Trib. Messina, sentenza 03/01/2025, n. 7
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Sentenza 3 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Messina, nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio. La controversia ha visto contrapporsi una società di gestione alberghiera, attrice, e un soggetto, convenuto, che si era qualificato come direttore artistico di un festival. La società attrice ha richiesto la condanna del convenuto al pagamento di un debito di €39.600,90, relativo a servizi alberghieri non saldati, sostenendo che il convenuto fosse responsabile per la prenotazione effettuata. Il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e ha contestato la fondatezza della pretesa, richiamando un decreto ingiuntivo già emesso nei confronti di una fondazione inesistente.

Il Giudice ha rigettato le domande dell'attrice, argomentando che il convenuto non avesse mai negoziato in proprio e non avesse la qualità di rappresentante della fondazione, essendo emerso che le comunicazioni erano state fatte in modo tale da non conferire al convenuto alcuna responsabilità diretta. Inoltre, il Giudice ha chiarito che l'efficacia del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo non si estendeva al convenuto, estraneo al procedimento monitorio. La sentenza ha quindi confermato l'assenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti, escludendo la responsabilità del convenuto per l'inesistenza della fondazione e per la mancanza di prove sufficienti a dimostrare la sua obbligazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Messina, sentenza 03/01/2025, n. 7
    Giurisdizione : Trib. Messina
    Numero : 7
    Data del deposito : 3 gennaio 2025

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