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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/12/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 560/2025
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , assistiti e difesi dall'Avv. ANGELO RICCIO, come da C.F._2
mandato in atti appellanti contro in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. GABRIELE COSTANTINI, come da mandato in atti appellato
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Torino, contrariis rejectis, previa fissazione dell'udienza di comparizione, dichiarare la nullità delle notificazioni del ricorso introduttivo di primo grado e, per violazione del contraddittorio, dichiarare nullo il processo e la sentenza impugnata, con conseguente rimessione del processo in primo grado ex art. 354 c.p.c., con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Si dichiara che il presente processo ha un valore di Euro 5,200,00 e che verrà versato il relativo contributo unificato. Si produce copia autentica della sentenza di primo grado, notificata unitamente all'atto di precetto, nonché certificato storico anagrafico di ”. Parte_1
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare le domande avversarie in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza e con condanna degli appellanti alle spese e competenze di soccombenza del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, nonché risarcitoria, stante la natura temeraria dell'impugnazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato presso il Tribunale della Spezia, la chiedeva che fosse accertata e dichiarata Controparte_1
la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 19.12.2018 con il proprietario dell'immobile sito in Sarzana, via Mazzini 14/16, , per Parte_1
inadempimento di quest'ultimo; svolgeva domanda anche nei confronti di Parte_2
, quale procuratore generale di e conseguentemente
[...] Parte_1
chiedeva la loro condanna alla restituzione del deposito cauzionale versato, pari ad €
7.500 e al risarcimento del danno, pari ad € 42.220, oltre interessi.
in particolare esponeva: che il 19.12.2018 Controparte_1
aveva stipulato con , proprietario dell'immobile sito in Sarzana, Parte_1
Via Mazzini 14/16, un contratto di locazione ad uso commerciale a decorrere dall'1.07.2019 e aveva corrisposto a titolo di deposito cauzionale la somma di € 7.500; che contestualmente alla stipula del contratto di locazione, poiché l'immobile era condotto in locazione dalla , la ricorrente Controparte_2
sottoscriveva con quest'ultima, previo accordo con la proprietà, una scrittura privata in forza della quale, a fronte del pagamento della somma di euro 41.000 a titolo di indennità, versato da parte della ricorrente in luogo del locatore, si garantiva la consegna dei locali entro il termine essenziale del 30.06.2019; che Controparte_3
in virtù di quanto sopra scioglieva anticipatamente la locazione in atto
[...]
e liberava tempestivamente i locali da persone e cose;
che nonostante l'immobile fosse stato liberato dalla esso non veniva Controparte_2
consegnato alla ricorrente;
che inoltre, benchè l'immobile locato fosse stato garantito
“in regola con la documentazione tecnica/amministrativa e sicurezza degli impianti a norma di legge” e “in ottimo stato di manutenzione ed efficienza”, all'inizio del mese di luglio 2019 si palesavano all'interno dei locali gravi vizi strutturali delle volte e di un muro, che la proprietà si impegnava a sistemare;
che siccome ciò non avveniva, la ricorrente comunicava in data 16/2/2021 l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento e formulava richiesta di restituzione del deposito cauzionale e di risarcimento dei danni subiti;
che la proprietà in data 8.06.2022 comunicava alla ricorrente l'avvenuto scioglimento per mutuo consenso della locazione.
La ricorrente aggiungeva di avere corrisposto all'agenzia immobiliare intermediaria in relazione alla locazione € 1.220 e di avere approvato un preventivo e progetto di arredo del nuovo negozio corrispondendo a Controparte_4
a titolo di acconto, la somma di € 30.000 e di essere riuscita, sia pure con un
[...]
maggiore esborso, a utilizzare – riadattandoli – gli arredi su misura in questione al negozio successivamente acquistato per l'esercizio dell'attività, di talchè non proponeva richiesta di risarcimento danni per tali esborsi.
I convenuti rimanevano contumaci.
All'esito dell'udienza di discussione, il Tribunale accoglieva la domanda della ricorrente nei confronti di , quale proprietario dell'immobile, Parte_1 rappresentato in sede di stipula del contratto di locazione dal suo procuratore generale
. Parte_2
Il Tribunale osservava che la ricorrente aveva fornito prova della sua pretesa, poiché aveva prodotto il contratto di locazione registrato e copia dell'assegno relativo al deposito cauzionale pari ad € 7.500; la scrittura privata del 19.12.2018 con l'assegno attestante il pagamento di € 10.000 e la ricevuta di bonifico per € 31.000 a
[...]
; la fattura emessa dall'agenzia immobiliare e relativo assegno per CP_2
€ 1.220; pec del 16.02.2021, con cui veniva comunicata la risoluzione del contratto per inadempimento e richiesto il risarcimento del danno;
l'invito alla mediazione, con esito negativo.
Sulla base di tali allegazioni riteneva quindi provate le ragioni poste a fondamento della domanda della ricorrente nei confronti di . Parte_1
La domanda era, invece, ritenuta inammissibile nei confronti di , per Parte_2
carenza di legittimazione passiva.
Lo stesso, infatti, risultava avere sottoscritto il contratto di locazione solo quale procuratore generale di . Parte_1
Il Tribunale pertanto accertava il credito vantato da Controparte_1
nei confronti di e lo condannava al pagamento
[...] Parte_1
in favore della ricorrente dell'importo di euro 49.720,00, oltre interessi.
Condannava a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1
liquidandole in euro 3.500,00; dichiarava Controparte_1
inammissibile la domanda nei confronti di . Parte_2
Avverso tale sentenza proponevano appello e , Parte_1 Parte_2
chiedendone la riforma.
Essi deducevano violazione degli artt. 101, 102 c.p.c. e 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 137 e ss., 156, 160 c.p.c. Nullità delle notificazioni e nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Osservavano che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di primo grado non erano stati regolarmente notificati alla residenza anagrafica dei convenuti, di talchè le notificazioni erano nulle e la sentenza impugnata era viziata per violazione del contraddittorio, con conseguente nullità del processo e diritto alla rimessione della causa in primo grado ex art. 354 c.p.c. Come emergeva infatti dal certificato storico di residenza di , lo stesso non era residente a [...](Cuba), Calle Parte_1
1/a c/A y B-N.201 apto 3°, Municipio Plaza de la Revolucion, come si indicava nella relata di notifica del ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che la notifica era nulla come l'intero processo e la sentenza era viziata per violazione del contraddittorio.
, infatti, fino al 27 maggio 2024 era residente in [...], Costa Parte_1
Rica, Capulin Calle 1, e dal 27 maggio 2024 ad oggi risiede a Torino, Corso Giovanni
Pascoli n. 1.
Neppure la notifica effettuata nei confronti di era valida, dato che lo Parte_2
stesso risiedeva a Torino, Corso Novara n. 95, e non risultava nessuna notifica effettuata presso la sua residenza anagrafica.
Chiedevano quindi dichiararsi la nullità delle notificazioni del ricorso introduttivo di primo grado e, per violazione del contraddittorio, dichiarare nullo il processo e la sentenza impugnata, con conseguente rimessione del processo in primo grado ex art. 354 c.p.c., vinte le spese, con distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la , opponendosi Controparte_1
all'avversario appello e chiedendone il rigetto.
Osservava che le notificazioni del ricorso introduttivo di primo grado erano state correttamente svolte.
Quanto a , la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione Parte_1
dell'udienza era avvenuta a mezzo pec al suo domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certifica Email_1
Quanto a , in qualità di procuratore generale del Sig. Parte_2 [...]
, a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario al corretto indirizzo anagrafico Parte_1
del predetto, in Torino, corso Novara n. 95. Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva quindi discussa all'udienza collegiale del 2/12/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.
Invero, le notificazioni del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza del giudizio di primo grado appaiono regolari nei confronti di entrambi i convenuti.
In particolare, la notificazione del ricorso e del decreto nei confronti di
[...]
è stata eseguita il 24/03/2024, alle ore 09:25, a mezzo pec al suo domicilio Parte_1
digitale/indirizzo di posta elettronica certifica (come Email_2
risulta dal documento n. 2 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio, allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello in formato digitale). Va notato che la titolarità in capo all'appellante del domicilio digitale al momento della notifica non
è stata contestata nell'atto di appello ed è pertanto pacifica.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 30 settembre 2025, gli appellanti eccepiscono però la nullità della notificazione via pec ad “dato Parte_1 Pt_1
che non vi è la prova certa e giuridica dell'avvenuta consegna della notificazione via pec, avendo controparte prodotto dei documenti inidonei ed insufficienti ad attestare la legale consegna via pec ad dell'atto introduttivo. Controparte, Parte_1
infatti, non ha prodotto il formato c.d. cliccabile delle ricevute di accettazione e consegna della pec, con la conseguenza che tale produzione non è idonea ad attestare la regolare notificazione dell'atto introduttivo ad ”. Parte_1
La Corte osserva che gli appellanti nell'atto di appello hanno contestato soltanto che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di primo grado non sono stati regolarmente notificati alla residenza anagrafica di : solo nelle Parte_1
note di trattazione scritta successive al deposito della comparsa di costituzione dell'appellata hanno “corretto il tiro”, lamentando che non vi sia la prova certa dell'avvenuta consegna della notificazione via pec, avendo controparte prodotto documenti inidonei ad attestarne la legale consegna ad . Parte_1 Si tratta dunque di domanda nuova.
In ogni caso, la notificazione a , avvenuta, come si è detto, a Parte_1
mezzo pec al suo domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata risulta innanzitutto dal documento n. 2 del fascicolo Email_2
di parte del primo grado di giudizio, contenente in formato scannerizzato il ricorso introduttivo, il decreto di fissazione di udienza, l'attestazione di conformità e la relata di notificazione ad , con le ricevute di accettazione e di avvenuta Parte_1
consegna della relativa pec.
L'appellata ha poi prodotto nel presente grado del giudizio in formato digitale tali atti notificati ad . Parte_1
L'eccezione degli appellanti è quindi destituita di fondamento, essendo presenti in causa proprio i files attestanti l'avvenuta notificazione a mezzo pec ad Parte_1
del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale.
[...]
Quanto alla notificazione nei confronti di , va notato che egli è stato Parte_2
destinatario della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza in qualità di procuratore generale di , giusta procura generale a Parte_1
repertorio atti notarili n. 35/2018 stipulata presso l'Ambasciata d'Italia a L'Avana il
5/7/ 2018 con Num. Reg. 9051, come riportato nel contratto di locazione commerciale stipulato tra le parti in data 19/12/2018, in atti.
Tale notificazione è ritualmente avvenuta a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario al corretto indirizzo anagrafico del predetto, in Torino, corso Novara n. 95, nel rispetto di tutte le formalità di legge e, non ritirato, è tornato al mittente per compiuta giacenza
(vedasi documento n. 2 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio, contenente l'atto notificato a;
l'appellata ha inoltre allegato alla comparsa di Parte_2
costituzione in appello verifica anagrafica svolta al momento della notifica e plico tornato al mittente per compiuta giacenza).
Anche in questo caso la Corte rileva che nell'atto di appello gli appellanti lamentavano unicamente che “Neppure la notifica effettuata nei confronti di è Parte_2
valida, dato che lo stesso risiedeva a Torino, Corso Novara n. 95, e non risulta nessuna notifica effettuata presso la sua residenza anagrafica”, mentre soltanto nelle note di trattazione scritta successive al deposito della comparsa di costituzione dell'appellata eccepivano che la notifica a era avvenuta in proprio e non nella Parte_2
qualità: anche in questo caso trattasi di domanda nuova.
Si rappresenta comunque che nel ricorso introduttivo si precisava con chiarezza la qualità di procuratore generale di e che anche nella fase della Parte_2
mediazione che ha preceduto il giudizio di primo grado, alla notificazione a mezzo pec a da parte dell'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Parte_1
Avvocati della Spezia dell'invito a mediare ha fatto seguito la partecipazione di in qualità di procuratore generale di (come da Parte_2 Parte_1 Pt_1
verbale di mediazione prodotto come documento n. 9 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado).
Infine, si osserva che quand'anche in ipotesi la notifica ad non Parte_1
fosse stata validamente effettuata – ma per quanto sopra si è detto la stessa è avvenuta del tutto correttamente – vi sarebbe pur sempre la notifica ad che, Parte_2
essendo procuratore generale di , consentirebbe di ritenere che Parte_1
anche verso quest'ultimo gli atti siano stati notificati regolarmente.
Per le ragioni che precedono l'appello va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro
26.001 a euro 52.000.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 4.996,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 9/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 560/2025
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , assistiti e difesi dall'Avv. ANGELO RICCIO, come da C.F._2
mandato in atti appellanti contro in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. GABRIELE COSTANTINI, come da mandato in atti appellato
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Torino, contrariis rejectis, previa fissazione dell'udienza di comparizione, dichiarare la nullità delle notificazioni del ricorso introduttivo di primo grado e, per violazione del contraddittorio, dichiarare nullo il processo e la sentenza impugnata, con conseguente rimessione del processo in primo grado ex art. 354 c.p.c., con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Si dichiara che il presente processo ha un valore di Euro 5,200,00 e che verrà versato il relativo contributo unificato. Si produce copia autentica della sentenza di primo grado, notificata unitamente all'atto di precetto, nonché certificato storico anagrafico di ”. Parte_1
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare le domande avversarie in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza e con condanna degli appellanti alle spese e competenze di soccombenza del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, nonché risarcitoria, stante la natura temeraria dell'impugnazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato presso il Tribunale della Spezia, la chiedeva che fosse accertata e dichiarata Controparte_1
la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 19.12.2018 con il proprietario dell'immobile sito in Sarzana, via Mazzini 14/16, , per Parte_1
inadempimento di quest'ultimo; svolgeva domanda anche nei confronti di Parte_2
, quale procuratore generale di e conseguentemente
[...] Parte_1
chiedeva la loro condanna alla restituzione del deposito cauzionale versato, pari ad €
7.500 e al risarcimento del danno, pari ad € 42.220, oltre interessi.
in particolare esponeva: che il 19.12.2018 Controparte_1
aveva stipulato con , proprietario dell'immobile sito in Sarzana, Parte_1
Via Mazzini 14/16, un contratto di locazione ad uso commerciale a decorrere dall'1.07.2019 e aveva corrisposto a titolo di deposito cauzionale la somma di € 7.500; che contestualmente alla stipula del contratto di locazione, poiché l'immobile era condotto in locazione dalla , la ricorrente Controparte_2
sottoscriveva con quest'ultima, previo accordo con la proprietà, una scrittura privata in forza della quale, a fronte del pagamento della somma di euro 41.000 a titolo di indennità, versato da parte della ricorrente in luogo del locatore, si garantiva la consegna dei locali entro il termine essenziale del 30.06.2019; che Controparte_3
in virtù di quanto sopra scioglieva anticipatamente la locazione in atto
[...]
e liberava tempestivamente i locali da persone e cose;
che nonostante l'immobile fosse stato liberato dalla esso non veniva Controparte_2
consegnato alla ricorrente;
che inoltre, benchè l'immobile locato fosse stato garantito
“in regola con la documentazione tecnica/amministrativa e sicurezza degli impianti a norma di legge” e “in ottimo stato di manutenzione ed efficienza”, all'inizio del mese di luglio 2019 si palesavano all'interno dei locali gravi vizi strutturali delle volte e di un muro, che la proprietà si impegnava a sistemare;
che siccome ciò non avveniva, la ricorrente comunicava in data 16/2/2021 l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento e formulava richiesta di restituzione del deposito cauzionale e di risarcimento dei danni subiti;
che la proprietà in data 8.06.2022 comunicava alla ricorrente l'avvenuto scioglimento per mutuo consenso della locazione.
La ricorrente aggiungeva di avere corrisposto all'agenzia immobiliare intermediaria in relazione alla locazione € 1.220 e di avere approvato un preventivo e progetto di arredo del nuovo negozio corrispondendo a Controparte_4
a titolo di acconto, la somma di € 30.000 e di essere riuscita, sia pure con un
[...]
maggiore esborso, a utilizzare – riadattandoli – gli arredi su misura in questione al negozio successivamente acquistato per l'esercizio dell'attività, di talchè non proponeva richiesta di risarcimento danni per tali esborsi.
I convenuti rimanevano contumaci.
All'esito dell'udienza di discussione, il Tribunale accoglieva la domanda della ricorrente nei confronti di , quale proprietario dell'immobile, Parte_1 rappresentato in sede di stipula del contratto di locazione dal suo procuratore generale
. Parte_2
Il Tribunale osservava che la ricorrente aveva fornito prova della sua pretesa, poiché aveva prodotto il contratto di locazione registrato e copia dell'assegno relativo al deposito cauzionale pari ad € 7.500; la scrittura privata del 19.12.2018 con l'assegno attestante il pagamento di € 10.000 e la ricevuta di bonifico per € 31.000 a
[...]
; la fattura emessa dall'agenzia immobiliare e relativo assegno per CP_2
€ 1.220; pec del 16.02.2021, con cui veniva comunicata la risoluzione del contratto per inadempimento e richiesto il risarcimento del danno;
l'invito alla mediazione, con esito negativo.
Sulla base di tali allegazioni riteneva quindi provate le ragioni poste a fondamento della domanda della ricorrente nei confronti di . Parte_1
La domanda era, invece, ritenuta inammissibile nei confronti di , per Parte_2
carenza di legittimazione passiva.
Lo stesso, infatti, risultava avere sottoscritto il contratto di locazione solo quale procuratore generale di . Parte_1
Il Tribunale pertanto accertava il credito vantato da Controparte_1
nei confronti di e lo condannava al pagamento
[...] Parte_1
in favore della ricorrente dell'importo di euro 49.720,00, oltre interessi.
Condannava a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1
liquidandole in euro 3.500,00; dichiarava Controparte_1
inammissibile la domanda nei confronti di . Parte_2
Avverso tale sentenza proponevano appello e , Parte_1 Parte_2
chiedendone la riforma.
Essi deducevano violazione degli artt. 101, 102 c.p.c. e 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 137 e ss., 156, 160 c.p.c. Nullità delle notificazioni e nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Osservavano che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di primo grado non erano stati regolarmente notificati alla residenza anagrafica dei convenuti, di talchè le notificazioni erano nulle e la sentenza impugnata era viziata per violazione del contraddittorio, con conseguente nullità del processo e diritto alla rimessione della causa in primo grado ex art. 354 c.p.c. Come emergeva infatti dal certificato storico di residenza di , lo stesso non era residente a [...](Cuba), Calle Parte_1
1/a c/A y B-N.201 apto 3°, Municipio Plaza de la Revolucion, come si indicava nella relata di notifica del ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che la notifica era nulla come l'intero processo e la sentenza era viziata per violazione del contraddittorio.
, infatti, fino al 27 maggio 2024 era residente in [...], Costa Parte_1
Rica, Capulin Calle 1, e dal 27 maggio 2024 ad oggi risiede a Torino, Corso Giovanni
Pascoli n. 1.
Neppure la notifica effettuata nei confronti di era valida, dato che lo Parte_2
stesso risiedeva a Torino, Corso Novara n. 95, e non risultava nessuna notifica effettuata presso la sua residenza anagrafica.
Chiedevano quindi dichiararsi la nullità delle notificazioni del ricorso introduttivo di primo grado e, per violazione del contraddittorio, dichiarare nullo il processo e la sentenza impugnata, con conseguente rimessione del processo in primo grado ex art. 354 c.p.c., vinte le spese, con distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la , opponendosi Controparte_1
all'avversario appello e chiedendone il rigetto.
Osservava che le notificazioni del ricorso introduttivo di primo grado erano state correttamente svolte.
Quanto a , la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione Parte_1
dell'udienza era avvenuta a mezzo pec al suo domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certifica Email_1
Quanto a , in qualità di procuratore generale del Sig. Parte_2 [...]
, a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario al corretto indirizzo anagrafico Parte_1
del predetto, in Torino, corso Novara n. 95. Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva quindi discussa all'udienza collegiale del 2/12/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.
Invero, le notificazioni del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza del giudizio di primo grado appaiono regolari nei confronti di entrambi i convenuti.
In particolare, la notificazione del ricorso e del decreto nei confronti di
[...]
è stata eseguita il 24/03/2024, alle ore 09:25, a mezzo pec al suo domicilio Parte_1
digitale/indirizzo di posta elettronica certifica (come Email_2
risulta dal documento n. 2 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio, allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello in formato digitale). Va notato che la titolarità in capo all'appellante del domicilio digitale al momento della notifica non
è stata contestata nell'atto di appello ed è pertanto pacifica.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 30 settembre 2025, gli appellanti eccepiscono però la nullità della notificazione via pec ad “dato Parte_1 Pt_1
che non vi è la prova certa e giuridica dell'avvenuta consegna della notificazione via pec, avendo controparte prodotto dei documenti inidonei ed insufficienti ad attestare la legale consegna via pec ad dell'atto introduttivo. Controparte, Parte_1
infatti, non ha prodotto il formato c.d. cliccabile delle ricevute di accettazione e consegna della pec, con la conseguenza che tale produzione non è idonea ad attestare la regolare notificazione dell'atto introduttivo ad ”. Parte_1
La Corte osserva che gli appellanti nell'atto di appello hanno contestato soltanto che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di primo grado non sono stati regolarmente notificati alla residenza anagrafica di : solo nelle Parte_1
note di trattazione scritta successive al deposito della comparsa di costituzione dell'appellata hanno “corretto il tiro”, lamentando che non vi sia la prova certa dell'avvenuta consegna della notificazione via pec, avendo controparte prodotto documenti inidonei ad attestarne la legale consegna ad . Parte_1 Si tratta dunque di domanda nuova.
In ogni caso, la notificazione a , avvenuta, come si è detto, a Parte_1
mezzo pec al suo domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata risulta innanzitutto dal documento n. 2 del fascicolo Email_2
di parte del primo grado di giudizio, contenente in formato scannerizzato il ricorso introduttivo, il decreto di fissazione di udienza, l'attestazione di conformità e la relata di notificazione ad , con le ricevute di accettazione e di avvenuta Parte_1
consegna della relativa pec.
L'appellata ha poi prodotto nel presente grado del giudizio in formato digitale tali atti notificati ad . Parte_1
L'eccezione degli appellanti è quindi destituita di fondamento, essendo presenti in causa proprio i files attestanti l'avvenuta notificazione a mezzo pec ad Parte_1
del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale.
[...]
Quanto alla notificazione nei confronti di , va notato che egli è stato Parte_2
destinatario della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza in qualità di procuratore generale di , giusta procura generale a Parte_1
repertorio atti notarili n. 35/2018 stipulata presso l'Ambasciata d'Italia a L'Avana il
5/7/ 2018 con Num. Reg. 9051, come riportato nel contratto di locazione commerciale stipulato tra le parti in data 19/12/2018, in atti.
Tale notificazione è ritualmente avvenuta a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario al corretto indirizzo anagrafico del predetto, in Torino, corso Novara n. 95, nel rispetto di tutte le formalità di legge e, non ritirato, è tornato al mittente per compiuta giacenza
(vedasi documento n. 2 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio, contenente l'atto notificato a;
l'appellata ha inoltre allegato alla comparsa di Parte_2
costituzione in appello verifica anagrafica svolta al momento della notifica e plico tornato al mittente per compiuta giacenza).
Anche in questo caso la Corte rileva che nell'atto di appello gli appellanti lamentavano unicamente che “Neppure la notifica effettuata nei confronti di è Parte_2
valida, dato che lo stesso risiedeva a Torino, Corso Novara n. 95, e non risulta nessuna notifica effettuata presso la sua residenza anagrafica”, mentre soltanto nelle note di trattazione scritta successive al deposito della comparsa di costituzione dell'appellata eccepivano che la notifica a era avvenuta in proprio e non nella Parte_2
qualità: anche in questo caso trattasi di domanda nuova.
Si rappresenta comunque che nel ricorso introduttivo si precisava con chiarezza la qualità di procuratore generale di e che anche nella fase della Parte_2
mediazione che ha preceduto il giudizio di primo grado, alla notificazione a mezzo pec a da parte dell'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Parte_1
Avvocati della Spezia dell'invito a mediare ha fatto seguito la partecipazione di in qualità di procuratore generale di (come da Parte_2 Parte_1 Pt_1
verbale di mediazione prodotto come documento n. 9 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado).
Infine, si osserva che quand'anche in ipotesi la notifica ad non Parte_1
fosse stata validamente effettuata – ma per quanto sopra si è detto la stessa è avvenuta del tutto correttamente – vi sarebbe pur sempre la notifica ad che, Parte_2
essendo procuratore generale di , consentirebbe di ritenere che Parte_1
anche verso quest'ultimo gli atti siano stati notificati regolarmente.
Per le ragioni che precedono l'appello va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro
26.001 a euro 52.000.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 4.996,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 9/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno