Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00566/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2023, proposto da
“Federazione Italiana Taekwondo” (F.I.TA.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Mazzamauro, Piergiuseppe Venturella e Francesco Verrastro, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Principessa Clotilde, n. 7 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- della determinazione del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema n. 466, di cui alla nota protocollo n. 5071 del 2 marzo 2023, con la quale è stata disposta la revoca del contributo di Euro 25.000,00 già concesso a favore della Federazione Italiana Taekwondo - Comitato Regionale Sardegna con la determinazione del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema n. 1555 del 21 novembre 2018, ai sensi dell’art. 26, c. 4 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e internazionali);
- della comunicazione formale di avvio del procedimento amministrativo volto alla revoca del contributo regionale, assegnato con la Determinazione del Direttore del servizio sport, spettacolo e cinema n. 1555 del 21 novembre 2018 e la cancellazione dello stesso dai residui del bilancio regionale, di cui alla nota protocollo n. 1453 del 20 gennaio 2023;
- “per quanto occorrer possa”, del provvedimento con cui veniva confermata la revoca del contributo regionale, di cui alla nota protocollo del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema n. 8760 del 19 aprile 2023, di riscontro alla pec inviata dalla Federazione Italiana Taekwondo in data 30 marzo 2023, acquisita con nota protocollo n. 7383 del 30 marzo 2023;
- di ogni altro atto e provvedimento, presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma della Sardegna;
Visti gli artt. 35, c. 1, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IO SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con deliberazione della giunta regionale n. 46/11 del 10 agosto 2016 e successive modifiche veniva approvato il piano triennale 2016-2018 per favorire lo sviluppo dello sport in Sardegna attraverso l’erogazione di contributi ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 17.
Per quanto rileva in questa sede, con specifico riferimento ai contributi, nella misura massima del 90% delle spese ammissibili, per l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e internazionali ad alto tasso tecnico e promozionale di cui all’art. 26, c. 4, l.r. 17/1999, la deliberazione indicava, tra i soggetti beneficiari, “ le federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. e dal C.I.P. operanti nel territorio isolano ” (pagina 4 del documento n. 1 depositato dalla Regione).
Con determinazione prot. 9220 del 18 maggio 2018 veniva approvato lo schema di avviso pubblico (e relativi allegati) per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti, per l’annualità 2018, ai sensi, tra l’altro, dell’art. 26, c. 4, l.r. 17/1999.
2. Ad esito di istruttoria, con determinazione n. 1555 del 21 novembre 2018, l’amministrazione assumeva, a favore del Comitato Regionale FITA Sardegna, con sede a Cagliari, l’impegno di spesa per l’erogazione di un contributo di Euro 25.000 per l’organizzazione della manifestazione sportiva denominata “Campionati italiani Cadetti e Junior 2018” della disciplina Taekwondo, specialità combattimento, programmata per il 15 settembre 2018 ad Olbia, che si svolgeva regolarmente.
3. In sede di rendicontazione delle spese emergeva che esse erano state sostenute e rendicontate dalla ricorrente F.I.TA. nazionale e non dal Comitato regionale beneficiario del contributo.
Quest’ultimo veniva quindi revocato dall’amministrazione regionale con l’impugnata determinazione n. 466 del 2 marzo 2023.
A riscontro delle tardive controdeduzioni (in data 30 marzo 2023) alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 20 gennaio 2023, la Regione, con nota n. 8760 del 19 aprile 2023, confermava le determinazioni assunte con l’impugnato provvedimento.
4. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento negativo adottato nei suoi confronti per il seguente motivo: illegittimità degli atti impugnati per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione, travisamento ed erronea interpretazione dei fatti, nonché per falsa applicazione e violazione dell’art. 26, c. 4, l.r. 17/1999.
5. Di qui la richiesta di annullamento, con vittoria delle spese di lite, dei provvedimenti in epigrafe indicati.
6. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, che, dopo avere eccepito il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità, sotto altro profilo, del ricorso, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
7. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
8. Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026, sentite le parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
1. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, “ la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall’inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell’erogazione (cfr. Cass., Sez. un., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass., Sez. un., 4 aprile 2021, n. 9840; Cass., Sez. un., 11 aprile 2023, n. 9634; Cass., Sez. un., 6 luglio 2023, n. 19160).
In ordine alla controversia originata dalla revoca di un contributo pubblico, la giurisdizione spetta all’autorità giudiziaria ordinaria quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, mentre sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure allorché, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario ( cfr. Cass., Sez. un., 4 gennaio 2023, n. 146; Cass., Sez. un., 21 giugno 2023, n. 17757) ” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 9927/2024).
2. Ciò premesso, nel caso in esame l’amministrazione regionale contesta un inadempimento da parte del beneficiario, emerso all’atto della rendicontazione, alle condizioni stabilite in sede di erogazione, in quanto le spese risultano essere state sostenute e liquidate dal ricorrente, ritenuto un soggetto giuridico distinto rispetto al beneficiario.
La controversia non attiene quindi all’esercizio dei poteri discrezionali dell’amministrazione, in quanto relativa all’inesatto adempimento che inficerebbe la materiale erogazione di un contributo già concesso, in violazione del diritto soggettivo vantato dall’interessato al mantenimento dello stesso, come tale rientrante nella cognizione del giudice ordinario.
2.1 Parte ricorrente, all’udienza del giorno 11 febbraio 2026 ha insistito sulla giurisdizione di questo Giudice, ribadendo le articolate argomentazioni sviluppate nella memoria depositata il 21 gennaio 2026, secondo cui “ la Regione solo apparentemente contesta una difformità tra il soggetto che ha ottenuto il contributo e quello che ha rendicontato le spese. In realtà , la Regione contesta che il contributo richiesto dall’articolazione regionale di un soggetto nazionale (la Federazione, appunto) non poteva essere erogato per spese sostenute dall’organo centrale del medesimo soggetto, di modo che la condizione di riconoscimento ed attribuzione del contributo era che per lo stesso fossero rendicontate spese solo ed esclusivamente da parte della medesima articolazione territoriale come se la stessa avesse una autonoma soggettività giuridica ed amministrativa (…) Quindi la revoca si fonda non già su un inadempimento esecutivo, bensì su una pretesa illegittimità originaria del rapporto di sostegno, legata alla (asserita) carenza di legittimazione soggettiva del beneficiario, alla (asserita) violazione delle condizioni di ammissibilità del Piano Triennale dello Sport, alla (asserita) errata imputazione soggettiva del contributo (…) Siamo dunque a monte, non a valle, della costituzione del rapporto vale a dire non nella fase di esecuzione, ma in quella di riesame autoritativo del titolo attributivo originario (pagina 3 e s.).
L’interpretazione prospettata non è tuttavia condivisa da questo Collegio, in quanto la motivazione della revoca del contributo è incentrata proprio sul presupposto dell’alterità soggettiva del Comitato regionale (beneficiario del finanziamento) rispetto a F.I.TA. nazionale (che ha sostenuto le spese e ha proceduto alla loro rendicontazione). Tale alterità soggettiva è sostenuta dall’amministrazione resistente anche nella nota prot. 8760 del 19 aprile 2023 e nelle memorie versate in atti.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non viene in rilievo l’illegittimità originaria del provvedimento attributivo del beneficio, poiché l’amministrazione non dubita del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa di riferimento e dalla lex specialis da parte del Comitato regionale: quest’ultimo, se avesse effettuato le spese e avesse proceduto alla rendicontazione, avrebbe invero mantenuto il diritto acquisito.
3. In conclusione deve, quindi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e la giurisdizione del giudice ordinario.
4. Le spese di lite possono essere compensate, in quanto l’impugnata determinazione n. 466 del 2 marzo 2023 indica, in calce, la possibilità di presentare ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo, circostanza che comunque non assume rilevanza ai fini del riparto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, c.p.a..
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
IO SP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO SP | TI AR |
IL SEGRETARIO