TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/11/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3743/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3743/2024, promossa da:
(c.f. , con l'avv. SARA Parte_1 C.F._1
OP
ricorrente nei confronti di:
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza del 12/11/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. e art. 14 del D.lgs. n. 150/2011, l'avv. ha chiesto la condanna di al pagamento in Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 suo favore della somma di € 13.188,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compensi per prestazioni professionali rese a favore del convenuto.
In sintesi, il ricorrente ha dedotto di avere assistito il convenuto:
nella causa R.G. n. 15000225/2012 instaurata avanti al Tribunale di
Bergamo, Sezione Distaccata di Grumello del Monte, nella quale il sig. conveniva in giudizio i sig.ri e e la società CP_1 Pt_2 Pt_3 [...]
per vederli condannare alla ripetizione in proprio favore della Controparte_2
somma di € 100.000,00;
nel giudizio di impugnazione R.G. n. 1718/2019 avanti alla Corte di
Appello di Brescia, nel quale il sig. si costituiva per resistere CP_1
all'impugnazione del sig. della sentenza n. 1147/2016 del Parte_4
Tribunale di Bergamo.
Il convenuto è rimasto contumace.
All'udienza del 12/11/2025 la difesa del ricorrente ha discusso oralmente la causa e precisato le conclusioni, insistendo anche per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata all'udienza del 20/11/2024. La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c..
*** *** ***
1. Giova premettere che la sussistenza della competenza del Tribunale adito a conoscere anche della domanda formulata dal ricorrente in relazione al giudizio dallo stesso patrocinato avanti alla Corte di Appello di Brescia sussiste in ragione dell'applicabilità al caso che occupa del foro esclusivo del consumatore (v. Cass.
n. 26003/2023: “il foro previsto dall'art. 14 del d.lgs. 150/2011, per le cause aventi ad oggetto compensi per l'attività professionale prestata dall'avvocato in ambito giudiziario civile, non può prevalere su quello del consumatore stabilito dal codice del consumo, come già affermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la pronuncia n. 4485/ 2018 in un obiter dictum
pagina 2 di 5 e ribadito da successive pronunce (v. Cass. 8598/2018, Cass. 38264/2021, Cass.
7357/2022 e Cass. 8406/2022)”).
2. Ciò posto, il ricorrente ha in primo luogo documentato il conferimento dell'incarico professionale in relazione a entrambi i giudizi indicati in premessa, versando in atti le procure alle liti allo stesso conferite dall'odierno convenuto (v. docc. 2 e 43 ric.).
3. Il ricorrente ha altresì provato documentalmente l'attività svolta, allegando gli atti depositati e i verbali attestanti la partecipazione alle udienze (cfr., in particolare, con riferimento alla causa R.G. n. 15000225/2012 avanti al Tribunale di Bergamo, Sezione Distaccata di Grumello del Monte, i docc. da n. 2 a n. 18 e, con riferimento alla causa R.G. n. 1718/2019 avanti alla Corte di Appello di
Brescia, i docc. da n. 22 a n. 39).
Il ricorrente ha altresì prodotto la corrispondenza informativa intercorsa con il cliente, odierno convenuto (v. docc. 20, 40, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 ric.).
4. I compensi quantificati dal ricorrente nelle notule prodotte sub docc. 19 e 41 devono ritenersi congrui, in quanto coerenti con le attività documentate e conformi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 (ratione temporis in vigore al momento dell'esaurimento dell'attività: v. Cass. n. 4949/2017) applicabili alle cause per le quali l'avvocato ricorrente ha prestato la propria assistenza.
A ciò si aggiunga che, a mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in relazione ai compensi ed alle voci di spesa indicate in parcella è noto
l'orientamento di questa corte che attribuisce valore di prova alla parcella redatta unilateralmente dal professionista in assenza di specifiche contestazioni del cliente;
la stessa deve infatti ritenersi assistita da una presunzione di veridicità, poiché l'iscrizione all'albo del
pagina 3 di 5 professionista è una garanzia della sua personalità (v. Cass. SS.UU. n. 14699/2010)” (cfr., ex multis, Cass. n. 3194/2016).
5. Il convenuto, onerato della prova del pagamento estintivo del credito vantato dal ricorrente (v. Cass. S.U. n. 13533/2001), è rimasto contumace e nulla ha provato.
Pertanto, la domanda del ricorrente deve ritenersi fondata e merita di essere accolta.
In conclusione, il convenuto deve essere condannato al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 13.188,17 (somma già inclusiva del rimborso del 15% per spese forfettarie ex art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014, oltre che di I.V.A. e
C.P.A.).
Su tale somma sono altresì dovuti al ricorrente gli interessi moratori
(espressamente richiesti) al tasso legale, ossia (i) al saggio di cui all'art. 1284, I comma c.c. dal 19/9/2023 (data di ricezione della messa in mora documentata: v. doc. 42 ric.) fino alla data della domanda, ai sensi degli artt. 1224 e 1219, I comma c.c., e (ii) al saggio di cui all'art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda (ossia dal deposito del ricorso avvenuto il 21/6/2024) fino al saldo effettivo.
Non può, di contro, applicarsi la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta (v. Cass. n. 38588/2021) e stante l'assenza di prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1224, II comma c.c..
6. Seppure la domanda di condanna del convenuto formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. risulti astrattamente ammissibile in quanto tempestiva (v.
Cass. n. 14911/2018), non si ritengono in concreto sussistenti i presupposti di applicabilità della richiamata disposizione codicistica, stante il fatto che la pagina 4 di 5 contumacia del convenuto non può considerarsi idonea a concretare un abuso dello strumento processuale (v., in tale condivisibile senso, Trib. Varese, sent.
16/2/2011).
7. Le spese seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come da ultimo aggiornato dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna il convenuto al pagamento a favore del ricorrente della somma di
€ 13.188,17 (oneri accessori inclusi), oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi e in € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 19 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3743/2024, promossa da:
(c.f. , con l'avv. SARA Parte_1 C.F._1
OP
ricorrente nei confronti di:
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza del 12/11/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. e art. 14 del D.lgs. n. 150/2011, l'avv. ha chiesto la condanna di al pagamento in Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 suo favore della somma di € 13.188,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compensi per prestazioni professionali rese a favore del convenuto.
In sintesi, il ricorrente ha dedotto di avere assistito il convenuto:
nella causa R.G. n. 15000225/2012 instaurata avanti al Tribunale di
Bergamo, Sezione Distaccata di Grumello del Monte, nella quale il sig. conveniva in giudizio i sig.ri e e la società CP_1 Pt_2 Pt_3 [...]
per vederli condannare alla ripetizione in proprio favore della Controparte_2
somma di € 100.000,00;
nel giudizio di impugnazione R.G. n. 1718/2019 avanti alla Corte di
Appello di Brescia, nel quale il sig. si costituiva per resistere CP_1
all'impugnazione del sig. della sentenza n. 1147/2016 del Parte_4
Tribunale di Bergamo.
Il convenuto è rimasto contumace.
All'udienza del 12/11/2025 la difesa del ricorrente ha discusso oralmente la causa e precisato le conclusioni, insistendo anche per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata all'udienza del 20/11/2024. La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c..
*** *** ***
1. Giova premettere che la sussistenza della competenza del Tribunale adito a conoscere anche della domanda formulata dal ricorrente in relazione al giudizio dallo stesso patrocinato avanti alla Corte di Appello di Brescia sussiste in ragione dell'applicabilità al caso che occupa del foro esclusivo del consumatore (v. Cass.
n. 26003/2023: “il foro previsto dall'art. 14 del d.lgs. 150/2011, per le cause aventi ad oggetto compensi per l'attività professionale prestata dall'avvocato in ambito giudiziario civile, non può prevalere su quello del consumatore stabilito dal codice del consumo, come già affermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la pronuncia n. 4485/ 2018 in un obiter dictum
pagina 2 di 5 e ribadito da successive pronunce (v. Cass. 8598/2018, Cass. 38264/2021, Cass.
7357/2022 e Cass. 8406/2022)”).
2. Ciò posto, il ricorrente ha in primo luogo documentato il conferimento dell'incarico professionale in relazione a entrambi i giudizi indicati in premessa, versando in atti le procure alle liti allo stesso conferite dall'odierno convenuto (v. docc. 2 e 43 ric.).
3. Il ricorrente ha altresì provato documentalmente l'attività svolta, allegando gli atti depositati e i verbali attestanti la partecipazione alle udienze (cfr., in particolare, con riferimento alla causa R.G. n. 15000225/2012 avanti al Tribunale di Bergamo, Sezione Distaccata di Grumello del Monte, i docc. da n. 2 a n. 18 e, con riferimento alla causa R.G. n. 1718/2019 avanti alla Corte di Appello di
Brescia, i docc. da n. 22 a n. 39).
Il ricorrente ha altresì prodotto la corrispondenza informativa intercorsa con il cliente, odierno convenuto (v. docc. 20, 40, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 ric.).
4. I compensi quantificati dal ricorrente nelle notule prodotte sub docc. 19 e 41 devono ritenersi congrui, in quanto coerenti con le attività documentate e conformi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 (ratione temporis in vigore al momento dell'esaurimento dell'attività: v. Cass. n. 4949/2017) applicabili alle cause per le quali l'avvocato ricorrente ha prestato la propria assistenza.
A ciò si aggiunga che, a mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in relazione ai compensi ed alle voci di spesa indicate in parcella è noto
l'orientamento di questa corte che attribuisce valore di prova alla parcella redatta unilateralmente dal professionista in assenza di specifiche contestazioni del cliente;
la stessa deve infatti ritenersi assistita da una presunzione di veridicità, poiché l'iscrizione all'albo del
pagina 3 di 5 professionista è una garanzia della sua personalità (v. Cass. SS.UU. n. 14699/2010)” (cfr., ex multis, Cass. n. 3194/2016).
5. Il convenuto, onerato della prova del pagamento estintivo del credito vantato dal ricorrente (v. Cass. S.U. n. 13533/2001), è rimasto contumace e nulla ha provato.
Pertanto, la domanda del ricorrente deve ritenersi fondata e merita di essere accolta.
In conclusione, il convenuto deve essere condannato al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 13.188,17 (somma già inclusiva del rimborso del 15% per spese forfettarie ex art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014, oltre che di I.V.A. e
C.P.A.).
Su tale somma sono altresì dovuti al ricorrente gli interessi moratori
(espressamente richiesti) al tasso legale, ossia (i) al saggio di cui all'art. 1284, I comma c.c. dal 19/9/2023 (data di ricezione della messa in mora documentata: v. doc. 42 ric.) fino alla data della domanda, ai sensi degli artt. 1224 e 1219, I comma c.c., e (ii) al saggio di cui all'art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda (ossia dal deposito del ricorso avvenuto il 21/6/2024) fino al saldo effettivo.
Non può, di contro, applicarsi la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta (v. Cass. n. 38588/2021) e stante l'assenza di prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1224, II comma c.c..
6. Seppure la domanda di condanna del convenuto formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. risulti astrattamente ammissibile in quanto tempestiva (v.
Cass. n. 14911/2018), non si ritengono in concreto sussistenti i presupposti di applicabilità della richiamata disposizione codicistica, stante il fatto che la pagina 4 di 5 contumacia del convenuto non può considerarsi idonea a concretare un abuso dello strumento processuale (v., in tale condivisibile senso, Trib. Varese, sent.
16/2/2011).
7. Le spese seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come da ultimo aggiornato dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna il convenuto al pagamento a favore del ricorrente della somma di
€ 13.188,17 (oneri accessori inclusi), oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi e in € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 19 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 5 di 5