TAR Cagliari, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 566
TAR
Sentenza 25 marzo 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte ha ritenuto che la revoca del contributo, basata sull'accertamento di un inadempimento del beneficiario (sostenimento delle spese da parte di un soggetto giuridico distinto dal beneficiario), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché non attiene all'esercizio discrezionale dei poteri dell'amministrazione ma all'inesatto adempimento di condizioni stabilite.

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    Difetto di giurisdizione

    La Corte ha ritenuto che la revoca del contributo, basata sull'accertamento di un inadempimento del beneficiario (sostenimento delle spese da parte di un soggetto giuridico distinto dal beneficiario), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché non attiene all'esercizio discrezionale dei poteri dell'amministrazione ma all'inesatto adempimento di condizioni stabilite.

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    Difetto di giurisdizione

    La Corte ha ritenuto che la revoca del contributo, basata sull'accertamento di un inadempimento del beneficiario (sostenimento delle spese da parte di un soggetto giuridico distinto dal beneficiario), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché non attiene all'esercizio discrezionale dei poteri dell'amministrazione ma all'inesatto adempimento di condizioni stabilite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 566
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 566
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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