della fondazione era individuato nominativamente e a cui seguiva la risposta di una persona sopra e sotto al cui nominativo figurano diciture riconducibili non (direttamente e personalmente) al , ma alla fondazione. CP_1
Tali messaggi di posta elettronica, nella mancanza di allegazioni e, comunque, di documentazione circa altri eventuali passaggi, escludono che il segmento finale della contrattazione, quindi la stipula del contratto, sia riferibile, al limite indirettamente o per una sorta di rappresentanza (con la spendita del nominativo altrui, della Fondazione nella vicenda), al . CP_1
Se la Fondazione Festival Euro Mediterraneo si fosse rivelata soggetto inesistente o esistente in altra forma, non è questione che possa comportare la riferibilità del rapporto obbligatorio al , che non si era qualificato come legale rappresentante della CP_1
stessa, ed anzi avendo manifestato, rappresentando che avrebbe “girato” le informazioni sull'offerta per la «conferma ufficiale», di non avere simile qualità.
Non è risultato dimostrato, inoltre, che il amministrasse i beni della CP_1
“Fondazione”, se non ancora esistente o mai esistita, né che ne avesse la direzione, sicché non potrebbe lo stesso, nell'assenza del soggetto a cui si sarebbero dovuti imputare i rapporti obbligatori comunque costituiti, rispondere di tali rapporti in proprio.
Le fatture, peraltro, risultano intestate alla “Fondazione Festival Euro
Mediterraneo” (preceduta da “Presidente”).
Avrebbe potuto e dovuto, piuttosto, la identificare il soggetto con cui si Parte_1
accingeva a stipulare il contratto, eventualmente richiedendo l'esibizione di dati passibili di facili riscontri, anche per quanto atteneva ad aspetti soggettivi formali.
Nell'atto di citazione è dedotta, a sostegno delle domanda, l'inesistenza della
6 Fondazione Festival Euro Mediterraneo «nei registri ufficiali», con la precisazione, nella comparsa conclusionale, che si trattava di una fondazione soltanto «di nome».
Secondo la giurisprudenza di legittimità la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente effettuata per suo conto e che ha portato a costituire rapporti obbligatori fra questa e i terzi (Cass. n. 25748/08).
Tale responsabilità non attiene, neppure parzialmente, a un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di chi ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione e che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività effettuata in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova della carica rivestita nella compagine (ancora, Cass. n.
25748/08).
Nella vicenda dedotta non appaiono ravvisabili gli estremi di una contrattazione che un soggetto, il , avrebbe condotto spendendo il nome della Fondazione CP_1
(esistente o meno che fosse come tale, come fondazione in senso proprio), avendo lo stesso “confermato” la prenotazione, ma rappresentando, nello stesso messaggio di posta elettronica, che avrebbe “girato” le informazioni alla fondazione «per la conferma ufficiale»: una “conferma ufficiale” non avrebbe avuto né senso né portata di sorta se il dichiarante avesse palesato, con l'altra contraente, una qualità tale per cui avrebbe potuto manifestare, e stesse manifestando con quegli atti, direttamente la volontà della fondazione, nel qual caso non ci sarebbe stata necessità di conferme, men che meno
“ufficiali”; se soltanto la “Fondazione” avrebbe potuto confermare “ufficialmente” le prenotazioni, è evidente che, fino a quelle dichiarazioni, non si potevano ravvisare che trattative, quanto avanzate (puntualizzate) non ha rilevanza.
E difatti, il messaggio di posta elettronica di un responsabile alberghiero (per le
«prenotazioni», ha riferito la testimone ) veniva spedito, pochi giorni dopo, Tes_1
ad un indirizzo e ad un nominativo non del , e anche la risposta era spedita, CP_1 allo stesso responsabile, da una persona il cui nominativo non è ” e Controparte_1
che non soltanto manifestava la «necessità di qualche altra camera», ma indicava un altro nominativo come responsabile di produzione, richiedeva appositamente l'intestazione
7 delle fatture alla fondazione e assicurava l'imminente pagamento dell'acconto, palesando facoltà di negoziare.
Cade, allora, in base ad un'analisi rigorosa degli elementi documentali, la possibilità di ravvisare nelle richieste e nelle dichiarazioni contenute nei messaggi di posta elettronica, riconducibili al , gli estremi di atti contrattuali «in nome e CP_1
per conto» di un'associazione (se tale fosse la forma della “fondazione”: la questione esula comunque dalla causa in esame), rilevanti – in ipotesi – ai sensi dell'art. 38 c.c.
La mera indicazione di un soggetto giuridico inesistente, una fondazione che non sarebbe mai esistita come tale, non integra un artificio o raggiro tale da avere determinato una responsabilità risarcitoria.
L'inesistenza appare circostanza di non difficile riscontro, se si considera la pubblicità dei registri in cui sono iscritte le fondazioni e se si tiene conto della possibilità, per chi intavoli trattative, di chiedere l'esibizione di documenti atti a fare emergere svariate qualità del soggetto con cui le trattative siano intraprese, qualità inclusive e indicative anche della effettiva esistenza e forma giuridica.
Dalle testimonianze non emergono elementi atti a ridurre o cambiare la portata delle risultanze documentali: anche non considerando la genericità di talune espressioni («Se non sbaglio il disse di impersonare la fondazione, parlava come se fosse la CP_1
sua fondazione…»), basti osservare che le date dei detti messaggi di posta elettronica, con le dichiarazioni scambiate tra le parti, sono posteriori a quella in cui avvenne la presentazione del in albergo. CP_1
In astratto, una responsabilità del soggetto, terzo rispetto agli stipulanti, che si sia ingerito nelle trattative o le abbia condotte per altri, potrebbe derivare dall'avere dato informazioni inesatte sulla persona (anche quanto a forma giuridica) o su qualità (ad es., solvibilità) del contraente (eventuale) o dall'avere ingenerato una erronea rappresentazione circa l'esistenza, o la forma di esistenza, di detta persona o su dette qualità.
La testimone ha riferito che il aveva assicurato la Tes_1 CP_1
«solvibilità» della fondazione.
In proposito, tuttavia, si deve ricordare che «in materia di responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto,
8 sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte» (Cass. n. 19883/05).
La pronuncia ha affermato, altresì, che sia la perdita dei guadagni che si sarebbero potuti ottenere da altre occasioni contrattuali, sia la relativa valutazione comparativa
«devono essere sorrette da adeguate deduzioni probatorie della parte che si assume danneggiata».
Da questo principio deriva che il danno non potrebbe farsi coincidere con l'ammontare dei corrispettivi insoluti (non pagati dal soggetto contraente), ma si dovrebbero limitare a spese inutilmente sostenute per la stipula del contratto e a corrispettivi maggiori ritraibili da altri contratti che, in quegli stessi giorni, sarebbero stati stipulati: elementi la cui prova non emerge.
La deduzione, a sostegno della domanda, circa una delegazione di pagamento, con cui il avrebbe assegnato alla come nuova debitrice la fondazione, è CP_1 Parte_1
inammissibile, in quanto, integrando una causa petendi diversa da quelle dedotte con l'atto di citazione, articolata per la prima volta nella comparsa conclusionale.
Anche se fosse ammissibile, la deduzione non potrebbe essere accolta.
L'art. 1268 c.c. stabilisce che «se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione», a meno che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.
La figura della delegazione presuppone, perché sia integrata, che ci sia già un debitore e che questo ne assegni uno nuovo al creditore, con l'accordo dei soggetti coinvolti.
Questo, perché «attesa la struttura unitaria della delegazione, che è composta di un rapporto unico con tre soggetti e due rapporti sottostanti, devono sussistere per gli effetti delegatori due condizioni, vale a dire che il delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario e che il delegato abbia assunto l'obbligo di pagare a quest'ultimo il debito del delegante (così, Cass. n. 1637/69).
Nella vicenda motivo della controversia il non era già debitore, in CP_1
proprio, della , non avendo stipulato in proprio e contratto l'obbligazione in Parte_1
proprio.
Peraltro, se fosse ravvisabile una delegazione, presupponendo questa l'accordo del
9 delegato, manifestato in qualunque forma (Cass. n. 19090/07), si dovrebbe concludere che la fondazione in qualche maniera doveva esistere.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati, alla luce di questi principi, gli elementi istruttori, le domande non possono che essere rigettate.
Infine, non sono integrati i presupposti per sospendere la causa in attesa della definizione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso della nei confronti della ” sulla base delle stesse causali. Parte_1 Parte_2
La non totale coincidenza delle parti, anche se fossero materialmente identiche le vicende, e le causae petendi dedotte nella causa in esame, riferibili esclusivamente al convenuto inteso come persona fisica, escludono interferenze o pregiudizialità rilevanti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo – con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., limitatamente, però, al compenso per la fase decisionale, essendosi costituito l'avvocato dopo la fase istruttoria (la distrazione è correlata alla procura: Cass. n. 31687/19; l'istanza deve essere riferita alla pluralità di difensori: Cass.
n. 21821/18)) – sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 52.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività, fattori che comportano la riduzione del 30% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta le domande;
2) condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite che liquida in euro
5.331,20 per compensi, di cui euro 2.033,50 da distrarsi a favore dell'avvocato Vito
Alberto Calabrese, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
10