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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 6355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6355 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del17 settembre 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6432/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. TOMASINO Parte_1
ANDREA, nonché dall'avv. GIUSEPPE TOMASINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE E
ONoparte_1
, in persona del legale rapp. pt. , rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
BERSANI MASSIMO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli n. 27 in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 8 aprile 2022, il ricorrente ha esposto:
- Di aver lavorato dal 15/03/2012 al 31/01/2019, senza alcuna soluzione di continuità, per conto e alle dipendenze della
[...]
(di seguito, per brevità, ONoparte_1
1 ON
) - presso l'Ospedale Buon Consiglio “Fatebenefratelli”, in
Napoli alla Via Manzoni n. 220 - ancorchè in assenza di regolare inquadramento ai fini retributivi, contributivi e previdenziali;
- di essere stato assunto dalla SGA, in data 15/03/2012, con contratto di lavoro a tempo determinato, part-time (30 ore settimanali), con qualifica di “ausiliario socio sanitario” e inquadramento nel livello
A2 del CCNL Cooperative Sociali (cfr. doc. in atti), contratto il cui termine è stato prorogato fino al 15/03/2013;
- di aver sottoscritto, in data 12/04/2013, un contratto di lavoro a progetto (fino al 12/10/2013);
- di essere stato assunto dalla - in data 23/04/2014, con contratto di lavoro a tempo determinato, part-time (30 ore settimanali), con qualifica di “operatore socio sanitario” e inquadramento nel livello
B1 del CCNL Cooperative Sociali;
- di essere stato assunto a tempo indeterminato il 1 aprile 2015;
- di essere stato sempre adibito allo svolgimento delle medesime mansioni, con vincolo di disponibilità e nel rispetto di giorni e orari di lavoro (ben superiori alle 30 ore settimanali, ex contractu), indi con piena sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare della resistente, per l'intera durata del rapporto;
- di aver ricevuto le direttive dal sig. , (Responsabile ONoparte_3
ON operativo della presso l'Ospedale Buon Consiglio);
- di aver sempre osservato il seguente orario di lavoro (suddiviso in turni): dalle 07:00 alle 13:00, oppure dalle 13:00 alle 19:00, con un giorno di riposo ogni sette giorni di lavoro;
- di aver diritto ad un inquadramento superiore rispetto a quello tardivamente riconosciuto, ovvero nel livello B1 (fin dalla data di instaurazione del rapporto lavorativo), in considerazione delle specifiche mansioni espletate;
2 - asserita la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, la parte ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“1. Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a indeterminato inter partes, senza soluzione di continuità, per il periodo dal 15/03/2012 al 31/01/2019, ovvero nel diverso periodo che sarà accertato in corso di causa ovvero ritenuto di giustizia, gradatim, anche e laddove occorra previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del contratto di collaborazione a progetto del 12/04/2013.
2. Dichiarare che al rapporto di lavoro de quo e per la sua intera durata, va applicato il CCNL Cooperative Sociali, anche in via parametrica ex art. 36 Cost. ovvero ex art. 2099 c.c., con il conseguente diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello B1
(Categoria B).
3. Accertare e dichiarare che al ricorrente sono dovute le somme di cui all'allegato prospetto contabile (che forma parte integrante del presente atto) e per i titoli infra dedotti per complessivi Euro
163.061,64; segnatamente: - Euro 151.845,84 a titolo di differenze retributive (per superiore livello di inquadramento, supplementare, straordinario, festivo, domenicale, ferie e permessi); - Euro
11.115,80 a titolo di ricalcolo del TFR.
4. Per l'effetto, condannare la ONoparte_1
in persona del l.r.p.t. - per tutti i motivi infra dedotti -,
[...]
al pagamento di Euro 163.061,64, ovvero alla diversa somma che risulti dovuta in corso di causa, anche a mezzo di CTU contabile che, in ipotesi di specifica contestazione, espressamente si richiede. …”.
Si è costituita la società resistente, contestando l'avversa asserzione relativa alla continuità del rapporto di lavoro alle sue dipendenze. In particolare, la GSA ar.l ha dedotto:
3 - di aver assunto - data 15 marzo 2012 - con Parte_1
contratto a tempo parziale (30 ore settimanali) e determinato debitamente causalizzato, con prestazioni da svolgere 6 giorni su 7 ed inquadramento nel livello
- A2 CCNL Coop. Sociali;
contratto prorogato sino al 15 marzo 2013;
- di aver assunto di nuovo il ricorrente in data 22 aprile 2014, con un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (30 ore settimanali, con servizio da espletarsi nelle fascia oraria 8-13 oppure
14-19) debitamente causalizzato, con inquadramento nel livello A2
CCNL Coop. Sociali, da svolgersi su turnazione 6 giorni alla settimana;
contratto con scadenza al 15.10.2014, prorogata al 31 marzo 2015;
- di aver riconosciuto il superiore livello B1 CCNL Coop. Sociali, con ON corresponsione da parte della delle differenze retributive maturate per il mese di aprile 2014;
- di aver assunto il ricorrente in data 1 aprile 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che il rapporto di lavoro si è interrotto a causa delle dimissioni del ricorrente del 31 gennaio 2019.
Tanto premesso, la resistente ha negato la sussistenza di un rapporto di lavoro dal 15 marzo 2013 all'aprile 2014 e la stipula di un contratto di lavoro a progetto. In merito alla domanda relativa al superiore inquadramento e alle conseguenti differenze retributive, la resistente ha eccepito, in via preliminare la prescrizione del credito, tenuto conto della scadenza del contratto a tempo determinato nel marzo 2013, asserendo di aver inquadrato il ricorrente nel livello B1 dall'aprile 2014.
Con riferimento alle avverse pretese, relative al periodo decorrente dal
23 aprile 2014 sino alle dimissioni, la resistente ha contestato gli avversi conteggi, nonché l'orario di lavoro osservato, eccependo di aver pagato sia la tredicesima, sia le ferie.
4 Tanto premesso, la parte resistente ha concluso per il rigetto del ricorso.
Dopo il deposito di note, la causa è stata istruita, all'udienza del 7 novembre 2023, con il libero interrogatorio delle parti, all'esito del quale il Giudice ha formulato la proposta conciliativa, rifiutata dalla parte ricorrente, che ha formulato una propria proposta, rifiutata dalla parte resistente.
Indi la causa è stata rinviata all'udienza del 18 giugno 2024, per consentire alle parti di riflettere sulle prospettive di conciliazione e per discutere sulle questioni preliminari.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'espletamento della prova.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
Va premesso che - operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c. -
5 spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Secondo il paradigma normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato.
Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria.
Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la PR Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito aveva accertato che i rapporti di lavoro, formalmente qualificati come di collaborazione a progetto, si erano di fatto svolti secondo modalità e contenuti propri del lavoro subordinato;
in particolare, gli indici rilevatori della subordinazione, erano rappresentati dalle direttive impartite ai lavoratori, dalla previsione di un compenso fisso mensile, dall'osservanza di un orario di lavoro determinato, dall'assenza di rischio economico, dal carattere standardizzato delle mansioni e, infine, dal collegamento e dall'integrazione tra le
6 mansioni svolte dai numerosissimi collaboratori). (Cass. civ. Sez. VI –
Lavoro Ord., 26/05/2021, n. 14530).
Occorre ricordare il principio più volte espresso dalla PR Corte (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009; Cass.
8.4.2015 n. 7024), secondo cui “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.”
Come noto, gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della
7 prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis
Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Per quanto concerne la domanda relativa alle mansioni superiori, rispetto all'inquadramento contrattuale, va premesso, in linea di principio, che - in applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 cc. - il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005).
La domanda di inquadramento superiore esige difatti il preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative svolte in concreto;
quindi, richiede l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il successivo raffronto tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore e quelle previste dalla contrattazione collettiva in relazione all'inquadramento rivendicato e a quello posseduto (Cass. civ., sez. lav., 28-04-2015, n. 8589; Cass. civ., sez. lav., 30-10-2008, n. 26234;
Cass. civ., sez. lav., 06-03-2007, n. 5128.). L'inquadramento del lavoratore subordinato presuppone, dunque, un accertamento che può essere suddiviso in tre fasi: 1) l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto;
2) l'accertamento in fatto delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
3) la verifica della riconducibilità di tali mansioni al profilo descritto nella declaratoria contrattuale. (cfr: Cass. n.
20272/2010; Cass. 26234/2008; Cass. n. 8589/2015).
Si rammenta, inoltre, che il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie
8 di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass. lav. 21.4.93,
n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav.
29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208;
Cass. lav. 19.4.83, n. 2694).
Tanto premesso, in linea di principio, si rileva che la parte ricorrente ha prospettato di aver lavorato senza soluzione di continuità per la parte resistente dal 15 marzo 2012 al 31 gennaio 2019.
La parte resistente, di converso, ha ammesso la sussistenza di un contratto a tempo determinato dal 15 marzo 2012 al 15 marzo 2013, ma ha contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo marzo
2013 all'aprile 2014.
Tale periodo, invero, risulta coperto dalla stipula di un contratto di lavoro a progetto, depositato dalla parte ricorrente ( doc. n. 5).
Tale contratto di lavoro versato in atti al n. 5, smentisce la prospettazione del ricorrente, in quanto da tale contratto risulta ( come dedotto dalla resistente), che il datore di lavoro è una diversa società, ovvero la Gestione Servizi Italia Cooperativa a r.l..
La parte ricorrente ha omesso di allegare qualsiasi circostanza finalizzata all'accertamento di una identità societaria tra la resistente e la citata società arl Gestione servizi Italia coop (che nelle note viene definita quale “datore di lavoro formale”).
Le asserzioni contenute nelle successive note di trattazione ( nelle quali la ricorrente ha dedotto quanto segue: “ Con particolare riferimento alle asserzioni relative al “contratto di lavoro a progetto”
è agevole rilevare la comunanza di sede legale tra i due “distinti” soggetti giuridici (vicolo Affogalasino n.2, Roma); ..tuttavia, ciò che rileva – e che verrà dimostrato in corso di causa – è che il ricorrente ha reso prestazione lavorativa di natura subordinata senza soluzione di continuità, ovvero per l'intero periodo indicato in ricorso) alle
9 dipendenze della Gestione Servizi Ausiliari”), risultano introdotte tardivamente in giudizio.
Non risultano ammissibili, pertanto, le successive allegazioni inerenti alla sussistenza di un unico centro di imputazione, in quanto tardive e contrarie ai principi che vigono nel processo del lavoro.
Ne consegue che le domande relative al periodo 12 aprile 2013 all'ottobre 2013 sono da rigettare, tenuto conto del contratto a progetto stipulato con una società diversa dalla resistente.
In merito alle domande relative al precedente periodo dal 15 marzo
2012 al 15 marzo 2013, si rileva che dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha effettuato la prestazione lavorativa in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato sino alla data del 15 marzo 2013 ( doc. n.4).
Tenuto conto della diversità del datore di lavoro, comprovato dal doc. n. 5, relativo al contratto di lavoro a progetto, nonché della tardività di ogni ulteriore contestazione circa l'effettivo datore di lavoro e dell'assenza di domanda giudiziale, avente ad oggetto la sussistenza di un unico datore di lavoro, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente è fondata, in quanto le pretese retributive, relative a tale periodo risultano notificate solo con la lettera del 2020, ( doc. n. 8).
Tanto premesso, tenuto conto della scadenza del contratto di lavoro a progetto in data 12 ottobre 2013, risulta controversa la sussistenza di un rapporto di lavoro dal 13 ottobre 2013 sino alla data del 23 aprile
2014, data in cui risulta pacifico che tra le parti è stato stipulato un contratto a tempo determinato, con successiva assunzione il 1 aprile
2015.
Con riferimento, dunque, al periodo successivo al 13 ottobre 2013 occorre accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro con la
10 resistente sin da tale data, nonché occorre provare le mansioni,
l'inquadramento e l'orario, ma nel ricorso non risultano delle allegazioni precise con riferimento a tale periodo non coperto da alcun contratto.
Con riferimento al periodo dal 23 aprile 2014, invero, il ricorrente risulta inquadrato nel livello B1 ( doc. 2 della parte resistente).
Ne consegue che, a decorrere da tale data occorre provare solo l'orario di lavoro dedotto in ricorso e contestato.
Occorre esaminare, dunque, l'esito della prova testimoniale svolta.
Tanto premesso, appare opportuno riportare le dichiarazioni testimoniali.
Il teste , sentito all'udienza del 20.05.2025, ha Testimone_1
riferito quanto segue: ON
“… sono indifferente. Ho lavorato per la dal 2007 al 2015 con mansioni di responsabile per un periodo, e, poi, come capo area. Ho lavorato dal 2011 presso l'ospedale “Fatebenefratelli” come responsabile fino al 2012 circa e dopo come capoarea. Ho conosciuto
per poco tempo nel 2012, quando è stato assunto, in Parte_1
quanto il ricorrente era addetto alle pulizie e come referente di struttura ON aveva , che era responsabile di cantiere della ONoparte_3
Preciso che ho riferito di aver conosciuto il ricorrente per poco tempo perché ho acquisito la qualifica di capoarea e non andavo tutti i giorni al “Fatebenefratelli” e tale qualifica l'ho acquisita nella metà del 2012, ma non ricordo esattamente il periodo.
Come capoarea dovevo controllare il lavoro di ma ONoparte_3
non controllavo tutti i dipendenti. Ho visto lavorare il ricorrente quando mi recavo al “Fatebenefratelli”. Ricordo che nel 2013 abbiamo fermato un po' di persone perché c'era meno lavoro e non ho più visto il ricorrente nel 2013.
11 Nel 2014 il lavoro si è ampliato e abbiamo richiamato i dipendenti precedenti e il ricorrente è stato di nuovo assunto ed ha svolto funzioni di ausiliario, mentre prima svolgeva solo mansioni di pulizie.
Quanto agli orari di lavoro, il ricorrente osservava il seguente orario: dalle ore 7 alle 13 oppure osservava il seguente turno, dalle 13 alle 19, per 5 giorni su 7, anche se capitava che poteva fare un rientro se mancava un collega o faceva qualche ora in più. Preciso che i turni si alternavano.
Non posso essere preciso quanto alle ferie fruite dal ricorrente, ma per quanto so fruiva di 2/3 settimane in estate e una in inverno. Nulla so circa l'attività lavorativa eventualmente svolta dal ricorrente nel 2013. ON
lavorava solo per la . Adr: nel 2013 c'è stata una ONoparte_3
contrazione delle commesse, in quanto il “Fatebenefratelli” non ci ha chiesto più di sostituire i loro dipendenti interni o, comunque, tale richiesta era inferiore al periodo precedente. Non riferire nulla rispetto ai contratti di appalto con il “Fatebenefratelli” perché non me ne occupavo io. Adr: confermo che io non ho visto al “Fatebenefratelli” il ricorrente dal 2013.
Adr: il ricorrente indossava una divisa ed aveva un tesserino di ON riconoscimento, quando svolgeva la sua attività per la . Null'altro so”.
La teste, , sentita all'udienza del 20.05.2025, ha Testimone_2
riferito quanto segue: ON
“…sono indifferente. Ho lavorato per la in qualità di contract manager, quindi come collaboratore esterno, dal 2009 (se bene ricordo); non ero socia. La mia attività è cessata il 31 ottobre 2023, quando è terminato l'appalto. Io ero l'interlocutore tra la cooperativa e il “Fatebenefratelli”. All'inizio, dal 2009 sino al 2013, vi era un
12 contratto di pulizie e, poi, è diventato un contratto di pulizie e ausiliarato dal 2012/2013 (non ricordo con precisione). Di conseguenza, il contratto di appalto è stato ampliato con l'inserimento anche degli ausiliari, per sostituire il personale interno dipendente. C'era sempre un ON referente in loco.
Conosco il ricorrente, l'ho visto più volte ma non lo conosco approfonditamente. Il ricorrente ha lavorato dal 2012 e, se non ricordo male, sino al 2019 con mansioni di ausiliario, nel senso di pulizie e, in aggiunta, ha svolto trasporto dei pazienti e dei risultati degli esami ematochimici.
Io non stavo sempre all'ospedale “Fatebenefratelli”. Io controllavo sempre le presenze per redigere le buste paga. Ricordo che il ricorrente ha lavorato per la resistente, per un primo periodo, con contratto a tempo determinato e, poi, è stato assunto di nuovo con contratto a tempo indeterminato, ma non ricordo quando è stato assunto. Non so se ho visto lavorare il ricorrente presso l'ospedale nel 2013.
L'orario osservato dagli ausiliari è il seguente: dalle 7 alle 13 per il turno di mattina oppure dalle 13 alle 19 per il turno pomeridiano. Si lavorava per 5 giorni su 7 e c'era una turnazione per il sabato e la domenica.
Adr: nel corso della mia attività, ricordo che, a volte, c'è stata una contrazione delle commesse, ma non ricordo il periodo. Tale contrazione c'è stata sicuramente nel 2013. Adr: conosco CP_3
ON
che era il referente del presso il “Fatebenefratelli”, il quale
[...]
ha lavorato dal 2014 al 2020. Null'altro so”.
La teste, , sentita all'udienza dell'08.07.2025, ha riferito Tes_3
quanto segue:
13 “… sono indifferente. Conosco la parte ricorrente, in quanto abbiamo lavorato insieme. Io ero dipendente del “Fatebenefratelli” con mansioni di Ota dal 1989 al 2022, a tempo pieno ed indeterminato. Il ricorrente
l'ho conosciuto dal 2011/2012 e lavorava per la cooperativa che, se ben ricordo, si chiama “Gs”. Non so se il ricorrente abbia lavorato sempre per la medesima cooperativa. Il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni, ovvero puliva il reparto, portava le cartelle e gli esami negli ambulatori;
insieme agli infermieri facevamo le pulizie ai degenti e somministravamo le medicine.
Non ho cause in corso. Ho visto che c'era un coordinatore che dava le direttive. Se ben ricordo, il coordinatore si chiama e lavorava Tes_4
per la ditta, ovvero cooperativa di cui non ricordo il nome.
Non ricordo fino a quando ho visto lavorare il sig. . Ricordo Pt_1
che dopo ha lavorato il figlio. Ricordo che non ci sono state interruzioni nel rapporto lavorativo del ricorrente.
Il ricorrente osservava il seguente orario: dalle 7 alle 13 oppure dalle
13 alle 19, tutti i giorni, con un giorno di riposo e abbiamo lavorato anche nei giorni festivi, secondo dei turni. È capitato che occorreva coprire due turni. Nel caso in cui si copriva il turn di un giorno festivo, il ricorrente non aveva un giorno compensativo. Tanto so perché lavoravamo nello stesso ospedale e avevamo le stesse mansioni.
Se ben ricordo, il ricorrente ha lavorato dal 2012 al 2019. Nel 2013 ha lavorato sempre per la ditta esterna, che era sempre la stessa, ma non ricordo esattamente il nome”.
La teste, , sentita all'udienza dell'08.07.2025, ha Testimone_5
riferito quanto segue:
14 “… sono indifferente. Lavoro come operatrice socio sanitaria presso la clinica “Ruesch”. Conosco la parte ricorrente, in quanto mio madre ha lavorato per 35 anni al Fatebenefratelli fino a quattro anni fa. ON Io ho lavorato per il Fatebenefratelli dal 2018 al 2019 con la ovvero una cooperativa che si occupava delle pulizie dell'ospedale e i dipendenti svolevano mansioni di assistenti socio sanitari. Prima del ON giugno 2018 non ho lavorato per la
Ho visto il ricorrente a decorrere da giugno 2018, data in cui ho iniziato
a lavorare.
Ho saputo da mia madre che il ricorrente lavorava nell'ospedale e l'ho visto in occasione di un ricovero di mia madre nel reparto di cardiologia, ma non ricordo la data esatta di questo ricovero.
Non ricordo la data in cui il ricorrente ha iniziato a lavorare. Quando sono stata assunta nel giugno 2018, ho visto che il ricorrente svolgeva le seguenti mansioni: pulizia del reparto, affiancava l'infermiere, era addetto alle barelle, somministrava la terapia orale o iniettava la calciparina oppure faceva le siringhe di clexane, si occupava della pulizia del paziente e cambi del pannolone e tutto ciò che attiene all'assistenza socio sanitaria.
Il rapporto di lavoro del ricorrente si è interrotto il 2019, ma non ricordo esattamente il mese.
Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme, l'orario di lavoro era il seguente: dalle 7 alle 13 oppure dalle 13 alle 19, per 6 giorni a settimana, ma ci veniva richiesto lo straordinario se mancava qualche collega.
Io non ho proposto alcuna causa.
Confermo che per il periodo precedente al giugno 2018, non so quando abbia iniziato a lavorare il ricorrente. Per quello che ho potuto vedere quando sono andata a trovare mia madre, in occasione del ricovero di
15 mia madre, ho visto che il ricorrente si occupava dei pazienti e della pulizia dei reparti.
Adr: confermo che si lavorava anche nei giorni festivi, senza riposo compensativo. Adr: le disposizioni erano impartite da ONoparte_3
che, per quanto so, era dipendente della Gsa. Ho conosciuto il CP_3
dal 2018, mentre per il periodo precedente non l'ho visto perché faceva parte dell'amministrazione, ovvero stava negli uffici. Il CP_3
predisponeva i turni.
Adr: il ricorrente lavorava con la divisa e il logo della Gsa, nonché con il cartellino per accedere ai reparti.
Null'altro so”.
Tanto premesso, si rileva che l'istruttoria svolta non consente di ritenere comprovate le allegazioni di cui al ricorso introduttivo.
Nel periodo in esame, difatti, i testimoni hanno reso dichiarazioni generiche circa l'effettiva titolarità del datore di lavoro durante il periodo di lavoro corrispondente al contratto di lavoro a progetto del 12 aprile
2013. ( doc. n. 5).
Non rileva, dunque, ai fini del decidere, la prova dell'adempimento della prestazione lavorativa presso l'Ospedale Fatebenefratelli di Napoli, atteso che, come già motivato, il ricorrente non ha proprio dedotto tempestivamente la sussistenza di un unico centro di imputazione, né dall'istruttoria è emersa la prova dell'effettivo datore di lavoro.
La stessa parte ricorrente, del resto, ha ammesso quanto segue:
“Confermo il ricorso, io non ho mai smesso di lavorare al Parte_2
con varie tipologie di contratti, ma non ho mai smesso di
[...]
lavorare. Ho lavorato a nero tra un contratto e l'altro per un periodo di ON un mese. Le società per cui ho lavorato sono e GSI.”
16 Le allegazioni contenute nelle note del settembre 2025, come già motivato, del resto, sono inammissibili in quanto introducono tardivamente circostanze nuove che potevano essere rappresentate tempestivamente in ricorso.
I testimoni, inoltre, sul punto hanno reso dichiarazioni generiche e lacunose, non risultando neppure comprovata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente nel 2013 sino alla data di stipula del contratto di lavoro a tempo determinato dell'aprile 2014. Il teste ha dichiarato, difatti, che: “”. Ricordo che nel 2013 Testimone_1
abbiamo fermato un po' di persone perché c'era meno lavoro e non ho più visto il ricorrente nel 2013… Nel 2014 il lavoro si è ampliato e abbiamo richiamato i dipendenti precedenti e il ricorrente è stato di nuovo assunto ed ha svolto funzioni di ausiliario, mentre prima svolgeva solo mansioni di pulizie.“. In tal senso depongono anche le dichiarazioni della teste . Tes_6
La teste del resto, ha dichiarato: “Non so se il ricorrente abbia Tes_3
lavorato sempre per la medesima cooperativa;
…. Se ben ricordo, il ricorrente ha lavorato dal 2012 al 2019. Nel 2013 ha lavorato sempre per la ditta esterna, che era sempre la stessa, ma non ricordo esattamente il nome”.
La teste ha avuto una conoscenza diretta dei fatti di causa solo dal Tes_5
17 mansioni superiori va rigettata, in quanto il ricorrente già risulta inquadrato in tale qualifica.
In merito alla domanda relativa allo svolgimento di lavoro straordinario, va premesso la giurisprudenza è particolarmente rigorosa. (cfr.: sul punto: Cass civ., sez. lav., 14 agosto 1998, n. 8006 secondo cui: " Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso. "; Cass. civ., 3 marzo 1987, n. 2241, secondo cui: "La prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 c. c.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici. "; nonche:
Cass., sez. lav., 25-05-2006, n. 12434, secondo cui: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, e la valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato”).
Orbene, il ricorrente ha dedotto di aver sempre osservato il seguente orario di lavoro (suddiviso in turni): “dalle 07:00 alle 13:00, oppure dalle 13:00 alle 19:00, con un giorno di riposo ogni sette giorni di lavoro, per una media di n. 42 ore di lavoro settimanali”.
18 La parte resistente, invece, ha dedotto che la prestazione lavorativa era svolta su sei giorni settimanali e non su sette.
Il primo teste , sul punto, ha riferito che “Quanto agli Testimone_1
orari di lavoro, il ricorrente osservava il seguente orario: dalle ore 7 alle 13 oppure osservava il seguente turno, dalle 13 alle 19, per 5 giorni su 7, anche se capitava che poteva fare un rientro se mancava un collega o faceva qualche ora in più. Preciso che i turni si alternavano”
La teste ha dichiarato: “L'orario osservato dagli ausiliari è il Tes_6
seguente: dalle 7 alle 13 per il turno di mattina oppure dalle 13 alle 19 per il turno pomeridiano. Si lavorava per 5 giorni su 7 e c'era una turnazione per il sabato e la domenica”.
Da tali dichiarazioni concordi, dunque, è emerso che la prestazione lavorativa era resa di norma su sei giorni lavorativi.
Le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente non consentono di ritenere comprovato lo svolgimento della prestazione su sette giorni lavorativi.
La teste ha riferito, difatti genericamente che: “Il ricorrente Tes_3
osservava il seguente orario: dalle 7 alle 13 oppure dalle 13 alle 19, tutti i giorni, con un giorno di riposo e abbiamo lavorato anche nei giorni festivi, secondo dei turni.” Tale teste, dunque non ha riferito che la prestazione si svolgeva su sette giorni.
È pur vero che tale teste ha aggiunto: ““È capitato che occorreva coprire due turni. Nel caso in cui si copriva il turn di un giorno festivo, il ricorrente non aveva un giorno compensativo. Tanto so perché lavoravamo nello stesso ospedale e avevamo le stesse mansioni.”
Tale dichiarazione, però, non consente di ritenere che di norma il ricorrente osservasse sempre un orario di lavoro distribuito su sette giorni, con una media di 42 ore di lavoro settimanale.
19 La teste , che ha avuto una conoscenza diretta dei fatti di causa Tes_5
solo dal giugno 2018, ha confermato, del resto, che la prestazione lavorativa si svolgeva su sei giorni settimanali.
Tale teste ha riferito, difatti, che: “Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme, l'orario di lavoro era il seguente: dalle 7 alle 13 oppure dalle
13 alle 19, per 6 giorni a settimana, ma ci veniva richiesto lo straordinario se mancava qualche collega”.
In conclusione, va rigettata anche la domanda relativa al lavoro straordinario.
Per tutti i motivi esposti, il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della manifestazione della volontà conciliativa, espressa dal ricorrente in sede di libero interrogatorio, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott.ssa Martina Brizzi
- così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, il 17.09.2025 – 18.09.2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 18/09/2025 in
Cancelleria
20 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 e dunque la sua deposizione non consente di ritenere comprovati i fatti in data anteriore a tale data.
In conclusione, le domande relative al periodo antecedente al contratto del 23 aprile 2014 vanno rigettate per i motivi esposti.
In merito al periodo decorrente da tale contratto, risulta pacifico che il ricorrente è stato inquadrato nel livello B1 del ccnl applicato in azienda.
Ne consegue che la domanda relativa alle differenze retributive per
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del17 settembre 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6432/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. TOMASINO Parte_1
ANDREA, nonché dall'avv. GIUSEPPE TOMASINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE E
ONoparte_1
, in persona del legale rapp. pt. , rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
BERSANI MASSIMO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli n. 27 in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 8 aprile 2022, il ricorrente ha esposto:
- Di aver lavorato dal 15/03/2012 al 31/01/2019, senza alcuna soluzione di continuità, per conto e alle dipendenze della
[...]
(di seguito, per brevità, ONoparte_1
1 ON
) - presso l'Ospedale Buon Consiglio “Fatebenefratelli”, in
Napoli alla Via Manzoni n. 220 - ancorchè in assenza di regolare inquadramento ai fini retributivi, contributivi e previdenziali;
- di essere stato assunto dalla SGA, in data 15/03/2012, con contratto di lavoro a tempo determinato, part-time (30 ore settimanali), con qualifica di “ausiliario socio sanitario” e inquadramento nel livello
A2 del CCNL Cooperative Sociali (cfr. doc. in atti), contratto il cui termine è stato prorogato fino al 15/03/2013;
- di aver sottoscritto, in data 12/04/2013, un contratto di lavoro a progetto (fino al 12/10/2013);
- di essere stato assunto dalla - in data 23/04/2014, con contratto di lavoro a tempo determinato, part-time (30 ore settimanali), con qualifica di “operatore socio sanitario” e inquadramento nel livello
B1 del CCNL Cooperative Sociali;
- di essere stato assunto a tempo indeterminato il 1 aprile 2015;
- di essere stato sempre adibito allo svolgimento delle medesime mansioni, con vincolo di disponibilità e nel rispetto di giorni e orari di lavoro (ben superiori alle 30 ore settimanali, ex contractu), indi con piena sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare della resistente, per l'intera durata del rapporto;
- di aver ricevuto le direttive dal sig. , (Responsabile ONoparte_3
ON operativo della presso l'Ospedale Buon Consiglio);
- di aver sempre osservato il seguente orario di lavoro (suddiviso in turni): dalle 07:00 alle 13:00, oppure dalle 13:00 alle 19:00, con un giorno di riposo ogni sette giorni di lavoro;
- di aver diritto ad un inquadramento superiore rispetto a quello tardivamente riconosciuto, ovvero nel livello B1 (fin dalla data di instaurazione del rapporto lavorativo), in considerazione delle specifiche mansioni espletate;
2 - asserita la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, la parte ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“1. Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a indeterminato inter partes, senza soluzione di continuità, per il periodo dal 15/03/2012 al 31/01/2019, ovvero nel diverso periodo che sarà accertato in corso di causa ovvero ritenuto di giustizia, gradatim, anche e laddove occorra previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del contratto di collaborazione a progetto del 12/04/2013.
2. Dichiarare che al rapporto di lavoro de quo e per la sua intera durata, va applicato il CCNL Cooperative Sociali, anche in via parametrica ex art. 36 Cost. ovvero ex art. 2099 c.c., con il conseguente diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello B1
(Categoria B).
3. Accertare e dichiarare che al ricorrente sono dovute le somme di cui all'allegato prospetto contabile (che forma parte integrante del presente atto) e per i titoli infra dedotti per complessivi Euro
163.061,64; segnatamente: - Euro 151.845,84 a titolo di differenze retributive (per superiore livello di inquadramento, supplementare, straordinario, festivo, domenicale, ferie e permessi); - Euro
11.115,80 a titolo di ricalcolo del TFR.
4. Per l'effetto, condannare la ONoparte_1
in persona del l.r.p.t. - per tutti i motivi infra dedotti -,
[...]
al pagamento di Euro 163.061,64, ovvero alla diversa somma che risulti dovuta in corso di causa, anche a mezzo di CTU contabile che, in ipotesi di specifica contestazione, espressamente si richiede. …”.
Si è costituita la società resistente, contestando l'avversa asserzione relativa alla continuità del rapporto di lavoro alle sue dipendenze. In particolare, la GSA ar.l ha dedotto:
3 - di aver assunto - data 15 marzo 2012 - con Parte_1
contratto a tempo parziale (30 ore settimanali) e determinato debitamente causalizzato, con prestazioni da svolgere 6 giorni su 7 ed inquadramento nel livello
- A2 CCNL Coop. Sociali;
contratto prorogato sino al 15 marzo 2013;
- di aver assunto di nuovo il ricorrente in data 22 aprile 2014, con un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (30 ore settimanali, con servizio da espletarsi nelle fascia oraria 8-13 oppure
14-19) debitamente causalizzato, con inquadramento nel livello A2
CCNL Coop. Sociali, da svolgersi su turnazione 6 giorni alla settimana;
contratto con scadenza al 15.10.2014, prorogata al 31 marzo 2015;
- di aver riconosciuto il superiore livello B1 CCNL Coop. Sociali, con ON corresponsione da parte della delle differenze retributive maturate per il mese di aprile 2014;
- di aver assunto il ricorrente in data 1 aprile 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che il rapporto di lavoro si è interrotto a causa delle dimissioni del ricorrente del 31 gennaio 2019.
Tanto premesso, la resistente ha negato la sussistenza di un rapporto di lavoro dal 15 marzo 2013 all'aprile 2014 e la stipula di un contratto di lavoro a progetto. In merito alla domanda relativa al superiore inquadramento e alle conseguenti differenze retributive, la resistente ha eccepito, in via preliminare la prescrizione del credito, tenuto conto della scadenza del contratto a tempo determinato nel marzo 2013, asserendo di aver inquadrato il ricorrente nel livello B1 dall'aprile 2014.
Con riferimento alle avverse pretese, relative al periodo decorrente dal
23 aprile 2014 sino alle dimissioni, la resistente ha contestato gli avversi conteggi, nonché l'orario di lavoro osservato, eccependo di aver pagato sia la tredicesima, sia le ferie.
4 Tanto premesso, la parte resistente ha concluso per il rigetto del ricorso.
Dopo il deposito di note, la causa è stata istruita, all'udienza del 7 novembre 2023, con il libero interrogatorio delle parti, all'esito del quale il Giudice ha formulato la proposta conciliativa, rifiutata dalla parte ricorrente, che ha formulato una propria proposta, rifiutata dalla parte resistente.
Indi la causa è stata rinviata all'udienza del 18 giugno 2024, per consentire alle parti di riflettere sulle prospettive di conciliazione e per discutere sulle questioni preliminari.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'espletamento della prova.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
Va premesso che - operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c. -
5 spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Secondo il paradigma normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato.
Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria.
Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la PR Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito aveva accertato che i rapporti di lavoro, formalmente qualificati come di collaborazione a progetto, si erano di fatto svolti secondo modalità e contenuti propri del lavoro subordinato;
in particolare, gli indici rilevatori della subordinazione, erano rappresentati dalle direttive impartite ai lavoratori, dalla previsione di un compenso fisso mensile, dall'osservanza di un orario di lavoro determinato, dall'assenza di rischio economico, dal carattere standardizzato delle mansioni e, infine, dal collegamento e dall'integrazione tra le
6 mansioni svolte dai numerosissimi collaboratori). (Cass. civ. Sez. VI –
Lavoro Ord., 26/05/2021, n. 14530).
Occorre ricordare il principio più volte espresso dalla PR Corte (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009; Cass.
8.4.2015 n. 7024), secondo cui “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.”
Come noto, gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della
7 prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis
Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Per quanto concerne la domanda relativa alle mansioni superiori, rispetto all'inquadramento contrattuale, va premesso, in linea di principio, che - in applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 cc. - il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005).
La domanda di inquadramento superiore esige difatti il preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative svolte in concreto;
quindi, richiede l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il successivo raffronto tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore e quelle previste dalla contrattazione collettiva in relazione all'inquadramento rivendicato e a quello posseduto (Cass. civ., sez. lav., 28-04-2015, n. 8589; Cass. civ., sez. lav., 30-10-2008, n. 26234;
Cass. civ., sez. lav., 06-03-2007, n. 5128.). L'inquadramento del lavoratore subordinato presuppone, dunque, un accertamento che può essere suddiviso in tre fasi: 1) l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto;
2) l'accertamento in fatto delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
3) la verifica della riconducibilità di tali mansioni al profilo descritto nella declaratoria contrattuale. (cfr: Cass. n.
20272/2010; Cass. 26234/2008; Cass. n. 8589/2015).
Si rammenta, inoltre, che il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie
8 di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass. lav. 21.4.93,
n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav.
29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208;
Cass. lav. 19.4.83, n. 2694).
Tanto premesso, in linea di principio, si rileva che la parte ricorrente ha prospettato di aver lavorato senza soluzione di continuità per la parte resistente dal 15 marzo 2012 al 31 gennaio 2019.
La parte resistente, di converso, ha ammesso la sussistenza di un contratto a tempo determinato dal 15 marzo 2012 al 15 marzo 2013, ma ha contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo marzo
2013 all'aprile 2014.
Tale periodo, invero, risulta coperto dalla stipula di un contratto di lavoro a progetto, depositato dalla parte ricorrente ( doc. n. 5).
Tale contratto di lavoro versato in atti al n. 5, smentisce la prospettazione del ricorrente, in quanto da tale contratto risulta ( come dedotto dalla resistente), che il datore di lavoro è una diversa società, ovvero la Gestione Servizi Italia Cooperativa a r.l..
La parte ricorrente ha omesso di allegare qualsiasi circostanza finalizzata all'accertamento di una identità societaria tra la resistente e la citata società arl Gestione servizi Italia coop (che nelle note viene definita quale “datore di lavoro formale”).
Le asserzioni contenute nelle successive note di trattazione ( nelle quali la ricorrente ha dedotto quanto segue: “ Con particolare riferimento alle asserzioni relative al “contratto di lavoro a progetto”
è agevole rilevare la comunanza di sede legale tra i due “distinti” soggetti giuridici (vicolo Affogalasino n.2, Roma); ..tuttavia, ciò che rileva – e che verrà dimostrato in corso di causa – è che il ricorrente ha reso prestazione lavorativa di natura subordinata senza soluzione di continuità, ovvero per l'intero periodo indicato in ricorso) alle
9 dipendenze della Gestione Servizi Ausiliari”), risultano introdotte tardivamente in giudizio.
Non risultano ammissibili, pertanto, le successive allegazioni inerenti alla sussistenza di un unico centro di imputazione, in quanto tardive e contrarie ai principi che vigono nel processo del lavoro.
Ne consegue che le domande relative al periodo 12 aprile 2013 all'ottobre 2013 sono da rigettare, tenuto conto del contratto a progetto stipulato con una società diversa dalla resistente.
In merito alle domande relative al precedente periodo dal 15 marzo
2012 al 15 marzo 2013, si rileva che dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha effettuato la prestazione lavorativa in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato sino alla data del 15 marzo 2013 ( doc. n.4).
Tenuto conto della diversità del datore di lavoro, comprovato dal doc. n. 5, relativo al contratto di lavoro a progetto, nonché della tardività di ogni ulteriore contestazione circa l'effettivo datore di lavoro e dell'assenza di domanda giudiziale, avente ad oggetto la sussistenza di un unico datore di lavoro, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente è fondata, in quanto le pretese retributive, relative a tale periodo risultano notificate solo con la lettera del 2020, ( doc. n. 8).
Tanto premesso, tenuto conto della scadenza del contratto di lavoro a progetto in data 12 ottobre 2013, risulta controversa la sussistenza di un rapporto di lavoro dal 13 ottobre 2013 sino alla data del 23 aprile
2014, data in cui risulta pacifico che tra le parti è stato stipulato un contratto a tempo determinato, con successiva assunzione il 1 aprile
2015.
Con riferimento, dunque, al periodo successivo al 13 ottobre 2013 occorre accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro con la
10 resistente sin da tale data, nonché occorre provare le mansioni,
l'inquadramento e l'orario, ma nel ricorso non risultano delle allegazioni precise con riferimento a tale periodo non coperto da alcun contratto.
Con riferimento al periodo dal 23 aprile 2014, invero, il ricorrente risulta inquadrato nel livello B1 ( doc. 2 della parte resistente).
Ne consegue che, a decorrere da tale data occorre provare solo l'orario di lavoro dedotto in ricorso e contestato.
Occorre esaminare, dunque, l'esito della prova testimoniale svolta.
Tanto premesso, appare opportuno riportare le dichiarazioni testimoniali.
Il teste , sentito all'udienza del 20.05.2025, ha Testimone_1
riferito quanto segue: ON
“… sono indifferente. Ho lavorato per la dal 2007 al 2015 con mansioni di responsabile per un periodo, e, poi, come capo area. Ho lavorato dal 2011 presso l'ospedale “Fatebenefratelli” come responsabile fino al 2012 circa e dopo come capoarea. Ho conosciuto
per poco tempo nel 2012, quando è stato assunto, in Parte_1
quanto il ricorrente era addetto alle pulizie e come referente di struttura ON aveva , che era responsabile di cantiere della ONoparte_3
Preciso che ho riferito di aver conosciuto il ricorrente per poco tempo perché ho acquisito la qualifica di capoarea e non andavo tutti i giorni al “Fatebenefratelli” e tale qualifica l'ho acquisita nella metà del 2012, ma non ricordo esattamente il periodo.
Come capoarea dovevo controllare il lavoro di ma ONoparte_3
non controllavo tutti i dipendenti. Ho visto lavorare il ricorrente quando mi recavo al “Fatebenefratelli”. Ricordo che nel 2013 abbiamo fermato un po' di persone perché c'era meno lavoro e non ho più visto il ricorrente nel 2013.
11 Nel 2014 il lavoro si è ampliato e abbiamo richiamato i dipendenti precedenti e il ricorrente è stato di nuovo assunto ed ha svolto funzioni di ausiliario, mentre prima svolgeva solo mansioni di pulizie.
Quanto agli orari di lavoro, il ricorrente osservava il seguente orario: dalle ore 7 alle 13 oppure osservava il seguente turno, dalle 13 alle 19, per 5 giorni su 7, anche se capitava che poteva fare un rientro se mancava un collega o faceva qualche ora in più. Preciso che i turni si alternavano.
Non posso essere preciso quanto alle ferie fruite dal ricorrente, ma per quanto so fruiva di 2/3 settimane in estate e una in inverno. Nulla so circa l'attività lavorativa eventualmente svolta dal ricorrente nel 2013. ON
lavorava solo per la . Adr: nel 2013 c'è stata una ONoparte_3
contrazione delle commesse, in quanto il “Fatebenefratelli” non ci ha chiesto più di sostituire i loro dipendenti interni o, comunque, tale richiesta era inferiore al periodo precedente. Non riferire nulla rispetto ai contratti di appalto con il “Fatebenefratelli” perché non me ne occupavo io. Adr: confermo che io non ho visto al “Fatebenefratelli” il ricorrente dal 2013.
Adr: il ricorrente indossava una divisa ed aveva un tesserino di ON riconoscimento, quando svolgeva la sua attività per la . Null'altro so”.
La teste, , sentita all'udienza del 20.05.2025, ha Testimone_2
riferito quanto segue: ON
“…sono indifferente. Ho lavorato per la in qualità di contract manager, quindi come collaboratore esterno, dal 2009 (se bene ricordo); non ero socia. La mia attività è cessata il 31 ottobre 2023, quando è terminato l'appalto. Io ero l'interlocutore tra la cooperativa e il “Fatebenefratelli”. All'inizio, dal 2009 sino al 2013, vi era un
12 contratto di pulizie e, poi, è diventato un contratto di pulizie e ausiliarato dal 2012/2013 (non ricordo con precisione). Di conseguenza, il contratto di appalto è stato ampliato con l'inserimento anche degli ausiliari, per sostituire il personale interno dipendente. C'era sempre un ON referente in loco.
Conosco il ricorrente, l'ho visto più volte ma non lo conosco approfonditamente. Il ricorrente ha lavorato dal 2012 e, se non ricordo male, sino al 2019 con mansioni di ausiliario, nel senso di pulizie e, in aggiunta, ha svolto trasporto dei pazienti e dei risultati degli esami ematochimici.
Io non stavo sempre all'ospedale “Fatebenefratelli”. Io controllavo sempre le presenze per redigere le buste paga. Ricordo che il ricorrente ha lavorato per la resistente, per un primo periodo, con contratto a tempo determinato e, poi, è stato assunto di nuovo con contratto a tempo indeterminato, ma non ricordo quando è stato assunto. Non so se ho visto lavorare il ricorrente presso l'ospedale nel 2013.
L'orario osservato dagli ausiliari è il seguente: dalle 7 alle 13 per il turno di mattina oppure dalle 13 alle 19 per il turno pomeridiano. Si lavorava per 5 giorni su 7 e c'era una turnazione per il sabato e la domenica.
Adr: nel corso della mia attività, ricordo che, a volte, c'è stata una contrazione delle commesse, ma non ricordo il periodo. Tale contrazione c'è stata sicuramente nel 2013. Adr: conosco CP_3
ON
che era il referente del presso il “Fatebenefratelli”, il quale
[...]
ha lavorato dal 2014 al 2020. Null'altro so”.
La teste, , sentita all'udienza dell'08.07.2025, ha riferito Tes_3
quanto segue:
13 “… sono indifferente. Conosco la parte ricorrente, in quanto abbiamo lavorato insieme. Io ero dipendente del “Fatebenefratelli” con mansioni di Ota dal 1989 al 2022, a tempo pieno ed indeterminato. Il ricorrente
l'ho conosciuto dal 2011/2012 e lavorava per la cooperativa che, se ben ricordo, si chiama “Gs”. Non so se il ricorrente abbia lavorato sempre per la medesima cooperativa. Il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni, ovvero puliva il reparto, portava le cartelle e gli esami negli ambulatori;
insieme agli infermieri facevamo le pulizie ai degenti e somministravamo le medicine.
Non ho cause in corso. Ho visto che c'era un coordinatore che dava le direttive. Se ben ricordo, il coordinatore si chiama e lavorava Tes_4
per la ditta, ovvero cooperativa di cui non ricordo il nome.
Non ricordo fino a quando ho visto lavorare il sig. . Ricordo Pt_1
che dopo ha lavorato il figlio. Ricordo che non ci sono state interruzioni nel rapporto lavorativo del ricorrente.
Il ricorrente osservava il seguente orario: dalle 7 alle 13 oppure dalle
13 alle 19, tutti i giorni, con un giorno di riposo e abbiamo lavorato anche nei giorni festivi, secondo dei turni. È capitato che occorreva coprire due turni. Nel caso in cui si copriva il turn di un giorno festivo, il ricorrente non aveva un giorno compensativo. Tanto so perché lavoravamo nello stesso ospedale e avevamo le stesse mansioni.
Se ben ricordo, il ricorrente ha lavorato dal 2012 al 2019. Nel 2013 ha lavorato sempre per la ditta esterna, che era sempre la stessa, ma non ricordo esattamente il nome”.
La teste, , sentita all'udienza dell'08.07.2025, ha Testimone_5
riferito quanto segue:
14 “… sono indifferente. Lavoro come operatrice socio sanitaria presso la clinica “Ruesch”. Conosco la parte ricorrente, in quanto mio madre ha lavorato per 35 anni al Fatebenefratelli fino a quattro anni fa. ON Io ho lavorato per il Fatebenefratelli dal 2018 al 2019 con la ovvero una cooperativa che si occupava delle pulizie dell'ospedale e i dipendenti svolevano mansioni di assistenti socio sanitari. Prima del ON giugno 2018 non ho lavorato per la
Ho visto il ricorrente a decorrere da giugno 2018, data in cui ho iniziato
a lavorare.
Ho saputo da mia madre che il ricorrente lavorava nell'ospedale e l'ho visto in occasione di un ricovero di mia madre nel reparto di cardiologia, ma non ricordo la data esatta di questo ricovero.
Non ricordo la data in cui il ricorrente ha iniziato a lavorare. Quando sono stata assunta nel giugno 2018, ho visto che il ricorrente svolgeva le seguenti mansioni: pulizia del reparto, affiancava l'infermiere, era addetto alle barelle, somministrava la terapia orale o iniettava la calciparina oppure faceva le siringhe di clexane, si occupava della pulizia del paziente e cambi del pannolone e tutto ciò che attiene all'assistenza socio sanitaria.
Il rapporto di lavoro del ricorrente si è interrotto il 2019, ma non ricordo esattamente il mese.
Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme, l'orario di lavoro era il seguente: dalle 7 alle 13 oppure dalle 13 alle 19, per 6 giorni a settimana, ma ci veniva richiesto lo straordinario se mancava qualche collega.
Io non ho proposto alcuna causa.
Confermo che per il periodo precedente al giugno 2018, non so quando abbia iniziato a lavorare il ricorrente. Per quello che ho potuto vedere quando sono andata a trovare mia madre, in occasione del ricovero di
15 mia madre, ho visto che il ricorrente si occupava dei pazienti e della pulizia dei reparti.
Adr: confermo che si lavorava anche nei giorni festivi, senza riposo compensativo. Adr: le disposizioni erano impartite da ONoparte_3
che, per quanto so, era dipendente della Gsa. Ho conosciuto il CP_3
dal 2018, mentre per il periodo precedente non l'ho visto perché faceva parte dell'amministrazione, ovvero stava negli uffici. Il CP_3
predisponeva i turni.
Adr: il ricorrente lavorava con la divisa e il logo della Gsa, nonché con il cartellino per accedere ai reparti.
Null'altro so”.
Tanto premesso, si rileva che l'istruttoria svolta non consente di ritenere comprovate le allegazioni di cui al ricorso introduttivo.
Nel periodo in esame, difatti, i testimoni hanno reso dichiarazioni generiche circa l'effettiva titolarità del datore di lavoro durante il periodo di lavoro corrispondente al contratto di lavoro a progetto del 12 aprile
2013. ( doc. n. 5).
Non rileva, dunque, ai fini del decidere, la prova dell'adempimento della prestazione lavorativa presso l'Ospedale Fatebenefratelli di Napoli, atteso che, come già motivato, il ricorrente non ha proprio dedotto tempestivamente la sussistenza di un unico centro di imputazione, né dall'istruttoria è emersa la prova dell'effettivo datore di lavoro.
La stessa parte ricorrente, del resto, ha ammesso quanto segue:
“Confermo il ricorso, io non ho mai smesso di lavorare al Parte_2
con varie tipologie di contratti, ma non ho mai smesso di
[...]
lavorare. Ho lavorato a nero tra un contratto e l'altro per un periodo di ON un mese. Le società per cui ho lavorato sono e GSI.”
16 Le allegazioni contenute nelle note del settembre 2025, come già motivato, del resto, sono inammissibili in quanto introducono tardivamente circostanze nuove che potevano essere rappresentate tempestivamente in ricorso.
I testimoni, inoltre, sul punto hanno reso dichiarazioni generiche e lacunose, non risultando neppure comprovata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente nel 2013 sino alla data di stipula del contratto di lavoro a tempo determinato dell'aprile 2014. Il teste ha dichiarato, difatti, che: “”. Ricordo che nel 2013 Testimone_1
abbiamo fermato un po' di persone perché c'era meno lavoro e non ho più visto il ricorrente nel 2013… Nel 2014 il lavoro si è ampliato e abbiamo richiamato i dipendenti precedenti e il ricorrente è stato di nuovo assunto ed ha svolto funzioni di ausiliario, mentre prima svolgeva solo mansioni di pulizie.“. In tal senso depongono anche le dichiarazioni della teste . Tes_6
La teste del resto, ha dichiarato: “Non so se il ricorrente abbia Tes_3
lavorato sempre per la medesima cooperativa;
…. Se ben ricordo, il ricorrente ha lavorato dal 2012 al 2019. Nel 2013 ha lavorato sempre per la ditta esterna, che era sempre la stessa, ma non ricordo esattamente il nome”.
La teste ha avuto una conoscenza diretta dei fatti di causa solo dal Tes_5
17 mansioni superiori va rigettata, in quanto il ricorrente già risulta inquadrato in tale qualifica.
In merito alla domanda relativa allo svolgimento di lavoro straordinario, va premesso la giurisprudenza è particolarmente rigorosa. (cfr.: sul punto: Cass civ., sez. lav., 14 agosto 1998, n. 8006 secondo cui: " Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso. "; Cass. civ., 3 marzo 1987, n. 2241, secondo cui: "La prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 c. c.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici. "; nonche:
Cass., sez. lav., 25-05-2006, n. 12434, secondo cui: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, e la valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato”).
Orbene, il ricorrente ha dedotto di aver sempre osservato il seguente orario di lavoro (suddiviso in turni): “dalle 07:00 alle 13:00, oppure dalle 13:00 alle 19:00, con un giorno di riposo ogni sette giorni di lavoro, per una media di n. 42 ore di lavoro settimanali”.
18 La parte resistente, invece, ha dedotto che la prestazione lavorativa era svolta su sei giorni settimanali e non su sette.
Il primo teste , sul punto, ha riferito che “Quanto agli Testimone_1
orari di lavoro, il ricorrente osservava il seguente orario: dalle ore 7 alle 13 oppure osservava il seguente turno, dalle 13 alle 19, per 5 giorni su 7, anche se capitava che poteva fare un rientro se mancava un collega o faceva qualche ora in più. Preciso che i turni si alternavano”
La teste ha dichiarato: “L'orario osservato dagli ausiliari è il Tes_6
seguente: dalle 7 alle 13 per il turno di mattina oppure dalle 13 alle 19 per il turno pomeridiano. Si lavorava per 5 giorni su 7 e c'era una turnazione per il sabato e la domenica”.
Da tali dichiarazioni concordi, dunque, è emerso che la prestazione lavorativa era resa di norma su sei giorni lavorativi.
Le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente non consentono di ritenere comprovato lo svolgimento della prestazione su sette giorni lavorativi.
La teste ha riferito, difatti genericamente che: “Il ricorrente Tes_3
osservava il seguente orario: dalle 7 alle 13 oppure dalle 13 alle 19, tutti i giorni, con un giorno di riposo e abbiamo lavorato anche nei giorni festivi, secondo dei turni.” Tale teste, dunque non ha riferito che la prestazione si svolgeva su sette giorni.
È pur vero che tale teste ha aggiunto: ““È capitato che occorreva coprire due turni. Nel caso in cui si copriva il turn di un giorno festivo, il ricorrente non aveva un giorno compensativo. Tanto so perché lavoravamo nello stesso ospedale e avevamo le stesse mansioni.”
Tale dichiarazione, però, non consente di ritenere che di norma il ricorrente osservasse sempre un orario di lavoro distribuito su sette giorni, con una media di 42 ore di lavoro settimanale.
19 La teste , che ha avuto una conoscenza diretta dei fatti di causa Tes_5
solo dal giugno 2018, ha confermato, del resto, che la prestazione lavorativa si svolgeva su sei giorni settimanali.
Tale teste ha riferito, difatti, che: “Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme, l'orario di lavoro era il seguente: dalle 7 alle 13 oppure dalle
13 alle 19, per 6 giorni a settimana, ma ci veniva richiesto lo straordinario se mancava qualche collega”.
In conclusione, va rigettata anche la domanda relativa al lavoro straordinario.
Per tutti i motivi esposti, il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della manifestazione della volontà conciliativa, espressa dal ricorrente in sede di libero interrogatorio, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott.ssa Martina Brizzi
- così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, il 17.09.2025 – 18.09.2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 18/09/2025 in
Cancelleria
20 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 e dunque la sua deposizione non consente di ritenere comprovati i fatti in data anteriore a tale data.
In conclusione, le domande relative al periodo antecedente al contratto del 23 aprile 2014 vanno rigettate per i motivi esposti.
In merito al periodo decorrente da tale contratto, risulta pacifico che il ricorrente è stato inquadrato nel livello B1 del ccnl applicato in azienda.
Ne consegue che la domanda relativa alle differenze retributive per