Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/06/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3619/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di PRIMO GRADO iscritta al n. 3619/2020 avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc)
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ANDRIGHETTI F. MARCO;
ATTORE
E
(c.f. , , (C.F. , P_ P.IVA_1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. MANA MARCO e dall'Avv.
RENAUDO LOREDANA;
CONVENUTI
E
(C.F.: ) rappresentata e difesa, come da procura in atti, Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Avv. Tomaso Giraudo;
CONVENUTA
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(c.f. ), rappresentato e Controparte_3 P.IVA_3 difeso, come da procura in atti, dall'Avv. VAIRA CARLO;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale,
- contrariis rejectis
- previa revoca delle ordinanze non ammissive delle prove in data 07.12.2022 e 09.05.2024
- previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi dedotte e deducende
1
- previa ammissione della consulenza tecnica espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis c.p.c.. n. 2006/2016 avanti Tribunale di Cuneo dall'RC. e conseguente acquisizione ex officio della Testimone_1 relazione e relativi allegati da quest'ultimo depositati nel predetto procedimento
- previa ammissione di tutti gli altri incombenti istruttori richiesti negli atti di causa.
- riconosciuta la fondatezza in fatto ed in diritto delle pretese ELattore
- visto l'art. 4 Dl 122/2005
- visto l'art. 1669 e segg. c.c.
- visti gli artt. 1470 e ss. c.c. (ed in particolare gli artt. 1477-1479-1490-1492-1494, 1497
c.c.)
- visti gli art. 1453 e ss c.c.
- visti gli artt. 1218 e ss c.c. (ed in particolare ma non esaustivamente artt. 1218, 1223,
1224, 1226, 1227, 1228 c.c.)
- visti gli artt. 2043 e 2055 e 2056 c.c.
- visti gli artt. 1176 e 1179 c.c.
- viste le norme in materia di responsabilità contrattuale, pre-contrattuale ed extracontrattuale in genere
- viste le norme in materia di assicurazione (ed in particolare ma non esaustivamente le norme di cui agli artt. 1882 e segg. c.c.)
- vista ogni altra norma ritenuta applicabile
- riconosciuta la responsabilità (e/o comunque l'inadempimento) di ELRC. P_
, della compagnia di assicurazione Parte_2 Parte_3
- dichiarare tenuti e condannare i convenuti l'RC. , P_ Parte_2 Parte_3
, in solido fra loro, a corrispondere le seguenti somme:
[...]
a) per costi eliminazione vizi riparabili, spese e danni inerenti:
• € 2.135,00 (€ 1.750,00 + IVA) per opere posizionamento pannelli di isolante acustico e termico ed inerenti opere in cartongesso e tinteggiatura
• € 500,00 (IVA compresa) per spese tecniche progettista e direttore lavori per permessi comunali ed oneri di sicurezza
• € 450,00 (IVA compresa) per spostamento mobili
• € 400,00 permanenza in albergo comprensiva del supplemento pasti
• € 100,00 (IVA compresa) per pulizia al termine dei lavori
• € 3.000,00 per metratura persa a seguito di posizionamento pannelli di isolante acustico b) per danno conseguente a vizio non riparabile (mancata posa del materassino desolarizzante tra la struttura del solaio e la pavimentazione):
2 • € 49.680,00 pari al 30% del prezzo/valore ELimmobile (€ 140.000,00 + 4% IVA + €
20.000,00 = € 165.600,00) o, in subordine, alla somma che il Giudice riterrà congrua, comunque non inferiore ad € 24.840,00 pari al 15% del prezzo/valore ELimmobile
c) per spese di accertamento tecnico preventivo:
• € 7.199,22 (di cui € 3.300,00 oltre IVA e CNP per compenso C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo ed € 2.320,00 oltre IVA e CNP per rimborso spese C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo) (cfr. doc. 28-29)
• € 976,00 per spese perito acustico Studio RO (cfr. doc. 30)
• € 2.494,97 per spese Ing. per redazione perizia tecnica (cfr. doc. 31) Persona_1
• € 1.910,05 per spese di C.T.P. Ing. (cfr. doc. 32) Persona_1
• € 4.734,08 per spese legali Avv. Marco Andrighetti Formaggini di accertamento tecnico preventivo (cfr. doc. 33)
d) € 6.000,00 o quella veriore maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di giustizia, se del caso anche in via equitativa, per l'eliminazione dei vizi e difetti costruttivi delle parti comuni che incidono sulla performance acustica ELimmobile di proprietà ELattore
e) per danni derivanti da immissioni illecite di rumori, danni alla vita di relazione, disturbo delle occupazioni ELattore, invasione e/o violazione della sfera di intimità e privacy ELattore, mutamento del modo di vivere, danno biologico ed ulteriori voci di danno subite e subende € 20.000,00
- con rivalutazione monetaria ed interessi legali su tutte le predette somme dal giorno ELacquisto ELimmobile e/o del pagamento (e/o, in subordine, della domanda) sino al saldo
- in ogni caso dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido fra loro, a risarcire all'attore i danni tutti subiti e subendi in conseguenza dei loro negligenti e/o imperiti e/o dolosi e/o colposi e/o illegittimi comportamenti nella misura che dovesse essere ritenuta giusta e congrua dal Giudice, se del caso anche in via equitativa, con gli interessi legali e la svalutazione monetaria dalla data ELacquisto ELimmobile e/o del pagamento (e/o in subordine dalla data della domanda) al saldo.
- in ogni caso, dichiararsi tenuta e condannarsi la , a corrispondere Parte_3 tutto quanto dovuto a titolo di indennizzo/i o altro titolo, in forza della polizza decennale postuma prodotta in atti come doc. 4, con gli interessi legali e la svalutazione monetaria dalla data ELacquisto ELimmobile e/o del pagamento (e/o in subordine dalla data della domanda) al saldo
- in ogni caso, ravvisati i presupposti per applicare l'art. 96 c.p.c., dichiararsi tenuti e condannarsi i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96, commi primo e secondo c.p.c. (da liquidarsi anche
3 d'ufficio nella sentenza) e/o di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma terzo, c.p.c.
- in ogni caso con vittoria di spese legali, competenze ed onorari di giudizio (anche di accertamento tecnico preventivo) nonché spese di c.t.u. e c.t.p. (anche di accertamento tecnico preventivo)
E P_ Parte_2
Voglia codesto Ill.mo Tribunale in funzione di Giudice Unico, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previi tutti gli incombenti di rito, previa ammissione dei mezzi di prova dedotti
In via preliminare
1) Disporre l'integrazione del contradditorio autorizzando la chiamata del terzo CH
Insurance PLC in persona del legale rappresentante pro-tempore nella presente causa, in manleva e garanzia di qualsivoglia risarcimento, riduzione di prezzo od altra somma che l'RC. , odierno convenuto fosse tenuto ad erogare in favore all'attore; Parte_2
2) disponendo per l'effetto Codesto Ill.mo Giudice ai sensi ELart. 269 c.p.c. il differimento della prima udienza di comparizione, al fine di consentire a parte convenuta la citazione del terzo, CH Insurance PLC, in propria manleva e garanzia.
Nel merito: in via principale respingere, siccome infondate e/o illegittime, le domande tutte di cui alla presente citazione.
In subordine rigettare ogni attribuzione di responsabilità in capo alla parte convenuta e l'RC. in ordine ai contestati danni, riduzione di prezzo e/o P_ Parte_2 qualsivoglia altra somma pretesa dall'attore;
In ulteriore subordine, nella sola e denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea respingere in quanto infondata, spropositata e non provata ogni richiesta di risarcimento di danno avanzata nei confronti di ovvero ELRC. e per l'effetto P_ Parte_2 condannare in propria manleva e garanzia i responsabili civili in Parte_4 forza della polizza decennale postuma e il terzo chiamato CH Insurance PLC ai fini della polizza RC ELRCitetto;
Parte_2
In ogni caso con condanna al pagamento delle spese legali di causa, diritti ed onorari di giudizio oltre Iva e Cpa se dovuta come per legge, oltre ancora al rimborso delle spese generali pari al 15%.
In via istruttoria: ci si riserva di meglio capitolare la prova per interrogatorio e testi con espressa riserva di CTU.”
Parte_4
Ogni diversa istanza, eccezione, deduzione respinta;
previe le declaratorie ed i provvedimenti del caso;
4 previa acquisizione ELintero fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 e 696bis promosso da avanti il Tribunale di Cuneo di cui al R.G. 2006/2016; Parte_1 respingersi l'attrice domanda.
Col favore delle spese”.
ZU NC
Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che Controparte_4
, dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove
[...]
In via istruttoria
Respingere l'istanza attorea di disposizione di nuova ctu
Per il caso di sua disposizione, accertarsi se sussista un danno patrimoniale connesso alla accertanda diminuzione di fruibilità e/o di abitabilità ELalloggio di parte attrice, anche tenuto conto ELattuale valore ELimmobile, e che ne indichi, in caso di riscontro positivo, la percentuale alla luce delle osservazioni tecniche ELing. di cui Persona_2 all'ATP, e, ancora, che stabilisca se siano dovuti i costi indicati dal CTU al punto 4 nella relazione di ATP nell'ordine di euro 3.200,00 per ipotetico inserimento di pannelli aggiuntivi d'isolamento termico/acustico e per ipotetiche spese tecniche di progettazione/DL/sicurezza/permessi comunali, per rimozione/ricollocamento di arredi, per permanenza in albergo, al fine di diminuire gli effetti dei rumori esterni nei locali, tenuto conto che detti ipotetici costi siano alternativi rispetto all'eventuale riconoscimento di una diminuzione di valore ELimmobile, laddove idonei alla risoluzione definitiva di ogni problematica acustica.
Nel merito
In via principale
Respingere le domande attoree, tutte, anche per intervenuta decadenza e/o prescrizione per i motivi di cui in atti, siccome inammissibili, illegittime, infondate in fatto e in diritto
Respingere la domanda di garanzia e manleva ELarch. per i motivi di cui in Parte_2 atti
Assolvere Controparte_4
– da ogni avversaria pretesa
[...]
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree e di accoglimento anche solo parziale delle domande ELarch. Parte_2
Contenere l'eventuale condanna di Controparte_4
– entro i limiti del danno giusto e concretamente
[...] provato nonché ammissibile, riferibile alla sola quota di responsabilità ELassicurato, tenuto conto delle condizioni contrattuali tutte.
5 In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, redatta tenuto conto delle fasi processuali, delle prestazioni effettivamente svolte nonché della complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle misure di legge sugli ammontari imponibili.
Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime in misura pari alle prime o in quella determinanda in via equitativa dal Giudice”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 4.12.2020 conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Cuneo la società l'arch. e la società P_ Parte_2 [...]
per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti per Parte_3 effetto di gravi difetti costruttivi ELimmobile acquistato dalla società P_
In particolare, l'attore esponeva:
-che a seguito di stipulazione di contratto preliminare di compravendita in data 10.09.2009 per l'acquisto di un immobile in corso di costruzione sito in Cuneo via IV Reggimento
Artiglieria Alpina al prezzo di euro 160.000 (di cui euro 140.000 dichiarato ed euro 20.000 in nero), con rogito 6.05.2010 aveva acquistato dalla società detta unità P_ immobiliare con consegna, da parte della venditrice/costruttrice, di polizza decennale postuma ai sensi ELart. 4 D. lgs 122/2005 rilasciata da;
Parte_3
-che l'immobile presentava gravi difetti acustici, consentendo il passaggio all'interno di rumori provenienti dall'esterno nonché dagli alloggi confinanti e dalle parti comuni, rumori che superavano il limite di normale tollerabilità, come riscontrato dall'ing. e Persona_1 dall'ing. RO;
-che tali vizi venivano denunciati alla società venditrice con lettera raccomandata
14.07.2015 senza riscontro;
-che l'attore aveva quindi promosso accertamento tecnico preventivo nei confronti di e ELarch. i quali avevano chiamato in giudizio le assicurazioni P_ Pt_2 [...]
ZU NC P.L.C. CP_2
-che il procedimento si concludeva con il deposito della relazione peritale il 13.06.2017, senza che fosse possibile addivenire ad una conciliazione.
In diritto, invocava la responsabilità della venditrice/costruttrice e ELarch. ex art. Pt_2
1669 c.c. assumendo che nei gravi difetti di cui alla norma rientrava il mancato rispetto delle regole ELarte in materia di acustica prescritte dalla legge e/o dalle norme tecniche di riferimento e/o dalla buona prassi costruttiva, norme che erano state violate dai convenuti, come riscontrato dal perito di parte ing. e ing. RO nonché dal PE
CTU. Invocava la responsabilità anche della in forza della polizza Controparte_2 decennale postuma contratta da a suo beneficio. P_
6 I danni conseguenti erano i seguenti: (i) 6.585,00 per i costi di eliminazione dei vizi riparabili, spese e danni inerenti;
(ii) euro 49.680,00 pari al 30% del valore ELimmobile per i danni non riparabili;
(iv) euro 6.000,00 per i vizi costruttivi delle parti comuni che incidevano sulla performance ELimmobile, (v) euro 20.000 quale danno morale (modifica alla propria vita di relazione, disturbo delle proprie occupazioni, violazione della propria sfera di intimità). Il tutto oltre i costi sostenuti dall'attore per l'accertamento tecnico preventivo.
2. In data 7.05.2021 si costituivano e chiedendo in via P_ Parte_2 preliminare la autorizzazione alla chiamata in causa della assicurazione ELarch. , e Pt_2 nel merito il rigetto della domanda. Osservavano che in base alle conclusioni rassegnate dal CTU ELaccertamento tecnico preventivo, i vizi riscontrati esulavano dalla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. comportando soltanto una riduzione del prezzo ELimmobile ex art. 1667 c.c.; che la denuncia era stata svolta la prima volta nel 2015 a distanza di 5 anni dall'acquisto sicché era tardiva;
che in ogni caso erano contestati i danni così come qualificati e quantificati dall'attore.
2.1. In data 25.05.2021 si costituiva la chiedendo il Controparte_5 rigetto della domanda. Assumeva che la polizza copriva soltanto i danni materiali e diretti all'immobile ai sensi ELart. 1669 c.c., che non era invocabile nel caso in esame laddove la guaina desolidarizzante (rimedio suggerito dal CTU) non era obbligatoria né prevista in capitolato e pertanto costituiva una miglioria, né poteva applicarsi la normativa di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) legge n. 447/1995 in quanto il rapporto tra costruttore e acquirente era sorto dopo il 29.07.2009 ossia dopo l'entrata in vigore della legge n.
88/2009.
2.2. In data 4.10.2021 si costituiva ZU NC che si associava alle difese del suo assicurato e contestava l'operatività della polizza stipulata dall'arch. alla fattispecie in Pt_2 esame.
3. In esito alla prima udienza del 5.10.2021 il Giudice dott. disponeva l'acquisizione Per_3 del fascicolo ELATP R.G. 2006/2016; mandava alla Cancelleria per le verifiche relative alla costituzione della ZU ai fini della accettazione della stessa e al completamento del deposito;
rinviava l'udienza, impregiudicati i diritti di prima udienza, al giorno 13.01.2022.
A tale udienza parte attrice formulava una proposta transattiva (chiede ai convenuti a tacitazione del presente contenzioso e senza nulla riconoscere, ai meri fini transattivi, la somma di € 30.000, di cui 13.500 per rimborso spese di accertamento e tecniche, ed i restanti 16.500 per il risarcimento dei danni, oltre le spese legali del procedimento di ATP pari ad € 4.734,08 omnia, come da quantificazione da doc. 33 fascicolo di parte, nonchè del presente giudizio 3.000 euro oltre accessori di legge e rimborso spese forfettarie) e la dott. rinviava al 10.05.2022 nella quale parte convenuta rifiutava la proposta transattiva e Per_3 la terza chiamata dava atto della sua disponibilità a partecipare alla definizione della
7 vertenza nella misura del 30% relativamente ad un capitale di € 16.500 e parimenti per le inerenti spese.
Il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. rinviando all'udienza del
1°.12.2022.
Con ordinanza 7.12.2022 la dott. formulava la seguente proposta conciliativa: “i Per_3 convenuti e RC , e per essi e CH P_ Parte_2 Parte_4
Insurance, a tacitazione della presente controversia e senza nulla ammettere, si impegnano
a versare all'attore la somma di € 17.000 a titolo di risarcimento del danno, € Parte_1
7. 199,22 per spese di atp, oltre ad € 4.000 oltre accessori come per legge e rimborso spese forfettarie a titolo di contributo alle spese di lite delle due fasi, oltre al contributo unificato ELatp ed il 50% del contributo unificato del presente giudizio;
con la precisazione che tale somma dovrà essere ripartita tra le parti convenute al 50%.
All'udienza per la verifica ELaccettazione o meno della proposta del 14.03.2023 avanti alla dott. Martello, parte attrice e parte terza chiamata dichiaravano di aderire alla proposta che veniva rifiutata dai convenuti.
Con ordinanza 20.07.2023 la dott. Martello formulava nuova proposta conciliativa rinviando al 16.11.2023 per la verifica della accettazione o del rifiuto. La proposta veniva accettata da e dalla ZU e rifiutata dalle parti attrice e convenuta. Parte_3
Ciononostante, l'udienza del 16.11.2023 avanti alla dott. veniva rinviata per la Per_4 pendenza di trattative, così come quella del 6.02.2024 e del 21.03.2024 avanti alla dott.
Bonaudi.
All'udienza del 9.05.2024 parte attrice formulava una propria proposta (versamento all'attore di euro 25.837,00 con proposta di suddivisione a carico dei convenuti e terzi chiamati nel seguente modo: versamento da parte di ZU di 11.837,00; versamento da parte di di euro 3.500,00; versamento a carico del residuo euro CP_6 CP_2
10.500,00; spese di ATP e merito compensate integralmente tra tutte le parti) chiedendo in via subordinata che il nuovo giudice assegnatario del fascicolo formulasse una nuova proposta conciliativa.
Sciogliendo la riserva assunta a tale udienza con ordinanza in pari data il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.09.2024 in esito alla quale assumeva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
SITUAZIONE DEI LUOGHI ACCERTATA DAL CTU NELL'ATP
In base agli accertamenti del CTU arch. nell'ATP, risulta che l'edificio di cui fanno Tes_1 parte le unità immobiliari in proprietà ELattore è ubicato nel comune di Cuneo sito in Via
Quarto Reggimento Artiglieria Alpina n° 4, denominato Condominio “
[...]
. CP_7
8 Il fabbricato è stato autorizzato con Permesso di Costruire n° 323/2006 in data 18 ottobre
2006, la cui comunicazione di inizio lavori è stata presentata al Comune di Cuneo il 19 ottobre 2006, e successive varianti al progetto originale rilasciate con Permessi di Costruire
n. 233 del 3 settembre 2008 e n. 0283 in data 27 ottobre 2009.
Le unità immobiliari oggetto di contenzioso sono ubicate al piano terreno del fabbricato principale, elevato su più piani fuori terra adibiti a residenziale oltre ad interrati adibiti ad autorimesse, e sono costituite da un appartamento composto da ingresso living in locale cucina-soggiorno, disimpegno, camera da letto e servizi.
L'intero edificio è stato realizzato con struttura portante in calcestruzzo armato, con pilastri, setti e muri verticali, suddiviso in più parti da giunti di dilatazione presumibilmente da cielo a terra, con tamponamenti esterni realizzati con tipologia a cassavuota isolata con interposizione di pannello di lana di roccia termoisolante spessore cm. 5, desolidarizzati alla base da guaina tagliamuro fonoisolante tipo “ISOLMANT” spessore mm. 5 circa posata direttamente sul solaio, e tramezzature interne in laterizio da 12 cm, presumibilmente appoggiati anch'essi su analoga guaina tagliamuro fonoisolante.
La struttura ELorizzontamento divisorio tra il piano interrato (autorimesse e relativa corsia) ed il pavimento del piano terreno è stata realizzata a struttura parzialmente prefabbricata, di spessore complessivo di circa 27 cm utilizzando lastre prefabbricate comunemente denominate “predalles”, costituite da una lastra inferiore in calcestruzzo armato precompresso dello spessore di 5 cm, armata con rete elettrosaldata ed irrigidita con tralicci elettrosaldati incorporati nel getto, sulla quale sono disposte due file di blocchi in polistirolo espanso di alleggerimento, ELaltezza di circa 16 cm. Il solaio, previo inserimento delle armature in acciaio di rinforzo, è stato completato con il getto del calcestruzzo dei travetti, della cappa superiore e delle travi di sostegno.
RISULTANZE DELLA CTU esperita in sede di ATP.
Al CTU era stato posto il seguente quesito:
1) alla luce delle doglianze di parte ricorrente di cui ai primi tre capoversi del ricorso introduttivo (p. 2), con riferimento alle unità immobiliari in proprietà del ricorrente, accerti se vi sia stata, o meno, costruzione nel rispetto delle migliori regole ELarte edilizia (anche con riferimento ad eventuali norme tecniche di riferimento non codificate nella disciplina normativa non applicabile ai sensi ELart. 11, comma quinto, della l.n. 88/09);
2) in caso di accertata violazione delle migliori regole ELarte edilizia, ove sia possibile eliminare i vizi e difetti eventualmente rilevati, predisponga un puntuale computo metrico- estimativo onde rappresentare i lavori e le opere necessarie all'eliminazione dei vizi o difetti
e quantificarne i relativi oneri sulla base ELultima edizione del Prezziario DEI e/o di altro equipollente prezziario (salvo il motivato ricorso a parametri di mercato laddove, in ipotesi, in relazione a singole opere o specifici interventi, non sia possibile ricorrere al prezziario od
9 ai prezziari di riferimento, valore di mercato da intendersi quale media tra almeno tre preventivi da richiedersi ad affermate imprese edili nel territorio della provincia di Cuneo);
3) in ogni caso, rappresenti se i vizi e i difetti eventualmente rilevati determinano una riduzione del prezzo ELalloggio del ricorrente, illustrando i criteri sottesi alla effettuanda stima
Il CTU, del tutto correttamente e con ragionamento assolutamente condivisibile, previ rilevamenti fonometrici strumentali (sulla cui necessità parte convenuta non concordava),
(i) valutava la protezione acustica degli ambienti ELalloggio ELattore seguendo l'ordine dei difetti lamentati dal ricorrente;
(ii) pur prendendo atto della inapplicabilità dei valori prestazionali acustici minimi dettati dal DPCM 5.12.1997 (come da quesito), considerava tali valori come valido parametro di base per il confronto con le risultanze dei rilevamenti strumentali effettuati, al fine di verificarne la realizzazione a “regola ELarte” intesa non come il raggiungimento assoluto del valore prescritto ma se la realizzazione stessa è stata eseguita sulla scorta della regola minima di buona tecnica al di sotto della quale non si dovrebbe mai scendere (iii) conseguentemente, nella valutazione effettuata in merito all'esecuzione delle opere a “regola ELarte” seguiva il criterio di un preventivo confronto con i valori dettati dal D.P.C.M., seppur non applicabili, tenendone conto ai fini di una prima “scrematura” per evitare indagini “invasive” e, in caso negativo, valutando successivamente il grado di risultato ottenuto comparandolo ove possibile con le norme di riferimento e, ove non esistenti, con la verifica della loro realizzazione con le migliori tecniche di esecuzione e l'utilizzo di materiali idonei con espresso riferimento alla data di progettazione ed esecuzione.
Si ritiene utile riportare gli accertamenti e le conclusioni rassegnate dal CTU perché danno ragione della decisione di non procedere ad alcuna rinnovazione/integrazione degli accertamenti peritali e della piena condivisibilità delle conclusioni cui è pervenuto l'arch.
in quella sede processuale. Tes_1
Valutazione ELisolamento di facciata (rumori provenienti dall'ambiente esterno)
Dalle misurazioni effettuate sono emersi valori medi riassumibili in 29,0 dB per la facciata della cucina- soggiorno e di 34,0 dB per la facciata della camera.
Tali valori non risultano conformi ai requisiti prestazionali minimi dettati dal D.P.C.M. che riportano un valore limite≥ 40dB. La stratigrafia del paramento di facciata rilevata con le indagini cosiddette “invasive” risulta formata da uno strato di intonaco di cm. 1,5 + paramento in laterizio forato cm. 12 + un pannello di lana di roccia spessore cm. 5 + camera d'aria di cm. 10 cm. + paramento interno cm. 8 + intonaco interno cm. 1,5 per uno spessore totale del paramento pari a cm. 38-40 cm. 22 circa. Le indagini visive hanno anche permesso di valutare che i nodi (giunti o ammorsamenti) sono stati eseguiti in modo corretto. Stante l'inapplicabilità dei valori limite riportati dal D.P.C.M. si ritiene utile valutare la classificazione acustica mediante comparazione dei risultati ottenuti con le
10 misurazioni con i parametri di classificazione di cui alle norme UNI 11367 che individuano un valore limite per la Classe IV pari a ≥ 32 dB ed un valore limite per la Classe III pari a ≥
37dB. Pertanto, la facciata della camera, con un valore di isolamento di facciata misurato pari a 34 dB, rientrerebbe a pieno titolo nella Classe IV mentre la facciata della cucina- soggiorno, con un valore di isolamento di facciata pari a 29 dB non rientrerebbe in nessuna delle Classi previste dalla norma UNI 11367 e pertanto sarebbe da ritenersi non realizzata a
“regola ELarte”.
Tuttavia, il CTU considerava che le dimensioni delle facciate analizzate erano pressoché simili, i materiali utilizzati i medesimi, i serramenti con dimensioni e materiali identici così come i cassonetti degli avvolgibili, sicché ipotizzava che la differenza di isolamento fosse dovuta principalmente (se non addirittura esclusivamente) alla errata realizzazione del foro di ventilazione del locale cucina-soggiorno. Infatti, analizzando la presa d'aria in questione la stessa risulta essere realizzata mediante un semplice tubo passante in p.v.c. dotato alle due estremità di grigliette in plastica antipassero ma senza alcuna barriera atta all'isolamento acustico e pertanto in difformità alla buona regola ELarte. Analizzando invece la stratigrafia sopra menzionata realizzata, come detto, con doppio paramento in laterizio intonacato e con interposizione di pannello di lana di roccia spessore cm. 5 e possibile affermare che la stessa, all'epoca della sua progettazione (2006) e realizzazione
(2007-2008), seppur poco performante, in assenza di applicabilità dei limiti di riferimento del D.P.C.M.
5.12.97 cosi come della norma UNI 11367, può essere considerata realizzata con la buona tecnica utilizzata all'epoca o meglio "costruita all'epoca con buona tecnica costruttiva, con le soluzioni tecniche idonee all'obiettivo, tenute conto le possibilità e le conoscenze che si avevano a disposizione all'epoca della realizzazione”. Tale convinzione nasce dal fatto che all'epoca in cui è stata progettata e realizzata la parete esterna, pur essendo già vigenti le norme in materia di isolamento acustico, il grado di informazione e la qualità delle costruzioni era mediamente molto scarso, tant'è vero che troppo spesso venivano posati in opera materiali che garantivano esclusivamente (o prevalentemente)
l'isolamento termico ma non acustico. L'adozione di pannelli di lana di roccia in luogo di pannelli di materiali estruso comunemente utilizzati denota perlomeno una attenzione della necessita di isolamento acustico, problema come detto troppo spesso comunemente disatteso all'epoca della progettazione e realizzazione
Valutazione ELisolamento acustico per via aerea (rumori provenienti dagli alloggi confinanti)
La parte ricorrente lamentava rumori provenienti dagli alloggi confinanti.
Pertanto, si provvedeva alla misurazione con strumentazione fonometrica ELisolamento acustico aereo della parete divisoria tra unità immobiliari ai sensi della UNI 16283/1 effettuando misurazioni nell'ambiente emittente e nell'ambiente ricevente dalla cui differenza deriva il valore di isolamento.
11 Dalle misurazioni effettuate emergevano valori medi riassumibili in 48,0 dB a fronte di requisiti prestazionali minimi dettati dal D.P.C.M. pari ad un valore limite≥ 50dB. La stratigrafia del paramento divisorio tra le unità immobiliari limitrofe rilevata con le indagini cosiddette “invasive” risulta formata da uno strato di intonaco di cm. 1,5 + paramento in laterizio forato cm. 12 + un pannello di ISOLMANT POLIFIBRE spessore cm. 5 + camera d'aria di cm. 2-2,5 cm. circa + paramento interno cm. 8 + intonaco interno cm. 1,5 per uno spessore totale del paramento pari a cm. 30 cm. circa. (all. C3- part. 2)
Le indagini visive hanno anche permesso di valutare che i nodi (giunti o ammorsamenti) sono stati eseguiti in modo corretto.
Premessa l'inapplicabilità dei valori limite riportati dal D.P.C.M., lo scostamento tra i due valori risulta essere pari a circa 2,0 dB pertanto abbastanza contenuto.
Analogamente a quanto operato per l'isolamento di facciata è pertanto utile valutare la classificazione acustica mediante comparazione dei risultati ottenuti con le misurazioni con
i parametri di classificazione di cui alle norme UNI 11367 che individuano un valore limite per la Classe IV pari a ≥ 45 dB ed un valore limite per la Classe III pari a ≥50 dB.
Pertanto i paramenti divisori tra le unità immobiliari, con un valore di isolamento acustico per via aerea misurato pari a 48 dB, rientrano a pieno titolo nella Classe IV.
Il CTU aggiungeva a precisava che: Analizzando le specifiche tecniche riportate sulla scheda tecnica rilasciata dalla ditta produttrice il pannello spessore cm. 5 di Parte_5 costituito da polietilene reticolato fisicamente, espanso a cellule chiuse, con funzione fonoimpedente, accoppiato su entrambi i lati con 2 cm di fibra in poliestere da 13 kg/m3 con funzione fonoassorbente, si rileva un potere di abbattimento acustico Rw = 52,6 dB valutata in laboratorio (ai sensi della UNI EN ISO 10534/2) su doppia parete in forati da 8 cm. La stratigrafia posata in opera risulta invece costituita da una parete in laterizio forato spessore cm. 12 e uno spessore cm.
8. Se di primo acchito l'aumento dello spessore del paramento di laterizio (e quindi della massa) potrebbe far pensare ad un aumento prestazionale della parete, ad una attenta verifica e possibile affermare (come riportato da parecchi manuali tecnici di acustica) che il maggior spessore del paramento comporta una perdita prestazionale pari a circa 2 dB, annullando di fatto il miglioramento prestazionale derivante dalla maggiore massa. Premesso che “l'efficacia di un isolante acustico deve essere certificata attraverso analisi in laboratori qualificati, ricostruendo una parete le cui caratteristiche tecniche vengono dichiarate del report di prova che fornisce come esito finale l'andamento in frequenza del potere fonoisolante e l'indice del potere fonoisolante
(Rw). Questa prova tiene conto esclusivamente della sola trasmissione diretta attraverso la partizione. Nelle reali condizioni di posa in opera delle partizioni di divisione bisogna verificare il potere fonoisolante apparente, cioè in opera R'w, in quanto oltre alla trasmissione sonora diretta, vi sono sempre altre vie di trasmissione che possono riguardare percorsi aerei (fessure, condotti, …) o attraverso le strutture laterali a quelle
12 pareti in funzione delle condizioni di vincolo” (Tratto da “La progettazione acustica degli edifici” Cellai-Secchi- Brusa Alinea Editrice) il potere fonoisolante apparente calcolato ai sensi UNI 140-3 ed ai sensi ELUNI/TR 11175 (vedi all. 10 e 11) risulta essere pari a 52,6 -
2,5 = 50,1 dB.
Concludeva pertanto che Sulla scorta dei calcoli sopra esposti la progettazione della stratigrafia successivamente realizzata risultava essere rispettosa non solo dei requisiti minimi dettati dal citato D.P.C.M. (anche se al limite), non applicabili al caso in esame, ma anche alle norme UNI sopracitate e rientrava nella Classe III della UNI 11367.
Il mancato raggiungimento in opera delle prestazioni calcolate (inferiori di 2 dB) risulta con buona probabilità dovuto alla presenza ELimpiantistica elettrica sulle pareti.
Tuttavia e plausibile affermare che la progettazione e la successiva realizzazione delle pareti divisorie tra gli alloggi, all'epoca della loro progettazione (2006) e realizzazione
(2007-2008), seppur poco performanti a causa del posizionamento sulle stesse ELimpiantistica elettrica, in assenza di applicabilità dei limiti di riferimento, può essere considerata realizzata con la buona tecnica utilizzata all'epoca o meglio "costruita all'epoca nel miglior modo possibile, con buona tecnica costruttiva, con le soluzioni tecniche idonee all'obiettivo, tenute conto le possibilità e le conoscenze che si avevano a disposizione all'epoca della realizzazione”.
Valutazione ELisolamento dal rumore di calpestio dei solai (rumori provenienti dagli alloggi confinanti)
Dalle misurazioni effettuate emergevano valori medi di valutazione del livello di rumore da calpestio normalizzato rispetto all'ambiente acustico riassumibili in 67,0 dB a fronte di requisiti acustici di cui al D.P.C.M. 05/12/1997 relativi alla categoria residenziale, non applicabili al caso in esame, che prevedono un indice di valutazione del livello di rumore da calpestio normalizzato rispetto all'assorbimento acustico (L'n,w) massimo di 63 dB.
In condizioni di inapplicabilità dei valori limite riportati dal D.P.C.M. è pertanto opportuno valutarne la classificazione acustica ai sensi della UNI 11367 mediante comparazione dei risultati ottenuti con le misurazioni con i parametri di classificazione delle stesse che individuano un valore limite per la Classe IV pari a ≤ 68 dB ed un valore limite per la Classe
III pari a ≤ 63 dB. Pertanto, l'isolamento dal rumore di calpestio dei solai rientra “di misura” nella Classe IV.
Tuttavia, dalle indagini effettuate sulla composizione stratigrafica del solaio preso ad esame (allegato C5- part. 4) emerge la totale assenza di un materassino anticalpestio o comunque di un pannello che garantisca la desolidarizzazione della pavimentazione dalla struttura sottostante. Un solaio anti-calpestio realizzato ad opera d'arte consta di un pavimento e un massetto sottopavimento galleggiante posato su una guaina o un pannello di rigidità dinamica adeguata, desolidarizzato rispetto alle partizioni laterali con fascia perimetrale.
13 Alla luce di quanto sopra esposto si evince che il solaio non è adeguato a contenere il rumore di calpestio, e quindi non solo è insufficiente a garantire l'ottemperanza delle citate normative, anche se non applicabili, ma è possibile affermare che lo stesso non risulta essere realizzato a regola ELarte anche in riferimento all'epoca della progettazione e realizzazione in quanto già all'epoca era riconosciuta l'utilita e la necessita della desolidarizzazione del pavimento dalla struttura.
Precisava altresì che l'interposizione della guaina anticalpestio adeguatamente calcolata e posata sarebbe risultata utile all'incremento del potere fonoisolante del solaio verso il piano interrato.
Valutazione del rumore degli impianti a funzionamento discontinuo (rumori provenienti dagli impianti)
Dalle misurazioni effettuate, valide solo per gli elementi verificati, emergevano valori medi di valutazione del livello di rumore da funzionamento discontinuo riassumibili in 27,4 dB a fronte di requisiti acustici di cui al D.P.C.M. 05/12/1997 relativi alla categoria residenziale, non applicabili al caso in esame, che prevedono un livello massimo di rumorosità per impianti a funzionamento discontinuo (LASmax) di 35 dB.. Pertanto, non erano necessarie ulteriori indagini “invasive” per poter affermare che la realizzazione degli impianti, limitatamente alla parte testata (scarico w.c.), poteva essere definita eseguita a regola ELarte.
Valutazione della rumorosità immessa dal piano interrato (rumori provenienti dall'autorimessa)
Occorre preliminarmente precisare che, all'epoca della progettazione e realizzazione delle opere in oggetto, non esistevano riferimenti di isolamento acustico Rw tra unità immobiliari distinte (appartamento dott. e zona comune (che non è catastalmente Pt_1 definita in quanto non possiede capacità reddituale autonoma) pertanto l'analisi poteva solo essere svolta, come in effetti e avvenuto, per “similitudine” a normative non riferite al caso in questione. A tale scopo veniva usato il cosiddetto “criterio comparativo” che permette di verificare quanto possa essere tollerabile l'immissione sonora in oggetto, tramite il confronto tra il Rumore Intrusivo e il di Fondo. I valori rilevati Pt_6 evidenziavano una differenza tra il Rumore Intrusivo e il Rumore di Fondo pari a LAFmax
25,3 dBA. Il parametro LAFmax, ossia il livello massimo con ponderazione temporale Fast
(125 millisecondi), risulta il parametro più efficace nel descrivere la percezione umana perché riesce a ripercorrere il segnale sonoro con una rapidità simile a quella umana. Il valore rilevato risulta pertanto notevolmente superiore al limite massimo di tollerabilità tra rumore di fondo e rumore intrusivo pari a -3dBA che la giurisprudenza, ai sensi ELart 844
c.c., considera normalmente accettabile.
Il CTU tuttavia precisava che la pavimentazione della corsia delle autorimesse risultava realizzata con massetto di cemento lisciato al quarzo dotata di giunti di dilatazione e i
14 giunti risultano essere posizionati sia longitudinalmente alla corsia nella parte centrale sia trasversalmente alla stessa nei punti di giunzione strutturale;
in corrispondenza dei giunti di dilatazione posti trasversalmente alla struttura, in particolare in corrispondenza del giunto realizzato verso l'accesso carraio (sotto prop.ta , si evidenzia un Pt_1 basculamento verticale delle due strutture nel momento del transito dei veicoli che crea, di fatto, una piccola sconnessione su cui la gomma del veicolo in transito va necessariamente ad impattare. I valori di LAFmax sono stati rilevati proprio in concomitanza del transito dei veicoli sui giunti di dilatazione. L'accertamento della costruzione a regola ELarte dei giunti sopra descritti esula dai compiti del Ctu in quanto esclusa dal quesito posto dal Giudice nella parte in cui fa espresso riferimento “all'unita immobiliare in proprietà del ricorrente”.
Tuttavia, è utile precisare che l'interposizione della guaina anticalpestio adeguatamente calcolata e posata (descritta nel capitolo “VALUTAZIONE DELL'ISOLAMENTO DAL RUMORE
DI CALPESTIO DEI SOLAI”) sarebbe risultata utile all'incremento del potere fonoisolante del solaio dai rumori provenienti dl piano interrato.
***
Sulla scorta degli accertamenti evidenziati al punto precedente, pur con tutti i limiti derivanti dall'inapplicabilità, per il caso in esame, della disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), della legge
26 ottobre 1995 n. 447, il CTU affermava che per la costruzione ELunità immobiliare in proprietà al ricorrente, con esclusivo riferimento temporale alle conoscenze, alla professionalità, alle tecniche costruttive ed ai materiali impiegati all'epoca di progettazione
(2006) e costruzione degli stessi (2007-2008), non risultavano violazioni delle migliori regole ELarte salvo che per la realizzazione della ventilazione della cucina (in quanto carente di opportuno apparato silenziatore) e per la porzione riferibile alla pavimentazione del piano terreno (verso le autorimesse) ove si era rilevata una violazione della costruzione a regola ELarte a seguito della mancata posa in opera di apposito materassino
“desolidarizzante” tra la struttura del solaio e la pavimentazione.
Per la soluzione del primo difetto sopra elencato e riferito alla non corretta realizzazione del foro di ventilazione della cucina (obbligatorio per norma in caso di utilizzo di apparecchi a fiamma libera con diametro minimo mm. 100) il danno appare risolvile con la fornitura e posa in opera di opportuno silenziatore acustico realizzato con cilindro telescopico diametro mm. 160 tipo “RUMOR BLOCK – TUBO PIUMA 160” (ved. Schede tecniche all. M) da inserire nel foro esistente previo allargamento dello stesso mediante “carotatura” della muratura e successiva sigillatura. Tale soluzione, sulla scorta delle specifiche prestazionali riportate sulle schede tecniche del prodotto garantisce un abbattimento acustico certificato del rumore proveniente dall'esterno fino a 45dB su lunghezze di cm. 35 (nel caso in esame lunghezza circa cm. 38). Nell'impossibilita di verifica delle prestazioni ottenibili in opera a seguito di tale accorgimento la soluzione proposta trova conforto nel fatto che, con
15 espresso riferimento all'epoca di progettazione e costruzione e nell'inapplicabilità dei parametri del D.P.C.M., l'inserimento avrebbe perlomeno denotato un'attenzione al problema ed alla luce delle conoscenze e dei materiali disponibili all'epoca avrebbe potuto essere considerata come opera realizzata “a regola ELarte”.
Il sottoscritto C.t.u. ha ritenuto corretto stimare gli oneri necessari all'eliminazione dei vizi e delle relative cause facendo ricorso a parametri di mercato richiedendo, come indicato dal
Giudice, tre preventivi a primarie ditte operanti nel settore e specializzate nella posa dei materiali sopra individuati. In base a detti preventivi, il CTU quantificava il costo medio in euro 190,00 (euro centonovanta/00) + IVA.
Per quanto riguarda il secondo dei vizi rilevati e sopra elencati lo stesso risulta essere non eliminabile o meglio “non riparabile”. Infatti, posto che l'esecuzione di un solaio anti- calpestio ad opera d'arte consta di un pavimento e di un massetto sottopavimento galleggiante posato su una guaina o un pannello di rigidità dinamica adeguata, desolidarizzato rispetto alle partizioni laterali con fascia perimetrale, l'eliminazione di tale vizio e/o difetto comporterebbe una serie di operazioni volte alla demolizione delle pavimentazioni e del sottostante massetto, nonché degli impianti presenti (fino ad arrivare sulla struttura del solaio) non solo ELunità immobiliare in proprietà del ricorrente ma anche di quelle limitrofe nonché del vano scala, con la successiva ricostruzione degli stessi come sopra descritto.
È immediatamente rilevabile che data la natura e l'entità dei lavori necessari la loro realizzazione in tempi successivi alla loro naturale ed originaria costruzione comporta, oltre ad oneri assai elevati, il coinvolgimento di proprietà limitrofe che ben difficilmente
(potremmo dire sicuramente) ne acconsentirebbero l'esecuzione.
Ai fini della determinazione della svalutazione ELimmobile a causa della presenza di difetti “non riparabili” occorre preliminarmente determinare l'entità degli stessi mediante una ipotetica scala di limitato – rilevante – grave.
Nel caso in esame, visto che l'estensione del vizio e riferibile non solo all'intera unità immobiliare ma anche alle proprietà confinanti (con evidente rumore di immissione), si ritiene che il difetto possa rientrare nella categoria “rilevante”.
Tuttavia, tenuto conto che il prezzo delle unità immobiliari dichiarato nell'atto di provenienza a parte ricorrente risultava essere riferito non solo all'appartamento ma anche alla cantina ed all'autorimessa, in via cautelativa il CTU riteneva corretto, data l'incertezza di un'eventuale stima dei valori da attribuire alle singole unità immobiliari compravendute (appartamento, cantina, garage), applicare una riduzione della percentuale di svalutazione del prezzo limitando la stessa in misura pari al 15% da applicare sul valore totale pagato.
16 Conseguentemente per un valore totale pagato dall'acquirente pari ad euro 140.000,00
(centoquarantamila/00) l'entità economica del danno risultava essere pari a circa euro
21.000,00 (euro ventunomila/00);
Il CTU aggiungeva che durante le operazioni peritali, in particolare durante le operazioni di rilevamenti fonometrici strumentali, sia lui sia l'ausiliario arch. avevano avuto Persona_5 modo di verificare che, effettivamente, dagli appartamenti limitrofi si percepivano, seppur non in modo chiaro, le voci delle persone in essi presenti ed in particolare i colpi di tosse.
Non era stato possibile determinare se tale immissione sonora fosse dovuta a toni di voce particolarmente elevati delle persone presenti negli alloggi confinanti (accertamento che peraltro esulava dai compiti del Ctu); tuttavia il CTU confermava che, durante le ore notturne in presenza di silenzio assoluto (o quasi), tale fenomeno potesse definirsi fastidioso ed ai limiti della tollerabilità. Parimenti aveva potuto notare che, durante il passaggio dei veicoli sul giunto di dilatazione della struttura ELedificio (e della pavimentazione) si percepiva un rumore secco e puntuale che, oltre ad essere fastidioso, si poteva definire quasi intollerabile, in particolare nelle ore notturne.
Per quest'ultimo punto la soluzione andava cercata nella modifica ELattuale giunto di dilatazione della pavimentazione della corsia delle autorimesse con posizionamento di un giunto “a pettine” o in gomma, per l'eventuale miglioramento ELisolamento acustico di parete si suggerisce, in via del tutto informativa ed al solo scopo di completezza di indagini senza nulla aggiungere o modificare alle risultanze di cui ai quesiti precedenti, di procedere con un rivestimento delle pareti del soggiorno-cucina e della camera da letto, limitatamente alle porzioni confinanti con gli appartamenti di altra proprietà, mediante posizionamento con colla sul paramento esistente di pannelli aventi caratteristiche di isolante acustico (e termico) composito, costituito pannello Gypsotech Duplex dB-LIGNUM conforme alla norma UNI EN 14190 costituito da lastra Gypsotech GypsoLIGNUM BA 13
(tipo DEFH1IR secondo EN 520) accoppiata con poliuretano espanso riciclato rivestito da ambo i lati con un tessuto-non-tessuto (spessore mm 10) con successiva tinteggiatura e ripristino degli zoccoli battiscopa. Ribadendo la natura esclusivamente informativa della presente considerazione il C.t.u. ha ritenuto utile procedere alla stima del costo necessario per le operazioni di cui sopra facendo ricorso a parametri di mercato richiedendo pertanto numero tre preventivi a ditte operanti nel settore edile e specializzate nell'esecuzione di opere in cartongesso e tinteggiature.
In base ai preventivi acquisiti e tenuto conto degli ulteriori oneri (- spese tecniche: parcelle del progettista e del direttore dei lavori per permessi comunali e oneri di sicurezza riassumibili in circa 500,00 IVA compresa circa;
- spostamento dei mobili per poter fare il lavoro di controplaccaggio delle pareti -considerata la ridotta superficie ELappartamento occorre tenere presente anche l'eventuale parziale smontaggio- ed un secondo spostamento -ed eventuale rimontaggio- dei mobili per ripristinare la situazione iniziale
17 ELabitazione quantificabile in circa euro 450,00 IVA compresa;
- permanenza in albergo per la durata del lavoro, stimato in circa tre giorni e pertanto quantificabile in circa 400,00 euro;
- pulizie al termine dei lavori dei muratori quantificabile in circa euro 100,00 IVA compresa), il costo totale era quantificato in euro 3.200,00 Iva compresa.
A completezza di quanto sopra suggerito, il CTU osservava che i suggeriti lavori di rivestimento delle pareti tra gli alloggi, pur determinando un miglioramento della vivibilità delle unità immobiliari non costituivano alternativa al difetto riscontrato in merito alla mancanza dello strato desolidarizzante tra la struttura del solaio e la pavimentazione e non potevano concorrere alla eventuale riduzione ELentità economica del danno stimato;
i lavori suggeriti avrebbero determinato una riduzione, seppur contenuta, della superficie utile dei locali, senza comunque compromettere le dimensioni e le superfici minime prescritte dalle norme vigenti in materia di igienico sanitaria e di salubrità degli ambienti
e/o dei regolamenti edilizi attualmente vigenti.
***
L'accertamento svolto in sede di ATP non esige alcuna integrazione o addirittura rinnovazione: le lacune indicate da parte attrice a pag. 11 della comparsa conclusionale sono apparenti, atteso che il CTU ha chiaramente preso in considerazione anche i parametri previsti dal DPCM e per ciascuna delle doglianze ha chiaramente indicato se i valori accertati fossero maggiori o minori di detti parametri;
ha valutato anche le parti comuni ELedificio pur prendendo atto che il quesito era più limitato e ha espresso nell'ultimo paragrafo anche le sue valutazioni sulla “tollerabilità” dei rumori, quantomeno a livello di esperienza personale, peraltro particolarmente qualificata.
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In ordine ai parametri previsti dal DPCM 5.12.1997, va osservato che l'art. 11 legge n.
88/2009 (pubblicata sulla G.U. del 14.07.2009) prevedeva che: 1. Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e
l'omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità
e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela ELambiente esterno e ELambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle relative norme di attuazione.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare
18 riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n.
447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;
b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto ELimpianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002. […]
5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre
1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. […]
La norma era oggetto di modifica da parte della legge n. 96/2010 che, in particolare, sostituiva il comma 5 sopra riportato con la seguente previsione:
5. In attesa ELemanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato.
La disposizione aveva quindi valore interpretativo e pertanto applicazione retroattiva, ed è su questo profilo che veniva censurata dalla Corte Costituzionale che con sentenza
29/05/2013, n.103 dichiarava la illegittimità costituzionale ELart. 15, comma 1, lett. c), l.
4 giugno 2010, n. 96, sostitutivo ELart. 11, comma 5, l. 7 luglio 2009, n. 88.
La Corte riteneva infatti che, premesso che il divieto di retroattività della legge, previsto dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 cost. e il legislatore può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, la disposizione censurata, la quale prevede che l'art. 11, comma 5, l. 7 luglio 2009, n. 88, sia sostituito dalla norma di interpretazione autentica viola i principi di ragionevolezza, eguaglianza e legittimo affidamento, in quanto, nel caso di specie, la retroattività non trova giustificazione nella tutela di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale", ai sensi della convenzione europea dei diritti ELuomo e delle libertà fondamentali (Cedu), e la disposizione stessa incide su rapporti ancora in corso, vanificando il legittimo affidamento di coloro che hanno acquistato beni immobili nel periodo nel quale vigeva ancora la norma
"sostituita", che, a tutela di tale affidamento e della certezza del diritto, specificava che la sospensione ELapplicazione nei rapporti tra privati delle norme sull'inquinamento
19 acustico degli edifici valesse per il futuro, in riferimento agli "alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" (Sent. n. 274, 393 del 2006, 234 del
2007, 24, 311 del 2009, 209 del 2010, 236, 257, 41, 271 del 2011, 15, 78 del 2012).
Pertanto, l'illegittimità costituzionale ha colpito l'art. 15 per la sua portata interpretativa (e quindi retroattiva) non ragionevole e non giustificabile, e non l'art. 11 comma 5 legge n.
88/2009 nella sua originaria formulazione che riferiva la sospensione ELapplicazione delle norme sull'inquinamento acustico degli edifici al futuro, ossia agli “alloggi sorti” successivamente al 29 luglio 2009.
Osservava infatti la Corte Costituzionale che il contenuto interpretativo della norma censurata andava ad incidere su rapporti ancora in corso, vanificando il legittimo affidamento di coloro che hanno acquistato beni immobili nel periodo nel quale vigeva ancora la norma "sostituita", (come nel caso di specie) di cui all'art. 11, comma 5, della legge n. 88 del 2009, che, a tutela di tale affidamento e della certezza del diritto, specificava che la sospensione ELapplicazione nei rapporti tra privati delle norme sull'inquinamento acustico degli edifici valesse per il futuro, in riferimento agli «alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge». Al contrario, la norma impugnata, oltre a ledere il legittimo affidamento sorto nei soggetti suddetti, contrasta con il principio di ragionevolezza, in quanto produce disparità di trattamento tra gli acquirenti di immobili in assenza di alcuna giustificazione, e favorisce una parte a scapito ELaltra, incidendo retroattivamente sull'obbligo dei privati, in particolare dei costruttori-venditori, di rispettare i requisiti acustici degli edifici stabiliti dal d.P.C.M. 2 dicembre 1997, di attuazione ELart. 3, comma 1, lettera e), della legge n. 447 del 1995.
Va quindi tenuto conto, quale parametro per valutare la realizzazione del fabbricato a regola d'arte anche quanto stabilito dal DPCM 2.12.1997 la cui applicazione, all'epoca della realizzazione ELimmobile e ELacquisto da parte di non era sospeso, Pt_1 riferendosi l'art. 11 comma 5 legge n. 88/2009 al futuro, ossia agli alloggi sorti dopo la sua entrata in vigore. L'espressione è francamente infelice perché implica che si identifichi il momento specifico in cui un alloggio sia sorto, soprattutto per le fattispecie quali quella in esame in cui il fabbricato è stato autorizzato con permesso di costruire del 18.10.2016 e in cui l'inizio lavori è stato presentato il giorno successivo, ma poi vi sono state due varianti a cavallo della entrata in vigore della legge n. 88/2009. Tuttavia, si concorda con il CTU e con parte attrice che i parametri in oggetto rappresentano un valido criterio valutativo della corretta esecuzione dei lavori “a regola d'arte”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU pertanto sono da confermare, salva la precisazione e integrazione in punto quantificazione del danno.
RESPONSABILITÀ EX ART. 1669 C.C.
È noto che il venditore di unità immobiliari che ne curi direttamente la costruzione risponde dei gravi difetti (art. 1669 c.c.) quali devono ritenersi quelli da cui derivi una
20 cattiva utilizzazione di esse, nei confronti degli acquirenti;
dalla natura del contratto di appalto - che ha per oggetto l'espletamento di un'attività da eseguire a regola d'arte con l'ausilio di regole tecniche - discende, invero, il principio secondo cui l'esecuzione dei lavori non solo deve avvenire con l'osservanza della perizia che inerisce a ciascun campo di attività, ma anche che l'opera stessa, nella progettazione ed esecuzione, deve corrispondere alla funzionalità ed utilizzabilità previste dal contratto;
ne consegue che l'appaltatore ha l'obbligo di consegnare l'opera conforme a quanto pattuito ed, in ogni caso, eseguita a regola d'arte (Cass. Sez. 2, 10/05/2004, n. 8854; Cass. Sez. 2, 26/07/1999,
n. 8075).
Secondo la giurisprudenza di legittimità la nozione di difetto di costruzione ricomprende anche alterazioni che non investono parti essenziali ELimmobile ma quegli elementi secondari o accessori funzionali all'impiego duraturo ELopera e tali, pertanto, da incidere in modo considerevole sul godimento ELimmobile (Cass. civ., II 4 ottobre 2011 n.20307,
Cass. civ., II, 19 febbraio 2007 n.3752).
Tra questi difetti la giurisprudenza ha considerato rientranti quelli relativi all'isolamento non solo termico ma anche acustico: vedi Corte appello Firenze sez. I, 26/04/2023, n.877: I vizi “acustici”, essendo idonei a pregiudicare in modo rilevante il godimento e la funzionalità ELimmobile, integrano “gravi difetti” ai sensi e per gli effetti ELart. 1669 c.c.. Tale norma prescrive che i vizi debbano manifestarsi entro dieci anni dal compimento ELopera e che la denunzia debba essere effettuata entro l'anno dalla scoperta. In particolare, il termine per la denuncia del vizio decorre dal momento della sua conoscenza “tecnica”, pertanto, il dies a quo che fa scattare il termine di decadenza annuale decorre dall'accertamento da parte di un consulente di parte o d'ufficio. Il controllo sul momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita è riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità. Vedi Tribunale Livorno, 20/01/2020, n.60: In tema di inadeguato isolamento acustico degli immobili va qualificata sub specie di azione ex art. 1669 c.c. con conseguente soggezione ai relativi termini di decadenza in punto di denunzia dei gravi vizi (un anno dalla scoperta) ed in punto di prescrizione della relativa azione da parte del committente (un anno dalla denunzia). I gravi difetti che, ai sensi ELart. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità ELappaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. Nel novero dei "gravi vizi" va collocato anche l'inadeguato isolamento acustico ELimmobile, nell'assunto che la nozione di difetto di costruzione ricomprenda anche alterazioni che non investono parti essenziali ELimmobile ma quegli elementi secondari o accessori funzionali all'impiego duraturo ELopera e tali da incidere in modo considerevole sul godimento ELimmobile; Cassazione civile sez. II, 09/01/2020,
21 n.187: Configurano gravi difetti ELedificio, a norma ELart. 1669 c.c., anche le carenze costruttive ELopera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento
e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte e anche se incidenti su elementi secondari e accessori ELopera (nella specie, i difetti costruttivi lamentati avevano determinato l'insorgere di isolati fenomeni di muffe e di tracce di umidità, oltre a dedotta mancanza di adozione di accorgimenti particolari finalizzati all'isolamento acustico, peraltro non richiesti dall'ente comunale), purché tali da incidere negativamente e in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.
Peraltro, tali difetti, pur afferendo a elementi secondari e accessori che non incidono sulla stabilità e durata ELopera, pregiudicano il godimento ELimmobile in modo considerevole sia nel tempo sia nella sua funzionalità di abitazione residenziale.
(Cassazione civile sez. 2 n. 22093 del 04/09/2019)
Quanto alla tempestività della denuncia, è noto che ai fini della proponibilità ELazione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento ELopera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione, la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi. Quest'ultima, a sua volta, deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione ELopera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese (Cass. sez. 2 n. 13707 del 18/05/2023; vedi anche Cass. sez. 2 n.
27693 del 29/10/2019: In tema di garanzia per gravi difetti ELopera ai sensi ELart. 1669
c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. Nondimeno, qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici.).
22 Nel caso di specie, se può ritenersi immediatamente percepibile il “disturbo acustico”
(ossia la manifestazione del difetto), non altrettanto è per la comprensione della relativa causa, che ha richiesto approfondimenti tecnici specialistici per accertarne la fonte e la ricollegabilità a difetti progettuali/costruttivi: .parte attrice appena ha preso cognizione della rilevanza del problema e delle sue cause per come ipotizzate dall'ing. e dall'ing. PE
RO (relazioni del maggio 2015 e del 9.07.2015), inviava ai convenuti la denuncia
(doc. 7 attore) e quindi introduceva accertamento tecnico preventivo in data 11.05.2016.
Va aggiunto che la circostanza che il progetto e il capitolato non prevedevano il materassino “desolidarizzante” tra la struttura del solaio e la pavimentazione non equivale certamente a consapevolezza del vizio, che non era affatto apparente, ma occulto, essendo stato necessario condurre più accertamenti tecnici al fine di valutarne la fonte. La mancata previsione di detta opera è proprio il grave difetto che consente l'applicazione ELart. 1669 c.c. e, per l'acquirente ELimmobile in costruzione non rappresenta affatto un vizio conosciuto e accettato, attesa l'impossibilità per lui di valutare le corrette soluzioni tecniche per garantire il rispetto dei parametri di isolamento termico e acustico.
La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione ELopera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, (Cass. sez. 2 n. 29251 del 13.11.2024; vedi anche Cass. sez. 2 n. 29218 del
06/12/2017 : In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra
l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale).
Nel caso di specie va affermata la responsabilità solidale ex art. 1669 c.c. dei convenuti e , per come allegata dall'attore, atteso che P_ Parte_2 Parte_2 rivestì nel caso in esame il ruolo di progettista e direttore dei lavori e i difetti di isolamento acustico derivano (secondo le previsioni minimali del CTU) dalla errata realizzazione del foto di ventilazione del locale cucina-soggiorno e dalla mancata previsione di un materassino anticalpestio o comunque di un pannello idoneo a garantire la desolidarizzazione della pavimentazione del solaio che avrebbe incrementato il potere fonoisolante del solaio sia rispetto ai rumori provenienti dagli alloggi confinante sia rispetto a quelli provenienti dal piano interrato (autorimessa). Applicando i parametri di cui al DPCM del 1997, inoltre, risulta non conformi alla regola d'arte anche l'isolamento di facciata (pag. 22 della relazione peritale), laddove l'apposizione del silenziatore acustico per il foro di ventilazione del locale cucina-soggiorno è soluzione che non pone del tutto rimedio a dette carenze.
23 *** aveva stipulato con una polizza di assicurazione P_ Controparte_2 decennale postuma per danni diretti all'immobile (assicurazione ELimmobile in riferimento all'art. 4 legge n. 210/2004) con la quale si obbligava nei confronti del
Contraente e in favore ELassicurato (ossia l'acquirente ELimmobile), a indennizzare l'assicurato per la quota di proprietà, i danni materiali e diretti all'immobile assicurato;
l'obbligo della società assicuratrice consisteva, relativamente all'immobile, nell'indennizzo dei danni materiali e diretti all'immobile assicurato da uno dei seguenti eventi: - rovina totale o parziale;
gravi difetti costruttivi;
purchè detti eventi siano derivati, come previsto dall'art. 1669 del codice civile, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione e abbiano colpito parti ELimmobile destinate per propria natura a lunga durata.
Il chiaro riferimento all'art. 1669 c.c. esclude la copertura assicurativa per i difetti che rientrino nel disposto ELart. 1667 c.c., ma non può -attraverso il mero richiamo alle definizione- limitare l'ambito applicativo della norma ed escludere la copertura per vizi che sono qualificabili nell'alveo dei “gravi difetti”.
Peraltro, la polizza era stata rilasciata ai sensi della legge n. 210/2004 che delegava il governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, uno o piu' decreti legislativi recanti norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata, con particolare riferimento a forme di tutela ELacquirente, imponendo l'obbligo che il costruttore fornisca altresì garanzie per il risarcimento al quale sia tenuto ai sensi della vigente disciplina per vizi e difformità che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o ELatto definitivo di assegnazione. La delega veniva attuata con il D.
Lgs n. 122/2005 che all'art. 4 (Assicurazione ELimmobile) prevede proprio che 1. Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio ELacquirente
e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi ELarticolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
Una volta qualificati i difetti costruttivi nell'alveo di cui all'art. 1669 c.c., la CP_2 ne risponde direttamente verso l'attore beneficiario, che ha dunque azione diretta
[...] nei suoi confronti.
24 Dalla struttura della polizza e dalla sua funzione, deriva che, ove il pagamento venga effettuato dall'assicurato la sarà tenuta a tenerla indenne da P_ Parte_3 tutto quanto corrisposto al danneggiato per capitale, interessi e spese, come richiesto da infatti, la Assicurazione si è obbligata nei confronti del contraente a P_ corrispondere l'indennizzo direttamente al beneficiario, sicché se il risarcimento del danno
è pagato (per effetto della solidarietà della condanna verso l'attore) non dall'assicurazione ma dal contraente, quest'ultimo avrà regresso verso la sua assicurazione.
QUANTIFICAZIONE DEI DANNI.
Per la quantificazione del danno, occorre prendere le mosse dagli accertamenti svolti dal
CTU, che, come si è visto, ha per un verso calcolato i costi per l'eliminazione dei difetti ovviabili (con riferimento alla errata realizzazione del foro di ventilazione del locale cucina- soggiorno per euro 190,00 + iva) e per altro verso ha tenuto conto dei difetti non eliminabili quantificando il pregiudizio nel minor valore della proprietà, quantificando tale danno nella percentuale del 15% del prezzo pagato, pari a euro 140.000.
Tale valutazione va integrata alla luce delle seguenti considerazioni:
-applicando i parametri di isolamento acustico del DPCM 2.12.1997, risulta non conforme l'isolamento della facciata (pag. 22 e seguenti CTU), che quindi non può essere interamente eliminato con la realizzazione di un silenziatore acustico al foro di aerazione, ma è in gran parte non eliminabile;
-la soluzione di procedere con un rivestimento delle pareti del soggiorno-cucina e della camera da letto limitatamente alle porzioni confinanti con gli appartamenti altrui (per un costo di euro 3.200,00 iva compresa), se attenua le conseguenze ELinefficiente isolamento realizzato dal costruttore, comporta una riduzione dimensionale delle stanze che, pur non incidendo sulla loro conformità alle norme vigenti in materia igienico sanitaria e di salubrità, riduce comunque il godimento ELimmobile da parte del proprietario.
Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che il danno vada in gran parte risarcito sotto forma di riduzione del valore ELimmobile, che si ritiene congruo indicare nel 20% del prezzo corrisposto dall'attore per l'acquisto ELimmobile (ossia la sua valorizzazione da parte dei contraenti), per un importo di euro 28.000,00 che tiene già conto del costo, peraltro minimo, per alleviare il difetto di insonorizzazione dovuto al foro di aerazione.
A tale somma andrà aggiunto il costo di euro 3.200,00 per ridurre l'immissione dei rumori per cucina-soggiorno e camera da letto.
La riduzione di valore del bene deve far riferimento, appunto, alla valorizzazione che le parti ne hanno dato in sede di rogito di compravendita e quindi al netto ELIVA che è una imposta che l'acquirente incassa ma poi deve corrispondere.
Il valore del bene va ritenuto quello dichiarato dalle parti nel rogito di compravendita;
i pagamenti in denaro per euro 20.000 che costituirebbero il “nero” non sono provati e non possono essere provati per testimoni in base al combinato disposto degli artt. 2726 e 2721
25 c.c.; né tale circostanza, che non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, può ritenersi provato ex art. 115 c.p.c.
Non spetta alcun importo per i difetti costruttivi relativi alle parti comuni laddove il suggerimento di modificare l'attuale giunto di dilatazione della pavimentazione della corsia delle autorimesse posizionando un giunto a pettine o in gomma è soluzione tecnica relativa alle parti comuni finalizzata a ridurre le emissioni acustiche e non a porre rimedio a difetti costruttivi delle parti comuni stesse (il giunto è correttamente posizionato e idoneo allo scopo). È un suggerimento che il CTU ha esposto al fine di limitare il disagio acustico, laddove l'attuale soluzione tecnica del giunto non è sbagliata né difforme dalle norme tecniche.
***
Quanto al danno non patrimoniale, deve osservarsi che -pur dando per accertato che a causa dei difetti costruttivi vi siano immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità- il danno non patrimoniale non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie, quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) e a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé ELesistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità. (Cass. sez.
6-3 n.
19434 del 18/07/2019)
È invero ormai generalmente riconosciuta, almeno in via di principio, l'antiteticità del concetto di danno in re ipsa — il quale, anche letteralmente, postula la coincidenza del danno risarcibile con l'evento dannoso (e al quale pure, in passato, non va dimenticato, si era fatto ricorso, per giustificare la risarcibilità del danno biologico, attraverso l'elaborazione del concetto, sovrapponibile, di danno-evento: v. Corte cost. n. 184 del
1986) — rispetto al sistema di responsabilità civile, fondato all'opposto sulla netta distinzione, ex artt. 1223 e 2056 cod. civ., tra fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, produttivo del danno e il danno stesso, da identificare nelle conseguenze pregiudizievoli di quel fatto, nella loro duplice possibile fenomenologia di
«danno emergente» (danno «interno», che incide sul patrimonio già esistente del soggetto) e di «lucro cessante» (che, di quel patrimonio, è proiezione dinamica ed esterna), come tale apprezzabile sia in ambito patrimoniale che non patrimoniale (v. Cass.
17/01/2018, n. 901, in motivazione, pag. 27): perdita-danno emergente-sofferenza interiore, da un lato, e, dall'altro, mancato guadagno-lucro cessante-danno alla persona nei
26 suoi aspetti esteriori/relazionali. In ambito di responsabilità aquiliana ciò è definitivamente chiarito dalle sentenze c.d. di SA NO (Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) che, proprio con riferimento al danno non patrimoniale, evidenziano come il sistema fornisce una struttura ELillecito «articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno- conseguenza)», essendo l'evento dannoso rappresentato dalla «lesione ELinteresse protetto». Pertanto, quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, «che deve essere allegato e provato»; non è accettabile la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, ovvero come danno-evento, e parimenti da disattendere è la tesi che colloca il danno appunto in re ipsa, perché così «snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza ELeffettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo».
È ben vero che la prova del pregiudizio (sofferto a causa della lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane assolta conseguente alle immissioni intollerabili) può — e anzi normalmente non potrà che — essere fornita attraverso presunzioni (come nel caso considerato da Cass. 03/10/2018, n. 23754, ove si evidenzia che il complessivo materiale probatorio comprovava «un quadro sufficientemente chiaro e completo dei disagi sofferti dalla famiglia ..., con i trasferimenti fuori di casa, le assenze a scuola dei figli e le altre circostanze sopravvenute in dipendenza della difficile vivibilità della casa»). Ciò, tuttavia, è ben diverso dall'affermare che il danno da immissioni intollerabili sia da considerare in re ipsa. (vedi Cass. sez. 3 n. 2203 del
22/01/2024: In tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni).
Nel caso di specie, accertata la gravità del vizio per mancato adeguato isolamento acustico con conseguente intromissione nella vita quotidiana di rumori (e voci) provenienti dagli alloggi vicini e del rumore secco e puntuale dovuto al passaggio delle vetture sul giunto di congiunzione del pavimento delle autorimesse, nulla è stato allegato dall'attore quanto alle ripercussioni che tale circostanza ha concretamente determinato sulla sua vita, abitudini, serenità e stile di vita. Né sotto tale profilo appaiono rilevanti le prove orali dedotte (e non ammesse dal giudice) perché si appuntano sulla condotta molesta dei vicini di casa (che, in tesi, potrebbe anche in sé aver travalicato i limiti di buona educazione e aver turbato la quiete ELattore a prescindere dai difetti acustici del suo immobile), laddove inoltre l'unica circostanza capitolata che riguarda i riflessi di tali comportamenti
27 dei vicini attiene alle condotte ELattore (quasi ossessive, peraltro) finalizzate ad acquisire prove dei rumori provenienti dall'alloggio occupato dai signori e . Per_6 Per_7
***
Il danno risarcibile è pertanto liquidabile in euro 31.900,00 (pari a euro 28.000,00 + euro
3.900 (rivalutazione del costo per l'esecuzione del rivestimento, costo valutato dal CTU alla data EL11.07.2017).
Su tale somma, quantificata ad oggi, spettano gli interessi nella misura legale dall'acquisto ELimmobile alla pubblicazione della presente sentenza sulla somma devalutata a quella data e calcolati poi sull'importo anno per anno rivalutato. Dalla pronuncia della sentenza decorreranno gli interessi legali fino al saldo.
A tale importo vanno aggiunti i costi per gli accertamenti peritali di parte eseguiti prima della denuncia dei difetti e al fine di supportare la domanda, atteso che si tratta di esborsi che l'attore ha dovuto sostenere per accertare la causa delle rumorosità della sua proprietà. In base ai doc. 30 e 31 gli stessi ammontano a complessivi euro 3.494,97, oltre interessi legali dagli esborsi al saldo.
Come si è anticipato, tali danni sono posti a carico delle parti convenute in via solidale, per e ex art. 1669 c.c. e per a titolo contrattuale P_ Parte_2 Parte_3 in qualità di beneficiario della polizza postuma decennale.
***
Domanda di manleva di nei confronti di ZU NC. Parte_2
Mentre l'attore ha azione diretta verso la in quanto beneficiario della Parte_3 polizza postuma decennale, la ZU NC è stata citata in giudizio dall'assicurato per essere manlevato in caso di condanna. Parte_2
ZU NC ha negato l'operatività della polizza assumendo per un verso che la stessa copre la responsabilità ELassicurato per rovina totale o parziale delle opere soltanto a favore del committente e non a favore di terzi e per altro verso che il sinistro sarebbe fuori dalla copertura assicurativa sotto il profilo temporale.
Premesso che non ha speso una parola per replicare a tali eccezioni Parte_2
(proponibili anche per il caso di tardiva costituzione perché rappresentano difese finalizzate al rigetto della domanda per difetto di operatività della polizza) e che la
Assicurazione ha sempre interloquito sulle proposte conciliative, anche dichiarandosi favorevole, va comunque osservato che le difese sono infondate.
Quanto all'oggetto ELassicurazione, è previsto (art. 1) che La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati: i. a terzi (escluso il Committente) nell'espletamento delle
Prestazioni professionali svolte in qualità di ingegnere o architetto. Limitatamente alle
Perdite patrimoniali - compresi i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di
28 attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
al Committente a) Per morte, per Lesioni personali e per danni a Cose nell'espletamento delle Prestazioni professionali svolte in qualità di Ingegnere o RCitetto;
b) Per danni alle opere progettate
e/o dirette provocati esclusivamente da Rovina totale o parziale delle opere stesse nell'espletamento delle attività di progettazione e direzione lavori delle opere definite nell'articolo 14, capo secondo della Legge del 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche, con esclusione di strade ferrate e ferrovie, impianti teleferici e funicolari, bacini e dighe, opere subacquee. La copertura è chiaramente più ampia per la responsabilità verso terzi, che copre qualsiasi danno cagionato nell'espletamento delle prestazioni professionali, ivi comprese la progettazione e direzione lavori come nel caso di specie.
Quanto al perimetro temporale, nelle condizioni generali (Norme Comuni, Validità della garanzia- pag. 13 di 33) è previsto che L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all' nel corso del periodo di efficacia Parte_7 ELAssicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall' non oltre dieci anni prima della data di effetto Parte_7 ELAssicurazione e purché tali comportamenti non siano noti all' stesso prima Parte_7 della stipulazione della Polizza. La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di Risarcimento a termini di
Polizza.
Nel caso di specie, l'Assicurazione aveva effetto dal 10.05.2015 e quindi quando non erano ancora decorsi dieci anni dalla concessione del permesso di costruire e ELinizio dei lavori;
la richiesta risarcitoria risale al 14.07.2015 sicché la contestazione circa i suoi comportamenti non era nota all'assicurato prima della stipulazione della polizza, sicché non poteva né doveva essere dichiarata dal contraente.
ZU poi precisa che la polizza copre soltanto la responsabilità propria ELassicurato e non quella solidale, chiedendo pertanto che sia accertata la quota di responsabilità a lui ascrivibile rispetto a quella solidale di P_
Su questo punto va rilevato: -che le parti convenute, che si sono costituite con unitaria difesa, non hanno chiesto di determinare le rispettive quote di responsabilità
(quantomeno a fini di regresso); -che non è possibile sulla scorta degli accertamenti tecnici svolti accertare la specifica misura della gravità della rispettiva colpa e ELentità delle conseguenze che ne sono determinate (elementi indifferenti per l'attore e non valorizzati dai convenuti): -che pertanto soccorre l'art. 2055 comma 3 e le singole colpe si presumono uguali.
Spese di lite
Le spese di lite tra attore e convenuti seguono la soccombenza.
29 Le stesse riguardano sia il presente giudizio, sia quello di accertamento tecnico di ufficio nel quale le ragioni del ricorrente hanno trovato conferma e valorizzazione, tenuto anche conto della sempre dimostrata disponibilità di parte attrice ad una soluzione transattiva, già in fase di atp e ELatteggiamento oppositivo fermo dei convenuti anche agli accertamenti fonometrici.
Tenuto conto del valore della controversia (euro 31.900,00), della natura della causa, ELattività difensiva svolta, della documentazione prodotta a giustificazione degli esborsi, della media complessità della lite, della nota spese depositata da parte attrice, le spese di lite di parte attrice sono liquidate:
-per la fase di ATP: in euro 2.910,00 per compenso difensivo (euro 945 per la fase di studio, euro 750 per la fase introduttiva ed euro 1215 per la fase istruttoria, come da nota spese che indica importi inferiori agli attuali medi), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, euro
488,04 per esborsi, euro 7.199,33 per compenso del CTU ed euro 1.910,05 per compenso del CTP;
-per la presente fase di merito: in euro 7.616,00 per compenso difensivo (euro 1701 per la fase di studio, euro 1204 per la fase introduttiva, euro 1806 per la fase istruttoria ed euro
2905 per la fase decisoria) oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge;
competono inoltre euro 803,18 per anticipazioni esenti.
Le spese legali tra convenuto chiamante e ZU NC e le spese Parte_2 tra e sono integralmente compensate, tenuto conto della P_ Parte_3 posizione difensiva delle assicurazioni (parzialmente aderente alle difese degli assicurati quanto al merito della domanda ELattore), della assenza di difesa del chiamante sui Pt_2 profili evidenziati dall'assicurazione e sulla posizione conciliativa della assicurazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3619/2020 R.G.T. promossa da nei confronti di e Parte_1 P_ Parte_2 [...]
, con la chiamata in causa di Controparte_5 Controparte_3 rappresentanza generale per l'Italia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
[...] reiette, così decide:
1) in accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuti e condanna i convenuti P_
e , in solido tra loro e per i titoli di
[...] Parte_2 Controparte_5 cui in domanda, al risarcimento dei danni in favore di che si liquidano in Parte_1 euro 31.900,00 oltre agli interessi legali dall'acquisto alla pubblicazione della sentenza, calcolati sulla somma devalutata a quella data e poi anno per anno rivalutata, nonché in euro 3.494,97 oltre interessi legali dai singoli esborsi alla pubblicazione della sentenza, oltre sull'intera somma gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
30 2) condanna i convenuti e P_ Parte_2 Controparte_5
, in solido tra loro al rimborso delle spese processuali in favore di parte attrice, che si
[...] liquidano in euro 2.910,00 per compenso difensivo, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, euro 488,04 per esborsi, euro 7.199,33 per compenso del CTU ed euro 1.910,05 per compenso del CTP quanto al procedimento di accertamento tecnico di ufficio e in euro
7.616,00 per compenso difensivo oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge ed euro
803,18 per anticipazioni esenti;
3) dichiara tenuta a tenere indenne da Controparte_5 P_ quanto la stessa dovesse pagare all'attore in forza della condanna solidale di cui ai capi 1) e
2) e a manlevare e tenere indenne Controparte_3 [...]
da quanto lo stesso dovesse pagare all'attore, nella rispettiva quota del 50% Pt_2 ciascuna;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e P_ [...]
e tra e Controparte_5 Parte_2 Controparte_3
[...]
Così deciso in Cuneo il 12/06/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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