Articolo 6 della Legge 6 febbraio 1985, n. 15
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 marzo 1985
Art. 6.
La Direzione generale del tesoro puo' autorizzare l'utilizzo delle disponibilita' dei conti correnti valuta Tesoro per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e consolari ed eventualmente di altre amministrazioni, salvo reintegro da effettuarsi con le modalita' di cui all'ultimo comma.
A tal fine le amministrazioni interessate inoltreranno al portafoglio dello Stato specifiche richieste indicanti il beneficiario, il capitolo di bilancio cui la spesa si riferisce, l'importo in valuta ed il controvalore in lire.
Il controvalore in lire e' calcolato sulla base di una tabella di cambi convenzionali, determinati annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto di tutti gli elementi utili pervenuti dalle sedi all'estero relativi all'andamento del corso dei cambi della valuta locale rispetto alle principali valute di conto valutario.
Nel corso dell'esercizio con le stesse modalita' puo' farsi luogo a modifiche nella tabella per tener conto di eventuali intervenute variazioni nel corso dei cambi.
Ad operazione effettuata, viene disposto il versamento all'entrata dell'importo in lire indicato nelle richieste di cui al secondo comma, mediante imputazione sul relativo capitolo di spesa.
Entrata in vigore il 1 marzo 1985
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