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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/10/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
RG Volontaria Giurisdizione n.4105 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SASSARI Composto dai Giudici: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott. Susanna Zanda Giudice rel. Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al RG Volontaria Giurisdizione n.4105 /2024 Promossa da
, C.F. , cittadina italiana nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
02/09/1965 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Alghero, via G. Pascoli n. 13/C, presso e nello studio dell'Avv. Alba Maria Canelles, C.F.:
, Fax 079.4460587, Pec la C.F._2 Email_1 quale la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi stesa in calce al presente ricorso ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. 44/2011, autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e allegata alla busta telematica contenente il presente ricorso E
, C.F. , cittadino italiano nato ad [...] Controparte_1 C.F._3 il 10/3/1962, ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Alghero, via Fratelli Kennedy n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Greta Fiamma, C.F.
, Fax 079/6043920, pec: la quale lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende in forza di procura da intendersi stesa in calce al presente ricorso ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. 44/2011, autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e allegata alla busta telematica contenente il presente ricorso
OGGETTO: CONSENSUALE REVISIONE PARZIALE DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
1) revocare il contributo al mantenimento di €600,00 che il sig. Controparte_1 versava alla sig.ra per il mantenimento del figlio , e dichiara cessato Parte_1 Per_1 l'obbligo a carico del padre.
2. Disporre che il sig. , a far data dal deposito del presente ricorso, provveda al CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, versando direttamente alla stessa la somma di €600 mensili, oltre automatica rivalutazione secondo gli indici Istat e ciò fino a che la stessa raggiunga l'indipendenza economica, momento a partire dal quale il contributo si intenderà automaticamente cessato.
3. Disporre che il sig. continui a sostenere, in via esclusiva, l'intero importo delle CP_1 spese straordinarie da assumere nell'interesse della figlia e ciò fino a che la stessa Per_2 raggiunga l'indipendenza economica, momento a partire dal quale il contributo si intenderà automaticamente cessato. Confermare tutte le altre condizioni e in particolare:
- che la casa familiare sita in Alghero, via Mazzini n. 210, di proprietà di terzi, resti assegnata alla signora , la quale la continuerà Parte_1 ad abitare unitamente alla figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_2
- che il sig. versi alla sig.ra entro il 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di €400,00 mensili oltre rivalutazione annua secondo gli indici Istat. Spese integralmente compensate. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 16.12.24 le parti, hanno esposto di aver già ottenuto sentenza di divorzio su conclusioni congiunte (sent. n. 729/2020 del 21/7/2020) che prevedeva:
1. L'assegnazione della casa familiare alla sig.ra , la quale vi avrebbe continuato a coabitare Pt_1 coi due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
2. L'obbligo a carico del sig. di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 versando la somma mensile di €1.200,00, oltre il pagamento per l'intero delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse;
3. L'obbligo per il sig. di versare alla sig.ra la somma mensile di €400,00 a titolo CP_1 Pt_1 di assegno divorzile.
4. L'impegno per il sig. di manlevare la sig.ra da qualsiasi obbligo o richiesta del CP_1 Pt_1 derivanti o connessi alla garanzia fideiussoria prestata dalla sig.ra in Controparte_2 Pt_1 favore del coniuge. Deducono con l'odierno ricorso che vi sono fatti sopravvenuti che suggeriscono di modificare le condizioni del divorzio ai sensi dell'art. 473 bis n. 51 c.c. e in particolare: a) , il maggiore dei due figli, ha completato il suo corso di studi Per_1 universitari e post universitari e si è inserito nel mondo del lavoro. Lo stesso svolge attività di libera professione come fisioterapista e, sebbene viva ancora nella casa materna, ha raggiunto l'indipendenza economica. b) seppur non ancora economicamente autosufficiente, sta completando il suo Per_2 percorso di studi e attualmente frequenta un master post lauream a Cesena. Quando fa rientro ad Alghero, solitamente in coincidenza con le vacanze natalizie o quelle estive, trascorre il suo tempo in pari misura sia con il padre che con la madre;
formalmente risiede con la madre nella casa familiare ma spesso dorme anche dal padre casa. Sia il padre che la madre contribuiscono al suo mantenimento ordinario e, al fine di agevolare le operazioni di trasferimento del denaro presso il conto corrente della figlia ed evitare ulteriori passaggi che potrebbero arrecare ritardi nel versamento delle predette somme, i genitori sono d'accordo a che il sig. , per il futuro, versi le somme necessarie al suo mantenimento CP_1 direttamente a presso il suo conto corrente. Per_2 Le parti deducono che non intendono modificare le altre condizioni oggetto di accordo divorzile, e pertanto, le stesse devono intendersi qui integralmente riconfermate. In particolare, la sig.ra continuerà a percepire l'importo di €400,00 mensili, Pt_1 riconosciuto a titolo di assegno divorzile, considerata la diversa capacità professionale fra i coniugi e la scelta condivisa con il coniuge da parte della di non intraprendere durante Pt_1 il matrimonio attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, e considerato altresì che in ragione della sua età e delle concrete difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro la stessa non ha mezzi adeguati per autosostentarsi. Non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Hanno dunque proposto le conclusioni congiunte di cui in dispositivo, che risultano anche sottoscritte personalmente dai coniugi All'udienza a trattazione scritta del 9 ottobre 2025, proveniente da rinvio d'ufficio dell'udienza 18 settembre 2025, a causa di trasferimento del giudice relatore, la causa è stata trattenuta in decisione previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero sede.
*** Tutto ciò premesso, considerata la maggiore età dei figli ( anni 20; anni 27) e la Per_1 Per_2 raggiunta indipendenza economica di , si ritiene, conformemente al parere del Pubblico Per_1 Ministero -sede, che non sussista alcun elemento ostativo alla modifica come richiesta, in quanto non contraria all'interesse dei figli e non contraria a norme imperative di legge. Le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale Con sentenza che definisce il giudizio Dispone la revisione parziale delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza (su conclusioni congiunte) emessa da questo Tribunale n. 729/2020 del 21/7/2020, e per l'effetto omologa le seguenti modifiche:
1) revoca del contributo al mantenimento di €600,00 che il sig. Controparte_1 versava alla sig.ra per il mantenimento del figlio , e dichiara cessato Parte_1 Per_1 l'obbligo a carico del padre.
2. Dispone che il sig. , a far data dal deposito del presente ricorso, provveda al CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, versando direttamente alla stessa la somma di €600 mensili, oltre automatica rivalutazione secondo gli indici Istat e ciò fino a che la stessa raggiunga l'indipendenza economica, momento a partire dal quale il contributo si intenderà automaticamente cessato.
3. Dispone che il sig. continui a sostenere, in via esclusiva, l'intero importo delle CP_1 spese straordinarie da assumere nell'interesse della figlia e ciò fino a che la stessa Per_2 raggiunga l'indipendenza economica, momento a partire dal quale il contributo si intenderà automaticamente cessato. Conferma tutte le altre condizioni del divorzio e in particolare:
- che la casa familiare sita in Alghero, via Mazzini n. 210, di proprietà di terzi, resti assegnata alla signora , la quale la continuerà Parte_1 ad abitare unitamente alla figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_2
- che il sig. versi alla sig.ra entro il 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di €400,00 mensili oltre rivalutazione annua secondo gli indici Istat. Spese integralmente compensate. Così deciso il 21 ottobre 2025.
Il Presidente Dott.ssa Stefania Deiana Il Giudice relatore Dott.ssa Susanna Zanda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SASSARI Composto dai Giudici: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott. Susanna Zanda Giudice rel. Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al RG Volontaria Giurisdizione n.4105 /2024 Promossa da
, C.F. , cittadina italiana nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
02/09/1965 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Alghero, via G. Pascoli n. 13/C, presso e nello studio dell'Avv. Alba Maria Canelles, C.F.:
, Fax 079.4460587, Pec la C.F._2 Email_1 quale la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi stesa in calce al presente ricorso ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. 44/2011, autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e allegata alla busta telematica contenente il presente ricorso E
, C.F. , cittadino italiano nato ad [...] Controparte_1 C.F._3 il 10/3/1962, ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Alghero, via Fratelli Kennedy n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Greta Fiamma, C.F.
, Fax 079/6043920, pec: la quale lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende in forza di procura da intendersi stesa in calce al presente ricorso ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. 44/2011, autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e allegata alla busta telematica contenente il presente ricorso
OGGETTO: CONSENSUALE REVISIONE PARZIALE DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
1) revocare il contributo al mantenimento di €600,00 che il sig. Controparte_1 versava alla sig.ra per il mantenimento del figlio , e dichiara cessato Parte_1 Per_1 l'obbligo a carico del padre.
2. Disporre che il sig. , a far data dal deposito del presente ricorso, provveda al CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, versando direttamente alla stessa la somma di €600 mensili, oltre automatica rivalutazione secondo gli indici Istat e ciò fino a che la stessa raggiunga l'indipendenza economica, momento a partire dal quale il contributo si intenderà automaticamente cessato.
3. Disporre che il sig. continui a sostenere, in via esclusiva, l'intero importo delle CP_1 spese straordinarie da assumere nell'interesse della figlia e ciò fino a che la stessa Per_2 raggiunga l'indipendenza economica, momento a partire dal quale il contributo si intenderà automaticamente cessato. Confermare tutte le altre condizioni e in particolare:
- che la casa familiare sita in Alghero, via Mazzini n. 210, di proprietà di terzi, resti assegnata alla signora , la quale la continuerà Parte_1 ad abitare unitamente alla figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_2
- che il sig. versi alla sig.ra entro il 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di €400,00 mensili oltre rivalutazione annua secondo gli indici Istat. Spese integralmente compensate. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 16.12.24 le parti, hanno esposto di aver già ottenuto sentenza di divorzio su conclusioni congiunte (sent. n. 729/2020 del 21/7/2020) che prevedeva:
1. L'assegnazione della casa familiare alla sig.ra , la quale vi avrebbe continuato a coabitare Pt_1 coi due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
2. L'obbligo a carico del sig. di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 versando la somma mensile di €1.200,00, oltre il pagamento per l'intero delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse;
3. L'obbligo per il sig. di versare alla sig.ra la somma mensile di €400,00 a titolo CP_1 Pt_1 di assegno divorzile.
4. L'impegno per il sig. di manlevare la sig.ra da qualsiasi obbligo o richiesta del CP_1 Pt_1 derivanti o connessi alla garanzia fideiussoria prestata dalla sig.ra in Controparte_2 Pt_1 favore del coniuge. Deducono con l'odierno ricorso che vi sono fatti sopravvenuti che suggeriscono di modificare le condizioni del divorzio ai sensi dell'art. 473 bis n. 51 c.c. e in particolare: a) , il maggiore dei due figli, ha completato il suo corso di studi Per_1 universitari e post universitari e si è inserito nel mondo del lavoro. Lo stesso svolge attività di libera professione come fisioterapista e, sebbene viva ancora nella casa materna, ha raggiunto l'indipendenza economica. b) seppur non ancora economicamente autosufficiente, sta completando il suo Per_2 percorso di studi e attualmente frequenta un master post lauream a Cesena. Quando fa rientro ad Alghero, solitamente in coincidenza con le vacanze natalizie o quelle estive, trascorre il suo tempo in pari misura sia con il padre che con la madre;
formalmente risiede con la madre nella casa familiare ma spesso dorme anche dal padre casa. Sia il padre che la madre contribuiscono al suo mantenimento ordinario e, al fine di agevolare le operazioni di trasferimento del denaro presso il conto corrente della figlia ed evitare ulteriori passaggi che potrebbero arrecare ritardi nel versamento delle predette somme, i genitori sono d'accordo a che il sig. , per il futuro, versi le somme necessarie al suo mantenimento CP_1 direttamente a presso il suo conto corrente. Per_2 Le parti deducono che non intendono modificare le altre condizioni oggetto di accordo divorzile, e pertanto, le stesse devono intendersi qui integralmente riconfermate. In particolare, la sig.ra continuerà a percepire l'importo di €400,00 mensili, Pt_1 riconosciuto a titolo di assegno divorzile, considerata la diversa capacità professionale fra i coniugi e la scelta condivisa con il coniuge da parte della di non intraprendere durante Pt_1 il matrimonio attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, e considerato altresì che in ragione della sua età e delle concrete difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro la stessa non ha mezzi adeguati per autosostentarsi. Non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Hanno dunque proposto le conclusioni congiunte di cui in dispositivo, che risultano anche sottoscritte personalmente dai coniugi All'udienza a trattazione scritta del 9 ottobre 2025, proveniente da rinvio d'ufficio dell'udienza 18 settembre 2025, a causa di trasferimento del giudice relatore, la causa è stata trattenuta in decisione previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero sede.
*** Tutto ciò premesso, considerata la maggiore età dei figli ( anni 20; anni 27) e la Per_1 Per_2 raggiunta indipendenza economica di , si ritiene, conformemente al parere del Pubblico Per_1 Ministero -sede, che non sussista alcun elemento ostativo alla modifica come richiesta, in quanto non contraria all'interesse dei figli e non contraria a norme imperative di legge. Le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale Con sentenza che definisce il giudizio Dispone la revisione parziale delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza (su conclusioni congiunte) emessa da questo Tribunale n. 729/2020 del 21/7/2020, e per l'effetto omologa le seguenti modifiche:
1) revoca del contributo al mantenimento di €600,00 che il sig. Controparte_1 versava alla sig.ra per il mantenimento del figlio , e dichiara cessato Parte_1 Per_1 l'obbligo a carico del padre.
2. Dispone che il sig. , a far data dal deposito del presente ricorso, provveda al CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, versando direttamente alla stessa la somma di €600 mensili, oltre automatica rivalutazione secondo gli indici Istat e ciò fino a che la stessa raggiunga l'indipendenza economica, momento a partire dal quale il contributo si intenderà automaticamente cessato.
3. Dispone che il sig. continui a sostenere, in via esclusiva, l'intero importo delle CP_1 spese straordinarie da assumere nell'interesse della figlia e ciò fino a che la stessa Per_2 raggiunga l'indipendenza economica, momento a partire dal quale il contributo si intenderà automaticamente cessato. Conferma tutte le altre condizioni del divorzio e in particolare:
- che la casa familiare sita in Alghero, via Mazzini n. 210, di proprietà di terzi, resti assegnata alla signora , la quale la continuerà Parte_1 ad abitare unitamente alla figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_2
- che il sig. versi alla sig.ra entro il 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di €400,00 mensili oltre rivalutazione annua secondo gli indici Istat. Spese integralmente compensate. Così deciso il 21 ottobre 2025.
Il Presidente Dott.ssa Stefania Deiana Il Giudice relatore Dott.ssa Susanna Zanda