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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/10/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3188/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Rapallo (GE) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv. Luigi Barbieri (C.F. ) e Avv. Matteo Barbieri (C.F. C.F._2
), che lo rappresentano e difendeno, come da procura in atti C.F._3
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._4 residente in [...], Marciana (LI), elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Luigi Barbieri (C.F. ) e Avv. Matteo Barbieri (C.F. C.F._2
), che la rappresentano e difendono, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Bollate (MI) il 06.06.1998 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 4094/2017 del 10/04/2017 emessa dal
Tribunale di Milano, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bollate (MI) il 06.06.1998 dai
Signori e Parte_1 Parte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
• I coniugi continueranno a vivere separati osservandosi reciproco rispetto.
• I coniugi, essendo dotati entrambi di piena capacità lavorativa e di indipendenza economica, rinunciano reciprocamente alla richiesta di un contributo economico.
• La Sig.ra nulla opporrà e nulla pretenderà in occasione della chiusura della Controparte_1 società LO.DO.GA s.a.s. , con sede in Arese (MI), Viale Luigi Einaudi, n. 41/d, inattiva da anni, di cui ella è socia accomandante ed il Sig. è socio accomandatario. La Sig.ra Parte_1 CP_1
, si obbliga a manifestare il proprio consenso, anche al Notaio rogante, unitamente al Sig.
[...]
, al fine di compiere tutti gli adempimenti necessari alla chiusura della predetta Parte_1 società, le cui spese saranno integralmente sostenute dal Sig. , comprese quelle Parte_1 relative ai costi di viaggio, albergo e vitto della Sig.ra , qualora dovesse Controparte_1 partecipare di persona davanti al Notaio rogante ovvero quelle di procura , se praticabile. Si ribadisce che saranno a carico del Sig. tutti i debiti ed oneri passivi di qualsivoglia natura Parte_1 maturati dalla società fino al momento dell'estinzione.
• I coniugi stabiliscono che le condizioni di cui sopra opereranno tra gli stessi già al momento della sottoscrizione del presente ricorso.
• Le parti concordano che tutti gli oneri e spese legali derivanti dal presente ricorso saranno sostenute integralmente dal Sig. . Parte_1
• I coniugi, per quanto possa occorrere si concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto (e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio)
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1998,
Numero 58, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Rapallo (GE) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv. Luigi Barbieri (C.F. ) e Avv. Matteo Barbieri (C.F. C.F._2
), che lo rappresentano e difendeno, come da procura in atti C.F._3
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._4 residente in [...], Marciana (LI), elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Luigi Barbieri (C.F. ) e Avv. Matteo Barbieri (C.F. C.F._2
), che la rappresentano e difendono, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Bollate (MI) il 06.06.1998 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 4094/2017 del 10/04/2017 emessa dal
Tribunale di Milano, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bollate (MI) il 06.06.1998 dai
Signori e Parte_1 Parte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
• I coniugi continueranno a vivere separati osservandosi reciproco rispetto.
• I coniugi, essendo dotati entrambi di piena capacità lavorativa e di indipendenza economica, rinunciano reciprocamente alla richiesta di un contributo economico.
• La Sig.ra nulla opporrà e nulla pretenderà in occasione della chiusura della Controparte_1 società LO.DO.GA s.a.s. , con sede in Arese (MI), Viale Luigi Einaudi, n. 41/d, inattiva da anni, di cui ella è socia accomandante ed il Sig. è socio accomandatario. La Sig.ra Parte_1 CP_1
, si obbliga a manifestare il proprio consenso, anche al Notaio rogante, unitamente al Sig.
[...]
, al fine di compiere tutti gli adempimenti necessari alla chiusura della predetta Parte_1 società, le cui spese saranno integralmente sostenute dal Sig. , comprese quelle Parte_1 relative ai costi di viaggio, albergo e vitto della Sig.ra , qualora dovesse Controparte_1 partecipare di persona davanti al Notaio rogante ovvero quelle di procura , se praticabile. Si ribadisce che saranno a carico del Sig. tutti i debiti ed oneri passivi di qualsivoglia natura Parte_1 maturati dalla società fino al momento dell'estinzione.
• I coniugi stabiliscono che le condizioni di cui sopra opereranno tra gli stessi già al momento della sottoscrizione del presente ricorso.
• Le parti concordano che tutti gli oneri e spese legali derivanti dal presente ricorso saranno sostenute integralmente dal Sig. . Parte_1
• I coniugi, per quanto possa occorrere si concedono reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto (e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio)
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1998,
Numero 58, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini