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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/10/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Elisa Bertillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1680 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo PISTILLI Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23 luglio 2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze del con Controparte_1 contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, senza percepire la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a CP_1 tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, assumendo che tale disparità di trattamento sia in contrasto con il principio di non discriminazione, chiedeva al
Tribunale di: Cont «accertare il servizio prestato dalla ricorrente alle dipendenze del in forza di una successione di contratti a tempo determinato;
dichiarare il diritto della ricorrente alla Retribuzione professionale docenti per tutto il servizio prestato nello svolgimento di prestazioni brevi e saltuarie e comunque di durata inferiore all'anno; condannare il , a corrispondere la Retribuzione Professionale Docenti Controparte_1 maturata, nella misura della somma quantificata in ricorso pari ad euro 1343.65
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, fin da ora, antistatario».
Il regolarmente intimato, restava Controparte_1 contumace.
La causa, istruita documentalmente veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
3. Osserva il Tribunale che il CCNL del 15 marzo 2001 prevede, all'art. 7, la Retribuzione professionale docenti stabilendo che “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art.25 del CCNL del 31.8.1999 – richiamato al fine di determinare la misura della retribuzione professionale docenti – stabilisce: “A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e
A1 allegate al presente contratto:a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ATA con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a),b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
4. Tale risultando il tenore delle clausole collettive di riferimento, parte ricorrente si duole della circostanza che il convenuto abbia interpretato le clausole stesse nel senso di CP_1 limitare l'attribuzione della retribuzione professionale docente esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno (interpretazione evidentemente fondata sul disposto dell'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 sopra riportato).
5. Sul punto, la S.C. è intervenuta a precisare quale debba essere la corretta interpretazione della clausole collettive in esame: muovendo dalla considerazione che, dall'esame del complesso della contrattazione collettiva in materia, emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la retribuzione professionale docenti rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato,
è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Pertanto, in ipotesi nella quale era stato accertato che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, aveva reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito ed erano state escluse significative diversificazioni nell'attività propria degli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, la S.C. è giunta ad una interpretazione costituzionalmente orientata – tale da rendere la normativa interna conforme all'ordinamento comunitario – secondo la quale nella previsione di cui all'art. 7 cit. sono ricompresi tutti gli
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.
124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 27/07/2018, n.20015 nonché, da ultimo, Cassazione civile sez. lav.,
07/05/2024, n.12309).
6. Applicando tali principi al caso di specie, non può nutrirsi alcun dubbio in ordine al fatto che l'interpretazione delle clausole contrattuali sostenuta dal non sia corretta, CP_1 dovendo la retribuzione professionale docente essere riconosciuta non soltanto ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno ma anche a coloro che abbiano svolta una prestazione equiparabile in ragione di differenti tipologie di incarichi a tempo determinato.
Ebbene, in mancanza di puntuali e specifiche deduzioni da parte del
[...]
volte ad evidenziare differenze di funzioni rispetto ai docenti di ruolo Controparte_1
o assunti a tempo determinato con contratti annuali, deve ritenersi che la prestazione resa dalla ricorrente fosse “equiparabile” a quella svolta da un docente di ruolo o da un docente titolare di contratto a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi fondato il diritto della ricorrente di percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il nell'anno scolastico 2020/2021. Controparte_1
7. Per la quantificazione delle somme spettanti alla ricorrente deve moltiplicarsi l'importo giornaliero (pari ad euro 5,81) per i giorni di effettivo servizio della ricorrente.
Il va, quindi, condannato al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docente, della complessiva somma di euro 1.342,11, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo
(dovendosi escludere la rivalutazione trattandosi di datore di lavoro pubblico).
8. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
attività istruttoria ulteriore rispetto alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Tali spese vanno distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docente,
[...] della complessiva somma di euro 1.342,11, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Condanna il al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €754,98, di cui €656,50 a titolo di compensi ed €98,48 a titolo di spese generali, oltre iva e cpa, da distrarsi.
Civitavecchia, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Bertillo
5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Elisa Bertillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1680 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo PISTILLI Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23 luglio 2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze del con Controparte_1 contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, senza percepire la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a CP_1 tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, assumendo che tale disparità di trattamento sia in contrasto con il principio di non discriminazione, chiedeva al
Tribunale di: Cont «accertare il servizio prestato dalla ricorrente alle dipendenze del in forza di una successione di contratti a tempo determinato;
dichiarare il diritto della ricorrente alla Retribuzione professionale docenti per tutto il servizio prestato nello svolgimento di prestazioni brevi e saltuarie e comunque di durata inferiore all'anno; condannare il , a corrispondere la Retribuzione Professionale Docenti Controparte_1 maturata, nella misura della somma quantificata in ricorso pari ad euro 1343.65
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, fin da ora, antistatario».
Il regolarmente intimato, restava Controparte_1 contumace.
La causa, istruita documentalmente veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
3. Osserva il Tribunale che il CCNL del 15 marzo 2001 prevede, all'art. 7, la Retribuzione professionale docenti stabilendo che “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art.25 del CCNL del 31.8.1999 – richiamato al fine di determinare la misura della retribuzione professionale docenti – stabilisce: “A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e
A1 allegate al presente contratto:a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ATA con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a),b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
4. Tale risultando il tenore delle clausole collettive di riferimento, parte ricorrente si duole della circostanza che il convenuto abbia interpretato le clausole stesse nel senso di CP_1 limitare l'attribuzione della retribuzione professionale docente esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno (interpretazione evidentemente fondata sul disposto dell'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 sopra riportato).
5. Sul punto, la S.C. è intervenuta a precisare quale debba essere la corretta interpretazione della clausole collettive in esame: muovendo dalla considerazione che, dall'esame del complesso della contrattazione collettiva in materia, emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la retribuzione professionale docenti rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato,
è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Pertanto, in ipotesi nella quale era stato accertato che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, aveva reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito ed erano state escluse significative diversificazioni nell'attività propria degli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, la S.C. è giunta ad una interpretazione costituzionalmente orientata – tale da rendere la normativa interna conforme all'ordinamento comunitario – secondo la quale nella previsione di cui all'art. 7 cit. sono ricompresi tutti gli
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.
124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 27/07/2018, n.20015 nonché, da ultimo, Cassazione civile sez. lav.,
07/05/2024, n.12309).
6. Applicando tali principi al caso di specie, non può nutrirsi alcun dubbio in ordine al fatto che l'interpretazione delle clausole contrattuali sostenuta dal non sia corretta, CP_1 dovendo la retribuzione professionale docente essere riconosciuta non soltanto ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno ma anche a coloro che abbiano svolta una prestazione equiparabile in ragione di differenti tipologie di incarichi a tempo determinato.
Ebbene, in mancanza di puntuali e specifiche deduzioni da parte del
[...]
volte ad evidenziare differenze di funzioni rispetto ai docenti di ruolo Controparte_1
o assunti a tempo determinato con contratti annuali, deve ritenersi che la prestazione resa dalla ricorrente fosse “equiparabile” a quella svolta da un docente di ruolo o da un docente titolare di contratto a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi fondato il diritto della ricorrente di percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il nell'anno scolastico 2020/2021. Controparte_1
7. Per la quantificazione delle somme spettanti alla ricorrente deve moltiplicarsi l'importo giornaliero (pari ad euro 5,81) per i giorni di effettivo servizio della ricorrente.
Il va, quindi, condannato al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docente, della complessiva somma di euro 1.342,11, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo
(dovendosi escludere la rivalutazione trattandosi di datore di lavoro pubblico).
8. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
attività istruttoria ulteriore rispetto alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Tali spese vanno distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docente,
[...] della complessiva somma di euro 1.342,11, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Condanna il al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €754,98, di cui €656,50 a titolo di compensi ed €98,48 a titolo di spese generali, oltre iva e cpa, da distrarsi.
Civitavecchia, 3 ottobre 2025
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