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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
n. 27668/2022 r.g.
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice
riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 27668/2022
TRA
, nata a Pikine, in [...], il [...] (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1
dell'avv. Guido Chiusano (c.f. ) che la rappresenta C.F._2
e difende in virtù di mandato allegato al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale CP_2
dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 30.11.2022, e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, la ricorrente indicata in epigrafe, cittadina del Senegal, impugnava il provvedimento di pagina 1 di 4 archiviazione del rinnovo del permesso di soggiorno Cat. emesso dal NumeroD_1
Questore della Provincia di l'8.5.2020, e notificatogli il 31.10.2022. Con il CP_2
provvedimento de quo, il Questore della provincia di , in ordine alla domanda CP_2
di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal ricorrente il
18.1.2019, così decideva: “rilevato che la stessa, pur essendo stata invitata il 2.4.2019 con raccomandata a/r (tornata indietro) a presentarsi presso quest'Ufficio per completare la pratica, non si è mai presentata;
preso atto che, dagli atti dell'Ufficio anagrafe del Comune di Montoro (Av) risulta che la signora è emigrata in Pt_1
Repubblica Sudafricana il 3.1.2018 e non ci sono altre comunicazione relative alla stessa dopo quella data;
ritenuto che
, in relazione a quanto sopra è trascorso infruttuosamente il termine concesso con le comunicazioni effettuata il 2.4.2019 per carenza di interesse, infatti, non sono pervenute memorie difensive, né ulteriore documentazione tali da consentire una diversa valutazione della sua posizione sul territorio nazionale ed il rilascio del permesso di soggiorno anche ad altro titolo”… decretava l'archiviazione del rinnovo del permesso di soggiorno nonché l'obbligo di lasciare il territorio nazionale secondo quanto previsto dalla vigente normativa attraverso la frontiera di Roma.
La ricorrente assumeva di avere diritto al titolo autorizzatorio richiesto, asserendo di avere i requisiti prescritti dalla legge, considerato il suo inserimento e la sua integrazione lavorativa sul territorio italiano.
Rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento. Integrato il contraddittorio nei confronti del , questi si costituiva in giudizio il 5.11.2024 e Controparte_1
resisteva alla domanda cautelare e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. Sollevata d'ufficio la questione di giurisdizione e disposta la trattazione in forma scritta dell'udienza del 17.4.2025, vi partecipavano le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni. All'esito della stessa, il giudice riservava al
Collegio la decisione della causa.
pagina 2 di 4 Ritiene, in via preliminare, il Tribunale adito che la controversia debba essere decisa in composizione collegiale ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c. in virtù della disciplina dettata dal d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18, che ha introdotto l'art. 19ter nel d.lgs. 150\11. L'istante ha impugnato, come sopra visto, il provvedimento emesso dal
Questore il quale ha fatto proprio il parere espresso dalla Commissione territoriale di
Caserta, che ha negato la ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 19, comma 1 e 1.1. per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e art.1, CP_3
comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18. Vertendosi in ipotesi di controversia riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25”, come modificato dal D.L. 113/2018), la decisione è collegiale.
Orbene, come già rilevato da codesto Tribunale con ordinanza del 28.11.2024, la ricorrente, con ricorso del 30.11.2022, ha impugnato il provvedimento di archiviazione del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro emesso dal Questore di
Avellino; dunque, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per quanto concerne il diniego di rilascio di un permesso per motivi di lavoro autonomo (Cons. St. sez. III n. 2912/2020). In ordine alla domanda di annullamento del diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto tale tipologia di controversia è riservata alla cognizione del g.a. atteso che il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno (per motivi diversi da quelli familiari rientranti nella giurisdizione del g.o.) costituiscono provvedimenti discrezionali e non vincolati, rispetto ai quali in capo allo straniero sussiste solo una posizione di interesse legittimo a fronte degli spazi di discrezionalità riconosciuti alla p.a., evidenziandosi che i motivi in concreto addotti a fondamento della domanda
(riguardanti il mantenimento dell'unità del nucleo familiare) non possono incidere sulla natura del provvedimento amministrativo richiesto (il permesso di soggiorno per motivi pagina 3 di 4 di lavoro) stante la tipicità e nominatività dei singoli titoli di soggiorno, ciascuno dei quali è caratterizzato dal particolare contenuto e dalla funzione assegnatigli dalla p.a. in relazione allo schema tipico tassativo previsto dall'ordinamento. (cfr. T.A.R. Lombardia,
Milano 9-10-2012; T.A.R. Lombardia, Milano, 3 novembre 2009, n. 4945; cfr. Cass.
S.U. 20-7-2011 n. 15868).
Pertanto, nel caso concreto, vertendo la causa sulla domanda di accertamento del diritto al rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il giudice ordinario non può pronunciarsi e va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Spese compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, XIII sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere competente il Giudice
Amministrativo;
- spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 7 maggio 2025
Presidente est
Dott.ssa Marida Corso
pagina 4 di 4
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice
riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 27668/2022
TRA
, nata a Pikine, in [...], il [...] (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1
dell'avv. Guido Chiusano (c.f. ) che la rappresenta C.F._2
e difende in virtù di mandato allegato al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale CP_2
dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 30.11.2022, e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, la ricorrente indicata in epigrafe, cittadina del Senegal, impugnava il provvedimento di pagina 1 di 4 archiviazione del rinnovo del permesso di soggiorno Cat. emesso dal NumeroD_1
Questore della Provincia di l'8.5.2020, e notificatogli il 31.10.2022. Con il CP_2
provvedimento de quo, il Questore della provincia di , in ordine alla domanda CP_2
di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal ricorrente il
18.1.2019, così decideva: “rilevato che la stessa, pur essendo stata invitata il 2.4.2019 con raccomandata a/r (tornata indietro) a presentarsi presso quest'Ufficio per completare la pratica, non si è mai presentata;
preso atto che, dagli atti dell'Ufficio anagrafe del Comune di Montoro (Av) risulta che la signora è emigrata in Pt_1
Repubblica Sudafricana il 3.1.2018 e non ci sono altre comunicazione relative alla stessa dopo quella data;
ritenuto che
, in relazione a quanto sopra è trascorso infruttuosamente il termine concesso con le comunicazioni effettuata il 2.4.2019 per carenza di interesse, infatti, non sono pervenute memorie difensive, né ulteriore documentazione tali da consentire una diversa valutazione della sua posizione sul territorio nazionale ed il rilascio del permesso di soggiorno anche ad altro titolo”… decretava l'archiviazione del rinnovo del permesso di soggiorno nonché l'obbligo di lasciare il territorio nazionale secondo quanto previsto dalla vigente normativa attraverso la frontiera di Roma.
La ricorrente assumeva di avere diritto al titolo autorizzatorio richiesto, asserendo di avere i requisiti prescritti dalla legge, considerato il suo inserimento e la sua integrazione lavorativa sul territorio italiano.
Rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento. Integrato il contraddittorio nei confronti del , questi si costituiva in giudizio il 5.11.2024 e Controparte_1
resisteva alla domanda cautelare e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. Sollevata d'ufficio la questione di giurisdizione e disposta la trattazione in forma scritta dell'udienza del 17.4.2025, vi partecipavano le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni. All'esito della stessa, il giudice riservava al
Collegio la decisione della causa.
pagina 2 di 4 Ritiene, in via preliminare, il Tribunale adito che la controversia debba essere decisa in composizione collegiale ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c. in virtù della disciplina dettata dal d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18, che ha introdotto l'art. 19ter nel d.lgs. 150\11. L'istante ha impugnato, come sopra visto, il provvedimento emesso dal
Questore il quale ha fatto proprio il parere espresso dalla Commissione territoriale di
Caserta, che ha negato la ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 19, comma 1 e 1.1. per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e art.1, CP_3
comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18. Vertendosi in ipotesi di controversia riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25”, come modificato dal D.L. 113/2018), la decisione è collegiale.
Orbene, come già rilevato da codesto Tribunale con ordinanza del 28.11.2024, la ricorrente, con ricorso del 30.11.2022, ha impugnato il provvedimento di archiviazione del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro emesso dal Questore di
Avellino; dunque, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per quanto concerne il diniego di rilascio di un permesso per motivi di lavoro autonomo (Cons. St. sez. III n. 2912/2020). In ordine alla domanda di annullamento del diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto tale tipologia di controversia è riservata alla cognizione del g.a. atteso che il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno (per motivi diversi da quelli familiari rientranti nella giurisdizione del g.o.) costituiscono provvedimenti discrezionali e non vincolati, rispetto ai quali in capo allo straniero sussiste solo una posizione di interesse legittimo a fronte degli spazi di discrezionalità riconosciuti alla p.a., evidenziandosi che i motivi in concreto addotti a fondamento della domanda
(riguardanti il mantenimento dell'unità del nucleo familiare) non possono incidere sulla natura del provvedimento amministrativo richiesto (il permesso di soggiorno per motivi pagina 3 di 4 di lavoro) stante la tipicità e nominatività dei singoli titoli di soggiorno, ciascuno dei quali è caratterizzato dal particolare contenuto e dalla funzione assegnatigli dalla p.a. in relazione allo schema tipico tassativo previsto dall'ordinamento. (cfr. T.A.R. Lombardia,
Milano 9-10-2012; T.A.R. Lombardia, Milano, 3 novembre 2009, n. 4945; cfr. Cass.
S.U. 20-7-2011 n. 15868).
Pertanto, nel caso concreto, vertendo la causa sulla domanda di accertamento del diritto al rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il giudice ordinario non può pronunciarsi e va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Spese compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, XIII sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere competente il Giudice
Amministrativo;
- spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 7 maggio 2025
Presidente est
Dott.ssa Marida Corso
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