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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/12/2025, n. 9396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9396 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4744/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore Dott. Valentina Maderna Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato CATANIA SIMONA con studio in VIA BEZZECCA, 1 20135 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
C.F.: ) , CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
1) PRONUNCIARE, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970, lo CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO contratto con il signor Controparte_1 nato a [...] il [...], C.F. , ordinando all'Ufficiale C.F._2 dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
2) AFFIDARE , E IN VIA SUPER ESCLUSIVA ALLA Per_1 Per_2 Per_3
MAMMA. 3) DETERMINARE nella misura di euro 150,00 mensili, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente, il contributo paterno al MANTENIMENTO ORDINARIO DI CIASCUN FIGLIO. 4) PORRE a carico del signor l'obbligo di rifondere ogni mese alla Controparte_1 signora il 50%, o la diversa misura ritenuta di giustizia, delle spese extra assegno da questa Pt_1 sostenute nel mese precedente per il MANTENIMENTO STRAORDINARIO dei figli secondo le Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017. 5) disporre che L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI nonché ogni altro sostegno pubblico stanziato per i minori vengano percepiti per intero dalla madre affidataria esclusiva. In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che le parti hanno contratto matrimonio in Egitto in data 22/2/2013 n. 09/620966 non trascritto in Italia, dal quale sono nati in data 23 settembre 2014, in data 23 novembre 2016, Per_1 Per_2 in data 2 marzo 2018; Per_3
che le parti si sono separate con sentenza n. 7680/2024 del Tribunale di Milano;
che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 7/2/2025 Parte_1 ha chiesto la pronuncia di divorzio nonché la regolamentazione della responsabilità
[...] genitoriale;
che , nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 12/6/2025, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: è tanto tanto tempo che io non parlo con mio marito, da un anno circa, è da un anno che non vede i bambini. Ho un problema per la casa perché sono in casa aler ma che è intestata a un fratello di mio marito che è morto. A dicembre scorso ho sentito i servizi sociali. Non ricevo nulla. Lavoro in sala VIP a Linate
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato disponeva breve rinvio per acquisire relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali. In data 15/10/2025 la causa veniva rimessa al collegio. La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 26/11/2025
******* Ritenuto:
Con riferimento alla pronuncia di status che la domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le parti si sono separate giudizialmente come sentenza del Tribunale di Milano N. 7680/2024. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che la sentenza di separazione ha già previsto affido super- esclusivo alla madre. Il resistente, in data 15/7/2025, è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. La relazione dei servizi sociali in data 1/10/2025 rileva che: i minori non sono oggetti esposti ad alcun pregiudizio;
la madre è accudente, capace di rispondere alle esigenze dei figli;
il padre non ha mai ritenuto di incontrare i servizi e si è, di fatto, reso irreperibile. Per tali ragioni, non vi sono dubbi circa la necessità di confermare il regime attuale. Quanto alle visite, mai attuate stante il totale disinteresse paterno, devono essere interamente delegate ai servizi e condizionate al fatto che il resistente dimostri volontà stabile di ripresa della relazione e di avere positivamente partecipato al progetto Pt_2
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione dei minori deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento dei minori che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273); che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: lavora in sala VIP all'aeroporto di Linate. il padre: nulla è noto del padre se non che egli è in piena età lavorativa
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento dei minori da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in euro 150,00 per ciascun figlio al mese come già disposto in separazione (con prima rivalutazione a luglio 2025); importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e letti ed applicati gli Parte_1 Controparte_1 artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da Parte_1
e in data 22/2/2013 in Egitto (n.
[...] Controparte_1
09/620966)
Affida i minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Delega i servizi sociali competenti a disciplinare in modo protetto e osservato le visite padre/figli condizionate al fatto che il resistente dimostri volontà stabile di ripresa della relazione e di avere positivamente partecipato al progetto U.O.M.O. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire nel Controparte_1 mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo mensile di € 150,00 per ciascun figlio oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Prima rivalutazione luglio 2025.
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi ai servizi sociali del Comune di Milano e all'ufficio anagrafe del Comune di Milano per le annotazioni di legge
Così deciso in Milano, il 26/11/2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott. Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore Dott. Valentina Maderna Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato CATANIA SIMONA con studio in VIA BEZZECCA, 1 20135 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
C.F.: ) , CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
1) PRONUNCIARE, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970, lo CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO contratto con il signor Controparte_1 nato a [...] il [...], C.F. , ordinando all'Ufficiale C.F._2 dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
2) AFFIDARE , E IN VIA SUPER ESCLUSIVA ALLA Per_1 Per_2 Per_3
MAMMA. 3) DETERMINARE nella misura di euro 150,00 mensili, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente, il contributo paterno al MANTENIMENTO ORDINARIO DI CIASCUN FIGLIO. 4) PORRE a carico del signor l'obbligo di rifondere ogni mese alla Controparte_1 signora il 50%, o la diversa misura ritenuta di giustizia, delle spese extra assegno da questa Pt_1 sostenute nel mese precedente per il MANTENIMENTO STRAORDINARIO dei figli secondo le Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017. 5) disporre che L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI nonché ogni altro sostegno pubblico stanziato per i minori vengano percepiti per intero dalla madre affidataria esclusiva. In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che le parti hanno contratto matrimonio in Egitto in data 22/2/2013 n. 09/620966 non trascritto in Italia, dal quale sono nati in data 23 settembre 2014, in data 23 novembre 2016, Per_1 Per_2 in data 2 marzo 2018; Per_3
che le parti si sono separate con sentenza n. 7680/2024 del Tribunale di Milano;
che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 7/2/2025 Parte_1 ha chiesto la pronuncia di divorzio nonché la regolamentazione della responsabilità
[...] genitoriale;
che , nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 12/6/2025, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: è tanto tanto tempo che io non parlo con mio marito, da un anno circa, è da un anno che non vede i bambini. Ho un problema per la casa perché sono in casa aler ma che è intestata a un fratello di mio marito che è morto. A dicembre scorso ho sentito i servizi sociali. Non ricevo nulla. Lavoro in sala VIP a Linate
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato disponeva breve rinvio per acquisire relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali. In data 15/10/2025 la causa veniva rimessa al collegio. La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 26/11/2025
******* Ritenuto:
Con riferimento alla pronuncia di status che la domanda di scioglimento del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le parti si sono separate giudizialmente come sentenza del Tribunale di Milano N. 7680/2024. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che la sentenza di separazione ha già previsto affido super- esclusivo alla madre. Il resistente, in data 15/7/2025, è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. La relazione dei servizi sociali in data 1/10/2025 rileva che: i minori non sono oggetti esposti ad alcun pregiudizio;
la madre è accudente, capace di rispondere alle esigenze dei figli;
il padre non ha mai ritenuto di incontrare i servizi e si è, di fatto, reso irreperibile. Per tali ragioni, non vi sono dubbi circa la necessità di confermare il regime attuale. Quanto alle visite, mai attuate stante il totale disinteresse paterno, devono essere interamente delegate ai servizi e condizionate al fatto che il resistente dimostri volontà stabile di ripresa della relazione e di avere positivamente partecipato al progetto Pt_2
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione dei minori deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento dei minori che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273); che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: lavora in sala VIP all'aeroporto di Linate. il padre: nulla è noto del padre se non che egli è in piena età lavorativa
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento dei minori da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in euro 150,00 per ciascun figlio al mese come già disposto in separazione (con prima rivalutazione a luglio 2025); importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e letti ed applicati gli Parte_1 Controparte_1 artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da Parte_1
e in data 22/2/2013 in Egitto (n.
[...] Controparte_1
09/620966)
Affida i minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Delega i servizi sociali competenti a disciplinare in modo protetto e osservato le visite padre/figli condizionate al fatto che il resistente dimostri volontà stabile di ripresa della relazione e di avere positivamente partecipato al progetto U.O.M.O. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire nel Controparte_1 mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo mensile di € 150,00 per ciascun figlio oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Prima rivalutazione luglio 2025.
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi ai servizi sociali del Comune di Milano e all'ufficio anagrafe del Comune di Milano per le annotazioni di legge
Così deciso in Milano, il 26/11/2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott. Maria Laura Amato