Ordinanza cautelare 14 gennaio 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/03/2026, n. 4497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4497 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04497/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13682/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13682 del 2024, proposto da LO DI, rappresentato e difeso dagli avvocati Ulisse Corea e Fabio Micali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RO AP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Barbagiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RO AP – Municipio RO I – U.O. Amministrativa – Commercio Su Area Pubblica, non costituito in giudizio;
nei confronti
ON SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Petitto, Elisa Lenzi, Rocco Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI PIÙ IDONEE, PRIMA FRA TUTTE LA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA:
- della Determinazione Dirigenziale rep. n. CA/2326/2024 del 9 ottobre 2024 notificato il 17 ottobre 2024 recante “Chiosco-Edicola Via Veneto angolo Via Ludovisi. Reintestazione dell’autorizzazione amministrativa alla vendita di quotidiani e periodici e contestuale subingresso nella Concessione per Occupazione suolo pubblico per il posizionamento di chiosco-edicola, punto vendita esclusivo sito in via Veneto angolo via Ludovisi, di mq. 30,00 a favore del Sig. ON SA, a seguito di sentenza 12472/2022. Annullamento determinazione dirigenziale di voltura n. 554/2024 protocollo CA/40105/24 del 08/03/2024 e degli atti presupposti” (docc. 1 e 1 bis);
- di ogni ulteriore provvedimento a esso presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RO AP e di ON SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa NC AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, titolare mortis causa di un’autorizzazione/concessione per un chiosco edicola sito in Via Veneto, in precedenza del padre, ha impugnato il provvedimento del 9.10.2024 indicato in epigrafe, con cui il competente ufficio di RO AP ha reintestato detto titolo – senza svolgere un procedimento – in capo all’odierno controinteressato, a seguito di una sentenza del Giudice civile concernente vicende pregresse.
RO AP e il controinteressato si sono costituiti in giudizio in resistenza.
Con ordinanza n. 170/2025, rimasta inappellata, è stata accolta l’istanza cautelare rilevando che “ già al sommario esame, tipico della presente fase, emerge con nitidezza la violazione delle fondamentali regole procedimentali, avendo l’Amministrazione adottato un provvedimento, peraltro di secondo grado, senza coinvolgere la ricorrente, nei confronti della quale il provvedimento stesso ha invece spiegato effetti anche diretti; ”.
In vista della discussione nel merito del ricorso, l’Amministrazione ha versato in atti il nuovo provvedimento dell’11.11.2025, con cui, preso atto di ulteriori sviluppi della vicenda e riepilogata la fattispecie, è stato espressamente annullato e integralmente sostituito il provvedimento oggetto di gravame.
Alla pubblica udienza del 2.12.2025, previo avviso su possibili profili di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile, come da avviso datone a verbale di udienza.
Infatti, risulta ormai in atti che la determinazione impugnata è stata superata dal sopravvenuto provvedimento dell’11.11.2025, con la conseguenza che alcuna utilità la ricorrente potrebbe oramai conseguire dal suo annullamento, dovendo l’interesse azionato ritenersi migrato verso il nuovo provvedimento, che ha regolato il rapporto dedotto in giudizio.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la necessaria condizione dell’azione dell’interesse ad agire, che, come noto, deve sussistere al momento della proposizione del gravame e permanere sino al momento del passaggio in decisione della causa, con conseguente attribuzione al Giudice Amministrativo del potere di verificarne la persistenza in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. fra le molteplici, Consiglio di Stato sez. II - 14/06/2021, n. 4567, sez. II - 23/11/2020, n. 7337, sez. V - 03/11/2020, n. 6788; T.A.R. Lazio sez. II ter – RO, 30/03/2023, n. 5465, sez. III - RO, 20/09/2021, n. 9845, sez. III - RO, 14/07/2021, n. 8359, sez. I - RO, 02/03/2021, n. 2522).
La peculiarità della fattispecie consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AC AT, Presidente FF
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
NC AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC AR | AC AT |
IL SEGRETARIO