Sentenza 4 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 04/01/2019, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/01/2019
N. 00005/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00919/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2011, proposto da
TU IN, rappresentata dal procuratore generale Mattu Michele, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Avino Murgia, Renato Margelli e Sara Merella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Avino Murgia in Cagliari, via Ariosto n. 11;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Camba e Roberto Murroni, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Sardegna in Cagliari, viale Trento, n. 69;
per l'annullamento
- del verbale della conferenza dei servizi del 4 maggio 2011, prot. 9832/4 del 16 maggio 2011, della RAS, Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione Generale, Servizio Strutture, notificato in data 25.5.2011, con cui "il Presidente ritiene necessario, ai sensi dell'art. 7, comma 4, delle Linee Guida allegate alla D.G.R. 24/40 del 1.7.2010, sospendere il procedimento unico fino all'acquisizione del giudizio positivo di valutazione di impatto ambientale";
- ove occorrer possa, della comunicazione, prot. 7703 del 6.4.2011, della RAS, Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Direzione Generale dell'Ambiente, Servizio sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI), con cui è stato espresso il parere che l'intervento proposto dalla ricorrente dovesse essere assoggettato a valutazione di impatto ambientale;
- sempre ove occorrer possa, della nota prot. n. 12378 del 31.5.2011, dell’Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Direzione Generale dell'Ambiente, Servizio sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI), con cui è stata ribadita la necessità che l'intervento proposto dalla ricorrente dovesse essere assoggettato a valutazione d'impatto ambientale;
- dell'art. 7 delle Linee Guida allegate alla Deliberazione G.R. n. 25/40 del 1.7.2010, nella parte in cui dispone la sospensione dei termini del procedimento unico qualora la realizzazione dell'impianto sia subordinata alla procedura di verifica di Via;
- di ogni altro antecedente, connesso e consequenziale, in quanto lesivo degli interessi e diritto della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 settembre 2018 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente ha presentato, all'Assessorato Regionale all'Agricoltura e riforma agro-pastorale della R.A.S., domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 6 della legge della regione Sardegna n. 3/2009 e dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, per la realizzazione di due serre fotovoltaiche e del connesso impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, su terreni siti nel Comune di Noragugume (NU), in località “Tanca e Mesu”. In particolare, per quanto attiene al primo impianto, la superficie occupata dalle serre è pari a 35.900 mq, per una potenza di 4,936 Mwp; mentre, per il secondo, la superficie occupata dalle serre è pari a 43.600 mq, per una potenza di 5,995 Mwp.
2. - Con gli atti impugnati, meglio descritti in epigrafe, la Regione Sardegna ha subordinato il rilascio dell'autorizzazione unica alla verifica d'impatto ambientale dell'opera proposta, a causa del suo inserimento all'interno di una “Zona di protezione Speciale” (Z.P.S.), disponendo la sospensione del procedimento unico in attesa dell'acquisizione della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Come emerge dalla motivazione contenuta nella nota del competente servizio regionale, datata 6 aprile 2011, n. 7703 (doc. 2 della Regione Sardegna), «l'area di interesse ricade all'interno della Zona di Protezione Speciale ITB023051, denominata “Altopiano di Abbasanta”. […] l'articolo 5, comma 8, del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007, stabilisce che “[…] gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3), nonché, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreché non ubicati in aree protette”, gli interventi in esame, ricadendo in un'area protetta, sono assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, comprensiva della Valutazione di Incidenza, da attivarsi ai sensi del D.Lgs. 4/2008 e della D.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008. Si richiama, pertanto, quanto previsto dall'art. 7 comma 4 delle linee guida allegate alla D.G.R. n. 25/40 del 1.7.2010 e ss.mm.ii. che dispongono quanto segue: «Qualora la realizzazione dell'impianto sia subordinata alla procedura di verifica o di VIA, di valutazione di incidenza, nonché di ALA., i termini per il procedimento unico sono sospesi fino all'acquisizione di parere di compatibilità ambientale o di non assoggettabilità a V.I.A. e/o del giudizio positivo di valutazione di incidenza e/o della A.I.A.» .
3. - Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto nella presente sede giurisdizionale a seguito di atto di opposizione notificato dalla Regione Sardegna il 30 settembre 2011.
Con il ricorso, deduce:
- violazione della disciplina in tema di assoggettabilità a V.I.A. dei progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e in particolare dell’art. 5, comma 24, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2009, il quale dispone la valutazione solamente per i progetti di cui all’allegato 4 del d.lgs. n. 4/2008, tra i quali non rientrerebbero gli impianti di cui all’art. 2, comma 1, lettere b2) e b3) del D.M. 19 febbraio 2007, ma solo quelli industriali con portata superiore ai 20 Kw; ciò risulterebbe anche dalla deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna, n. 24/23 del 23 aprile 2008. Inoltre, stante la particolare competenza regionale in materia di energie rinnovabili e VIA, le disposizioni della l.r. Sardegna n. 3/2009 prevalgono sulla disciplina statale e in specie su quella contenuta nel D.M. 19 febbraio 2007. Poiché gli impianti proposti dalla ricorrente non hanno finalità industriali, essi sono esclusi dalla procedura di V.I.A.;
- difetto di istruttoria e di motivazione, con riferimento all’affermazione del servizio regionale di valutazione ambientale secondo cui l’intervento comporterebbe un «cambiamento di destinazione d’uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali» , atteso che l’area in questione è sempre stata coltivata e mantiene, quindi, la sua destinazione a terreno agricolo;
- violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, sotto altro profilo, in quanto il servizio regionale non avrebbe dovuto limitarsi a dare il parere sulla necessità di procedere a VIA, ma avrebbe dovuto esprimere il giudizio sull’impatto ambientale nella conferenza di servizi tenutasi il 4 maggio 2011.
4. - Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia respinto. Ribadisce che l’intervento deve essere assoggettato a V.I.A. in quanto ricade in area protetta, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis . Sottolinea che l'interessata non ha mai presentato istanza al competente servizio regionale, per lo svolgimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale.
5. - Alla pubblica udienza del 19 settembre 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – I motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, data la loro stretta connessione.
7. – Come accennato, l’impugnata decisione della Regione si fonda sul fatto che i terreni, sui quali gli impianti dovrebbero sorgere, ricadono all'interno della Z.P.S. ITB023051 denominata “Altopiano di Abbasanta”, i cui progetti, secondo la normativa nazionale e regionale, debbono essere sottoposti alla procedura di V.I.A. .
8. - Come correttamente ricostruito anche da parte ricorrente, la disciplina normativa in tema di assoggettabilità a V.I.A. deve prendere le mosse dall’art. 6, comma 6, lettera b), del d.lgs. n. 152/2006 (testo unico ambiente), il quale (nel testo applicabile ratione temporis ) dispone la verifica di impatto ambientale per «i progetti di cui all' allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394» ; in particolare, per quel che rileva nel caso di specie, sono assoggettati a V.I.A. i progetti di «impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW» [punto 2, lettera c), del citato allegato IV]. Successivamente, con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” ), si è stabilito che «gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreché non ubicati in aree protette» .
8.1. - Peraltro, secondo la ricorrente, con le disposizioni sopra richiamate, il legislatore ha inteso dire – per un verso - che gli impianti di potenza inferiore a 20 kw non si debbano mai intendere quali industriali e, quindi, proprio per ciò, esenti dal procedimento VIA; per altro verso, che gli impianti di potenza superiore ai 20 Kw possono o meno essere industriali e, quindi, a seconda dei casi, debbono essere o meno assoggettati alla procedura di VIA.
8.2. - Tale ricostruzione non è condivisibile, alla luce del chiaro tenore testuale, non solo della norma di cui al decreto ministeriale del 2007 da ultimo citato, ma anche della legge regionale sarda n. 3 del 2009, la quale ha disposto la sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale per tutti quei progetti elencati nell'allegato IV del decreto legislativo n. 4 del 2008 (che ha modificato il d.lgs. n. 152/2006 cit.) «ricadenti anche parzialmente all'interno dei siti Natura 2000» (art. 5, comma 24).
Se la formulazione del decreto ministeriale poteva suscitare dubbi sulla portata normativa della previsione di assoggettabilità a V.I.A. degli impianti in questione, la disposizione della legge regionale si esprime in termini non equivoci, evitando ogni riferimento alla natura o finalità (industriale o meno) degli impianti fotovoltaici; e, quindi, dettando una disciplina uniforme per tutti i progetti ricadenti in ambiti territoriali qualificati come aree protette.
Nel caso di specie, considerato che è pacifico tra le parti che l’area oggetto degli interventi proposti dalla ricorrente ricade nell’ambito dell’«Altopiano di Abbasanta», sito appartenente a “Rete Natura 2000”, si deve necessariamente concludere nel senso che i progetti della ricorrente debbono essere assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
9. - Il ricorso, in conclusione, deve essere integralmente respinto.
10. - Le spese di lite debbono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità e della novità delle questioni esaminate e decise.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giorgio Manca | Francesco Scano |
IL SEGRETARIO