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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8593 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa M.Rosaria Lombardi ha emesso, a seguito del deposito di note scritte ex art127 ter c.p.c., la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al numero 4213/2025 RG, avente ad OGGETTO: prestazione – malattia TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Anzilotti Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20 febbraio 2025, il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti dell' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 17 maggio 2024, ai sensi di CP_1 quanto sopra esposto, con conseguente riconoscimento dei periodi di 22/3/2024 – 28/3/2024 e 7/4/2024 – 17/4/2024, ai fini dell'indennità di malattia;
2 condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., al pagamento di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. In punto di fatto esponeva di essere dipendente della società e che, nei periodi Controparte_2
22 marzo 2024 – 29 marzo 2024 e 7 aprile 2024 – 17 aprile 2024, usufruiva di periodi di malattia. Affermava che in relazione al primo periodo il medico curante aveva inviato a mezzo PEC la certificazione medica direttamente all' avendo riscontrato un malfunzionamento della CP_1 piattaforma telematica, mentre, in relazione al secondo veniva inviato regolarmente. Rilevava che l' , con nota del 17 maggio 2024, non aveva riconosciuto detto periodo quale CP_1 malattia. In diritto richiamava l'art. 1, comma 149, legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) il quale prevede che, in caso di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all' il certificato di diagnosi per via telematica previsto dalla n. 296/2006 (legge finanziaria per CP_1 il 2007) che ha aggiunto il comma 5-bis, all'articolo 50 del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, la quale dispone che il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette a disposizione dei medici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) il collegamento in rete per la trasmissione dei dati delle ricette al ministero. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' che contestava la domanda attorea CP_1 chiedendone il rigetto e richiamando le tempistiche di invio della certificazione medica. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, a seguito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c., veniva decisa. Nel merito, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi di seguito illustrati. L'ente costituendosi non contesta le diverse modalità di invio della certificazione medica, ossia mediante PEC in luogo di quella telematica nel primo caso, bensì, le tempistiche di invio della documentazione. Richiama, al riguardo, la circolare n.50 del 2023. In particolare, la stessa stabilisce che: “Ai fini del riconoscimento della validità del certificato cartaceo di malattia deve essere indicata la data di rilascio che rappresenta il dies a quo dell'eventuale diritto alla prestazione. In caso di omissione, è presa in considerazione ai fini della prestazione la data di spedizione o di consegna allo sportello del certificato cartaceo. Qualora manchi, invece, la data di fine prognosi, la stessa deve essere comunicata con apposita dichiarazione da parte del medesimo medico che ha rilasciato il certificato. In assenza, il certificato non può essere considerato valido. Relativamente alla data di fine prognosi, che non può mai essere in nessun caso antecedente alla data di rilascio del certificato, si evidenzia l'importanza che qualora il lavoratore riacquisti anticipatamente la capacità lavorativa, si attivi la “rettifica del certificato” con le seguenti modalità (cfr. la circolare n. 79 del 2 maggio 2017)”. Ed invero, la disciplina relativa alle modalità di attestazione comunicazione della malattia dei lavoratori privati si rinviene nel dl 663 del 1979 convertito nella Legge n 33 del 1980. L'art 2 così prevede: “A decorrere dal 1 giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata CP_1 presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall medesimo. CP_1
Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all la trasmissione in via telematica CP_1 della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto. Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on line della certificazione di malattia all e di CP_1 inoltro dell'attestazione di malattia dall al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo CP_1 comma del presente articolo”. L'art. 25 della legge n. 183/2010 ha provveduto ad uniformare il settore privato con quello pubblico circa l'obbligatorietà della trasmissione telematica dei certificati medici. L'ente, sulla base delle proprie circolari, ha stabilito che la prognosi decorre dalla data di rilascio del certificato medico e, nel caso di compilazione, anche della voce "dichiara di essere ammalato dal". La corresponsione dell'indennità, quindi, può iniziare solo dalla giornata immediatamente precedente ritenendo necessario il rilascio del certificato nella stessa giornata di redazione e solo se indicata dal curante a seguito di visita domiciliare. Le giornate anteriori, pertanto, non vengono indennizzate. Nello specifico, il certificato medico relativo al periodo dal 22 marzo al 29 marzo del 2024 risulta inviato solo l'11 aprile 2024 sebbene sia stato emesso dal medico il 29 marzo 2024. Non vi è dubbio che, al di là delle modalità e dell'eventuale malfunzionamento della piattaforma, di cui non si allega il periodo temporale, non risulta rispettato il termine di due giorni così come previsto dalla norma e, pertanto, non essendovi prova delle ragioni che hanno potuto giustificare il notevole ritardo (11 giorni) detto periodo non risulta indennizzabile. Quanto al secondo periodo il DPR 28.09.1990 n 314, art 20, obbliga il “medico di medicina generale” ad eseguire la visita domiciliare nel corso della stessa giornata in cui la stessa venga richiesta, ovvero, se la richiesta di visita domiciliare venga recepita dopo le ore 10, entro le ore 12 del giorno successivo. Il lavoratore in malattia, se non in grado di recarsi a visita ambulatoriale, ha diritto alla visita domiciliare del “medico di medicina generale” nella stessa giornata della richiesta ovvero entro il giorno successivo alla richiesta. In tal modo si consente al lavoratore malato di poter prontamente giustificare l'assenza che verrà in ogni caso retribuito a carico del datore e dell'ente consentendo, nel contempo, all' di verificare CP_1 la sussistenza delle ragioni che giustificano la erogazione della indennità. Orbene, prevedendo degli oneri economici a carico del datore di lavoro e dell' , l'ordinamento CP_1 predispone degli strumenti (visite fiscali) al fine di accertare la sussistenza della patologia. Il rilascio del certificato al termine della malattia non consente, di certo all' di effettuare una CP_1 visita fiscale utile al fine per cui è predisposta. Quindi, la circolare dell' richiamata, seppur priva di valore normativo, è in linea con le CP_1 disposizioni che regolamentano la materia. Senza sottacere che il certificato inviato in modalità telematica, emesso in data 18.04.2024 al termine della patologia, reca la dicitura per cui è lo stesso lavoratore che dichiara di essere ammalato, dal 08.04.2024, rendendo ancor più necessario l'accertamento delle reali condizioni di salute accertamento, questo, che sarebbe stato inutile se eseguito all'avvenuta guarigione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c. non si provvede sulle spese del giudizio.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese del giudizio. Si Comunichi. Napoli, 19 novembre 2025.
IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Anzilotti Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20 febbraio 2025, il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti dell' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 17 maggio 2024, ai sensi di CP_1 quanto sopra esposto, con conseguente riconoscimento dei periodi di 22/3/2024 – 28/3/2024 e 7/4/2024 – 17/4/2024, ai fini dell'indennità di malattia;
2 condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., al pagamento di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. In punto di fatto esponeva di essere dipendente della società e che, nei periodi Controparte_2
22 marzo 2024 – 29 marzo 2024 e 7 aprile 2024 – 17 aprile 2024, usufruiva di periodi di malattia. Affermava che in relazione al primo periodo il medico curante aveva inviato a mezzo PEC la certificazione medica direttamente all' avendo riscontrato un malfunzionamento della CP_1 piattaforma telematica, mentre, in relazione al secondo veniva inviato regolarmente. Rilevava che l' , con nota del 17 maggio 2024, non aveva riconosciuto detto periodo quale CP_1 malattia. In diritto richiamava l'art. 1, comma 149, legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) il quale prevede che, in caso di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all' il certificato di diagnosi per via telematica previsto dalla n. 296/2006 (legge finanziaria per CP_1 il 2007) che ha aggiunto il comma 5-bis, all'articolo 50 del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, la quale dispone che il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette a disposizione dei medici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) il collegamento in rete per la trasmissione dei dati delle ricette al ministero. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' che contestava la domanda attorea CP_1 chiedendone il rigetto e richiamando le tempistiche di invio della certificazione medica. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, a seguito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c., veniva decisa. Nel merito, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi di seguito illustrati. L'ente costituendosi non contesta le diverse modalità di invio della certificazione medica, ossia mediante PEC in luogo di quella telematica nel primo caso, bensì, le tempistiche di invio della documentazione. Richiama, al riguardo, la circolare n.50 del 2023. In particolare, la stessa stabilisce che: “Ai fini del riconoscimento della validità del certificato cartaceo di malattia deve essere indicata la data di rilascio che rappresenta il dies a quo dell'eventuale diritto alla prestazione. In caso di omissione, è presa in considerazione ai fini della prestazione la data di spedizione o di consegna allo sportello del certificato cartaceo. Qualora manchi, invece, la data di fine prognosi, la stessa deve essere comunicata con apposita dichiarazione da parte del medesimo medico che ha rilasciato il certificato. In assenza, il certificato non può essere considerato valido. Relativamente alla data di fine prognosi, che non può mai essere in nessun caso antecedente alla data di rilascio del certificato, si evidenzia l'importanza che qualora il lavoratore riacquisti anticipatamente la capacità lavorativa, si attivi la “rettifica del certificato” con le seguenti modalità (cfr. la circolare n. 79 del 2 maggio 2017)”. Ed invero, la disciplina relativa alle modalità di attestazione comunicazione della malattia dei lavoratori privati si rinviene nel dl 663 del 1979 convertito nella Legge n 33 del 1980. L'art 2 così prevede: “A decorrere dal 1 giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata CP_1 presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall medesimo. CP_1
Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all la trasmissione in via telematica CP_1 della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto. Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on line della certificazione di malattia all e di CP_1 inoltro dell'attestazione di malattia dall al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo CP_1 comma del presente articolo”. L'art. 25 della legge n. 183/2010 ha provveduto ad uniformare il settore privato con quello pubblico circa l'obbligatorietà della trasmissione telematica dei certificati medici. L'ente, sulla base delle proprie circolari, ha stabilito che la prognosi decorre dalla data di rilascio del certificato medico e, nel caso di compilazione, anche della voce "dichiara di essere ammalato dal". La corresponsione dell'indennità, quindi, può iniziare solo dalla giornata immediatamente precedente ritenendo necessario il rilascio del certificato nella stessa giornata di redazione e solo se indicata dal curante a seguito di visita domiciliare. Le giornate anteriori, pertanto, non vengono indennizzate. Nello specifico, il certificato medico relativo al periodo dal 22 marzo al 29 marzo del 2024 risulta inviato solo l'11 aprile 2024 sebbene sia stato emesso dal medico il 29 marzo 2024. Non vi è dubbio che, al di là delle modalità e dell'eventuale malfunzionamento della piattaforma, di cui non si allega il periodo temporale, non risulta rispettato il termine di due giorni così come previsto dalla norma e, pertanto, non essendovi prova delle ragioni che hanno potuto giustificare il notevole ritardo (11 giorni) detto periodo non risulta indennizzabile. Quanto al secondo periodo il DPR 28.09.1990 n 314, art 20, obbliga il “medico di medicina generale” ad eseguire la visita domiciliare nel corso della stessa giornata in cui la stessa venga richiesta, ovvero, se la richiesta di visita domiciliare venga recepita dopo le ore 10, entro le ore 12 del giorno successivo. Il lavoratore in malattia, se non in grado di recarsi a visita ambulatoriale, ha diritto alla visita domiciliare del “medico di medicina generale” nella stessa giornata della richiesta ovvero entro il giorno successivo alla richiesta. In tal modo si consente al lavoratore malato di poter prontamente giustificare l'assenza che verrà in ogni caso retribuito a carico del datore e dell'ente consentendo, nel contempo, all' di verificare CP_1 la sussistenza delle ragioni che giustificano la erogazione della indennità. Orbene, prevedendo degli oneri economici a carico del datore di lavoro e dell' , l'ordinamento CP_1 predispone degli strumenti (visite fiscali) al fine di accertare la sussistenza della patologia. Il rilascio del certificato al termine della malattia non consente, di certo all' di effettuare una CP_1 visita fiscale utile al fine per cui è predisposta. Quindi, la circolare dell' richiamata, seppur priva di valore normativo, è in linea con le CP_1 disposizioni che regolamentano la materia. Senza sottacere che il certificato inviato in modalità telematica, emesso in data 18.04.2024 al termine della patologia, reca la dicitura per cui è lo stesso lavoratore che dichiara di essere ammalato, dal 08.04.2024, rendendo ancor più necessario l'accertamento delle reali condizioni di salute accertamento, questo, che sarebbe stato inutile se eseguito all'avvenuta guarigione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c. non si provvede sulle spese del giudizio.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese del giudizio. Si Comunichi. Napoli, 19 novembre 2025.
IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi