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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 4324/2020, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
(avv. Giovanni D'Avino, giusta procura in atti) Parte_1 parte attrice
E
in persona del legale rapp.te p.f. (avv. Lucia CP_1
Piscitelli, giusta procura in atti)
(contumace) Controparte_2 parte convenuta in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Milena Curto, Controparte_3 giusta procura in atti)
Interventore
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio e per il CP_1 Controparte_2 risarcimento delle lesioni patite e dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il 13/5/2018 mentre si trovava alla guida della propria motocicletta – mod. Kawasaki tg. DP60797 – e stava percorrendo l'A16 Napoli-Bari (km 80+310Est nel territorio del Comune di
Grottaminarda). A sostegno della domanda deduceva che il sinistro si era verificato per responsabilità di che urtava la ruota Controparte_2 posteriore della motocicletta con quella anteriore della propria motocicletta – mod. Honda CBR tg. DN93010. A seguito dell'impatto
p. 1/3 rovinava al suolo subendo lesioni e danni al motociclo. Si costituiva in giudizio contestando la dinamica del sinistro, cha a suo avviso CP_1 si era verificato per la perdita di controllo del motociclo da parte dell'attore, e chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2 rimaneva contumace. Nel corso del giudizio interveniva . CP
2. Innanzitutto, si rileva che la sentenza è resa sulla base della sola documentazione ritualmente acquisita al giudizio nei termini di rito, con esclusione, dunque, di quella depositata da con le comparse CP_1 conclusionali di replica.
3. La dinamica del sinistro trova riscontro nella sola dichiarazione resa del teste il quale ha genericamente confermato Testimone_1 il capo relativo alla dinamica del sinistro. La presenza del teste sul luogo ed al momento del sinistro, tuttavia, non trova alcun riscontro.
Gli agenti di PS intervenuti sui luoghi, infatti, hanno attestato di non aver rivenuto testimoni dell'accaduto (verbale tecnico descrittivo del sinistro e informativa al PM) e all'esito dei rilievi compiuti hanno dato atto della sola presenza del motociclo di proprietà dell'attore ed hanno ricostruito la dinamica del sinistro come dovuto a perdita di controllo del motociclo in prossimità di una curva “sinistrorsa ad ampio raggio ed
a visuale preclusa”. Gli agenti di PS sono intervenuti alle ore 10, dunque, nell'immediatezza del fatto. La tempestività dell'intervento rispetto al momento di verificazione del sinistro rende poco credibile la mancata individuazione sui luoghi di la cui presenza Testimone_1 neppure risulta al pronto soccorso del PO Frangipane di Ariano Irpino, dove l'attore giungeva alle 10.49, ciò nonostante il teste abbia dichiarato di essere andato al seguito dell'ambulanza che ha trasportato in ospedale e di aver "visto" lì gli agenti di Polizia (cfr. Parte_1 verbale dell'udienza del 23/10/2023).
Il teste, poi, non è stato indicato da in sede Parte_1 di sommarie informazioni rese il 5/2/2019 al Commissariato di PS di San
Giuseppe Vesuviano, né nella richiesta di risarcimento danni e messa in mora inviata alla compagnia assicuratrice (diffida del 3/1/2019). Infine, come da certificazione IVASS in atti, il suindicato Testimone_1 risulta coinvolto in sei sinistri dal 2013 al 2022, tutti caratterizzati per il mancato intervento della pubblica autorità.
4. In definitiva, sulla base dei plurimi elementi di cui innanzi sussistono ragioni per debitore dell'attendibilità e credibilità del teste la cui dichiarazione costituisce l'unico Testimone_1
p. 2/3 elemento probatorio su cui si fonda la domanda attrice in punto di addebito di responsabilità del sinistro in capo a il Controparte_2 quale, peraltro, ha sempre negato tale responsabilità (cfr. sommarie informazioni rese al Commissariato di San Giuseppe Vesuviano il
17/4/2019).
5. Per quanto innanzi, la domanda è infondata ed è rigettata.
6. Le spese di lite sostenute da sono poste in capo a CP_1 secondo il principio della soccombenza e si liquidano Parte_1 come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 – scaglione di valore compreso tra €.260.000 ed €.520.000 (come dichiarato dalla parte attrice) – valori medi di liquidazione. Compensate le spese di lite nel rapporto tra parte attrice e il cui Controparte_3 intervento volontario in rappresentanza di è legato a rapporti CP_1 con quest'ultima, non ad iniziative processuali dell'attore. D'altronde, nel costituirsi in giudizio non ha sollevato alcuna eccezione in CP_1 merito alla propria legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa e/o ulteriore domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di in persona del legale rapp.te p.t., che liquida CP_1 in €.22.457, per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U.;
- compensa le spese di lite nel rapporto tra parte attrice e CP
, in persona del legale rapp.te p.t.;
[...]
- dispone la trasmissione di copia della sentenza, dell'atto di citazione, del verbale dell'udienza del 26/10/2023, dell'informativa della Polizia di Stato e del verbale di sommarie informazioni di e di (in Parte_1 Controparte_2 allegato alla produzione di ) al PM sede, cui spetta ogni CP_1 determinazione in merito alla rilevanza penale della condotta del teste . Testimone_1
Benevento, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 4324/2020, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
(avv. Giovanni D'Avino, giusta procura in atti) Parte_1 parte attrice
E
in persona del legale rapp.te p.f. (avv. Lucia CP_1
Piscitelli, giusta procura in atti)
(contumace) Controparte_2 parte convenuta in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Milena Curto, Controparte_3 giusta procura in atti)
Interventore
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio e per il CP_1 Controparte_2 risarcimento delle lesioni patite e dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il 13/5/2018 mentre si trovava alla guida della propria motocicletta – mod. Kawasaki tg. DP60797 – e stava percorrendo l'A16 Napoli-Bari (km 80+310Est nel territorio del Comune di
Grottaminarda). A sostegno della domanda deduceva che il sinistro si era verificato per responsabilità di che urtava la ruota Controparte_2 posteriore della motocicletta con quella anteriore della propria motocicletta – mod. Honda CBR tg. DN93010. A seguito dell'impatto
p. 1/3 rovinava al suolo subendo lesioni e danni al motociclo. Si costituiva in giudizio contestando la dinamica del sinistro, cha a suo avviso CP_1 si era verificato per la perdita di controllo del motociclo da parte dell'attore, e chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2 rimaneva contumace. Nel corso del giudizio interveniva . CP
2. Innanzitutto, si rileva che la sentenza è resa sulla base della sola documentazione ritualmente acquisita al giudizio nei termini di rito, con esclusione, dunque, di quella depositata da con le comparse CP_1 conclusionali di replica.
3. La dinamica del sinistro trova riscontro nella sola dichiarazione resa del teste il quale ha genericamente confermato Testimone_1 il capo relativo alla dinamica del sinistro. La presenza del teste sul luogo ed al momento del sinistro, tuttavia, non trova alcun riscontro.
Gli agenti di PS intervenuti sui luoghi, infatti, hanno attestato di non aver rivenuto testimoni dell'accaduto (verbale tecnico descrittivo del sinistro e informativa al PM) e all'esito dei rilievi compiuti hanno dato atto della sola presenza del motociclo di proprietà dell'attore ed hanno ricostruito la dinamica del sinistro come dovuto a perdita di controllo del motociclo in prossimità di una curva “sinistrorsa ad ampio raggio ed
a visuale preclusa”. Gli agenti di PS sono intervenuti alle ore 10, dunque, nell'immediatezza del fatto. La tempestività dell'intervento rispetto al momento di verificazione del sinistro rende poco credibile la mancata individuazione sui luoghi di la cui presenza Testimone_1 neppure risulta al pronto soccorso del PO Frangipane di Ariano Irpino, dove l'attore giungeva alle 10.49, ciò nonostante il teste abbia dichiarato di essere andato al seguito dell'ambulanza che ha trasportato in ospedale e di aver "visto" lì gli agenti di Polizia (cfr. Parte_1 verbale dell'udienza del 23/10/2023).
Il teste, poi, non è stato indicato da in sede Parte_1 di sommarie informazioni rese il 5/2/2019 al Commissariato di PS di San
Giuseppe Vesuviano, né nella richiesta di risarcimento danni e messa in mora inviata alla compagnia assicuratrice (diffida del 3/1/2019). Infine, come da certificazione IVASS in atti, il suindicato Testimone_1 risulta coinvolto in sei sinistri dal 2013 al 2022, tutti caratterizzati per il mancato intervento della pubblica autorità.
4. In definitiva, sulla base dei plurimi elementi di cui innanzi sussistono ragioni per debitore dell'attendibilità e credibilità del teste la cui dichiarazione costituisce l'unico Testimone_1
p. 2/3 elemento probatorio su cui si fonda la domanda attrice in punto di addebito di responsabilità del sinistro in capo a il Controparte_2 quale, peraltro, ha sempre negato tale responsabilità (cfr. sommarie informazioni rese al Commissariato di San Giuseppe Vesuviano il
17/4/2019).
5. Per quanto innanzi, la domanda è infondata ed è rigettata.
6. Le spese di lite sostenute da sono poste in capo a CP_1 secondo il principio della soccombenza e si liquidano Parte_1 come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 – scaglione di valore compreso tra €.260.000 ed €.520.000 (come dichiarato dalla parte attrice) – valori medi di liquidazione. Compensate le spese di lite nel rapporto tra parte attrice e il cui Controparte_3 intervento volontario in rappresentanza di è legato a rapporti CP_1 con quest'ultima, non ad iniziative processuali dell'attore. D'altronde, nel costituirsi in giudizio non ha sollevato alcuna eccezione in CP_1 merito alla propria legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa e/o ulteriore domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di in persona del legale rapp.te p.t., che liquida CP_1 in €.22.457, per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U.;
- compensa le spese di lite nel rapporto tra parte attrice e CP
, in persona del legale rapp.te p.t.;
[...]
- dispone la trasmissione di copia della sentenza, dell'atto di citazione, del verbale dell'udienza del 26/10/2023, dell'informativa della Polizia di Stato e del verbale di sommarie informazioni di e di (in Parte_1 Controparte_2 allegato alla produzione di ) al PM sede, cui spetta ogni CP_1 determinazione in merito alla rilevanza penale della condotta del teste . Testimone_1
Benevento, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3