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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RC IS, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2738/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239004478419000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239000659654000 TARI 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1279/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 9.25
Resistente/Appellato: assente ore 9.25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso di cui in premessa Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento delle intimazioni di pagamento impugnate, relative a omesso versamento TARI per l'anno 2009/2010, per l'importo complessivo di euro
1131,92.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità delle intimazioni di pagamento impugnate , in quanto nelle stesse erano indicate le medesime cartelle, che dunque risultavano duplicate.
Deduceva altresì l'omessa notifica degli atti prodromici alle intimazioni di pagamento e, di conseguenza,
l'intervenuta decadenza e prescrizione.
Infine, eccepiva la mancanza di motivazione.
Si costituivano in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione e ATO GEsa AG 2, che deducevano l'infondatezza del ricorso proposto e chiedevano pertanto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato e va pertanto rigettato.
Invero, le intimazioni di pagamento impugnate portano una diversa data;
pertanto, nella seconda intimazione notificata è stata riportata la cartella di pagamento già indicata nell'intimazione già notificata , ma non ancora pagata.
La cartella di pagamento non può dunque ritenersi duplicata, non essendo stata pagata a seguito della notifica della prima intimazione di pagamento.
Inoltre, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione emerge che le cartelle di cui alle intimazioni di pagamento impugnate sono state regolarmente notificate;
di conseguenza, le pretese tributarie sono divenute definitive.
L'impugnazione, invero, andava proposta entro i termini di legge avverso tali atti, tramite i quali il ricorrente
è venuto a conoscenza della pretesa tributaria e non già successivamente, solo a seguito della notifica delle intimazioni di pagamento, come avvenuto nella specie.
Ne deriva che non sussiste la dedotta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, Al riguardo, va rilevato che il termine di prescrizione è stato prorogato dal D.L. 17/3/2020 n. 18, che ha previsto la sospensione dei termini delle attività di riscossione dall'8/3/2020 al 31/8/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31/12/2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'art.3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Pertanto, per effetto della normativa emergenziale, per il credito intimato il termine di decadenza è stato prorogato, con la conseguenza che deve ritenersi tempestiva la notifica dell'avviso effettuata il 3/5/2024.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella complessiva somma di euro 280,00 oltre contributo unificato e oneri accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente, che si liquidano nella complessiva somma di euro 280,00. Il Giudice Dott.ssa Luisa Turco
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RC IS, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2738/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239004478419000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239000659654000 TARI 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1279/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 9.25
Resistente/Appellato: assente ore 9.25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso di cui in premessa Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento delle intimazioni di pagamento impugnate, relative a omesso versamento TARI per l'anno 2009/2010, per l'importo complessivo di euro
1131,92.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità delle intimazioni di pagamento impugnate , in quanto nelle stesse erano indicate le medesime cartelle, che dunque risultavano duplicate.
Deduceva altresì l'omessa notifica degli atti prodromici alle intimazioni di pagamento e, di conseguenza,
l'intervenuta decadenza e prescrizione.
Infine, eccepiva la mancanza di motivazione.
Si costituivano in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione e ATO GEsa AG 2, che deducevano l'infondatezza del ricorso proposto e chiedevano pertanto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato e va pertanto rigettato.
Invero, le intimazioni di pagamento impugnate portano una diversa data;
pertanto, nella seconda intimazione notificata è stata riportata la cartella di pagamento già indicata nell'intimazione già notificata , ma non ancora pagata.
La cartella di pagamento non può dunque ritenersi duplicata, non essendo stata pagata a seguito della notifica della prima intimazione di pagamento.
Inoltre, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione emerge che le cartelle di cui alle intimazioni di pagamento impugnate sono state regolarmente notificate;
di conseguenza, le pretese tributarie sono divenute definitive.
L'impugnazione, invero, andava proposta entro i termini di legge avverso tali atti, tramite i quali il ricorrente
è venuto a conoscenza della pretesa tributaria e non già successivamente, solo a seguito della notifica delle intimazioni di pagamento, come avvenuto nella specie.
Ne deriva che non sussiste la dedotta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, Al riguardo, va rilevato che il termine di prescrizione è stato prorogato dal D.L. 17/3/2020 n. 18, che ha previsto la sospensione dei termini delle attività di riscossione dall'8/3/2020 al 31/8/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31/12/2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'art.3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Pertanto, per effetto della normativa emergenziale, per il credito intimato il termine di decadenza è stato prorogato, con la conseguenza che deve ritenersi tempestiva la notifica dell'avviso effettuata il 3/5/2024.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella complessiva somma di euro 280,00 oltre contributo unificato e oneri accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente, che si liquidano nella complessiva somma di euro 280,00. Il Giudice Dott.ssa Luisa Turco