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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/10/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1827 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza tenuta con trattazione scritta del 30.09.2025,
TRA
, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Antonio Cavaliere in Parte_1
Latina Via Triboniano n. 6, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del (C.F. ), in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 del con sede a Roma, in via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n.
12,
PARTE RESISTENTE
All'esito dell'udienza del 30.09.2025, tenuta con trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA
Il ricorrente in epigrafe indicato propone opposizione ex art. 281 decies cpc, con ricorso depositato in data 05.05.2025, avverso il decreto del Collegio del Tribunale di Latina del 07.03.2025, comunicato il giorno 23.04.2025, con cui era stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato richiesta nel giudizio RG 5167 del 2024.
La parte chiede al Tribunale: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, revochi la revoca del GP e dichiari essere il reddito del ricorrente pari ad € 7.908, (Doc.
F, G), non esistendo redditi esenti non dichiarati pari ad € 6.859,80, dallo stesso, non cumulandosi
l'indennità di accompagnamento con il reddito da pensione per l'anno 2024, periodo di imposta
2023, e annulli il provvedimento impugnata del 24.04.25 (Doc. A, B), del Tribunale di Latina, accertando in ogni caso la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al Gratuito patrocinio del sig. per l'anno 2024, secondo i dati indicati dallo nella CU del2024, Parte_1 CP_3 ( Doc. F) e recepiti dal CAF nella dichiarazione dei redditi del ricorrente ( Doc. G) e la correttezza Co della istanza presentata al C.O.A di Latina, (Doc. ed in riforma dell'impugnato decreto, conseguentemente disponga la ammissione a GP, dello istante sin dal 17/12/2024 ed anche
l'annullamento essendo il provvedimento censurato emesso in violazione del DPR n. 115\2002 e anche dell'art. 76, 79 (t.u.s.g.), come nel presente atto indicato, 2) conseguentemente il giudice della opposizione ex art. 99 testo unico spese di giustizia, in presenza di ammissione al G.P. sin dal
17.12.2024, proceda alla liquidazione dei diritti e degli onorari come indicati nella istanza (Doc. L),
e notula (Doc. 02) e attività reclamo, (Doc. D), note di trattazione scritta (Doc. 04) depositata in favore del ricorrente, per l'attività svolta nel giudizio n° 5167/2024 di RG, in favore della parte ammessa a G.P., e per le somme indicate nella stessa, durante il reclamo e la decisione dello stesso,
3) Ponga a carico dell'Erario, ex art. 4 DPR 115/2002 il pagamento delle somme liquidate. 4) Con la rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio al sottoscritto procuratore, antistatario per le stesse, in danno di controparte anche ex art. 96 cpc come indicato in atti”.
Si costituiva parte opposta così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
- in via Controparte_1 principale e, in ogni caso, rigettare le domande della controparte in quanto infondate e/o inammissibili;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della fondatezza delle pretese avverse, disporre la compensazione con i crediti vantati dallo Stato, relativamente al pagamento dei contributi di giudizio”.
Ciò premesso, il ricorso avverso il decreto di revoca dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso, davanti al Presidente del Tribunale al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto di rigetto.
Il sottoscritto Magistrato è stato tabellarmente delegato alla trattazione del procedimento dal
Presidente.
Il ricorso è tempestivo.
Quanto alla legittimazione attiva di parte ricorrente, si osserva, che, come più volte ribadito dalla
Suprema Corte (ex multis, Cass. civ., sez. II, ord., 21 dicembre 2021, n. 40971, Corte di cassazione,
Sez. 6 – 2, 23/07/2020, n. 15699; Corte di cassazione, Sez. 6 – 2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello Stato, la legittimazione all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio spetta unicamente all'interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato.
Non controvertendosi della liquidazione dei compensi spettanti al difensore, la revoca del provvedimento di ammissione del g.p. -che produce, come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della sua difesa- è a quest'ultima soltanto che spetta la legittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perché esclusiva titolare del diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, invece, nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio, unico legittimato passivo è il
, in quanto esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento Controparte_1 stesso, mentre analoga legittimazione non può riconoscersi in capo all' , la quale Controparte_5 ha l'unico compito di trasmettere la dovuta informativa reddituale.
Sempre in via preliminare va osservato che non spetta al Tribunale in sede di opposizione la revoca all'ammissione del gratuito patrocinio per aver agito con mala fede o colpa grave, trattandosi di decisioni che spettano all'autorità giudiziaria che si occupa del merito della controversia ove vi è stata ammissione provvisoria al gratuito patrocinio.
Tanto detto, con provvedimento del 5.3.2025, il Tribunale in composizione collegiale disponeva la revoca dell'ammissione al beneficio invocato, in quanto era pervenuta comunicazione da parte della
Agenzia delle Entrate – Direzione di Latina, secondo cui “dall'esame dei dati risultanti in capo al nucleo familiare non risulta per l'anno di imposta 2023 (anno di riferimento sull'autocertificazione) sussistere la condizione per l'ammissione al beneficio in questione di cui al combinato disposto degli artt. 76 e 92 DPR 115/2000)”.
Premesso ciò, va detto che ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti, con la sentenza n. 2263/2020 la Corte di Cassazione ha statuito che il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio non preclude, nel giudizio presidenziale di opposizione al rigetto (attesa la natura completamente devolutiva di questo), la valutazione di ulteriori documenti idonei a integrare la richiesta originaria e a dimostrare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice in ordine alla condizione di non abbienza.
Il giudice adito con opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 del D.Lgs. n. 150 del
2011, infatti, deve attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano tale procedimento in relazione alla determinazione non solo del "quantum", ma anche dell'"an", e non può perciò ritenere tardiva la produzione di atti e documenti o preclusa l'allegazione delle informazioni necessarie ai fini della decisione da parte dell'interessato, confermando la revoca dell'ammissione, come avvenuto nella specie, per difetto di prova della permanente sussistenza dei presupposti (cfr. Cass. n. 23133 del 2021
e n. 2206 del 2020; Cass. n. 36347 del 2021, Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del
23.6.2023, n. 1803). Ne deriva che è ammissibile tutta la documentazione depositata nel presente giudizio non depositata dinanzi al Giudice di prime cure che ha condotto il Collegio alla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
Tanto premesso, dall'esame del fascicolo risultano dichiarazioni sostitutive relative ai redditi percepiti dal ricorrente al fine di verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti per il mantenimento del beneficio per tutta la durata del giudizio.
La stessa ha documentato che in data 05/11/2021, la Commissione medica per l'accertamento dell'Handicap, riconosceva la parte gravemente invalido e portatore di handicap, e concedeva CP_ l'accompagno, tant'è che era liquidata dall' l'indennità di accompagnamento (Doc. I).
Essendo, quindi, provato che tra i redditi esenti vi è l'indennità di accompagnamento (che non può essere computato ai fini della soglia di reddito massimo) e che il reddito percepito dal ricorrente è, invece, inferiore al limite per il diritto al patrocinio a spese dello stato, la domanda è fondata.
Ebbene, deve concludersi per illegittimità del decreto impugnato, essendo possibile per il Tribunale verificare i requisiti di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 76 del d.p.r. 115 del 2002 e del documento depositato in tale sede.
Il ricorso va, pertanto, accolto e riformata l'ordinanza di revoca.
L'istanza di liquidazione avanzata va, invece, rigettata non essendo la parte legittimata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, in riforma del Parte_1 provvedimento impugnato, dichiara la sussistenza dei requisiti di legge per l'ammissione al gratuito patrocinio della parte,
- dichiara inammissibile la richiesta di liquidazione avanzata dalla parte ricorrente,
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in € 125,00 per spese e € 1.900,00 per onorari, oltre iva, spese generali e cpa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Latina, 02.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Serino