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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/11/2024, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2724/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DANILO Parte_1 C.F._1
CONTI
IN (c.f. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. ALESSIA SALOMONE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 20/06/2024 dai coniugi predetti;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c.
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
pagina 1 di 2 essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data di dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato ad Agrigento in data 28/09/2019 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Agrigento, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
AGRIGENTO il 28/09/2019 fra nato a [...] il Parte_1
11/05/1987 e nata a [...] il [...] Parte_2
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AGRIGENTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2019 - Atto n. 236 - Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2724/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DANILO Parte_1 C.F._1
CONTI
IN (c.f. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. ALESSIA SALOMONE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 20/06/2024 dai coniugi predetti;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c.
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
pagina 1 di 2 essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data di dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato ad Agrigento in data 28/09/2019 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Agrigento, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
AGRIGENTO il 28/09/2019 fra nato a [...] il Parte_1
11/05/1987 e nata a [...] il [...] Parte_2
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AGRIGENTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2019 - Atto n. 236 - Parte II Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 2 di 2