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2 febbraio 1992
2 febbraio 1992
Art. 9. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, negli anni 1991-1994 si provvede:
a) quanto a lire 200 miliardi per il 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo di solidarieta' nazionale per la Sicilia";
b) quanto a lire 245 miliardi per il 1992, a lire 435 miliardi per il 1993 e a lire 950 miliardi per il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa".
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 7 e 8, commi 1 e 6, pari a lire 40 miliardi per il 1991, a lire 115 miliardi per il 1992 e a lire 165 miliardi per il 1993, si provvede:
a) quanto a lire 40 miliardi per il 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo di solidarieta' nazionale per la Sicilia";
b) quanto a lire 115 miliardi per il 1992 e a lire 165 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa".
3. Il Ministro dei tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
a) quanto a lire 200 miliardi per il 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo di solidarieta' nazionale per la Sicilia";
b) quanto a lire 245 miliardi per il 1992, a lire 435 miliardi per il 1993 e a lire 950 miliardi per il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa".
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 7 e 8, commi 1 e 6, pari a lire 40 miliardi per il 1991, a lire 115 miliardi per il 1992 e a lire 165 miliardi per il 1993, si provvede:
a) quanto a lire 40 miliardi per il 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo di solidarieta' nazionale per la Sicilia";
b) quanto a lire 115 miliardi per il 1992 e a lire 165 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa".
3. Il Ministro dei tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 29/01/1993, n. 25Provvedimento: N. 25 SENTENZA 12-29 GENNAIO 1993 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (Legge finanziaria 1992), nella parte in cui approva le tabelle A e B per gli anni 1993 e 1994; 7, comma …Leggi di più...
- leggi di spesa pluriennali·
- copertura finanziaria·
- inammissibilita'.·
- oneri relativi ad esercizi compresi nel triennio 1992/1994·
- presentazione alle camere dei correlativi disegni di legge di provvista.·
- asserita inattendibilita'·
- fattispecie.·
- eventuale scostamento della legge finanziaria dalle previsioni del documento programmatico·
- copertura finanziaria dei relativi oneri·
- conseguenze·
- sent. 25/93 b. contabilita' pubblica·
- denunciata mancanza·
- questioni formulate in termini generici·
- sent. 25/93 c. contabilita' pubblica·
- previsione di interventi finanziariamente inscindibili