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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6410/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6410 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13.01.2025 e vertente
T R A
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in persona dei rispettivi Ministri pp.tt.
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLANTI
E
nata il [...] in [...] Ângel RS/BRASILE – Controparte_1 cittadina brasiliana ivi residente; nata il Parte_3
05.07.1952 in Cachoeira do Sul RS/BRASILE – cittadina brasiliana ivi residente;
nato il [...] in [...] Parte_4
RS/BRASILE – cittadino brasiliano ivi residente; Parte_5
nata il [...] in [...]/BRASILE – cittadina brasiliana ivi
[...] residente;
nato il [...] Santa Maria Parte_6
RS/BRASILE cittadino brasiliano ivi residente; rappresentati e difesi dagli avv.ti Silvia Contestabile e Andrea De Marchi
r.g. n. 6410/2021 1 APPELLATI
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente appello, annullare l'impugnata ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, e, per l'effetto, rigettare la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana ex adverso proposta.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per gli appellati:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis respingere
l'appello proposto dal e dal in Parte_1 Parte_2
persona dei Ministri pro-tempore e, per l'effetto confermare l'ordinanza comunicata in data 27.09.2021 dal Tribunale di Roma nel procedimento NRG 3200/2020.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore degli Avv.ti Silvia
Contestabile e Andrea De Marchi che si dichiarano antistatari”.
Il Sostituto procuratore generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellati, cittadini brasiliani, ricorrevano innanzi al Tribunale di Roma per ottenere il riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, rappresentando di essere discendenti diretti di , nato in Persona_1
data 08.09.1865 nel Comune di Brusnego (BI) e successivamente emigrato in
Brasile, dove nel 1898 nasceva il figlio . Persona_2
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda dei ricorrenti, evidenziando che già in via giurisprudenziale era stato puntualizzato con sentenza del 5 ottobre r.g. n. 6410/2021 2 1907 della Corte di Cassazione che la cittadinanza italiana si perdeva solo in caso di rinunzia e trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera, sulla base di una espressa richiesta e non solo di un comportamento meramente negativo.
2. Il e il hanno proposto Parte_1 Parte_1 Parte_2
appello, ritenendo la domanda infondata, dovendosi tenere conto del decreto di
“Grande naturalizzazione” brasiliana del 1889 che costituiva ostacolo alla trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis perché comportava la perdita della cittadinanza italiana in capo all'avo.
Il decreto difatti prevedeva che tutti gli individui presenti sul territorio della
Repubblica brasiliana alla data del 15 novembre 1889 erano considerati cittadini brasiliani, salvo non dichiarassero espressamente – entro sei mesi – di voler mantenere la cittadinanza di origine.
L'art. 11 del codice civile del 1865 all'epoca vigente prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per effetto dell'acquisizione di una cittadinanza straniera.
I Ministeri hanno rilevato che nel caso in esame non era dato sapere con certezza se l'avo si fosse trasferito in Brasile prima o dopo il 1889 e quindi se egli fosse stato destinatario del decreto di naturalizzazione brasiliana, ma che comunque il figlio dell'avo italiano era nato in [...] nel 1898 e Persona_2
quindi, avendo acquistato la cittadinanza brasiliana iure soli, aveva automaticamente perso la cittadinanza italiana in forza dell'art. 11 del codice civile del 1865 a quell'epoca vigente.
In diritto, hanno dedotto che dal combinato disposto delle due legislazioni – quella di naturalizzazione brasiliana e quella del nostro codice civile allora vigente – emergeva che il cittadino italiano emigrato in Brasile che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di naturalizzazione del 1889, non manifestava la volontà di mantenere la cittadinanza italiana, da un lato acquistava automaticamente la cittadinanza brasiliana, dall'altro, e in conseguenza di ciò, perdeva quella italiana, salvo non dichiarasse espressamente all'ufficiale dello stato civile italiano di volerla riacquistare ex art. 13 del codice civile.
r.g. n. 6410/2021 3 Solo con la legge di riforma della cittadinanza del 1912 n. 555 sarebbe stato raggiunto il compromesso tra l'esigenza delle comunità emigrate di potersi integrare nella società di arrivo e quello dello Stato italiano, all'epoca di nuova fondazione, di non troncare ogni legame con gli emigrati e i loro discendenti.
Difatti con la citata legge veniva previsto all'art. 7 che: “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Inoltre, l'art. 8 prevedeva che: “Perde la cittadinanza: 1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
2) chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza”.
Gli appellanti hanno anche proposto una diversa interpretazione della sentenza della Cassazione del 1907 sopra richiamata che, con il riferimento alla necessità di verificare la volontaria iscrizione nelle liste elettorali nel municipio di residenza, ammetteva la prova di un'accettazione tacita della cittadinanza brasiliana, mediante l'esercizio del diritto elettorale.
Pertanto, ben si poteva presumere che gli emigrati italiani – accettando i benefici ed i doveri derivanti dallo status concessogli dalla Repubblica brasiliana – avessero tacitamente abdicato alla cittadinanza italiana. Al contrario, per non determinare un'ipotesi di rinuncia alla cittadinanza occorreva dimostrare che il proprio antenato fosse rimasto del tutto “alieno” al nuovo consesso sociale, non svolgendo incarichi pubblici, non svolgendo il servizio militare e, comunque, non esercitando i propri diritti politici, tutti fatti che avrebbero portato alla rinuncia tacita della cittadinanza italiana.
Si sono costituiti tutti gli appellati, i quali hanno richiesto il rigetto dell'appello perché infondato.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione processuale del che si è costituito in primo grado per resistere Parte_2
alla domanda proposta dagli odierni appellati unitamente al
[...]
, pur non essendo detta domanda stata avanzata nei suoi confronti, Parte_1
r.g. n. 6410/2021 4 ma esclusivamente nei confronti del . E' appena il caso di Parte_1
rilevare che la legittimazione ad agire e quella a contraddire attengono al diritto di azione, identificando la parte, che è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale sempre in proprio nome la domanda è proposta, e che la carenza della legittimazione può essere eccepita ed anche rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (v. Cass. S.U. n.
2951/2016, Cass. n. 17092/2016).
Nel caso di specie, il difetta anche di titolarità Parte_2
dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, anch'essa rilevabile d'ufficio, ad avviso della Corte, se risultante, come nel caso di specie, dagli atti di causa, non essendo la questione stata fatta oggetto di espressa statuizione da parte del
Tribunale (che invece, come è agevole rilevare dall'ordinanza ex art. 702-ter
c.p.c. che ha definito il giudizio e dal provvedimento adottato ex art. 127-ter
c.p.c. in data 09.11.2021, si è dimenticato della partecipazione al giudizio del con conseguente mancata formazione del giudicato Parte_2
interno (v. Cass. n. 6390/2025, Cass. n. 6661/2025, Cass. n. 7477/2020, Cass. n.
11744/2018).
Da una lettura sistematica della normativa in materia di cittadinanza – segnatamente, della L. n. 91/1992 (si vedano gli artt. 7, 8, 9 e 10-bis), del relativo regolamento di esecuzione DPR n. 572/1993 (artt. 4, 5 co. 1, 6, 9 co. 1, 10 e ss. e
17), nonché del DPR n. 362/1994 (artt. 2 co. 1, 5 e 6 co. 1) – è evidente che l'amministrazione titolare dei poteri pubblicistici inerenti al riconoscimento della cittadinanza italiana sia solo ed esclusivamente il . Parte_1
La sfera di competenza del in materia di Parte_2
cittadinanza, infatti, si circoscrive all'intervento delle Autorità consolari nelle procedure amministrative coinvolgenti cittadini residenti all'estero (es. art. 7 della L. 91/1992, art. 1 del DPR N. 362/1994), ovvero a funzioni di supporto tecnico (es. artt. 9 co. 2 e 9.1 della L. 91/1992). Giova evidenziare al riguardo che l'Autorità consolare è competente solo a ricevere la dichiarazione di cui all'art. 17 della L. n. 91/1992 ed a trasmetterla all'Ufficiale di Stato civile (artt. 10 e ss.
DPR n. 572/1993), mentre nel caso di specie si tratta di domanda di cittadinanza di chi afferma di essere discendente iure sanguinis di cittadino italiano e competente a riceverla è solo il (art. 5 DPR 572/1993). Parte_1
r.g. n. 6410/2021 5 Inoltre, l'instradamento delle istanze e il passaggio delle informazioni al restano imprescindibili (es. art. 4 co. 6 del DPR n. Parte_1
572/1993, art. 2 co. 1 del DPR n. 362/1994). Del resto, è l'art. 5 del DPR 398/2001 ad annoverare tra i compiti specificamente affidati al la Parte_1
diritti civili, tra cui espressamente la cittadinanza. CP_2
Sulla questione di diritto sottesa al presente giudizio è intervenuta nel corso del processo la Corte di Cassazione con sentenza n. 25317 del 24.08.2022, confermando i principi già espressi da numerose recenti pronunce della Corte
d'Appello di Roma di segno contrario rispetto a quella cassata.
Preliminarmente le Sezioni Unite hanno precisato, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, che: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già
Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.”
Nella fattispecie in esame non emergono elementi che inducano a ritenere l'avvenuta naturalizzazione dell'avo italiano , non Persona_1
essendo provato che questi si trovasse in Brasile già dal 1889.
In ogni caso, per quanto si osserverà in seguito, né la presenza in Brasile all'epoca della grande naturalizzazione dell'avo né la nascita del figlio dell'avo in Brasile in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 555/1912 sarebbero idonei di per sé a comportare una perdita automatica della cittadinanza italiana in capo agli stessi e quindi una interruzione della trasmissione ai discendenti.
La disciplina della perdita della cittadina era contenuta nel già citato art. 11 del codice civile del 1865, secondo cui: “La cittadinanza si perde:
1°. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
r.g. n. 6410/2021 6 2°. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3°. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Le Sezioni Unite hanno sul punto affermato che « (…) l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;».
Si tratta di ipotesi quindi di rinuncia volontaria conseguente a una dichiarazione espressa o a un contegno che implica la volontà di avere un legame definitivo con altro Stato tramite la cittadinanza straniera o tramite un impiego governativo (intendendosi per tale quello che abbia posto la persona alle dirette dipendenze del governo estero nonostante il difetto di autorizzazione del governo italiano) o lo svolgimento del servizio militare.
Anche la sentenza della Corte di Cassazione del 1907 aveva opportunamente evidenziato, a proposito della seconda ipotesi prevista dall'art. 11 c.c., che “la parola ottenere presuppone, filologicamente, che sia chiesto o desiderato”, per cui “se la cittadinanza non derivi da fatto dell'uomo, ma sia imposta per disposizione di legge, non si può presumere la rinuncia alla nazionalità, ma devesi averne la prova chiara ed esplicita” che il cittadino italiano voglia volontariamente permutare la cittadinanza di origine con cittadinanza straniera.
La Corte difatti concludeva per il rinvio alla corte d'appello al fine di verificare se vi fosse stata una condotta di accettazione effettiva della naturalizzazione straniera e in particolare per verificare se la documentata iscrizione nelle liste elettorali fosse stata automatica per legge o effetto di una iniziativa del cittadino.
r.g. n. 6410/2021 7 In base agli stessi principi a maggior ragione non poteva ravvisarsi un caso di “ottenimento” della cittadinanza brasiliana in caso di acquisto della stessa per nascita in applicazione dello ius soli, come quello “operato” da _2
, trattandosi di un acquisto automatico e non oggetto di libera scelta da
[...]
parte di un soggetto neonato privo della capacità di agire.
La terza ipotesi di perdita della cittadinanza italiana era legata allo svolgimento del servizio militare o a un impiego governativo in assenza di permesso del governo italiano ed evocava sempre l'espletamento di una funzione implicante speciali doveri di fedeltà verso lo stato estero. Tale ipotesi è stata successivamente abrogata dall'art. 35 L. n. 24/1901, c.d. legge sull'immigrazione che, a tutela dei diritti degli emigrati italiani all'estero, ha limitato i casi di perdita della cittadinanza, mostrando di volere considerare propri cittadini anche coloro che espatriavano e conducevano la propria vita all'estero.
Considerato, dunque, che il appellante non ha fornito Parte_1
prova di alcun elemento idoneo a interrompere la linea di discendenza. Come già rilevato, non vi è prova in particolare che l'avo italiano Persona_1
fosse stato destinatario del decreto di naturalizzazione né che da questo
[...]
scaturisse l'attribuzione formale della cittadinanza brasiliana.
Nemmeno vi è prova che egli o il figlio , cittadino brasiliano Persona_2
per nascita, abbiano compiuto, prima dell'entrata in vigore della legge n.
555/1912, qualche “atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” nel senso precisato dalle Sezioni Unite.
Peraltro, deve rilevarsi che il figlio dell'avo italiano era divenuto maggiorenne (all'epoca la maggiore età si conseguiva con il compimento del ventunesimo anno di età) e quindi in grado di compiere atti giuridicamente rilevanti, quando era ormai in vigore la legge n. 555/1912.
Stante l'assenza di presupposti per l'applicazione dell'art. 11 n. 2 c.c. 1865, risulta invece integrata la affermata trasmissione della cittadinanza iure sanguinis agli odierni appellati e l'appello, pertanto, deve essere rigettato.
4.
Considerato che
solo dopo l'introduzione del giudizio di appello sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla questione oggetto della presente causa, ritenuta di particolare rilevanza, e dell'esistenza di r.g. n. 6410/2021 8 precedenti giurisprudenziali di merito non uniformi, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione del Parte_2
2) rigetta l'appello;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 28.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6410/2021 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6410 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 13.01.2025 e vertente
T R A
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in persona dei rispettivi Ministri pp.tt.
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLANTI
E
nata il [...] in [...] Ângel RS/BRASILE – Controparte_1 cittadina brasiliana ivi residente; nata il Parte_3
05.07.1952 in Cachoeira do Sul RS/BRASILE – cittadina brasiliana ivi residente;
nato il [...] in [...] Parte_4
RS/BRASILE – cittadino brasiliano ivi residente; Parte_5
nata il [...] in [...]/BRASILE – cittadina brasiliana ivi
[...] residente;
nato il [...] Santa Maria Parte_6
RS/BRASILE cittadino brasiliano ivi residente; rappresentati e difesi dagli avv.ti Silvia Contestabile e Andrea De Marchi
r.g. n. 6410/2021 1 APPELLATI
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente appello, annullare l'impugnata ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, e, per l'effetto, rigettare la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana ex adverso proposta.
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per gli appellati:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis respingere
l'appello proposto dal e dal in Parte_1 Parte_2
persona dei Ministri pro-tempore e, per l'effetto confermare l'ordinanza comunicata in data 27.09.2021 dal Tribunale di Roma nel procedimento NRG 3200/2020.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore degli Avv.ti Silvia
Contestabile e Andrea De Marchi che si dichiarano antistatari”.
Il Sostituto procuratore generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellati, cittadini brasiliani, ricorrevano innanzi al Tribunale di Roma per ottenere il riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, rappresentando di essere discendenti diretti di , nato in Persona_1
data 08.09.1865 nel Comune di Brusnego (BI) e successivamente emigrato in
Brasile, dove nel 1898 nasceva il figlio . Persona_2
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda dei ricorrenti, evidenziando che già in via giurisprudenziale era stato puntualizzato con sentenza del 5 ottobre r.g. n. 6410/2021 2 1907 della Corte di Cassazione che la cittadinanza italiana si perdeva solo in caso di rinunzia e trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera, sulla base di una espressa richiesta e non solo di un comportamento meramente negativo.
2. Il e il hanno proposto Parte_1 Parte_1 Parte_2
appello, ritenendo la domanda infondata, dovendosi tenere conto del decreto di
“Grande naturalizzazione” brasiliana del 1889 che costituiva ostacolo alla trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis perché comportava la perdita della cittadinanza italiana in capo all'avo.
Il decreto difatti prevedeva che tutti gli individui presenti sul territorio della
Repubblica brasiliana alla data del 15 novembre 1889 erano considerati cittadini brasiliani, salvo non dichiarassero espressamente – entro sei mesi – di voler mantenere la cittadinanza di origine.
L'art. 11 del codice civile del 1865 all'epoca vigente prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per effetto dell'acquisizione di una cittadinanza straniera.
I Ministeri hanno rilevato che nel caso in esame non era dato sapere con certezza se l'avo si fosse trasferito in Brasile prima o dopo il 1889 e quindi se egli fosse stato destinatario del decreto di naturalizzazione brasiliana, ma che comunque il figlio dell'avo italiano era nato in [...] nel 1898 e Persona_2
quindi, avendo acquistato la cittadinanza brasiliana iure soli, aveva automaticamente perso la cittadinanza italiana in forza dell'art. 11 del codice civile del 1865 a quell'epoca vigente.
In diritto, hanno dedotto che dal combinato disposto delle due legislazioni – quella di naturalizzazione brasiliana e quella del nostro codice civile allora vigente – emergeva che il cittadino italiano emigrato in Brasile che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di naturalizzazione del 1889, non manifestava la volontà di mantenere la cittadinanza italiana, da un lato acquistava automaticamente la cittadinanza brasiliana, dall'altro, e in conseguenza di ciò, perdeva quella italiana, salvo non dichiarasse espressamente all'ufficiale dello stato civile italiano di volerla riacquistare ex art. 13 del codice civile.
r.g. n. 6410/2021 3 Solo con la legge di riforma della cittadinanza del 1912 n. 555 sarebbe stato raggiunto il compromesso tra l'esigenza delle comunità emigrate di potersi integrare nella società di arrivo e quello dello Stato italiano, all'epoca di nuova fondazione, di non troncare ogni legame con gli emigrati e i loro discendenti.
Difatti con la citata legge veniva previsto all'art. 7 che: “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Inoltre, l'art. 8 prevedeva che: “Perde la cittadinanza: 1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
2) chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza”.
Gli appellanti hanno anche proposto una diversa interpretazione della sentenza della Cassazione del 1907 sopra richiamata che, con il riferimento alla necessità di verificare la volontaria iscrizione nelle liste elettorali nel municipio di residenza, ammetteva la prova di un'accettazione tacita della cittadinanza brasiliana, mediante l'esercizio del diritto elettorale.
Pertanto, ben si poteva presumere che gli emigrati italiani – accettando i benefici ed i doveri derivanti dallo status concessogli dalla Repubblica brasiliana – avessero tacitamente abdicato alla cittadinanza italiana. Al contrario, per non determinare un'ipotesi di rinuncia alla cittadinanza occorreva dimostrare che il proprio antenato fosse rimasto del tutto “alieno” al nuovo consesso sociale, non svolgendo incarichi pubblici, non svolgendo il servizio militare e, comunque, non esercitando i propri diritti politici, tutti fatti che avrebbero portato alla rinuncia tacita della cittadinanza italiana.
Si sono costituiti tutti gli appellati, i quali hanno richiesto il rigetto dell'appello perché infondato.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione processuale del che si è costituito in primo grado per resistere Parte_2
alla domanda proposta dagli odierni appellati unitamente al
[...]
, pur non essendo detta domanda stata avanzata nei suoi confronti, Parte_1
r.g. n. 6410/2021 4 ma esclusivamente nei confronti del . E' appena il caso di Parte_1
rilevare che la legittimazione ad agire e quella a contraddire attengono al diritto di azione, identificando la parte, che è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale sempre in proprio nome la domanda è proposta, e che la carenza della legittimazione può essere eccepita ed anche rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (v. Cass. S.U. n.
2951/2016, Cass. n. 17092/2016).
Nel caso di specie, il difetta anche di titolarità Parte_2
dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, anch'essa rilevabile d'ufficio, ad avviso della Corte, se risultante, come nel caso di specie, dagli atti di causa, non essendo la questione stata fatta oggetto di espressa statuizione da parte del
Tribunale (che invece, come è agevole rilevare dall'ordinanza ex art. 702-ter
c.p.c. che ha definito il giudizio e dal provvedimento adottato ex art. 127-ter
c.p.c. in data 09.11.2021, si è dimenticato della partecipazione al giudizio del con conseguente mancata formazione del giudicato Parte_2
interno (v. Cass. n. 6390/2025, Cass. n. 6661/2025, Cass. n. 7477/2020, Cass. n.
11744/2018).
Da una lettura sistematica della normativa in materia di cittadinanza – segnatamente, della L. n. 91/1992 (si vedano gli artt. 7, 8, 9 e 10-bis), del relativo regolamento di esecuzione DPR n. 572/1993 (artt. 4, 5 co. 1, 6, 9 co. 1, 10 e ss. e
17), nonché del DPR n. 362/1994 (artt. 2 co. 1, 5 e 6 co. 1) – è evidente che l'amministrazione titolare dei poteri pubblicistici inerenti al riconoscimento della cittadinanza italiana sia solo ed esclusivamente il . Parte_1
La sfera di competenza del in materia di Parte_2
cittadinanza, infatti, si circoscrive all'intervento delle Autorità consolari nelle procedure amministrative coinvolgenti cittadini residenti all'estero (es. art. 7 della L. 91/1992, art. 1 del DPR N. 362/1994), ovvero a funzioni di supporto tecnico (es. artt. 9 co. 2 e 9.1 della L. 91/1992). Giova evidenziare al riguardo che l'Autorità consolare è competente solo a ricevere la dichiarazione di cui all'art. 17 della L. n. 91/1992 ed a trasmetterla all'Ufficiale di Stato civile (artt. 10 e ss.
DPR n. 572/1993), mentre nel caso di specie si tratta di domanda di cittadinanza di chi afferma di essere discendente iure sanguinis di cittadino italiano e competente a riceverla è solo il (art. 5 DPR 572/1993). Parte_1
r.g. n. 6410/2021 5 Inoltre, l'instradamento delle istanze e il passaggio delle informazioni al restano imprescindibili (es. art. 4 co. 6 del DPR n. Parte_1
572/1993, art. 2 co. 1 del DPR n. 362/1994). Del resto, è l'art. 5 del DPR 398/2001 ad annoverare tra i compiti specificamente affidati al la Parte_1
diritti civili, tra cui espressamente la cittadinanza. CP_2
Sulla questione di diritto sottesa al presente giudizio è intervenuta nel corso del processo la Corte di Cassazione con sentenza n. 25317 del 24.08.2022, confermando i principi già espressi da numerose recenti pronunce della Corte
d'Appello di Roma di segno contrario rispetto a quella cassata.
Preliminarmente le Sezioni Unite hanno precisato, quanto alla ripartizione dell'onere della prova, che: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già
Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.”
Nella fattispecie in esame non emergono elementi che inducano a ritenere l'avvenuta naturalizzazione dell'avo italiano , non Persona_1
essendo provato che questi si trovasse in Brasile già dal 1889.
In ogni caso, per quanto si osserverà in seguito, né la presenza in Brasile all'epoca della grande naturalizzazione dell'avo né la nascita del figlio dell'avo in Brasile in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 555/1912 sarebbero idonei di per sé a comportare una perdita automatica della cittadinanza italiana in capo agli stessi e quindi una interruzione della trasmissione ai discendenti.
La disciplina della perdita della cittadina era contenuta nel già citato art. 11 del codice civile del 1865, secondo cui: “La cittadinanza si perde:
1°. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
r.g. n. 6410/2021 6 2°. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3°. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Le Sezioni Unite hanno sul punto affermato che « (…) l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;».
Si tratta di ipotesi quindi di rinuncia volontaria conseguente a una dichiarazione espressa o a un contegno che implica la volontà di avere un legame definitivo con altro Stato tramite la cittadinanza straniera o tramite un impiego governativo (intendendosi per tale quello che abbia posto la persona alle dirette dipendenze del governo estero nonostante il difetto di autorizzazione del governo italiano) o lo svolgimento del servizio militare.
Anche la sentenza della Corte di Cassazione del 1907 aveva opportunamente evidenziato, a proposito della seconda ipotesi prevista dall'art. 11 c.c., che “la parola ottenere presuppone, filologicamente, che sia chiesto o desiderato”, per cui “se la cittadinanza non derivi da fatto dell'uomo, ma sia imposta per disposizione di legge, non si può presumere la rinuncia alla nazionalità, ma devesi averne la prova chiara ed esplicita” che il cittadino italiano voglia volontariamente permutare la cittadinanza di origine con cittadinanza straniera.
La Corte difatti concludeva per il rinvio alla corte d'appello al fine di verificare se vi fosse stata una condotta di accettazione effettiva della naturalizzazione straniera e in particolare per verificare se la documentata iscrizione nelle liste elettorali fosse stata automatica per legge o effetto di una iniziativa del cittadino.
r.g. n. 6410/2021 7 In base agli stessi principi a maggior ragione non poteva ravvisarsi un caso di “ottenimento” della cittadinanza brasiliana in caso di acquisto della stessa per nascita in applicazione dello ius soli, come quello “operato” da _2
, trattandosi di un acquisto automatico e non oggetto di libera scelta da
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parte di un soggetto neonato privo della capacità di agire.
La terza ipotesi di perdita della cittadinanza italiana era legata allo svolgimento del servizio militare o a un impiego governativo in assenza di permesso del governo italiano ed evocava sempre l'espletamento di una funzione implicante speciali doveri di fedeltà verso lo stato estero. Tale ipotesi è stata successivamente abrogata dall'art. 35 L. n. 24/1901, c.d. legge sull'immigrazione che, a tutela dei diritti degli emigrati italiani all'estero, ha limitato i casi di perdita della cittadinanza, mostrando di volere considerare propri cittadini anche coloro che espatriavano e conducevano la propria vita all'estero.
Considerato, dunque, che il appellante non ha fornito Parte_1
prova di alcun elemento idoneo a interrompere la linea di discendenza. Come già rilevato, non vi è prova in particolare che l'avo italiano Persona_1
fosse stato destinatario del decreto di naturalizzazione né che da questo
[...]
scaturisse l'attribuzione formale della cittadinanza brasiliana.
Nemmeno vi è prova che egli o il figlio , cittadino brasiliano Persona_2
per nascita, abbiano compiuto, prima dell'entrata in vigore della legge n.
555/1912, qualche “atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” nel senso precisato dalle Sezioni Unite.
Peraltro, deve rilevarsi che il figlio dell'avo italiano era divenuto maggiorenne (all'epoca la maggiore età si conseguiva con il compimento del ventunesimo anno di età) e quindi in grado di compiere atti giuridicamente rilevanti, quando era ormai in vigore la legge n. 555/1912.
Stante l'assenza di presupposti per l'applicazione dell'art. 11 n. 2 c.c. 1865, risulta invece integrata la affermata trasmissione della cittadinanza iure sanguinis agli odierni appellati e l'appello, pertanto, deve essere rigettato.
4.
Considerato che
solo dopo l'introduzione del giudizio di appello sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla questione oggetto della presente causa, ritenuta di particolare rilevanza, e dell'esistenza di r.g. n. 6410/2021 8 precedenti giurisprudenziali di merito non uniformi, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione del Parte_2
2) rigetta l'appello;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 28.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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