Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6127/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 09/12/2024
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRABOSCHI STEFANIA
E
( rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRABOSCHI STEFANIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti congiuntamente ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova, dichiarando di voler regolamentare i rapporti tra gli stessi ed il figlio, alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo e di seguito riportate:
A) Affido condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_1 genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione sita in Canneto s/0 viale Mantova n°3. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed
SI.ra fintanto che la stessa continuerà ad abitarla unitamente Parte_1 al figlio e la rata di mutuo sulla stessa gravante verrà pagata Persona_1 nella misura del 50% ciascuno dalla data nella quale il SI. si trasferirà CP_1 in altra soluzione abitativa. C)Ogni trasferimento di residenza del minore dovrà essere oggetto di specifico accordo tra i genitori.
D)Il padre avrà facoltà di avere con sé quando lo riterrà, anche Per_1 quotidianamente previo accordo di volta in volta raggiunto con la madre. In ogni caso potrà trattenerlo con sé per due week-end alternati ogni mese dal sabato sino alla domenica sera alle ore ventuno e trenta nel periodo scolastico, ed alle ventidue nel periodo non scolastico, nonché per un pomeriggio ogni settimana sino all'ora di cena. Potrà inoltre tenerlo con sé due pomeriggi durante la settimana in cui non avrà con sé il figlio nel fine settimana con eventuale pernotto, e da identificarsi previo accordo tra i genitori stessi. Natale, Vigilia, Capodanno ed Epifania alternati di anno in anno. Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternati tra i genitori. Una settimana durante le vacanze estive da concordarsi entro il trenta Maggio di ciascun anno.
E) Il SI. corrisponderà mensilmente alla SI.ra , CP_1 Parte_1
a titolo di concorso per il mantenimento ordinario di la somma mensile Per_1 di €. 350,00 (trecentocinquanta euro) entro e non oltre il giorno venti di ciascun mese di competenza decorrente dalla data di rilascio della casa familiare. Detto importo sarà soggetto automaticamente a rivalutazione ISTAT con decorrenza dal mese di Dicembre 2025. La somma di cui sopra è stata tra le parti individuata in considerazione dell'attuale assenza di lavoro della madre, alla quale viene riconosciuta dal SI. l'erogazione integrale dell'Assegno CP_1
Unico per figlio a carico.
F) Il SI. provvederà inoltre ad acquistare due capi spalla e due CP_1 paia di calzature ogni anno per il figlio . Per_1
G) Rimangono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro venti giorni a fronte della esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per l'intero, le seguenti spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio : Per_1
a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte da SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in termini rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo
2 scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per il tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria);
c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per il tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo queste ultime solo se uno dei genitori non lavora); per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.
In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate.
In caso di tempestivo diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. H) Il SI. sarà obbligato a concorrere al mantenimento del figlio CP_1 minore con le modalità dianzi concordate fintanto che lo stesso continuerà ad avere collocazione prevalente presso la madre. I)I genitori si obbligano sin d'ora a prestarsi reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio per il figlio minore, raggiungendo comunque preventivo accordo sul luogo di destinazione estero in cui soggiornerà per un periodo di Per_1 vacanza.
J) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e con i rispettivi rami familiari, impegnandosi altresì a tutelare la figura paterna e materna ed evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. K) I SIg.ri e dichiarano che sin dalla data della Parte_1 CP_1 nascita di il padre ha sempre provveduto a concorrere al Per_1 mantenimento ordinario e straordinario del figlio, sicchè nulla è dovuto reciprocamente per il periodo pregresso alla presentazione. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni pattuite che accettano e confermano sottoscrivendo il presente ricorso. L)I ricorrenti, nel chiedere l'emissione di sentenza relativa alle condizioni di cui al presente accordo si danno atto che le spese della procedura saranno tra gli
3 stessi suddivise. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27.3.25
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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