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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12559/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12559/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio DEavv. LANDI CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 14 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
LANDI CLAUDIA
e
(C.F. , con il patrocinio DEavv. LANDI CLAUDIA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 14 BOLOGNA presso il difensore avv. LANDI
CLAUDIA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 23.10.2024 il Sig. (nato a [...] il Parte_1
06/10/1974) e la Sig.ra (nata a [...] il [...]) proponevano domanda di CP_1 separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Casalecchio di Reno (BO) in regime di comunione legale dei beni (come risulta dall'estratto riassunto degli atti di matrimonio del predetto Comune DEanno 2010 N. 25 P. 2 S. A) e che, con successivo atto notarile del 15/03/2021, i coniugi hanno modificato il loro regime patrimoniale optando per la separazione dei beni;
Dalla loro unione è nato un figlio: (nato a [...] il 20/06/2012). Persona_1
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione DEudienza (ex art. 127ter cpc).
pagina 1 di 6 Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione. Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Il sig. resterà a vivere nell'abitazione coniugale sita a Casalecchio di Reno (BO), Via Pt_1
Vespucci n. 11, interno 7, di sua esclusiva proprietà, mentre la signora si trasferirà, come già di CP_1 fatto è avvenuto, in un appartamento di sua esclusiva proprietà acquistato in data 27/04/2021 nel medesimo stabile di Casalecchio di Reno (BO), via Vespucci n. 11, interno 8 sul quale grava un mutuo a tasso fisso con rata mensile di € 606,00. 3) il figlio minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica presso l'abitazione materna sita a Casalecchio di Reno (BO), Via Vespucci n. 11, interno 8. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, DEinclinazione naturale e delle aspirazioni dei due minori. Limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente.
4) Il figlio minore frequenterà con tempi paritetici entrambi i genitori, restando presso Per_1 l'abitazione DEuna e DEaltro, all'uopo situate nel medesimo stabile, a settimane alternate a partire dalla sera della domenica. I genitori si impegnano alla massima collaborazione nella gestione del figlio, rendendosi entrambi disponibili, nella settimana di spettanza DEaltro genitore, ad accompagnare il figlio alle visite mediche e alle attività extrascolastiche;
inoltre, previo accordo tra i genitori, , qualora lo desideri, potrà recarsi a cena dal genitore con cui non sta trascorrendo la Per_1 settimana.
5) Durante le vacanze scolastiche estive, il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore due Per_1 settimane, anche non consecutive, nei periodi da concordare tra i genitori entro il 30/04. Durante le vacanze scolastiche natalizie , ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il 25/12 (Natale) e Per_1 con l'altro il 26/12 (Santo Stefano), suddividendo in modo paritario il resto del periodo anche in base ai loro impegni lavorativi;
durante le vacanze scolastiche pasquali, , ad anni alterni, trascorrerà Per_1 con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì DELO (Pasquetta), suddividendo in modo paritario il resto del periodo anche in base ai loro impegni lavorativi.
6) In considerazione della differenza reddituale esistente tra i genitori, il sig. corrisponderà Pt_1 alla signora la somma mensile di € 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo perequativo al CP_1 mantenimento del figlio , somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a Per_1 rivalutazione annuale ISTAT. Inoltre i genitori si suddivideranno al 50% le spese straordinarie e/o ulteriori occorrenti per il figlio (da intendersi come tali anche quelle per i capi di vestiario pesanti, quali capi spalla e scarpe), con espresso richiamo a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Bologna del 09/08/2017 e pertanto relative: - alla salute (visite e terapie medico-specialistiche, cure dentistiche ed odontoiatriche, oculistiche, apparecchi correttivi, prescrizioni terapeutiche, ticket sanitari, interventi chirurgici e quant'altro necessario); - a istruzione e formazione (comprese rette, tasse e costi di iscrizione a scuole e università pubbliche e/o private, libri di testo, materiale didattico e informatico, “fondo cassa” scolastico di inizio anno ed assicurazione, corredo scolastico di inizio anno, trasporto pubblico, lezioni private, gite scolastiche, corsi di lingua e vacanze studio, attività scolastiche integrative); - ad attività sportive/ricreative/culturali (iscrizione ai corsi, materiale, partecipazione a stage, trasferte e altro), nonché per le vacanze in autonomia dai genitori ed il conseguimento della patente di guida. In particolare, sono da ritenersi spese extra assegno, da non concordare preventivamente, in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e caratterizzate da continuità (a meno che non intervengano documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa), le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per trattamenti e farmaci, le spese scolastiche precedute dalla scelta concordata DEistituto scolastico, le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport, le spese ludico-
pagina 2 di 6 ricreative culturali precedute dalla scelta concordata DEattività, l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici, le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione DEistituto frequentato, le uscite scolastiche senza pernottamento, campi estivi, le visite specialistiche prescritte dal medico di base, i ticket sanitari, gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, le spese mediche aventi carattere d'urgenza, le spese per il conseguimento della patente di guida.
7) Le parti danno atto di aver concordato che le spese mediche-sanitarie occorrenti per il figlio Per_1 continueranno ad essere coperte dall'estensione DEassicurazione sanitaria del sig. di cui lo Pt_1 stesso è titolare come dipendente Unipol. Qualora la spesa sanitaria sia coperta e rimborsata interamente, nulla sarà dovuto dall'uno all'altro genitore, mentre nel caso in cui non vi sia copertura assicurativa, o il rimborso sia solo parziale, tali spese - o il loro residuo nel caso di copertura parziale
- verranno ripartite al 50% tra i genitori. 8) La richiesta di rimborso da parte del genitore che ha sostenuto per intero una spesa che sia stata preventivamente concordata o che, per sua natura, non necessiti del preventivo consenso, avverrà in prossimità DEesborso ed il rimborso da parte DEaltro dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione di idonea documentazione della spesa e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale relativa alle spese straordinarie dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità e gli eventuali rimborsi e/o sussidi per spese scolastiche e/o sanitarie andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura corrispondente alla quota di riparto di ognuno.
9) L'A.U.U. sarà percepito al 50%, come per legge.
10) I coniugi danno atto che nulla è dovuto per il mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti con il ricavato delle rispettive attività lavorative.
11) I coniugi prestano fin da ora reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quello del figlio minore.
12) Spese legali per la presente procedura compensate.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti il figlio minore della coppia, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori. In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare. Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse del minore l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la madre (sita in Casalecchio di Reno (BO), Via Vespucci n. 11, interno 8)
e frequentazione paritaria secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo. Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori. L'entità DEassegno di mantenimento tiene doverosamente conto DEetà del figlio e dei tempi di permanenza di esso con ciascun genitore.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
pagina 3 di 6 Il Tribunale, inoltre, recepisce le precisazioni riguardo le spese mediche-sanitarie occorrenti per il figlio coperte dall'stensione DEassicurazione sanitaria. Per_1
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, oltre alla espressa volontà manifestata delle parti, si assume che le spese relative al presente procedimento siano da intendersi compensate tra le parti.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra: nato a [...] il [...]) Parte_1
e nata a [...] il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio concordatario a Casalecchio di Reno (BO) in regime di comunione legale dei beni (come risulta dall'estratto riassunto degli atti di matrimonio del predetto Comune DEanno 2010
N. 25 P. 2 S. A) e che, con successivo atto notarile del 15/03/2021, i coniugi hanno modificato il loro regime patrimoniale optando per la separazione dei beni;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
dà atto che il sig. resterà a vivere nell'abitazione coniugale sita a Casalecchio di Reno (BO), Pt_1
Via Vespucci n. 11, interno 7, di sua esclusiva proprietà, mentre la signora si trasferirà, come già CP_1 di fatto è avvenuto, in un appartamento di sua esclusiva proprietà acquistato in data 27/04/2021 nel medesimo stabile di Casalecchio di Reno (BO), via Vespucci n. 11, interno 8 sul quale grava un mutuo a tasso fisso con rata mensile di € 606,00. dà atto e dispone che il figlio minore resti affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita a Casalecchio di Reno (BO), Via Vespucci n. 11, interno 8. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, DEinclinazione naturale e delle aspirazioni dei due minori. Limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente. dà atto e dispone che:
- il figlio minore frequenti con tempi paritetici entrambi i genitori, restando presso Per_1 l'abitazione DEuna e DEaltro, all'uopo situate nel medesimo stabile, a settimane alternate a partire dalla sera della domenica. I genitori si impegnano alla massima collaborazione nella gestione del figlio, rendendosi entrambi disponibili, nella settimana di spettanza DEaltro genitore, ad accompagnare il figlio alle visite mediche e alle attività extrascolastiche;
inoltre, previo accordo tra i genitori, , qualora lo desideri, potrà recarsi a cena dal genitore con Per_1 cui non sta trascorrendo la settimana;
- durante le vacanze scolastiche estive, il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore Per_1 due settimane, anche non consecutive, nei periodi da concordare tra i genitori entro il 30/04.
Durante le vacanze scolastiche natalizie , ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il Per_1 25/12 (Natale) e con l'altro il 26/12 (Santo Stefano), suddividendo in modo paritario il resto del periodo anche in base ai loro impegni lavorativi;
durante le vacanze scolastiche pasquali,
, ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì Per_1 DELO (Pasquetta), suddividendo in modo paritario il resto del periodo anche in base ai pagina 4 di 6 loro impegni lavorativi. dà atto e dispone che, in considerazione della differenza reddituale esistente tra i genitori, il sig. Pt_1 corrisponderà alla signora la somma mensile di € 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo CP_1 perequativo al mantenimento del figlio , somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e Per_1 soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
dà atto e dispone che i genitori si suddividano al 50% le spese straordinarie e/o ulteriori occorrenti per il figlio (da intendersi come tali anche quelle per i capi di vestiario pesanti, quali capi spalla e scarpe), con espresso richiamo a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 09/08/2017.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento DEunione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza DEistituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata DEattività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione DEistituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso DEaltro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità DEesborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto e dispone che le spese mediche-sanitarie occorrenti per il figlio continueranno ad essere Per_1 coperte dall'estensione DEassicurazione sanitaria del sig. di cui lo stesso è titolare come Pt_1 dipendente Unipol. Qualora la spesa sanitaria sia coperta e rimborsata interamente, nulla sarà dovuto dall'uno all'altro genitore, mentre nel caso in cui non vi sia copertura assicurativa, o il rimborso sia solo parziale, tali spese - o il loro residuo nel caso di copertura parziale - verranno ripartite al 50% tra i pagina 5 di 6 genitori;
dà atto e dispone che l'assegno unico sia percepito al 50% come per legge;
dà atto che la richiesta di rimborso da parte del genitore che ha sostenuto per intero una spesa che sia stata preventivamente concordata o che, per sua natura, non necessiti del preventivo consenso, avverrà in prossimità DEesborso ed il rimborso da parte DEaltro dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione di idonea documentazione della spesa e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale relativa alle spese straordinarie dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità e gli eventuali rimborsi e/o sussidi per spese scolastiche e/o sanitarie andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura corrispondente alla quota di riparto di ognuno;
dà atto che i coniugi dichiarano che nulla è dovuto per il mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti con il ricavato delle rispettive attività lavorative;
dà atto che le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e a quello del figlio minore;
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12559/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio DEavv. LANDI CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 14 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
LANDI CLAUDIA
e
(C.F. , con il patrocinio DEavv. LANDI CLAUDIA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 14 BOLOGNA presso il difensore avv. LANDI
CLAUDIA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 23.10.2024 il Sig. (nato a [...] il Parte_1
06/10/1974) e la Sig.ra (nata a [...] il [...]) proponevano domanda di CP_1 separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Casalecchio di Reno (BO) in regime di comunione legale dei beni (come risulta dall'estratto riassunto degli atti di matrimonio del predetto Comune DEanno 2010 N. 25 P. 2 S. A) e che, con successivo atto notarile del 15/03/2021, i coniugi hanno modificato il loro regime patrimoniale optando per la separazione dei beni;
Dalla loro unione è nato un figlio: (nato a [...] il 20/06/2012). Persona_1
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione DEudienza (ex art. 127ter cpc).
pagina 1 di 6 Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione. Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Il sig. resterà a vivere nell'abitazione coniugale sita a Casalecchio di Reno (BO), Via Pt_1
Vespucci n. 11, interno 7, di sua esclusiva proprietà, mentre la signora si trasferirà, come già di CP_1 fatto è avvenuto, in un appartamento di sua esclusiva proprietà acquistato in data 27/04/2021 nel medesimo stabile di Casalecchio di Reno (BO), via Vespucci n. 11, interno 8 sul quale grava un mutuo a tasso fisso con rata mensile di € 606,00. 3) il figlio minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica presso l'abitazione materna sita a Casalecchio di Reno (BO), Via Vespucci n. 11, interno 8. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, DEinclinazione naturale e delle aspirazioni dei due minori. Limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente.
4) Il figlio minore frequenterà con tempi paritetici entrambi i genitori, restando presso Per_1 l'abitazione DEuna e DEaltro, all'uopo situate nel medesimo stabile, a settimane alternate a partire dalla sera della domenica. I genitori si impegnano alla massima collaborazione nella gestione del figlio, rendendosi entrambi disponibili, nella settimana di spettanza DEaltro genitore, ad accompagnare il figlio alle visite mediche e alle attività extrascolastiche;
inoltre, previo accordo tra i genitori, , qualora lo desideri, potrà recarsi a cena dal genitore con cui non sta trascorrendo la Per_1 settimana.
5) Durante le vacanze scolastiche estive, il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore due Per_1 settimane, anche non consecutive, nei periodi da concordare tra i genitori entro il 30/04. Durante le vacanze scolastiche natalizie , ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il 25/12 (Natale) e Per_1 con l'altro il 26/12 (Santo Stefano), suddividendo in modo paritario il resto del periodo anche in base ai loro impegni lavorativi;
durante le vacanze scolastiche pasquali, , ad anni alterni, trascorrerà Per_1 con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì DELO (Pasquetta), suddividendo in modo paritario il resto del periodo anche in base ai loro impegni lavorativi.
6) In considerazione della differenza reddituale esistente tra i genitori, il sig. corrisponderà Pt_1 alla signora la somma mensile di € 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo perequativo al CP_1 mantenimento del figlio , somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a Per_1 rivalutazione annuale ISTAT. Inoltre i genitori si suddivideranno al 50% le spese straordinarie e/o ulteriori occorrenti per il figlio (da intendersi come tali anche quelle per i capi di vestiario pesanti, quali capi spalla e scarpe), con espresso richiamo a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Bologna del 09/08/2017 e pertanto relative: - alla salute (visite e terapie medico-specialistiche, cure dentistiche ed odontoiatriche, oculistiche, apparecchi correttivi, prescrizioni terapeutiche, ticket sanitari, interventi chirurgici e quant'altro necessario); - a istruzione e formazione (comprese rette, tasse e costi di iscrizione a scuole e università pubbliche e/o private, libri di testo, materiale didattico e informatico, “fondo cassa” scolastico di inizio anno ed assicurazione, corredo scolastico di inizio anno, trasporto pubblico, lezioni private, gite scolastiche, corsi di lingua e vacanze studio, attività scolastiche integrative); - ad attività sportive/ricreative/culturali (iscrizione ai corsi, materiale, partecipazione a stage, trasferte e altro), nonché per le vacanze in autonomia dai genitori ed il conseguimento della patente di guida. In particolare, sono da ritenersi spese extra assegno, da non concordare preventivamente, in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e caratterizzate da continuità (a meno che non intervengano documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa), le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per trattamenti e farmaci, le spese scolastiche precedute dalla scelta concordata DEistituto scolastico, le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport, le spese ludico-
pagina 2 di 6 ricreative culturali precedute dalla scelta concordata DEattività, l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici, le spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione DEistituto frequentato, le uscite scolastiche senza pernottamento, campi estivi, le visite specialistiche prescritte dal medico di base, i ticket sanitari, gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, le spese mediche aventi carattere d'urgenza, le spese per il conseguimento della patente di guida.
7) Le parti danno atto di aver concordato che le spese mediche-sanitarie occorrenti per il figlio Per_1 continueranno ad essere coperte dall'estensione DEassicurazione sanitaria del sig. di cui lo Pt_1 stesso è titolare come dipendente Unipol. Qualora la spesa sanitaria sia coperta e rimborsata interamente, nulla sarà dovuto dall'uno all'altro genitore, mentre nel caso in cui non vi sia copertura assicurativa, o il rimborso sia solo parziale, tali spese - o il loro residuo nel caso di copertura parziale
- verranno ripartite al 50% tra i genitori. 8) La richiesta di rimborso da parte del genitore che ha sostenuto per intero una spesa che sia stata preventivamente concordata o che, per sua natura, non necessiti del preventivo consenso, avverrà in prossimità DEesborso ed il rimborso da parte DEaltro dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione di idonea documentazione della spesa e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale relativa alle spese straordinarie dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità e gli eventuali rimborsi e/o sussidi per spese scolastiche e/o sanitarie andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura corrispondente alla quota di riparto di ognuno.
9) L'A.U.U. sarà percepito al 50%, come per legge.
10) I coniugi danno atto che nulla è dovuto per il mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti con il ricavato delle rispettive attività lavorative.
11) I coniugi prestano fin da ora reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quello del figlio minore.
12) Spese legali per la presente procedura compensate.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti il figlio minore della coppia, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori. In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare. Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse del minore l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la madre (sita in Casalecchio di Reno (BO), Via Vespucci n. 11, interno 8)
e frequentazione paritaria secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo. Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori. L'entità DEassegno di mantenimento tiene doverosamente conto DEetà del figlio e dei tempi di permanenza di esso con ciascun genitore.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
pagina 3 di 6 Il Tribunale, inoltre, recepisce le precisazioni riguardo le spese mediche-sanitarie occorrenti per il figlio coperte dall'stensione DEassicurazione sanitaria. Per_1
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, oltre alla espressa volontà manifestata delle parti, si assume che le spese relative al presente procedimento siano da intendersi compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra: nato a [...] il [...]) Parte_1
e nata a [...] il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio concordatario a Casalecchio di Reno (BO) in regime di comunione legale dei beni (come risulta dall'estratto riassunto degli atti di matrimonio del predetto Comune DEanno 2010
N. 25 P. 2 S. A) e che, con successivo atto notarile del 15/03/2021, i coniugi hanno modificato il loro regime patrimoniale optando per la separazione dei beni;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
dà atto che il sig. resterà a vivere nell'abitazione coniugale sita a Casalecchio di Reno (BO), Pt_1
Via Vespucci n. 11, interno 7, di sua esclusiva proprietà, mentre la signora si trasferirà, come già CP_1 di fatto è avvenuto, in un appartamento di sua esclusiva proprietà acquistato in data 27/04/2021 nel medesimo stabile di Casalecchio di Reno (BO), via Vespucci n. 11, interno 8 sul quale grava un mutuo a tasso fisso con rata mensile di € 606,00. dà atto e dispone che il figlio minore resti affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita a Casalecchio di Reno (BO), Via Vespucci n. 11, interno 8. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, DEinclinazione naturale e delle aspirazioni dei due minori. Limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente. dà atto e dispone che:
- il figlio minore frequenti con tempi paritetici entrambi i genitori, restando presso Per_1 l'abitazione DEuna e DEaltro, all'uopo situate nel medesimo stabile, a settimane alternate a partire dalla sera della domenica. I genitori si impegnano alla massima collaborazione nella gestione del figlio, rendendosi entrambi disponibili, nella settimana di spettanza DEaltro genitore, ad accompagnare il figlio alle visite mediche e alle attività extrascolastiche;
inoltre, previo accordo tra i genitori, , qualora lo desideri, potrà recarsi a cena dal genitore con Per_1 cui non sta trascorrendo la settimana;
- durante le vacanze scolastiche estive, il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore Per_1 due settimane, anche non consecutive, nei periodi da concordare tra i genitori entro il 30/04.
Durante le vacanze scolastiche natalizie , ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il Per_1 25/12 (Natale) e con l'altro il 26/12 (Santo Stefano), suddividendo in modo paritario il resto del periodo anche in base ai loro impegni lavorativi;
durante le vacanze scolastiche pasquali,
, ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì Per_1 DELO (Pasquetta), suddividendo in modo paritario il resto del periodo anche in base ai pagina 4 di 6 loro impegni lavorativi. dà atto e dispone che, in considerazione della differenza reddituale esistente tra i genitori, il sig. Pt_1 corrisponderà alla signora la somma mensile di € 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo CP_1 perequativo al mantenimento del figlio , somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e Per_1 soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
dà atto e dispone che i genitori si suddividano al 50% le spese straordinarie e/o ulteriori occorrenti per il figlio (da intendersi come tali anche quelle per i capi di vestiario pesanti, quali capi spalla e scarpe), con espresso richiamo a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 09/08/2017.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento DEunione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza DEistituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata DEattività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione DEistituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso DEaltro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità DEesborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto e dispone che le spese mediche-sanitarie occorrenti per il figlio continueranno ad essere Per_1 coperte dall'estensione DEassicurazione sanitaria del sig. di cui lo stesso è titolare come Pt_1 dipendente Unipol. Qualora la spesa sanitaria sia coperta e rimborsata interamente, nulla sarà dovuto dall'uno all'altro genitore, mentre nel caso in cui non vi sia copertura assicurativa, o il rimborso sia solo parziale, tali spese - o il loro residuo nel caso di copertura parziale - verranno ripartite al 50% tra i pagina 5 di 6 genitori;
dà atto e dispone che l'assegno unico sia percepito al 50% come per legge;
dà atto che la richiesta di rimborso da parte del genitore che ha sostenuto per intero una spesa che sia stata preventivamente concordata o che, per sua natura, non necessiti del preventivo consenso, avverrà in prossimità DEesborso ed il rimborso da parte DEaltro dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione di idonea documentazione della spesa e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale relativa alle spese straordinarie dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità e gli eventuali rimborsi e/o sussidi per spese scolastiche e/o sanitarie andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura corrispondente alla quota di riparto di ognuno;
dà atto che i coniugi dichiarano che nulla è dovuto per il mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti con il ricavato delle rispettive attività lavorative;
dà atto che le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e a quello del figlio minore;
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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