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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11290 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26349/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. VINCENZO Parte_1
FRANZESE, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. LUIGI RUSSO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
appellato
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 28.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
Pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, l' e il Controparte_3 Controparte_2
chiedendo accertarsi l'estinzione per prescrizione del credito di € 346,26,
corrispondente a sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., riportato nella cartella di pagamento n. 071/20090024850282/000, in tesi mai notificatagli e a sua volta richiamata nel sollecito di pagamento n.
071/20189020291/000, notificatogli il 10.7.2018 dall'agente della riscossione.
Nella contumacia delle parti convenute, il Giudice di Pace, con sentenza n. 34297/23 del 3.8.2023, ha rigettato la domanda, ritenendola sprovvista di interesse ad agire.
L'opponente ha quindi proposto il presente appello, lamentando: 1) la violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) la violazione dell'art. 19 Dlgs n. 546/1992;
3) l'autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento;
4) l'omessa pronuncia sulla eccepita prescrizione.
1.1. L'appellata sostiene Controparte_1
l'inammissibilità del gravame, perché redatto senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 342 c.p.c.
Al contrario, sotto il profilo formale, l'atto di appello contiene chiara enunciazione delle parti della sentenza che si intende impugnare, delle violazioni di legge rilevate e della loro rilevanza ai fini della decisione.
Tale eccezione va, quindi, disattesa.
2. I motivi di appello possono essere congiuntamente esaminati.
Il primo giudice ha fatto applicazione dell'art.
3-bis del D.L. n. 146 del
Pagina 2 di 7 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, il quale ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024,
rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”) che così dispone:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento
che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri
che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di
quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36 b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai
soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di
soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto
di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.”
Richiamando, poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass.
S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) ha precisato che la norma riguarda la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie, e che si applica ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Non avendo l'attore provato il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione
Pagina 3 di 7 del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12,
c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973, ha rigettato la domanda, fondandosi altresì
sull'art. 19 Dlgs n. 546/1992, che non contempla il sollecito di pagamento fra gli atti impugnabili.
2.1. L'iter logico seguito dal giudice di primo grado non è, tuttavia, del tutto condivisibile.
Sebbene, infatti, l'attore abbia chiesto l'accertamento negativo di un credito iscritto a ruolo, assumendo l'omessa notificazione della relativa cartella di pagamento, egli ha fondato la sua domanda sulla prescrizione dello stesso a causa del decorso del relativo termine in epoca successiva alla data della presunta notificazione della cartella, in assenza di ulteriori atti interruttivi validamente notificati.
Ne consegue che, rispetto a tale domanda, non può trovare applicazione l'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973, non trattandosi di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo esattoriale, né di impugnazione di cartella di pagamento che si assume essere stata invalidamente notificata, ma di un'azione di accertamento negativo basata su un fatto estintivo successivo alla notificazione, qual è l'intervenuta prescrizione del credito.
È legittimo interrogarsi se, in simili ipotesi, anche a prescindere dal dettato della norma di nuova introduzione, possa ravvisarsi l'interesse ad agire del presunto obbligato, in assenza di atti della riscossione successivi al perfezionamento della prescrizione.
Come per qualunque azione di accertamento negativo, deve concludersi, secondo l'orientamento già implicitamente espresso, prima del menzionato intervento normativo, in Cass., Sez. III, n. 7353/22, che detto
Pagina 4 di 7 interesse sussiste, se non altro, in presenza di una situazione di obiettiva incertezza circa la volontà del concessionario della riscossione.
Ove il contegno di quest'ultimo, infatti, possa suggerire l'intento di non considerare prescritto il credito, non può negarsi che il contribuente resti esposto al rischio di subire un'azione esecutiva, peraltro con le speciali modalità, particolarmente incisive, previste dal d.P.R. n. 602/1973, o di non ricevere pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 1, c. IV-bis, D.L. n. 16/2012
conv. L. n. 44/2012.
Ebbene, nel caso in esame, l'agente della riscossione ha espressamente richiesto il pagamento del credito contestato, notificando, in data 10.7.2018,
il sollecito n 071/20189020291/000, riferito, tra l'altro, anche al credito oggetto di causa.
Esso ha così esplicitamente manifestato l'intento di ritenere ancora esigibile il credito e di volerne curare la riscossione.
Ciò certamente concretizza la situazione di obiettiva incertezza sulla volontà del creditore di perseguire il soddisfacimento della pretesa contestata, in presenza della quale è ravvisabile l'interesse del debitore ad agire in giudizio per farne valere l'inesistenza.
Non ha alcun rilievo che il sollecito di pagamento, come sostenuto dal primo giudice, non sia compreso nell'elenco degli atti impugnabili ex art. 19
Dlgs n. 546/1992, poiché detta norma attiene alla giurisdizione tributaria,
non già a quella ordinaria e non è, pertanto, applicabile alla presente controversia, che non ha natura prettamente impugnatoria, ma di mero accertamento negativo dell'esistenza del credito.
Pagina 5 di 7 2.2. Nel merito, l'attore deduce la prescrizione del credito litigioso.
Lo stesso, derivando, com'è pacifico, oltre che desumibile dall'esame dell'atto di sollecito, attiene a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, soggette a prescrizione quinquennale ex artt. 209 C.d.S. e
28 l. n. 689/81.
Non si applica l'art. 2953 c.c., derivante unicamente dalla formazione del giudicato e mai dalla notificazione – peraltro nel caso di specie non provata, come di vedrà – delle cartelle di pagamento (v. Cass., Sez. I, n.
25028/20).
Poiché il credito attiene a un'infrazione commessa nel 2006, lo stesso,
non risultando avvenuta la notificazione di atti interruttivi e in particolare della cartella di pagamento, deve intendersi prescritto, al più tardi, il
31.12.2011; pertanto, alla data di notificazione del sollecito, esso era ormai estinto.
2.2.1. L'agente della riscossione, costituitosi in appello, ha depositato documentazione intesa a dimostrare l'avvenuta notificazione di atti interruttivi della prescrizione.
Tuttavia, pure in assenza del fascicolo di primo grado, che la cancelleria, richiesta di tanto, non ha di fatto acquisito, tale produzione deve ritenersi avvenuta per la prima volta in appello e, come tale, inammissibile ex art. 345, c. III, c.p.c.
Dalla sentenza impugnata, infatti, risulta che entrambi i convenuti,
compreso l'agente della riscossione, rimasero contumaci in primo grado, né è
stato in questa sede allegato o dimostrato il contrario, pure a seguito dell'espresso invito, contenuto nell'ordinanza del 14.5.2024, a ricostruire il
Pagina 6 di 7 fascicolo di primo grado.
3. In definitiva, dunque, l'appello va accolto e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di e del
[...] Controparte_1 [...]
per la riforma della sentenza n. 34297/23, emessa dal Giudice di CP_2
Pace di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara l'inesistenza del credito oggetto di causa;
2. condanna gli appellati, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellante, liquidate ex d.m. n. 55/14
in complessivi € 91,50 per esborsi, € 300,00 per compensi di primo grado ed € 400,00 per compensi di appello, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Franzese, anticipatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 28/11/2025.
IL GIUDICE
EL AN
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26349/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. VINCENZO Parte_1
FRANZESE, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. LUIGI RUSSO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
appellato
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 28.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
Pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Napoli, l' e il Controparte_3 Controparte_2
chiedendo accertarsi l'estinzione per prescrizione del credito di € 346,26,
corrispondente a sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., riportato nella cartella di pagamento n. 071/20090024850282/000, in tesi mai notificatagli e a sua volta richiamata nel sollecito di pagamento n.
071/20189020291/000, notificatogli il 10.7.2018 dall'agente della riscossione.
Nella contumacia delle parti convenute, il Giudice di Pace, con sentenza n. 34297/23 del 3.8.2023, ha rigettato la domanda, ritenendola sprovvista di interesse ad agire.
L'opponente ha quindi proposto il presente appello, lamentando: 1) la violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) la violazione dell'art. 19 Dlgs n. 546/1992;
3) l'autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento;
4) l'omessa pronuncia sulla eccepita prescrizione.
1.1. L'appellata sostiene Controparte_1
l'inammissibilità del gravame, perché redatto senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 342 c.p.c.
Al contrario, sotto il profilo formale, l'atto di appello contiene chiara enunciazione delle parti della sentenza che si intende impugnare, delle violazioni di legge rilevate e della loro rilevanza ai fini della decisione.
Tale eccezione va, quindi, disattesa.
2. I motivi di appello possono essere congiuntamente esaminati.
Il primo giudice ha fatto applicazione dell'art.
3-bis del D.L. n. 146 del
Pagina 2 di 7 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, il quale ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024,
rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”) che così dispone:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento
che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri
che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di
quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36 b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai
soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di
soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto
di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.”
Richiamando, poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass.
S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) ha precisato che la norma riguarda la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie, e che si applica ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Non avendo l'attore provato il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione
Pagina 3 di 7 del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12,
c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973, ha rigettato la domanda, fondandosi altresì
sull'art. 19 Dlgs n. 546/1992, che non contempla il sollecito di pagamento fra gli atti impugnabili.
2.1. L'iter logico seguito dal giudice di primo grado non è, tuttavia, del tutto condivisibile.
Sebbene, infatti, l'attore abbia chiesto l'accertamento negativo di un credito iscritto a ruolo, assumendo l'omessa notificazione della relativa cartella di pagamento, egli ha fondato la sua domanda sulla prescrizione dello stesso a causa del decorso del relativo termine in epoca successiva alla data della presunta notificazione della cartella, in assenza di ulteriori atti interruttivi validamente notificati.
Ne consegue che, rispetto a tale domanda, non può trovare applicazione l'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973, non trattandosi di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo esattoriale, né di impugnazione di cartella di pagamento che si assume essere stata invalidamente notificata, ma di un'azione di accertamento negativo basata su un fatto estintivo successivo alla notificazione, qual è l'intervenuta prescrizione del credito.
È legittimo interrogarsi se, in simili ipotesi, anche a prescindere dal dettato della norma di nuova introduzione, possa ravvisarsi l'interesse ad agire del presunto obbligato, in assenza di atti della riscossione successivi al perfezionamento della prescrizione.
Come per qualunque azione di accertamento negativo, deve concludersi, secondo l'orientamento già implicitamente espresso, prima del menzionato intervento normativo, in Cass., Sez. III, n. 7353/22, che detto
Pagina 4 di 7 interesse sussiste, se non altro, in presenza di una situazione di obiettiva incertezza circa la volontà del concessionario della riscossione.
Ove il contegno di quest'ultimo, infatti, possa suggerire l'intento di non considerare prescritto il credito, non può negarsi che il contribuente resti esposto al rischio di subire un'azione esecutiva, peraltro con le speciali modalità, particolarmente incisive, previste dal d.P.R. n. 602/1973, o di non ricevere pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 1, c. IV-bis, D.L. n. 16/2012
conv. L. n. 44/2012.
Ebbene, nel caso in esame, l'agente della riscossione ha espressamente richiesto il pagamento del credito contestato, notificando, in data 10.7.2018,
il sollecito n 071/20189020291/000, riferito, tra l'altro, anche al credito oggetto di causa.
Esso ha così esplicitamente manifestato l'intento di ritenere ancora esigibile il credito e di volerne curare la riscossione.
Ciò certamente concretizza la situazione di obiettiva incertezza sulla volontà del creditore di perseguire il soddisfacimento della pretesa contestata, in presenza della quale è ravvisabile l'interesse del debitore ad agire in giudizio per farne valere l'inesistenza.
Non ha alcun rilievo che il sollecito di pagamento, come sostenuto dal primo giudice, non sia compreso nell'elenco degli atti impugnabili ex art. 19
Dlgs n. 546/1992, poiché detta norma attiene alla giurisdizione tributaria,
non già a quella ordinaria e non è, pertanto, applicabile alla presente controversia, che non ha natura prettamente impugnatoria, ma di mero accertamento negativo dell'esistenza del credito.
Pagina 5 di 7 2.2. Nel merito, l'attore deduce la prescrizione del credito litigioso.
Lo stesso, derivando, com'è pacifico, oltre che desumibile dall'esame dell'atto di sollecito, attiene a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, soggette a prescrizione quinquennale ex artt. 209 C.d.S. e
28 l. n. 689/81.
Non si applica l'art. 2953 c.c., derivante unicamente dalla formazione del giudicato e mai dalla notificazione – peraltro nel caso di specie non provata, come di vedrà – delle cartelle di pagamento (v. Cass., Sez. I, n.
25028/20).
Poiché il credito attiene a un'infrazione commessa nel 2006, lo stesso,
non risultando avvenuta la notificazione di atti interruttivi e in particolare della cartella di pagamento, deve intendersi prescritto, al più tardi, il
31.12.2011; pertanto, alla data di notificazione del sollecito, esso era ormai estinto.
2.2.1. L'agente della riscossione, costituitosi in appello, ha depositato documentazione intesa a dimostrare l'avvenuta notificazione di atti interruttivi della prescrizione.
Tuttavia, pure in assenza del fascicolo di primo grado, che la cancelleria, richiesta di tanto, non ha di fatto acquisito, tale produzione deve ritenersi avvenuta per la prima volta in appello e, come tale, inammissibile ex art. 345, c. III, c.p.c.
Dalla sentenza impugnata, infatti, risulta che entrambi i convenuti,
compreso l'agente della riscossione, rimasero contumaci in primo grado, né è
stato in questa sede allegato o dimostrato il contrario, pure a seguito dell'espresso invito, contenuto nell'ordinanza del 14.5.2024, a ricostruire il
Pagina 6 di 7 fascicolo di primo grado.
3. In definitiva, dunque, l'appello va accolto e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di e del
[...] Controparte_1 [...]
per la riforma della sentenza n. 34297/23, emessa dal Giudice di CP_2
Pace di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara l'inesistenza del credito oggetto di causa;
2. condanna gli appellati, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellante, liquidate ex d.m. n. 55/14
in complessivi € 91,50 per esborsi, € 300,00 per compensi di primo grado ed € 400,00 per compensi di appello, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Franzese, anticipatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 28/11/2025.
IL GIUDICE
EL AN
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