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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/09/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10040/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10040/2018 promossa da:
) in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cagliari, via Tola n. 21, presso lo studio dell'avvocato Alessio Corpino, che la rappresenta in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione;
opponente contro ( ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Santa Maria Chiara n. 144, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Mameli, che lo rappresenta in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, opposto CONCLUSIONI Nell'interesse di parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertare tutto quanto sopra e, pertanto: 1) Previo, occorrendo, accertamento della nullità delle delibere condominiali di approvazione di bilanci e rendiconti dal 2007 ad oggi, accertare che l'opposto non vanta alcun credito nei confronti della
[...] e/o l'intervenuta prescrizione degli asseriti crediti del Parte_1
e, in ogni caso, revocare, annullare, dichiarare nullo e, CP_1 comunque, inefficace il decreto ingiuntivo n. 1488/2018 (R.G. n. 6402/2018; Rep. n. 3378/2018) del Tribunale di Cagliari;
2) Accertare il pagamento indebito, dalla al Parte_1 condominio, dell'importo di € 53,05 indicato al capo 8 della premessa e condannare l'opposto alla sua rifusione alla società o – in subordine rispetto alle conclusioni di cui al capo 1 – compensarlo con le somme che ritenesse eventualmente spettanti al condominio.
3) Con vittoria di spese e compenso professionale nonché spese forfettarie (nella misura del 15% ex artt. 13 c. 10 L. 247/2012 e 2 c. 2 D.M. 10.03.2014 n. 55), CPA, IVA e quanto altro per legge dovuto”. Nell'interesse della parte opposta:
“Il Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda voglia a modifica delle precedenti conclusioni accettare le seguenti conclusioni:
1) in via principale confermare il decreto ingiuntivo opposto respingendo l'opposizione dichiarandola improcedibile e/o nulla per carenza dei presupposti e mancato rispetto dei termini di legge;
2) nel merito: accertare e confermare che credito vantato dal
[...] nei confronti della erso 3 in Cagliari alla Controparte_2 Parte_1 data del 16.07.2018 è pari ad euro euro 7.508,89 cosi come indicato nel decreto ingiuntivo n 1488/2018 del 28.08.2018 ; 3) Con vittoria di spese diritti e onorari del doppio grado di giudizio”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Parte_1 ha premesso:
[...]
- in data 29 ottobre 2018 è stato notificato alla società opponente il decreto ingiuntivo n. 1488/2018, con pedissequo atto di precetto, emesso a favore del richiedente , dal Tribunale di Cagliari in Parte_2 relazione a oneri condominiali pari a 7.508,89 euro, oltre interessi e spese della procedura monitoria, per un importo totale indicato in precetto in 9.014,83 euro;
- con bonifici bancari del 25 ottobre 2015, anteriori alla notifica del decreto e del precetto, la società opponente aveva in realtà già corrisposto al condominio senza riconoscimento alcuno della avversa pretesa creditoria e con espressa riserva di ripetizione l'importo di 4.658,48 euro, di cui 3.341,48 euro per oneri condominiali pregressi fino al 30 giugno 2016, 1.185,00 euro per oneri straordinari riferiti all'anno 2018 e 132,00 euro per oneri ordinari fino al 31 ottobre 2018;
- detti importi devono essere restituiti in quanto indebitamente versati o comunque compensati;
- viceversa, in caso di ritenuta fondatezza della pretesa creditoria il pagamento comporta la parziale cessazione della materia del contendere, ferma la non debenza degli onorari e delle spese indicate in precetto.
1.1. Quanto ai motivi di opposizione, la ha sostenuto che: Parte_1
- l'avversa pretesa creditoria di 7.442,82 euro è generica e relativa a crediti, riferibili ad annualità pregresse, che in ogni caso risulterebbero prescritti per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948, quarto comma, c.c.;
- detta pretesa è comunque infondata in quanto attinente a oneri relativi all'impianto di riscaldamento condominiale, rispetto al quale la società opponente ha effettuato il distacco nel maggio 2007, previa comunicazione inoltrata in data 17 maggio 2007;
- nonostante ciò, il ha continuato ad addebitare CP_1 illegittimamente all'opponente i costi di gestione dell'impianto in base alle tabelle esistenti;
- la sussistenza dei presupposti per il distacco risultano in modo pacifico dalla certificazione tecnica del 28 aprile 2014, anch'essa trasmessa al condominio, nella quale era stato asseverato che il distacco dal riscaldamento centralizzato da parte della società non avrebbe comportato in Pt_1 nessun modo squilibri all'impianto condominiale, né aggravi di spesa a carico degli altri condomini;
- inoltre i piani di riparto delle spese condominiali posti a base del credito ingiunto, alcuni dei quali corretti e rettificati nel corso del tempo, sono incerti in ordine alla natura della pretesa e predisposti in assenza di qualsivoglia presupposto, anche in relazione ai costi effettivamente sostenuti, affetti da evidenti incongruità ed errori, indicando a carico dell'opponente somme ingiustificate, talvolta con saldo iniziale differente rispetto al saldo finale dell'esercizio precedente;
- per stessa ammissione dell'assemblea, gli importi sono stati ricostruiti sulla base della documentazione recuperata dall'amministrazione precedente, la quale presentava 'diverse anomalie, costi eccessivi legati al non corretto uso di assegni bancari, interessi di mora per pagamenti tardivi ai fornitori e manchevolezze diverse';
- tutte queste irregolarità comportano la nullità delle delibere assunte dal 2007 ad oggi per indeterminatezza delle voci di spesa indicate, inesistenza di valide tabelle millesimali, inesistenza dei presupposti di legge per porre a carico dell'opponente le somme richieste;
- dall'esame degli stessi, e considerando la quota di 40,274 millesimi facente capo all'opponente, la pretesa del condominio di 7.442,89 euro deve ritenersi ab origine infondata quanto a 4.154,46 euro, con la conseguenza che in ogni caso detta società ha diritto di ripetere quantomeno l'importo di 53,05 euro rispetto all'effettuato pagamento di 3.341,48 euro eseguito in data 25 ottobre 2018.
1.2. Su queste basi la ha rassegnato le conclusioni Parte_1 riportate in epigrafe.
2. Con comparsa depositata in data 15 febbraio 2019, si è costituito in giudizio il sito in Cagliari, , il quale ha CP_1 Controparte_1 replicato come segue:
- il decreto ingiuntivo n. 1488/2018, con pedissequo atto di precetto, è stato portato alla notifica in data 9 ottobre 2018 ed è stato notificato (a mani) nella sede della società opponente dall'ufficiale giudiziario in data 29 ottobre 2018;
- la ha effettivamente eseguito un primo pagamento Parte_1 parziale di € 4.658,48 in data 26 ottobre 2018, prima della notifica, ma successivamente all'emissione del decreto e alla sua consegna all'ufficiale giudiziario ai fini della notifica;
- un secondo pagamento è stato successivamente eseguito in data 15 novembre 2018, per € 4.359,43, successivamente alla notifica del decreto;
- poiché per consolidata giurisprudenza, la fondatezza dell'opposizione deve essere valutata con riguardo alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo, sono dovute anche le spese dell'ingiunzione;
- nel merito, invece, il distacco dall'impianto di riscaldamento è stato certificato da un tecnico con certificazione asseverata soltanto in data 22 aprile 2014 e, da allora, il condominio non ha più addebitato all'opponente le corrispondenti spese, come risultante dai bilanci approvati dall'assemblea, comunicate all'opponente e da egli non impugnate nel termine di legge;
- il debito dell'opponente non è generico ed è relativo a I) spese relative all'anno 2014 pari a 5.902,13 euro;
II) spese anno 2015 pari a 1.063,74 euro per un totale di 6.965,90 euro, comprensivo delle annualità precedenti non corrisposte;
III) spese anno 2016 paro a 847,67 euro (meno l'importo versato di 397,70 euro) per un totale di 7.442,89 euro, comprensivo delle annualità precedenti non corrisposte;
IV) spese anno 2017 pari a 165,94 euro, che detratto un versamento di 253,94 euro e considerate la rate non corrisposte relative all'esercizio 2018 ha determinato un debito di 7.508,89 euro, come da capitale ingiunto nel decreto opposto;
- a tale importo occorre sommare le spese legali e quelle esenti come indicate in precetto per complessivi 1.533,80 euro;
- la somma capitale ammonta dunque a 9.042.69 euro, con la conseguenza che, avendo l'opponente corrisposto l'importo di 9.007,91 euro, residuano ancora da versare 34,78 euro.
2.1. Il ha dunque Parte_3 Controparte_1 testualmente concluso: “1) in via principale confermare il decreto ingiuntivo opposto rendendolo provvisoriamente esecutivo ex art 648 c.p.c e/o comunque confermare la provvisoria esecuzione del decreto già concessa in sede di ottenimento dello stesso respingendo l'avversa domanda di sospensione dell'esecuzione in quanto infondata;
2) nel merito accertare e confermare il credito vantato dall'opposto per sorte capitale interessi e spese del procedimento monitorio e respingere la presente opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”.
3. All'udienza di comparizione delle parti dell'11 marzo 2019 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
3.1. Con la prima memoria la parte opponente ha contestato che sussista un obbligo di comunicazione della volontà di distacco dall'impianto accompagnata da una attestazione di un tecnico abilitato, con conseguente irrilevanza, ai fini del computo delle spese, del momento in cui questa venga effettivamente inoltrata e necessità di provvedere alla rettifica dei bilanci pregressi che non abbiano tenuto conto del distacco prima della formale comunicazione. Ha altresì ribadito la genericità degli importi richiesti in quanto ricondotti a non meglio precisati 'saldi residui di annualità precedenti'.
3.2. Il Condominio ha replicato evidenziando come la perizia prodotta dalla società attrice non indichi che il distacco dall'impianto di riscaldamento è avvenuto nel 2007 e sostenendo che il distacco medesimo debba dunque ritenersi opponibile soltanto a far data dal 2014, ovvero allorquando l'elaborato è stato formato ed è stato trasmesso all'amministrazione condominiale. Ha poi aggiunto come, in ogni caso, la parte opponente non abbia mai impugnato le delibere assembleari che nel tempo hanno previsto l'addebito degli oneri correlati alla fruizione dell'impianto di riscaldamento condominiale. L'eventuale erroneo addebito degli oneri di cui sopra integrerebbe infatti un'ipotesi di mera annullabilità (e non di nullità) della delibera condominiale che approva il bilancio ed il correlato piano di riparto delle spese tra tutti i condomini;
conseguentemente, l'annullabilità avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso l'impugnazione della delibera condominiale entro il termine perentorio di trenta giorni previsto a tal fine dalla legge.
4. All'udienza dell'11 luglio 2024 la causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Nella propria comparsa conclusionale la ha Parte_1 preliminarmente affermato la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere avendo versato al condominio complessivi 9.017,91 euro (somma ottenuta considerando i due bonifici di € 4.658,48 euro e 4.359,43 euro), con conseguente necessità che il decreto opposto sia revocato d'ufficio dal giudice. La stessa opponente ha anche precisato che “il secondo versamento del 15.11.2018 rende, in effetti, non più attuale la domanda riconvenzionale di cui al capo 2 delle conclusioni, che l'opponente aveva inizialmente proposto per la restituzione di € 53,05 (quale differenza tra € 3.341,48 versati il 25.10.2018 ed € 3.288,43 che si ipotizzavano in via transattiva a debito della
nei conteggi inseriti nell'atto di citazione)”. Pt_1
***
6. Deve essere in primo luogo osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, non vi sono i presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Il pagamento degli oneri condominiali avvenuta successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, e alla consegna all'ufficiale giudiziario ai fini della notifica unitamente all'atto di precetto, è stato infatti eseguito da parte dell'opponente senza riconoscimento dell'avversa pretesa, al solo dichiarato e ribadito fine di evitare la procedura esecutiva e con riserva di ripetizione. Di fatti poi la società opponente in sede di opposizione ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria e chiesto l'accertamento della non debenza della somma ingiunta e corrisposta. Nel senso dell'esclusione, in questi casi, della cessazione della materia del contendere si è espressa la giurisprudenza, la quale in più occasioni ha ribadito che “in ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito” (Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2021, n. 4855, che ha richiamato sul punto Cass. 26005/2010). L'adempimento avvenuto in corso di causa impone dunque la revoca del decreto ingiuntivo, ma non esime dall'esame nel merito delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione.
7. Dette ragioni sono infondate e l'opposizione deve dunque essere rigettata per le ragioni che seguono. La società ha nello specifico contestato l'avversa pretesa al Pt_1 pagamento della somma di 7.442,89 euro risultante dal rendiconto consuntivo 2016 approvato dall'assemblea condominiale con delibera assunta in data 6 marzo 2018. Il credito contestato, pertanto, trova titolo nella documentazione contabile predisposta dall'amministratore ritualmente approvata con delibera dell'assemblea del . CP_1 In seguito all'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, è ormai incontestato che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di oneri condominiali insoluti, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità della delibera, a condizione però che detta annullabilità sia dedotta in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, nel termine perentorio previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., e non in via di mera eccezione. Ne consegue l'inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della delibera senza chiedere una pronuncia di annullamento (Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2021, 9839). Nel caso in cui non vengano dedotti vizi integranti nullità della delibera o non venga ritualmente e tempestivamente proposta domanda riconvenzionale di annullamento, la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito del e legittima non solo CP_1 la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1 a pagare le somme nel processo di opposizione a cognizione piena. Infatti, il soddisfa l'onere probatorio sullo stesso gravante mediante la CP_1 produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono approvate le spese risultanti dalla documentazione contabile condominiale, che costituiscono titolo dell'obbligazione di pagamento degli oneri condominiali. Con riguardo agli oneri relativi ad annualità pregresse riportate in bilancio è stato poi ulteriormente precisato che “Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive di morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo di credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso” (Cass. civ., sez. VI, ord. 15 febbraio 2021, n. 3847). L'opponente ha sostenuto l'invalidità della delibera assembleare di approvazione del rendiconto dal quale risulta il credito ingiunto essenzialmente per tre ragioni: a) prescrizione del debito relativo ad annualità pregresse, b) genericità e inattendibilità del rendiconto approvato dall'assemblea, c) addebito dei costi relativi al riscaldamento nonostante l'intervenuto distacco nell'anno 2007, pur essendo stato formalmente comunicato soltanto nel 2014. Si tratta di vizi che, se fondati, avrebbero comportato l'annullabilità della delibera da far valere mediante impugnazione della stessa nel termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. Sulla distinzione tra delibere nulle e delibere annullabili occorre richiamare in prima battuta il criterio, basato sulla distinzione tra vizi di forma e vizi di sostanza, in passato individuato dalle Sezioni Unite, secondo cui
“debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono su diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. civ., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4806). Più di recente un ulteriore arresto delle Sezioni Unite ha evidenziato l'inadeguatezza del criterio fondato sulla mera contrapposizione tra vizi di sostanza, integranti nullità della delibera, e vizi di forma, che darebbe luogo a mera annullabilità della stessa e, partendo dal dato normativo, ha precisato come l'art. 1137 c.c., nel sottoporre all'azione di annullamento tutte le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento, senza alcuna distinzione, si riferisca non soltanto ai vizi di forma, attinenti alle regole procedimentali dettate per la formazione delle delibere, ma anche ai vizi di sostanza, afferenti al contenuto del deliberato. Ha dunque aggiunto che attengono al contenuto delle deliberazioni dell'assemblea anche le disposizioni che disciplinano la ripartizione delle spese tra i condomini, nonché quelle che dettano specifici criteri di ripartizione con riferimento all'oggetto della spesa, e ha ritenuto che la violazione di tali disposizioni dà luogo a deliberazioni assembleari contrarie alla legge in relazione al loro contenuto – e per questo inerente a un 'vizio di sostanza' – rientranti, nondimeno, tra quelli per i quali l'art. 1137 c.c. prevede l'azione di annullamento. Ciò in quanto la ripartizione di spese condominiali in contrasto con i criteri legali o convenzionali non è riconducibile a un'ipotesi di carenza di potere da parte dell'assemblea poiché tra le attribuzioni dell'assemblea rientrano certamente l'approvazione e la ripartizione delle spese per la gestione ordinaria e straordinaria delle parti e dei servizi comuni e tali attribuzioni non vengono meno quando l'assemblea incorra in un cattivo esercizio del potere, adottando un errato criterio di ripartizione delle spese, contrastante con la legge o il regolamento condominiale. Le Sezioni Unite hanno dunque circoscritto la categoria della nullità a un ambito residuale, concernente “quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza dal mondo giuridico” e segnatamente i casi di: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali;
impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o giuridico;
illiceità per contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2021, n. 9839). Da tanto deriva che l'erronea ripartizione in concreto delle spese relative alla gestione condominiale in violazione dei criteri legali o convenzionali dà luogo a mera annullabilità della delibera, il cui vizio può essere sindacato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo solo mediante impugnazione della delibera stessa per il tramite di domanda riconvenzionale entro il termine di legge. Alla luce di quanto esposto deve concludersi nel senso che il rendiconto consuntivo contenente errori (dovuti nella specie ad asserita erronea inclusione di spese per il riscaldamento) nei conti individuali del singolo per successivi periodi di gestione, o crediti prescritti, o che non sia altrimenti idoneo a rendere intellegibili le voci di entrata e di spesa, non dando luogo a nullità della delibera, deve essere impugnato nel termine di legge, non essendo consentito rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza assembleare se non nella forma dell'impugnazione della delibera (in questi termini si è espressa di recente Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2025, n. 15318). Per cui il credito di 7.442,89 euro contabilizzato nel bilancio consuntivo 2016 approvato dell'assemblea con delibera non affetta da vizi di nullità, né impugnata nei termini di legge, è provato e deve esserne riconosciuta la titolarità in capo al condominio opposto.
8. Gli ulteriori importi di 165,94 euro per oneri condominiali relativi all'anno 2017 e di 154,00 euro per oneri condominiali relativi ai mesi da gennaio a luglio 2018 non sono stati specificamente contestati, per cui il credito del condominio, detratti gli importi versati pari a 253,94 euro, è effettivamente pari a 7.508,89 euro. A tale somma occorre aggiungere quella a titolo di spese legali della procedura (monitoria e precetto) per complessivi 1.533,80 euro. Le spese della fase monitoria sono dovute nonostante la revoca del decreto ingiuntivo in ragione dell'intervenuto pagamento secondo la regola per cui
“la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità” (Cass. civ., sez. III, ord. 13 settembre 2022, n. 26922). Il credito complessivo è dunque pari a 9.042,69 euro. Tenuto conto dei pagamenti avvenuti dopo l'emissione del decreto e della consegna all'ufficiale giudiziario ai fini della notifica di 4.658,48 euro e di 4.359,43 euro (quest'ultimo dopo la notifica del decreto e del precetto), residua un credito del pari a 24,78 euro. CP_1
9. Stante il rigetto dell'opposizione, la società è inoltre tenuta, Pt_1 in quanto soccombente, anche al rimborso delle spese di lite relative alla fase di opposizione, in misura pari a 4.237,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive, quantificate tenuto conto degli importi medi, ad accezione della fase istruttoria liquidata ai minimi in ragione del carattere documentale della causa, previsti per le cause di valore compreso tra 5.201,00 e 26.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando RIGETTA l'opposizione; REVOCA il decreto ingiuntivo 1488/2018 in ragione dell'intervenuto pagamento in corso di causa;
ACCERTA e DICHIARA che il condominio sito in Cagliari,
[...]
è titolare del credito di 7.508,89 euro per oneri condominiali CP_1 insoluti relativi ai periodi di gestione indicati nel ricorso monitorio, oltre a 1.533,80 euro per spese della procedura e che, in ragione dell'intervenuto pagamento pari a complessivi 9.017,91 euro, residua in favore del condominio opposto un credito pari a 24,78 euro;
CONDANNA la società al rimborso delle spese di lite in Parte_1 favore del Condominio di via De Magistris n. 3, Cagliari in misura pari a 4.237,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 6 settembre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10040/2018 promossa da:
) in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cagliari, via Tola n. 21, presso lo studio dell'avvocato Alessio Corpino, che la rappresenta in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione;
opponente contro ( ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Santa Maria Chiara n. 144, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Mameli, che lo rappresenta in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, opposto CONCLUSIONI Nell'interesse di parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertare tutto quanto sopra e, pertanto: 1) Previo, occorrendo, accertamento della nullità delle delibere condominiali di approvazione di bilanci e rendiconti dal 2007 ad oggi, accertare che l'opposto non vanta alcun credito nei confronti della
[...] e/o l'intervenuta prescrizione degli asseriti crediti del Parte_1
e, in ogni caso, revocare, annullare, dichiarare nullo e, CP_1 comunque, inefficace il decreto ingiuntivo n. 1488/2018 (R.G. n. 6402/2018; Rep. n. 3378/2018) del Tribunale di Cagliari;
2) Accertare il pagamento indebito, dalla al Parte_1 condominio, dell'importo di € 53,05 indicato al capo 8 della premessa e condannare l'opposto alla sua rifusione alla società o – in subordine rispetto alle conclusioni di cui al capo 1 – compensarlo con le somme che ritenesse eventualmente spettanti al condominio.
3) Con vittoria di spese e compenso professionale nonché spese forfettarie (nella misura del 15% ex artt. 13 c. 10 L. 247/2012 e 2 c. 2 D.M. 10.03.2014 n. 55), CPA, IVA e quanto altro per legge dovuto”. Nell'interesse della parte opposta:
“Il Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda voglia a modifica delle precedenti conclusioni accettare le seguenti conclusioni:
1) in via principale confermare il decreto ingiuntivo opposto respingendo l'opposizione dichiarandola improcedibile e/o nulla per carenza dei presupposti e mancato rispetto dei termini di legge;
2) nel merito: accertare e confermare che credito vantato dal
[...] nei confronti della erso 3 in Cagliari alla Controparte_2 Parte_1 data del 16.07.2018 è pari ad euro euro 7.508,89 cosi come indicato nel decreto ingiuntivo n 1488/2018 del 28.08.2018 ; 3) Con vittoria di spese diritti e onorari del doppio grado di giudizio”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Parte_1 ha premesso:
[...]
- in data 29 ottobre 2018 è stato notificato alla società opponente il decreto ingiuntivo n. 1488/2018, con pedissequo atto di precetto, emesso a favore del richiedente , dal Tribunale di Cagliari in Parte_2 relazione a oneri condominiali pari a 7.508,89 euro, oltre interessi e spese della procedura monitoria, per un importo totale indicato in precetto in 9.014,83 euro;
- con bonifici bancari del 25 ottobre 2015, anteriori alla notifica del decreto e del precetto, la società opponente aveva in realtà già corrisposto al condominio senza riconoscimento alcuno della avversa pretesa creditoria e con espressa riserva di ripetizione l'importo di 4.658,48 euro, di cui 3.341,48 euro per oneri condominiali pregressi fino al 30 giugno 2016, 1.185,00 euro per oneri straordinari riferiti all'anno 2018 e 132,00 euro per oneri ordinari fino al 31 ottobre 2018;
- detti importi devono essere restituiti in quanto indebitamente versati o comunque compensati;
- viceversa, in caso di ritenuta fondatezza della pretesa creditoria il pagamento comporta la parziale cessazione della materia del contendere, ferma la non debenza degli onorari e delle spese indicate in precetto.
1.1. Quanto ai motivi di opposizione, la ha sostenuto che: Parte_1
- l'avversa pretesa creditoria di 7.442,82 euro è generica e relativa a crediti, riferibili ad annualità pregresse, che in ogni caso risulterebbero prescritti per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948, quarto comma, c.c.;
- detta pretesa è comunque infondata in quanto attinente a oneri relativi all'impianto di riscaldamento condominiale, rispetto al quale la società opponente ha effettuato il distacco nel maggio 2007, previa comunicazione inoltrata in data 17 maggio 2007;
- nonostante ciò, il ha continuato ad addebitare CP_1 illegittimamente all'opponente i costi di gestione dell'impianto in base alle tabelle esistenti;
- la sussistenza dei presupposti per il distacco risultano in modo pacifico dalla certificazione tecnica del 28 aprile 2014, anch'essa trasmessa al condominio, nella quale era stato asseverato che il distacco dal riscaldamento centralizzato da parte della società non avrebbe comportato in Pt_1 nessun modo squilibri all'impianto condominiale, né aggravi di spesa a carico degli altri condomini;
- inoltre i piani di riparto delle spese condominiali posti a base del credito ingiunto, alcuni dei quali corretti e rettificati nel corso del tempo, sono incerti in ordine alla natura della pretesa e predisposti in assenza di qualsivoglia presupposto, anche in relazione ai costi effettivamente sostenuti, affetti da evidenti incongruità ed errori, indicando a carico dell'opponente somme ingiustificate, talvolta con saldo iniziale differente rispetto al saldo finale dell'esercizio precedente;
- per stessa ammissione dell'assemblea, gli importi sono stati ricostruiti sulla base della documentazione recuperata dall'amministrazione precedente, la quale presentava 'diverse anomalie, costi eccessivi legati al non corretto uso di assegni bancari, interessi di mora per pagamenti tardivi ai fornitori e manchevolezze diverse';
- tutte queste irregolarità comportano la nullità delle delibere assunte dal 2007 ad oggi per indeterminatezza delle voci di spesa indicate, inesistenza di valide tabelle millesimali, inesistenza dei presupposti di legge per porre a carico dell'opponente le somme richieste;
- dall'esame degli stessi, e considerando la quota di 40,274 millesimi facente capo all'opponente, la pretesa del condominio di 7.442,89 euro deve ritenersi ab origine infondata quanto a 4.154,46 euro, con la conseguenza che in ogni caso detta società ha diritto di ripetere quantomeno l'importo di 53,05 euro rispetto all'effettuato pagamento di 3.341,48 euro eseguito in data 25 ottobre 2018.
1.2. Su queste basi la ha rassegnato le conclusioni Parte_1 riportate in epigrafe.
2. Con comparsa depositata in data 15 febbraio 2019, si è costituito in giudizio il sito in Cagliari, , il quale ha CP_1 Controparte_1 replicato come segue:
- il decreto ingiuntivo n. 1488/2018, con pedissequo atto di precetto, è stato portato alla notifica in data 9 ottobre 2018 ed è stato notificato (a mani) nella sede della società opponente dall'ufficiale giudiziario in data 29 ottobre 2018;
- la ha effettivamente eseguito un primo pagamento Parte_1 parziale di € 4.658,48 in data 26 ottobre 2018, prima della notifica, ma successivamente all'emissione del decreto e alla sua consegna all'ufficiale giudiziario ai fini della notifica;
- un secondo pagamento è stato successivamente eseguito in data 15 novembre 2018, per € 4.359,43, successivamente alla notifica del decreto;
- poiché per consolidata giurisprudenza, la fondatezza dell'opposizione deve essere valutata con riguardo alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo, sono dovute anche le spese dell'ingiunzione;
- nel merito, invece, il distacco dall'impianto di riscaldamento è stato certificato da un tecnico con certificazione asseverata soltanto in data 22 aprile 2014 e, da allora, il condominio non ha più addebitato all'opponente le corrispondenti spese, come risultante dai bilanci approvati dall'assemblea, comunicate all'opponente e da egli non impugnate nel termine di legge;
- il debito dell'opponente non è generico ed è relativo a I) spese relative all'anno 2014 pari a 5.902,13 euro;
II) spese anno 2015 pari a 1.063,74 euro per un totale di 6.965,90 euro, comprensivo delle annualità precedenti non corrisposte;
III) spese anno 2016 paro a 847,67 euro (meno l'importo versato di 397,70 euro) per un totale di 7.442,89 euro, comprensivo delle annualità precedenti non corrisposte;
IV) spese anno 2017 pari a 165,94 euro, che detratto un versamento di 253,94 euro e considerate la rate non corrisposte relative all'esercizio 2018 ha determinato un debito di 7.508,89 euro, come da capitale ingiunto nel decreto opposto;
- a tale importo occorre sommare le spese legali e quelle esenti come indicate in precetto per complessivi 1.533,80 euro;
- la somma capitale ammonta dunque a 9.042.69 euro, con la conseguenza che, avendo l'opponente corrisposto l'importo di 9.007,91 euro, residuano ancora da versare 34,78 euro.
2.1. Il ha dunque Parte_3 Controparte_1 testualmente concluso: “1) in via principale confermare il decreto ingiuntivo opposto rendendolo provvisoriamente esecutivo ex art 648 c.p.c e/o comunque confermare la provvisoria esecuzione del decreto già concessa in sede di ottenimento dello stesso respingendo l'avversa domanda di sospensione dell'esecuzione in quanto infondata;
2) nel merito accertare e confermare il credito vantato dall'opposto per sorte capitale interessi e spese del procedimento monitorio e respingere la presente opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”.
3. All'udienza di comparizione delle parti dell'11 marzo 2019 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
3.1. Con la prima memoria la parte opponente ha contestato che sussista un obbligo di comunicazione della volontà di distacco dall'impianto accompagnata da una attestazione di un tecnico abilitato, con conseguente irrilevanza, ai fini del computo delle spese, del momento in cui questa venga effettivamente inoltrata e necessità di provvedere alla rettifica dei bilanci pregressi che non abbiano tenuto conto del distacco prima della formale comunicazione. Ha altresì ribadito la genericità degli importi richiesti in quanto ricondotti a non meglio precisati 'saldi residui di annualità precedenti'.
3.2. Il Condominio ha replicato evidenziando come la perizia prodotta dalla società attrice non indichi che il distacco dall'impianto di riscaldamento è avvenuto nel 2007 e sostenendo che il distacco medesimo debba dunque ritenersi opponibile soltanto a far data dal 2014, ovvero allorquando l'elaborato è stato formato ed è stato trasmesso all'amministrazione condominiale. Ha poi aggiunto come, in ogni caso, la parte opponente non abbia mai impugnato le delibere assembleari che nel tempo hanno previsto l'addebito degli oneri correlati alla fruizione dell'impianto di riscaldamento condominiale. L'eventuale erroneo addebito degli oneri di cui sopra integrerebbe infatti un'ipotesi di mera annullabilità (e non di nullità) della delibera condominiale che approva il bilancio ed il correlato piano di riparto delle spese tra tutti i condomini;
conseguentemente, l'annullabilità avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso l'impugnazione della delibera condominiale entro il termine perentorio di trenta giorni previsto a tal fine dalla legge.
4. All'udienza dell'11 luglio 2024 la causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Nella propria comparsa conclusionale la ha Parte_1 preliminarmente affermato la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere avendo versato al condominio complessivi 9.017,91 euro (somma ottenuta considerando i due bonifici di € 4.658,48 euro e 4.359,43 euro), con conseguente necessità che il decreto opposto sia revocato d'ufficio dal giudice. La stessa opponente ha anche precisato che “il secondo versamento del 15.11.2018 rende, in effetti, non più attuale la domanda riconvenzionale di cui al capo 2 delle conclusioni, che l'opponente aveva inizialmente proposto per la restituzione di € 53,05 (quale differenza tra € 3.341,48 versati il 25.10.2018 ed € 3.288,43 che si ipotizzavano in via transattiva a debito della
nei conteggi inseriti nell'atto di citazione)”. Pt_1
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6. Deve essere in primo luogo osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, non vi sono i presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Il pagamento degli oneri condominiali avvenuta successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, e alla consegna all'ufficiale giudiziario ai fini della notifica unitamente all'atto di precetto, è stato infatti eseguito da parte dell'opponente senza riconoscimento dell'avversa pretesa, al solo dichiarato e ribadito fine di evitare la procedura esecutiva e con riserva di ripetizione. Di fatti poi la società opponente in sede di opposizione ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria e chiesto l'accertamento della non debenza della somma ingiunta e corrisposta. Nel senso dell'esclusione, in questi casi, della cessazione della materia del contendere si è espressa la giurisprudenza, la quale in più occasioni ha ribadito che “in ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito” (Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2021, n. 4855, che ha richiamato sul punto Cass. 26005/2010). L'adempimento avvenuto in corso di causa impone dunque la revoca del decreto ingiuntivo, ma non esime dall'esame nel merito delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione.
7. Dette ragioni sono infondate e l'opposizione deve dunque essere rigettata per le ragioni che seguono. La società ha nello specifico contestato l'avversa pretesa al Pt_1 pagamento della somma di 7.442,89 euro risultante dal rendiconto consuntivo 2016 approvato dall'assemblea condominiale con delibera assunta in data 6 marzo 2018. Il credito contestato, pertanto, trova titolo nella documentazione contabile predisposta dall'amministratore ritualmente approvata con delibera dell'assemblea del . CP_1 In seguito all'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, è ormai incontestato che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di oneri condominiali insoluti, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità della delibera, a condizione però che detta annullabilità sia dedotta in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, nel termine perentorio previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., e non in via di mera eccezione. Ne consegue l'inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della delibera senza chiedere una pronuncia di annullamento (Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2021, 9839). Nel caso in cui non vengano dedotti vizi integranti nullità della delibera o non venga ritualmente e tempestivamente proposta domanda riconvenzionale di annullamento, la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito del e legittima non solo CP_1 la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1 a pagare le somme nel processo di opposizione a cognizione piena. Infatti, il soddisfa l'onere probatorio sullo stesso gravante mediante la CP_1 produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono approvate le spese risultanti dalla documentazione contabile condominiale, che costituiscono titolo dell'obbligazione di pagamento degli oneri condominiali. Con riguardo agli oneri relativi ad annualità pregresse riportate in bilancio è stato poi ulteriormente precisato che “Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive di morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo di credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso” (Cass. civ., sez. VI, ord. 15 febbraio 2021, n. 3847). L'opponente ha sostenuto l'invalidità della delibera assembleare di approvazione del rendiconto dal quale risulta il credito ingiunto essenzialmente per tre ragioni: a) prescrizione del debito relativo ad annualità pregresse, b) genericità e inattendibilità del rendiconto approvato dall'assemblea, c) addebito dei costi relativi al riscaldamento nonostante l'intervenuto distacco nell'anno 2007, pur essendo stato formalmente comunicato soltanto nel 2014. Si tratta di vizi che, se fondati, avrebbero comportato l'annullabilità della delibera da far valere mediante impugnazione della stessa nel termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. Sulla distinzione tra delibere nulle e delibere annullabili occorre richiamare in prima battuta il criterio, basato sulla distinzione tra vizi di forma e vizi di sostanza, in passato individuato dalle Sezioni Unite, secondo cui
“debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono su diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. civ., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4806). Più di recente un ulteriore arresto delle Sezioni Unite ha evidenziato l'inadeguatezza del criterio fondato sulla mera contrapposizione tra vizi di sostanza, integranti nullità della delibera, e vizi di forma, che darebbe luogo a mera annullabilità della stessa e, partendo dal dato normativo, ha precisato come l'art. 1137 c.c., nel sottoporre all'azione di annullamento tutte le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento, senza alcuna distinzione, si riferisca non soltanto ai vizi di forma, attinenti alle regole procedimentali dettate per la formazione delle delibere, ma anche ai vizi di sostanza, afferenti al contenuto del deliberato. Ha dunque aggiunto che attengono al contenuto delle deliberazioni dell'assemblea anche le disposizioni che disciplinano la ripartizione delle spese tra i condomini, nonché quelle che dettano specifici criteri di ripartizione con riferimento all'oggetto della spesa, e ha ritenuto che la violazione di tali disposizioni dà luogo a deliberazioni assembleari contrarie alla legge in relazione al loro contenuto – e per questo inerente a un 'vizio di sostanza' – rientranti, nondimeno, tra quelli per i quali l'art. 1137 c.c. prevede l'azione di annullamento. Ciò in quanto la ripartizione di spese condominiali in contrasto con i criteri legali o convenzionali non è riconducibile a un'ipotesi di carenza di potere da parte dell'assemblea poiché tra le attribuzioni dell'assemblea rientrano certamente l'approvazione e la ripartizione delle spese per la gestione ordinaria e straordinaria delle parti e dei servizi comuni e tali attribuzioni non vengono meno quando l'assemblea incorra in un cattivo esercizio del potere, adottando un errato criterio di ripartizione delle spese, contrastante con la legge o il regolamento condominiale. Le Sezioni Unite hanno dunque circoscritto la categoria della nullità a un ambito residuale, concernente “quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza dal mondo giuridico” e segnatamente i casi di: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali;
impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o giuridico;
illiceità per contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2021, n. 9839). Da tanto deriva che l'erronea ripartizione in concreto delle spese relative alla gestione condominiale in violazione dei criteri legali o convenzionali dà luogo a mera annullabilità della delibera, il cui vizio può essere sindacato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo solo mediante impugnazione della delibera stessa per il tramite di domanda riconvenzionale entro il termine di legge. Alla luce di quanto esposto deve concludersi nel senso che il rendiconto consuntivo contenente errori (dovuti nella specie ad asserita erronea inclusione di spese per il riscaldamento) nei conti individuali del singolo per successivi periodi di gestione, o crediti prescritti, o che non sia altrimenti idoneo a rendere intellegibili le voci di entrata e di spesa, non dando luogo a nullità della delibera, deve essere impugnato nel termine di legge, non essendo consentito rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza assembleare se non nella forma dell'impugnazione della delibera (in questi termini si è espressa di recente Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2025, n. 15318). Per cui il credito di 7.442,89 euro contabilizzato nel bilancio consuntivo 2016 approvato dell'assemblea con delibera non affetta da vizi di nullità, né impugnata nei termini di legge, è provato e deve esserne riconosciuta la titolarità in capo al condominio opposto.
8. Gli ulteriori importi di 165,94 euro per oneri condominiali relativi all'anno 2017 e di 154,00 euro per oneri condominiali relativi ai mesi da gennaio a luglio 2018 non sono stati specificamente contestati, per cui il credito del condominio, detratti gli importi versati pari a 253,94 euro, è effettivamente pari a 7.508,89 euro. A tale somma occorre aggiungere quella a titolo di spese legali della procedura (monitoria e precetto) per complessivi 1.533,80 euro. Le spese della fase monitoria sono dovute nonostante la revoca del decreto ingiuntivo in ragione dell'intervenuto pagamento secondo la regola per cui
“la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità” (Cass. civ., sez. III, ord. 13 settembre 2022, n. 26922). Il credito complessivo è dunque pari a 9.042,69 euro. Tenuto conto dei pagamenti avvenuti dopo l'emissione del decreto e della consegna all'ufficiale giudiziario ai fini della notifica di 4.658,48 euro e di 4.359,43 euro (quest'ultimo dopo la notifica del decreto e del precetto), residua un credito del pari a 24,78 euro. CP_1
9. Stante il rigetto dell'opposizione, la società è inoltre tenuta, Pt_1 in quanto soccombente, anche al rimborso delle spese di lite relative alla fase di opposizione, in misura pari a 4.237,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive, quantificate tenuto conto degli importi medi, ad accezione della fase istruttoria liquidata ai minimi in ragione del carattere documentale della causa, previsti per le cause di valore compreso tra 5.201,00 e 26.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando RIGETTA l'opposizione; REVOCA il decreto ingiuntivo 1488/2018 in ragione dell'intervenuto pagamento in corso di causa;
ACCERTA e DICHIARA che il condominio sito in Cagliari,
[...]
è titolare del credito di 7.508,89 euro per oneri condominiali CP_1 insoluti relativi ai periodi di gestione indicati nel ricorso monitorio, oltre a 1.533,80 euro per spese della procedura e che, in ragione dell'intervenuto pagamento pari a complessivi 9.017,91 euro, residua in favore del condominio opposto un credito pari a 24,78 euro;
CONDANNA la società al rimborso delle spese di lite in Parte_1 favore del Condominio di via De Magistris n. 3, Cagliari in misura pari a 4.237,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 6 settembre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia