Articolo 1 della Legge 30 novembre 1976, n. 796
Articolo 2
Versione
26 dicembre 1976
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1976, e' accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per il raggiungimento delle finalita' previste dagli articoli 54, 55 e 56 del trattato istitutivo della CECA stessa, ratificato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766 .
Identica garanzia e' accordata sui prestiti in valuta estera concessi dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 6 del suo statuto, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657 .
Con decreti del Ministro per il tesoro sono designati, su domanda, gli istituti, gli enti pubblici, le imprese e le persone giuridiche abilitati a contrarre prestiti assistiti da garanzia di cambio con la CECA oppure, sentito il Ministro per gli affari esteri, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.
Entrata in vigore il 26 dicembre 1976