Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 295
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità intimazioni per duplicazione cartelle

    Le intimazioni di pagamento portano una diversa data e la seconda intimazione notificata riporta la cartella di pagamento già indicata nella prima intimazione, ma non ancora pagata. La cartella non può ritenersi duplicata in quanto non pagata a seguito della prima notifica.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici e conseguente decadenza/prescrizione

    Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione emerge che le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate. L'impugnazione andava proposta avverso tali atti, non successivamente a seguito della notifica delle intimazioni di pagamento. La normativa emergenziale ha prorogato i termini di decadenza e prescrizione.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione

    La Corte ha ritenuto le intimazioni di pagamento regolarmente notificate, implicando la conoscenza della pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 295
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 295
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo