Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 556/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 556 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 20.12.2024 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Casoria alla via Parte_1 C.F._1
Duca D'Aosta, 64 presso lo studio dell'Avv. Francesca Esposito che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli Controparte_1 C.F._2
al Centro Direzionale Is. G8 presso lo studio dell'Avv. Massimo di Palma Caccioppoli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 19.1.2024, la ricorrente (nata ad [...] il 19-
4-1993), premesso di avere contratto matrimonio in Casoria il 19 maggio 2023, in regime di separazione dei beni con il resistente (nato a [...] il [...]) e che dalla loro unione è nato un figlio (nato a [...] il [...])- deduceva che la prosecuzione della convivenza tra Per_1
i coniugi era divenuta intollerabile.
1
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. con addebito al marito;
l'affido condiviso del figlio minore con diritto di visita per il padre, tenuto conto della tenera età del minore;
l'assegnazione della casa familiare;
una somma a titolo di mantenimento per sé di 150,00 euro, oltre
Istat; una somma a titolo di mantenimento per il figlio minore pari ad € 500,00 mensili, oltre Istat nonché il 50% delle spese mediche, ludiche e scolastiche, con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, contestando le circostanze dedotte in ricorso in ordine alle cause della rottura dell'unione familiare, in via preliminare chiedeva dichiararsi la inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 473 bis 12 c.p.c., lett. e) ed f).
Nel merito chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.; il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
l'affido condiviso del minore, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita secondo il calendario predisposto in comparsa;
la determinazione di un assegno, quale contributo di mantenimento esclusivamente per il minore nella misura di € 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
nulla a titolo di mantenimento per la ricorrente, essendo giovane e con capacità lavorativa;
la condanna alle spese di lite con attribuzione.
All'udienza del 29 maggio 2024 entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa
Sequino); sentite le parti alla presenza dei difensori, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori, si rinviava in prosieguo per bonario componimento.
All'udienza del 14.6.2024, fallito il tentativo di bonario componimento, il Giudice delegato così provvedeva ex art. 473bis-22 c.p.c.: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava il minore
(nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori in forma condivisa, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, con disciplina del diritto di visita per il genitore non collocatario;
assegnava la casa familiare -sita in Casoria alla via Capri n. 38 int. n.
7- alla ricorrente;
poneva a carico del resistente il versamento della somma mensile di € 300,00 per il minore, da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative al figlio, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019; nulla disponeva a titolo di mantenimento della ricorrente tenuto conto della capacità reddituale delle parti e della durata del matrimonio;
considerate, altresì, la giovane età e la capacità lavorativa della ricorrente;
in assenza di richieste istruttorie negli atti introduttivi di parte ricorrente;
ritenuta l'inammissibilità della prova per testi articolata da parte convenuta nella comparsa di costituzione;
considerato che
nessuna delle parti depositava le memorie ex art. 473-bis-17 c.p.c.; ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione senza necessità di accertamenti istruttori, fissava udienza di rimessione della causa in
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decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sede di conclusioni la ricorrente, dando atto dell'inosservanza dei provvedimenti provvisori, si riportava alla precedenti conclusioni, ad eccezione della domanda di addebito che non veniva reiterata.
In sede di conclusioni il resistente, deducendo di essere sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Napoli, si riportava alla conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
All'udienza del 20 dicembre 2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473bis-28 c.p.c. (cfr. ordinanza comunicata il 7.1.2025).
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione,
Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Nel caso specifico, non sono state provate specifiche condotte poste dal coniuge resistente in violazione dei doveri coniugali (non avendo la ricorrente articolato richieste istruttorie negli atti introduttivi e non avendo depositato la memoria ex art. 473-bis-17 c.p.c.) né può pervenirsi, in via induttiva, ad una pronuncia di addebito sulla base delle risultane processuali e dei documenti in atti.
Del resto la domanda di addebito avanzata soltanto da parte ricorrente non è stata riproposta in sede di conclusioni e deve, pertanto, intendersi rinunciata.
La separazione tra i coniugi va, in definitiva, pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma
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c.c..
Sull'affido del figlio minore (nato a [...] il [...]). Per_1
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per il minore tali da ostacolare l'affido dello stesso ad entrambi i genitori;
del resto entrambi hanno avanzato richiesta di affido condiviso.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso del minore, come disposto in via provvisoria.
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Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata del minore, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi fin dalla separazione di fatto tra i genitori.
I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio, osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire al minore di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali;
ciò nonostante, il calendario degli incontri non può prescindere dalla esigenza di contemperare le esigenze del padre con quelle di vita e di relazione, sia del figlio che della madre e tenuto conto dell'età del piccolo . Per_1
In ordine al diritto di visita, si prevede che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due giorni a settimana (in via indicativa il martedì ed il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 20.00); il primo, il terzo ed il quinto week end del mese (nei mesi con cinque settimane) dalle ore 16.00 del sabato alle ore
20.00 della domenica, con pernottamento considerato che le parti hanno chiesto il pernottamento nei rispettivi atti e non essendovi problemi in ordine alla genitorialità; ad anni alterni le festività del 25 aprile;
del primo maggio, del 2 giugno;
del primo novembre e dell' 8 dicembre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in via alternata il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore;
la festa della mamma andrà, invece, trascorsa con la madre, anche nei week end di spettanza del resistente, il tutto compatibilmente alle esigenze del minore e salvo diverso accordo tra le parti, tenuto conto dell'età del minore e del divieto di dimora nella provincia di Napoli, come dedotto in sede di conclusioni (cfr. comparsa del 4-12-2024).
In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui un minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un
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provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione ( ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Ne consegue che essendo la ricorrente il genitore collocatario del figlio minore, la domanda di assegnazione della casa familiare - sita in Casoria alla via Capri n. 38 int. n. 7, di cui è anche proprietaria- va accolta come previsto in sede provvisoria.
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore (nato a [...] il [...]). Per_1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza del minore con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento del figlio, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento del minore.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti del figlio, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
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Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo va tenuto conto dell'età del figlio (nel caso di specie di anni 4), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti la ricorrente vive momentaneamente a casa della madre con i figli, di cui uno nato dal precedente matrimonio;
attualmente non lavora;
in precedenza ha lavorato in un supermercato e come cassiera in un negozio di detersivi;
percepisce l'assegno unico;
è proprietaria della casa familiare, a lei donata dal resistente, dalla quale è andata via in seguito ad una discussione mentre il resistente vive, allo stato, nella casa familiare di proprietà della ricorrente;
ha dichiarato di non lavorare da circa 7-8 anni dopo la chiusura del negozio e di essere aiutato dal padre;
è proprietario di diversi immobili (alcuni in comproprietà con i fratelli) dai quali percepisce canoni di locazione;
dispone di un'auto; è gravato da debiti con Equitalia;
versa 1.000,00 euro a titolo di mantenimento dell'ex moglie e dei figli nati da precedente matrimonio oltre il 100% delle spese straordinarie per i predetti (dichiarazioni rese all'udienza del 29.5.2024 nonché doc. in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, tenuto conto che anche l'eventuale stato di disoccupazione non esonera il genitore dal mantenimento;
dell'impegno assunto volontariamente per l'ex coniuge ed i figli nati dal precedente matrimonio nella misura di 1000,00 euro, indice di una capacità reddituale più elevata di quella emergente ex actis; il Collegio ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 300,00
(trecento,00) da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
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Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019
Sulla domanda di mantenimento di parte ricorrente.
Relativamente alla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente occorre in via preliminare verificare le capacità economiche delle parti, sia per valutare la sussistenza dell' an sia per valutare l'eventuale quantum.
In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità
e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare).
In giurisprudenza si è altresì affermato che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (ex plurimis, Cass. n. 3974 del 2002;
n. 4800 del 2002; n. 5762 del 1997) e che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass., n. 3974 del 2002; n. 4679 del 1998; n. 6612 del 1994; n. 11523 del 1990).
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario"
( cfr. Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Il Collegio, altresì, osserva che nel corso del giudizio non è emerso né è stato provato un tenore di vita particolarmente agiato della coppia in costanza di matrimonio (come viaggi o regali preziosi).
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Tanto premesso, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (in questi termini ex multis cfr. Cass.
4.12.2017 n. 28938; Cass. n. 12196 del 16.5.2017).
Infine, il Collegio osserva che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, che costituisce la finalità precipua dell'assegno di cui l'art. 156 cod. civ. rappresenta, tuttavia, un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato, valutando non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (sul punto cfr. Cass. 11.7.13 n. 17199).
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie, valutate le capacità patrimoniali di entrambi;
considerato che
la ricorrente è giovane (ha appena 32 anni) e con capacità lavorativa (come dichiarato da lei stessa dinanzi al Giudice delegato); considerata, inoltre, la brevissima durata del matrimonio
(contratto nel maggio 2023), il Collegio ritiene che non sussistono i presupposti per riconoscersi il diritto della ricorrente all'assegno di mantenimento, come previsto in sede provvisoria.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell' esito della controversia sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
(nata ad [...] il [...]) e (nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
25.9.1972);
b) Dispone l'affidamento del figlio minore (nato a [...] il [...]) ad entrambi Per_1
i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina, il diritto-dovere di frequentazione
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del padre con il minore nei termini di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritti;
c) I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
d) assegna ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare -sita in Casoria alla via Capri n. 38 int. n.
7- alla ricorrente che l'abiterà unitamente al figlio minore;
e) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Controparte_1 Pt_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di 300,00 (trecento,00) per il
[...]
mantenimento del figlio minore (nato a [...] il [...]) oltre il 50%, delle spese Per_1
mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) Nulla stabilisce a titolo di mantenimento in favore della ricorrente;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASORIA (atto n. 8, parte I, Anno 2023) per l'annotazione e le ulteriori incombenze;
h) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio dell' 11 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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