Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1976, e' accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per il raggiungimento delle finalita' previste dagli articoli 54, 55 e 56 del trattato istitutivo della CECA stessa, ratificato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766 .
Identica garanzia e' accordata sui prestiti in valuta estera concessi dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 6 del suo statuto, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657 .
Con decreti del Ministro per il tesoro sono designati, su domanda, gli istituti, gli enti pubblici, le imprese e le persone giuridiche abilitati a contrarre prestiti assistiti da garanzia di cambio con la CECA oppure, sentito il Ministro per gli affari esteri, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.
A decorrere dal 1 gennaio 1976, e' accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per il raggiungimento delle finalita' previste dagli articoli 54, 55 e 56 del trattato istitutivo della CECA stessa, ratificato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766 .
Identica garanzia e' accordata sui prestiti in valuta estera concessi dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 6 del suo statuto, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657 .
Con decreti del Ministro per il tesoro sono designati, su domanda, gli istituti, gli enti pubblici, le imprese e le persone giuridiche abilitati a contrarre prestiti assistiti da garanzia di cambio con la CECA oppure, sentito il Ministro per gli affari esteri, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.