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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6320/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 6.11.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordina- rio di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione. E' presente per parte appellante l'avv. Pasquale Ambrosino il quale si riporta all'atto di appello e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese con richiesta di antastarietà; è altresì presente per parte appellata l'avv. Giovanni Mosca, per delega dell'avv. Micaela Ottomano, il quale si riporta ai propri scritti difensivi, alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone pieno accoglimento con vittoria di spese. I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento. Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate. Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, allorquando i difensori si sono allontanati, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul pre- sente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con reda- zione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la pre-
1
sente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6320/2018 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , parte elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA N. FRESSURIELLO N. 97 SAVIANO (NA) presso lo studio dell'Avv. PASQUALE AMBROSINO (c.f.: ) C.F._2
dal quale è rappresento e difeso in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), parte elettivamente domiciliata in CP_1 P.IVA_1
VIA OTTAVIANO N. 215, SAN PP IA (NA), presso lo studio dell'Avv. MICAELA OTTOMANO, (c.f.: ) C.F._3
dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- APPELLATA
NONCHÈ
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 377/2018 del Giudice di Pace di
Marigliano.
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale.
DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della rela- tiva motiva-zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu- tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Esame del caso concreto. con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva ap- Parte_1
pello avverso la sentenza n. 377/2018 emessa dal Giudice di Pace di Mariglia- no con la quale quest'ultimo rigettava la domanda attorea proposta in primo grado nei confronti di e L'appellante in par- CP_1 Controparte_2
ticolare censurava la sentenza per erronea valutazione del reso istruttorio e dell'elaborato tecnico d'ufficio e pertanto chiedeva la riforma della suddetta statuizione, con conseguente accoglimento della domanda.
Resisteva la chiedendo il rigetto dell'appello proposto perché Controparte_1
inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto
3
con conferma della pronuncia resa in primo grado, con condanna alle spese di giudizio. Rimaneva, invece nuovamente contumace il responsabile civile,
[...]
CP_3
Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento.
Non può, infatti, condividersi la valutazione di merito resa dal giudice di pri- me cure in ordine al reso istruttorio ed, in particolare, alla inattendibilità del teste. Sul punto occorre precisare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'attendibilità del teste “afferisce alla veridicità della de- posizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di ele- menti di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della di- chiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di parti- colare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inatten- dibilità” (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019). Ciò in quan- to “In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un sog- getto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il pote- re-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisio- ne” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza 28 agosto 2020, n. 17981). Ne consegue che ben può il giudice, sulla base del proprio libero convincimento ex art. 116
c.p.c., attribuire un diverso “peso probatorio” ad alcune testimonianze rispetto ad altre e rispetto ad altri mezzi istruttori, dandone adeguata motivazione.
4
Orbene, applicando questi principi al caso di specie, si evidenzia che, diversa- mente da quanto osservato dal giudice di primo grado, il teste ha reso dichia- razioni precise, complete e per niente contraddittorie idonee a suffragare la domanda attorea, intrinsecamente convincenti e fornite di riscontro estrinseco dal quale emerge una dinamica così come descritta nell'atto di citazione e compatibile con i danni lamentati.
Pertanto, fornita la prova in ordine all' an debeatur, relativamente alla sussi- stenza del nesso di causalità tra il sinistro di cui sopra e i danni lamentati non- ché alla quantificazione degli stessi, questo giudicante, ritiene di far propri gli esiti della seconda ctu espletata nel giudizio di primo grado dell'ing CP_4
stante, da un lato, la inutilizzabilità della prima consulenza in quanto
[...]
espletata erroneamente su foto riferibili a veicoli non coinvolti nel sinistro, nonostante la corretta produzione ad opera delle parti e, dall'altro, la assenza di errori e vizi logici, nonché la coerenza del secondo elaborato, nel quale ri- sulta effettuata una ricostruzione basata sui punti di impatto e sulla loro com- patibilità con il sinistro con esito favorevole all'appellante. Sul punto la Su- prema Corte ha statuito “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ra- gioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del per- corso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente”
(Cfr. Cass. civ. 7947/2020).
Ciò detto, ribadito che il consulente conferma il nesso di causalità tra l'evento sinistroso e i danni riportati dal veicolo di proprietà dell'appellante, gli stessi,
5
sempre sulla scorta delle conclusioni a cui perveniva il Ctu, possono essere quantificati in €.4.600,00.
Tale somma rappresenta il risarcimento all'attualità, mentre il ritardo nella sua corresponsione dà luogo all'ulteriore credito risarcitorio per lucro cessante che, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. SS.UU. 17.2.1995 n.1712) non può realizzarsi automaticamente con l'attribuzione degli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno rivalutata all'attualità
(come ritenuto dal tradizionale orientamento), ma va riconosciuto sulla base dei mezzi di prova anche presuntivi e liquidato mediante l'utilizzazione di cri- teri equitativi, uno dei quali, se non l'unico, è quello dell'attribuzione di inte- ressi sulla somma corrispondente al credito risarcitoria, via via rivalutato.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di respon- sabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneg- giato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanzia- rio sa causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro do- vuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia li- quidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla som- ma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbo- no computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovve- ro sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con de- correnza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (Cass. civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018).
Nella specie, in mancanza di una prova specifica del danno derivante dal ritar- do nella corresponsione della somma dovuta ed in considerazione della svalu-
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tazione monetaria intercorsa dalla data dei fatti a quella odierna, dell'entità del- le somme dovute, del tasso di interesse legale e dei tassi medi di interesse rica- vabili con le più comuni forme di investimento, si stima equo riconoscere l'at- tribuzione degli interessi nella misura del 2,5% annuo far data dal sinistro fino alla data della presente sentenza.
La prescelta modalità di liquidazione del danno da lucro cessante è da ritenere in linea con la soluzione suggerita dalla giurisprudenza innanzi citata, a termini della quale il risarcimento del danno in esame non può che essere calcolato te- nendo presente che al momento del fatto e in quelli intermedi, la somma che avrebbe ricevuto il danneggiato e dalla quale il medesimo avrebbe potuto trar- re le utilità tipiche del denaro, è inferiore a quella determinata all'attualità, cor- rispondendo la prima alla somma liquidata all'epoca del fatto, e le successive alla rivalutazione graduale e progressiva della stessa.
Mette conto aggiungere che, nella applicazione sopra descritta, rivalutazione ed interessi costituiscono componenti del danno del quale è stato chiesto il ri- sarcimento e possono quindi essere riconosciuti indipendentemente da una specifica richiesta di parte (Cass.
7.7.2009 n.15928; Cass.17.9.2003 n.13666).
Infine, verificandosi la liquidazione del danno e divenendo l'obbligo di paga- mento obbligazione di valuta, spetteranno gli interessi legali dalla pub- blicazione della sentenza fino al soddisfo.
In conclusione, dalle considerazioni svolte e da tutto quanto finora osservato, non può che discendere l'accoglimento del gravame proposto con conseguen- te riforma della sentenza appellata.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
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Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, come da di- spositivo specificando che, per la liquidazione delle spese di primo grado, si è tenuto conto delle tabelle vigenti al momento della pubblicazione della sen- tenza, trattandosi di liquidazione per attività professionale già interamente esaurita e dunque del D.M. 55/2014, mentre le spese del presente giudizio, si liquidano a norma del D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna CP_1
in solido con il responsabile civile, al pagamento in
[...] Controparte_2
favore di della complessiva somma di €.4.600,00 oltre inte- Parte_1
ressi al tasso del 2,5% annuo calcolati sulla somma di cui sopra, devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata anno per anno, ed infine oltre inte- ressi al tasso legale a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
3) condanna in solido con il responsabile civile, CP_1 CP_5
, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ap-
[...] Parte_1
pellante, che si liquidano:
- per il primo grado in € 671,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vigenti, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % con attribuzione all' Avv. Ambrosino Pasquale
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dichiaratosi antistatario;
- per il presente grado in € 1278,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vigenti, ed oltre rimborso spese generali nella misura del 15 con attribuzione all' Avv. Ambrosino Pa- squale dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di Ctu definitivamente a carico di in solido con il CP_1
responsabile civile.
Così deciso in Nola, Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 6.11.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordina- rio di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione. E' presente per parte appellante l'avv. Pasquale Ambrosino il quale si riporta all'atto di appello e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese con richiesta di antastarietà; è altresì presente per parte appellata l'avv. Giovanni Mosca, per delega dell'avv. Micaela Ottomano, il quale si riporta ai propri scritti difensivi, alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone pieno accoglimento con vittoria di spese. I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento. Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate. Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, allorquando i difensori si sono allontanati, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul pre- sente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con reda- zione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la pre-
1
sente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6320/2018 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , parte elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA N. FRESSURIELLO N. 97 SAVIANO (NA) presso lo studio dell'Avv. PASQUALE AMBROSINO (c.f.: ) C.F._2
dal quale è rappresento e difeso in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), parte elettivamente domiciliata in CP_1 P.IVA_1
VIA OTTAVIANO N. 215, SAN PP IA (NA), presso lo studio dell'Avv. MICAELA OTTOMANO, (c.f.: ) C.F._3
dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- APPELLATA
NONCHÈ
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 377/2018 del Giudice di Pace di
Marigliano.
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale.
DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della rela- tiva motiva-zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu- tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Esame del caso concreto. con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva ap- Parte_1
pello avverso la sentenza n. 377/2018 emessa dal Giudice di Pace di Mariglia- no con la quale quest'ultimo rigettava la domanda attorea proposta in primo grado nei confronti di e L'appellante in par- CP_1 Controparte_2
ticolare censurava la sentenza per erronea valutazione del reso istruttorio e dell'elaborato tecnico d'ufficio e pertanto chiedeva la riforma della suddetta statuizione, con conseguente accoglimento della domanda.
Resisteva la chiedendo il rigetto dell'appello proposto perché Controparte_1
inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto
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con conferma della pronuncia resa in primo grado, con condanna alle spese di giudizio. Rimaneva, invece nuovamente contumace il responsabile civile,
[...]
CP_3
Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento.
Non può, infatti, condividersi la valutazione di merito resa dal giudice di pri- me cure in ordine al reso istruttorio ed, in particolare, alla inattendibilità del teste. Sul punto occorre precisare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'attendibilità del teste “afferisce alla veridicità della de- posizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di ele- menti di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della di- chiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di parti- colare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inatten- dibilità” (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019). Ciò in quan- to “In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un sog- getto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il pote- re-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisio- ne” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza 28 agosto 2020, n. 17981). Ne consegue che ben può il giudice, sulla base del proprio libero convincimento ex art. 116
c.p.c., attribuire un diverso “peso probatorio” ad alcune testimonianze rispetto ad altre e rispetto ad altri mezzi istruttori, dandone adeguata motivazione.
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Orbene, applicando questi principi al caso di specie, si evidenzia che, diversa- mente da quanto osservato dal giudice di primo grado, il teste ha reso dichia- razioni precise, complete e per niente contraddittorie idonee a suffragare la domanda attorea, intrinsecamente convincenti e fornite di riscontro estrinseco dal quale emerge una dinamica così come descritta nell'atto di citazione e compatibile con i danni lamentati.
Pertanto, fornita la prova in ordine all' an debeatur, relativamente alla sussi- stenza del nesso di causalità tra il sinistro di cui sopra e i danni lamentati non- ché alla quantificazione degli stessi, questo giudicante, ritiene di far propri gli esiti della seconda ctu espletata nel giudizio di primo grado dell'ing CP_4
stante, da un lato, la inutilizzabilità della prima consulenza in quanto
[...]
espletata erroneamente su foto riferibili a veicoli non coinvolti nel sinistro, nonostante la corretta produzione ad opera delle parti e, dall'altro, la assenza di errori e vizi logici, nonché la coerenza del secondo elaborato, nel quale ri- sulta effettuata una ricostruzione basata sui punti di impatto e sulla loro com- patibilità con il sinistro con esito favorevole all'appellante. Sul punto la Su- prema Corte ha statuito “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ra- gioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del per- corso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente”
(Cfr. Cass. civ. 7947/2020).
Ciò detto, ribadito che il consulente conferma il nesso di causalità tra l'evento sinistroso e i danni riportati dal veicolo di proprietà dell'appellante, gli stessi,
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sempre sulla scorta delle conclusioni a cui perveniva il Ctu, possono essere quantificati in €.4.600,00.
Tale somma rappresenta il risarcimento all'attualità, mentre il ritardo nella sua corresponsione dà luogo all'ulteriore credito risarcitorio per lucro cessante che, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. SS.UU. 17.2.1995 n.1712) non può realizzarsi automaticamente con l'attribuzione degli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno rivalutata all'attualità
(come ritenuto dal tradizionale orientamento), ma va riconosciuto sulla base dei mezzi di prova anche presuntivi e liquidato mediante l'utilizzazione di cri- teri equitativi, uno dei quali, se non l'unico, è quello dell'attribuzione di inte- ressi sulla somma corrispondente al credito risarcitoria, via via rivalutato.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, infatti, “in tema di respon- sabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneg- giato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanzia- rio sa causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro do- vuta a titolo di risarcimento (quale lucro cessante). Qualora tale danno sia li- quidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla som- ma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbo- no computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovve- ro sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con de- correnza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (Cass. civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018).
Nella specie, in mancanza di una prova specifica del danno derivante dal ritar- do nella corresponsione della somma dovuta ed in considerazione della svalu-
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tazione monetaria intercorsa dalla data dei fatti a quella odierna, dell'entità del- le somme dovute, del tasso di interesse legale e dei tassi medi di interesse rica- vabili con le più comuni forme di investimento, si stima equo riconoscere l'at- tribuzione degli interessi nella misura del 2,5% annuo far data dal sinistro fino alla data della presente sentenza.
La prescelta modalità di liquidazione del danno da lucro cessante è da ritenere in linea con la soluzione suggerita dalla giurisprudenza innanzi citata, a termini della quale il risarcimento del danno in esame non può che essere calcolato te- nendo presente che al momento del fatto e in quelli intermedi, la somma che avrebbe ricevuto il danneggiato e dalla quale il medesimo avrebbe potuto trar- re le utilità tipiche del denaro, è inferiore a quella determinata all'attualità, cor- rispondendo la prima alla somma liquidata all'epoca del fatto, e le successive alla rivalutazione graduale e progressiva della stessa.
Mette conto aggiungere che, nella applicazione sopra descritta, rivalutazione ed interessi costituiscono componenti del danno del quale è stato chiesto il ri- sarcimento e possono quindi essere riconosciuti indipendentemente da una specifica richiesta di parte (Cass.
7.7.2009 n.15928; Cass.17.9.2003 n.13666).
Infine, verificandosi la liquidazione del danno e divenendo l'obbligo di paga- mento obbligazione di valuta, spetteranno gli interessi legali dalla pub- blicazione della sentenza fino al soddisfo.
In conclusione, dalle considerazioni svolte e da tutto quanto finora osservato, non può che discendere l'accoglimento del gravame proposto con conseguen- te riforma della sentenza appellata.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
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Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, come da di- spositivo specificando che, per la liquidazione delle spese di primo grado, si è tenuto conto delle tabelle vigenti al momento della pubblicazione della sen- tenza, trattandosi di liquidazione per attività professionale già interamente esaurita e dunque del D.M. 55/2014, mentre le spese del presente giudizio, si liquidano a norma del D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna CP_1
in solido con il responsabile civile, al pagamento in
[...] Controparte_2
favore di della complessiva somma di €.4.600,00 oltre inte- Parte_1
ressi al tasso del 2,5% annuo calcolati sulla somma di cui sopra, devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata anno per anno, ed infine oltre inte- ressi al tasso legale a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
3) condanna in solido con il responsabile civile, CP_1 CP_5
, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ap-
[...] Parte_1
pellante, che si liquidano:
- per il primo grado in € 671,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vigenti, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % con attribuzione all' Avv. Ambrosino Pasquale
8
dichiaratosi antistatario;
- per il presente grado in € 1278,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vigenti, ed oltre rimborso spese generali nella misura del 15 con attribuzione all' Avv. Ambrosino Pa- squale dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di Ctu definitivamente a carico di in solido con il CP_1
responsabile civile.
Così deciso in Nola, Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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