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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bellesi Presidente relatrice dott. Nicola Di Plotti Giudice dott.ssa Serena Nicotra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. r.g. 7391/2024 promosso da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Antonello
[...] C.F._2
Martinez e Assunta Caforio
RICORRENTI nei confronti di
CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Adozione di persona maggiorenne
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza Ragioni della decisione
1. , nato a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
nata a [...] il 25 giugno1964, con ricorso depositato il 25 giugno 2024, hanno
[...]
richiesto a questo Tribunale di poter adottare , nato a [...] CP_1
(Ucraina) il 9 dicembre 1998.
I ricorrenti hanno allegato che:
- i genitori dell'adottando sono deceduti entrambi, quanto alla madre Per_1
in data 23 maggio 2012 e, quanto al padre , in data 12
[...] Persona_2
dicembre 2013;
- i ricorrenti hanno superato l'età di 35 anni prevista dalla legge e, in considerazione dell'età dell'adottando, la loro età supera di oltre diciotto anni quella dell'adottando che, attualmente, ha 25 anni;
entrambi vivono e sono residenti in [...];
- i ricorrenti sono genitori di , nato a [...] il [...], già maggiorenne Per_3
ed economicamente autosufficiente, il quale ha espresso per iscritto il proprio specifico consenso all'adozione;
- l'adottando è parte della famiglia da quando, ancora bambino, si recò per la Pt_1
prima volta in Italia nel 2007;
- l'adottando è rimasto in una situazione di semi affido a distanza (tra l'Italia e l'Ucraina) per tutti questi anni, ha trascorso le proprie vacanze estive e i periodi di festa a casa dei ricorrenti negli ultimi 15 anni (fino all'insorgere del conflitto Russia-
Ucraina) e ha maturato, anche con , un rapporto di fraternità ed affetto;
Per_3
- l'intera famiglia percepisce l'adottando come figlio della coppia e ha Persona_4
sempre sostentato a distanza anche negli studi universitari, in Ingegneria, CP_1
appena conclusi;
- l'adottando ha anch'egli già espresso il proprio formale consenso all'adozione;
- per tale adozione, ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento. 2. L'udienza di audizione delle parti si è tenuta l'11 dicembre 2024 in presenza, quanto agli adottanti, e mediante collegamento audiovisivo a distanza, quanto all'adottando, che non può lasciare l'Ucraina a causa della guerra in corso. Con l'adottando, era presente durante il collegamento, un notaio, la dottoressa , Persona_5
dal cui studio in Kharkiv si è collegato , e che ne ha attestato l'identità, CP_1
confermando che “il ragazzo attualmente collegato via teams è effettivamente CP_1
, lo stesso al quale si riferisce la certificazione notarile dalla medesima notaia
[...]
sottoscritta, n.1454 postillata il 28 novembre 2024 numero di registro 4277515, depositata dai ricorrenti il 9 dicembre 2024.
Per interloquire con il notaio, è stata nominata anche una traduttrice interprete, la dott.ssa , presente all'udienza. Persona_6
Sono stati sentiti gli adottanti, i quali hanno dichiarato che i primi contatti con l'adottando risalgono all'epoca in cui il figlio della coppia, , era in quarta Per_3
elementare, allorquando fu loro prospettata la possibilità di accogliere un bambino ucraino per un viaggio di risanamento: (così l'abbiamo sempre chiamato in Per_7
famiglia)” riferiscono i ricorrenti, “veniva in Italia tre mesi in estate e uno in inverno, in occasione del Natale;
tutto è iniziato nel 2009; veniva regolarmente;
anche Per_7
noi siamo andati a trovarlo all'orfanatrofio”. I ricorrenti hanno anche dichiarato di aver assistito il ragazzo quando si è ammalato di tubercolosi, riuscendo ad ottenerne temporaneamente la custodia: “Grazie all'ambasciatore italiano a Kiev siamo riusciti dopo un anno a farlo partire e a portarlo in Italia, quindi ha vissuto qui un anno completando il ciclo di cure a casa nostra, condividendo la camera con;
siamo Per_3
stati affidatari di “per la vita e per la morte del ragazzo” e l'Istituto ci aveva Per_7
trasferito temporaneamente la potestà sul ragazzo;
il ragazzo è rientrato in orfanatrofio nel 2017/2018; si è diplomato, si è iscritto all'università e si è laureato a giugno scorso in ingegneria civile;
ora è iscritto a un master”. Gli adottanti hanno riferito inoltre di aver sempre provveduto anche ai bisogni economici di CP_1
: “due mesi fa”, hanno dichiarato, “l'appartamento nel quale nel frattempo si
[...]
è trasferito è stato bombardato e si è ferito leggermente a una gamba;
l'auto è stata distrutta, noi gli abbiamo trovato un altro appartamento e gli abbiamo consentito di acquistare una nuova auto”.
3. L'adottando ha espresso il suo consenso alla richiesta di adozione dei ricorrenti e ha dichiarato: “Sono molto legato a loro, come fossero i miei genitori, e sono legato anche al loro figlio che considero un fratello. […] sono contento di essere Per_3
adottato e manifesto quindi il mio consenso”.
L'assenso di , figlio maggiorenne dei ricorrenti, è stato allegato al ricorso Persona_8
(doc.6) ed è stato confermato all'udienza dall'avvocata Caforio, in virtù della procura speciale dal medesimo rilasciata dinanzi al Consolato Generale d'Italia a Londra il 3 dicembre 2024 (rep. 937204) e depositata dai ricorrenti il 4 dicembre 2024.
L'adozione di maggiorenne postula la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto instaurato e l'instaurarsi di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice della sussistenza di una situazione di comunanza familiare.
In conclusione, ritiene questo Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge, e che, come richiesto dall'adottando, il cognome vada posposto al cognome . Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da e con ricorso depositato il 25 giugno 2024: Parte_1 Parte_2
- dispone farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il 9 CP_1
dicembre 1998, da parte di , nato a [...] il 26 Parte_1
gennaio 1968, e , nata a [...] il 25 giugno1964; Parte_2
- dispone che il cognome dell'adottante venga posposto al cognome;
Pt_1 CP_1
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025
La presidente est.
Anna Bellesi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bellesi Presidente relatrice dott. Nicola Di Plotti Giudice dott.ssa Serena Nicotra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. r.g. 7391/2024 promosso da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Antonello
[...] C.F._2
Martinez e Assunta Caforio
RICORRENTI nei confronti di
CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Adozione di persona maggiorenne
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza Ragioni della decisione
1. , nato a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
nata a [...] il 25 giugno1964, con ricorso depositato il 25 giugno 2024, hanno
[...]
richiesto a questo Tribunale di poter adottare , nato a [...] CP_1
(Ucraina) il 9 dicembre 1998.
I ricorrenti hanno allegato che:
- i genitori dell'adottando sono deceduti entrambi, quanto alla madre Per_1
in data 23 maggio 2012 e, quanto al padre , in data 12
[...] Persona_2
dicembre 2013;
- i ricorrenti hanno superato l'età di 35 anni prevista dalla legge e, in considerazione dell'età dell'adottando, la loro età supera di oltre diciotto anni quella dell'adottando che, attualmente, ha 25 anni;
entrambi vivono e sono residenti in [...];
- i ricorrenti sono genitori di , nato a [...] il [...], già maggiorenne Per_3
ed economicamente autosufficiente, il quale ha espresso per iscritto il proprio specifico consenso all'adozione;
- l'adottando è parte della famiglia da quando, ancora bambino, si recò per la Pt_1
prima volta in Italia nel 2007;
- l'adottando è rimasto in una situazione di semi affido a distanza (tra l'Italia e l'Ucraina) per tutti questi anni, ha trascorso le proprie vacanze estive e i periodi di festa a casa dei ricorrenti negli ultimi 15 anni (fino all'insorgere del conflitto Russia-
Ucraina) e ha maturato, anche con , un rapporto di fraternità ed affetto;
Per_3
- l'intera famiglia percepisce l'adottando come figlio della coppia e ha Persona_4
sempre sostentato a distanza anche negli studi universitari, in Ingegneria, CP_1
appena conclusi;
- l'adottando ha anch'egli già espresso il proprio formale consenso all'adozione;
- per tale adozione, ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento. 2. L'udienza di audizione delle parti si è tenuta l'11 dicembre 2024 in presenza, quanto agli adottanti, e mediante collegamento audiovisivo a distanza, quanto all'adottando, che non può lasciare l'Ucraina a causa della guerra in corso. Con l'adottando, era presente durante il collegamento, un notaio, la dottoressa , Persona_5
dal cui studio in Kharkiv si è collegato , e che ne ha attestato l'identità, CP_1
confermando che “il ragazzo attualmente collegato via teams è effettivamente CP_1
, lo stesso al quale si riferisce la certificazione notarile dalla medesima notaia
[...]
sottoscritta, n.1454 postillata il 28 novembre 2024 numero di registro 4277515, depositata dai ricorrenti il 9 dicembre 2024.
Per interloquire con il notaio, è stata nominata anche una traduttrice interprete, la dott.ssa , presente all'udienza. Persona_6
Sono stati sentiti gli adottanti, i quali hanno dichiarato che i primi contatti con l'adottando risalgono all'epoca in cui il figlio della coppia, , era in quarta Per_3
elementare, allorquando fu loro prospettata la possibilità di accogliere un bambino ucraino per un viaggio di risanamento: (così l'abbiamo sempre chiamato in Per_7
famiglia)” riferiscono i ricorrenti, “veniva in Italia tre mesi in estate e uno in inverno, in occasione del Natale;
tutto è iniziato nel 2009; veniva regolarmente;
anche Per_7
noi siamo andati a trovarlo all'orfanatrofio”. I ricorrenti hanno anche dichiarato di aver assistito il ragazzo quando si è ammalato di tubercolosi, riuscendo ad ottenerne temporaneamente la custodia: “Grazie all'ambasciatore italiano a Kiev siamo riusciti dopo un anno a farlo partire e a portarlo in Italia, quindi ha vissuto qui un anno completando il ciclo di cure a casa nostra, condividendo la camera con;
siamo Per_3
stati affidatari di “per la vita e per la morte del ragazzo” e l'Istituto ci aveva Per_7
trasferito temporaneamente la potestà sul ragazzo;
il ragazzo è rientrato in orfanatrofio nel 2017/2018; si è diplomato, si è iscritto all'università e si è laureato a giugno scorso in ingegneria civile;
ora è iscritto a un master”. Gli adottanti hanno riferito inoltre di aver sempre provveduto anche ai bisogni economici di CP_1
: “due mesi fa”, hanno dichiarato, “l'appartamento nel quale nel frattempo si
[...]
è trasferito è stato bombardato e si è ferito leggermente a una gamba;
l'auto è stata distrutta, noi gli abbiamo trovato un altro appartamento e gli abbiamo consentito di acquistare una nuova auto”.
3. L'adottando ha espresso il suo consenso alla richiesta di adozione dei ricorrenti e ha dichiarato: “Sono molto legato a loro, come fossero i miei genitori, e sono legato anche al loro figlio che considero un fratello. […] sono contento di essere Per_3
adottato e manifesto quindi il mio consenso”.
L'assenso di , figlio maggiorenne dei ricorrenti, è stato allegato al ricorso Persona_8
(doc.6) ed è stato confermato all'udienza dall'avvocata Caforio, in virtù della procura speciale dal medesimo rilasciata dinanzi al Consolato Generale d'Italia a Londra il 3 dicembre 2024 (rep. 937204) e depositata dai ricorrenti il 4 dicembre 2024.
L'adozione di maggiorenne postula la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto instaurato e l'instaurarsi di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice della sussistenza di una situazione di comunanza familiare.
In conclusione, ritiene questo Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge, e che, come richiesto dall'adottando, il cognome vada posposto al cognome . Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da e con ricorso depositato il 25 giugno 2024: Parte_1 Parte_2
- dispone farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il 9 CP_1
dicembre 1998, da parte di , nato a [...] il 26 Parte_1
gennaio 1968, e , nata a [...] il 25 giugno1964; Parte_2
- dispone che il cognome dell'adottante venga posposto al cognome;
Pt_1 CP_1
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025
La presidente est.
Anna Bellesi