Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/04/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
RG. 370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MADDALENI Giovanni Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel.
Dott. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di scioglimento del matrimonio promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in CHIAVARI (GE) Via XX Settembre 16/6 presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Lo
Cigno (C.F. e Federica Guido (C.F.: ) che lo C.F._2 C.F._3 assistono, rappresentano e difendendo in forza di mandato in atti
PARTE RICORRENTE
nei confronti di nata a [...] il [...] CF: , rappresentata ed CP_1 C.F._4 assistita dall'avv. Marina Cocconcelli (C.F. ed ai fini del presente C.F._5 procedimento elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Chiavari (GE) -
Viale Tappani n. 18/4 in forma di mandato in atti
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970
n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Signor e la IG (atto Parte_1 CP_1
n.361, P.I, S. Anno 2011 Uff.1) ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) dichiarare, ai sensi del disposto dell'art. 155 c.c., l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi Per_1
i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
c) disporre la collocazione prevalente del figlio minore , presso la casa del padre, Signor Per_1 Parte_1
d) attuare il regime di visita per il minore con le modalità indicate nella tabella che si allega. Per_1
• i genitori terranno il minore alternativamente, e due week end al mese seguendo il sempre il criterio dell'alternanza, week end che andrà dal venerdì sera al lunedi mattina. Si specifica che il venerdi pomeriggio lo trascorrerà con il genitore con cui non trascorrerà il week end;
Per_1
• nelle festività natalizie e pasquali i genitori nel tenere il minore seguiranno il criterio dell'alternanza;
• durante la stagione invernale entrambi i genitori potranno portare il figlio a sciare;
mentre durante le vacanze estive , (oltre a trascorrere le giornate con il padre stante la sua disponibilità e l'attività Per_1 lavorativa a tempo pieno della madre) potrà trascorrere con i genitori tre settimane di vacanze anche non consecutive. Il Signor e la IG dovranno accordarsi del periodo prescelto entro Pt_1 CP_1 il 30 maggio di ogni anno;
e) disporre che possa frequentare liberamente i parenti di entrambi i genitori. Il Signor e la Per_1 Pt_1
IG si impegnano altresì a non frequentare nuovi/e compagni/e in presenza del minore, tranne CP_1 il caso in cui si instaurino convivenze durature;
f) disporre l'elisione della quota per il mantenimento del figlio in capo al Signor Per_1 Parte_1 stante il mantenimento diretto espletato dal padre dalla separazione ad oggi. Disporre a carico di entrambi i genitori il versamento del 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche documentate come statuito dal Protocollo della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15 settembre 2016.
g) Vinte le spese di giudizio.” CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“In via istruttoria: in modifica e/o revoca anche parziale dell'ordinanza del 03.08.2024 disporre l'ammissione delle richieste istruttorie testimoniali formulate in comparsa di costituzione del 9.4.2024 nell'interesse di parte resistente.
Nel merito:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Genova dai Sigg. e Parte_1 CP_1 in data 30 giugno 2011 (atto n. 361 P.I. S. Anno 2011 Uff. 1), ordinando all'Ufficiale dello Stato civile
[...] competente le dovute trascrizioni.
2) Respinta, in quanto non provata e comunque infondata in fatto e diritto, l'avversaria domanda in punto collocazione del figlio minore presso il padre, disporre la conferma della collocazione primaria e della residenza del minore insieme alla madre, Sig.ra presso l'abitazione di quest'ultima in Persona_2 CP_1
Chiavari Via San Rufino 22/9.
3) Confermare l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con prescrizione/invito al Sig. Pt_1
a voler intrattenere direttamente con la Sig.ra le comunicazioni e le informazioni necessarie e funzionali CP_1 alla gestione ed alle scelte da adottare nell'interesse del figlio.
4) Respinta, in quanto non provata e comunque infondata in fatto e diritto, l'avversaria domanda volta ad ottenere l'elisione della quota per il mantenimento per il figlio minore posta a carico del Sig. in sede di Pt_1 separazione, in via riconvenzionale occorrendo, confermare a carico del Sig. l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio tramite la corresponsione alla Sig.ra di un assegno Per_1 CP_1 mensile pari a quello concordato tra le parti in sede di separazione nell'aprile 2017 in euro 500,00, rivalutato
Istat - indice di aprile 2024 - nell'importo di euro 589,00, o nel diverso importo che sarà ritenuto congruo da
Codesto Tribunale, tenuto conto che la Sig.ra - come da accordi intervenuti tra le parti all'udienza CP_1 del 9.5.2024 – continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico universale nell'importo mensile di euro
194,08.
Riservata ogni azione per il recupero degli arretrati non corrisposti dalla controparte.
Disporre che le spese straordinarie restino suddivise al 50% tra i genitori, come già richiesto anche da controparte, secondo quanto previsto dal Documento adottato dalla Sezione Famiglia di Codesto Tribunale il
15.09.2016.
4) Respinta, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non rispondente all'effettivo interesse del minore,
l'avversaria domanda volta a disciplinare le frequentazioni come indicate al punto d) del ricorso in via Pt_1 riconvenzionale occorrendo, stabilire i diritti di visita e frequentazione padre – figlio come segue: - i fine settimana (dal venerdì sera alla domenica sera con rientro alla casa materna prima della cena) seguiranno come attualmente il rito dell'alternanza;
- nella settimana in cui trascorrerà con il padre il week end, quest'ultimo lo vedrà e terrà con sé il Per_1 mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto e il venerdì dal termine dell'attività sportiva pomeridiana e a seguire nel week end fino alla domenica sera prima di cena quando farà rientro alla casa materna;
- nella settimana in cui rimarrà nel week end a casa con la madre vedrà il padre il mercoledì dall'uscita Per_1 da scuola con pernotto e il venerdì dall'uscita da scuola fino a prima di cena, quando tornerà a casa dalla madre per il week end insieme a quest'ultima;
(le frequentazioni come sopra disciplinate corrispondono all'assetto attualmente praticato, riportato nella tabella sub doc. 12, con la sola modifica del giorno del lunedì in cui si chiede rimanga sempre con la Per_1 madre invece che con il padre).
In via subordinata: volendo tener conto di quanto espresso all'udienza del 2.10.2024 dal figlio minore, fermo il regime sopra indicato, la Sig.ra acconsentirebbe alla permanenza di con il padre la domenica CP_1 Per_1 sera nel week end di competenza paterna, purché il giorno del lunedì il minore dall'uscita da scuola rientri a casa con la madre e vi pernotti.
Giorni di Festività: secondo il rito dell'alternanza annuale;
Vacanze natalizie e pasquali: le frequentazioni seguiranno il corrente regime e, quindi, pari tempo con l'uno e con l'altro genitore avendo riguardo agli orari lavorativi della Sig.ra agli impegni sociali e scolastici CP_1 del minore e alle esigenze che il Sig. a sua volta avrà cura di segnalare. Pt_1
Per il periodo estivo, stabilire le frequentazioni mantenendo le cadenze sopra indicate, con facoltà per ciascun genitore di trascorrere con il figlio un periodo di due settimane, anche non continuative, previo congro preavviso, affinché ciascun genitore possa organizzarsi con i propri impegni personali e lavorativi. Con
l'impegno per entrambi i genitori di permettere al figlio la frequenza di attività sportive e ricreative con i suoi coetanei, salvo preservare la frequentazione e il rapporto con l'uno e l'altro genitore ed acconsentire a periodi di vacanze autonomi del minore con i familiari o con associazioni sportive, come è ormai consuetudine.
5) Con vittoria di spese e compensi.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12.01.2024 il signor allegava di aver contratto Parte_1 matrimonio, con rito civile, con la signora il 30.06.2011 in Genova;
che dalla loro CP_1 unione era nato un figlio, nato a [...] il [...] ; che successivamente i coniugi Persona_2 si erano consensualmente separati alle condizioni di cui all'accordo in negoziazione assistita sottoscritto il 11.04.2017; che in virtù del suddetto accordo il figlio era stata affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre e con la possibilità per il padre di frequentare il minore secondo il calendario ivi previsto;
che il signor Parte_1 doveva corrispondere, quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma di euro 500,00 mensili oltre il 50 % delle spese straordinarie;
che i coniugi si erano dichiarati economicamente autosufficienti e titolari di redditi propri,
Trascorsi i tempi previsti dalla legge per il divorzio, il signor formulava quindi Parte_1 relativa domanda con modifica di alcune delle condizioni di cui sopra ed in particolare chiedeva la collocazione del figlio presso di sé e l'elisione del contributo economico a suo carico a titolo di mantenimento del minore.
Con comparsa di risposta del 09.04.2024 si costituiva la convenuta, la signora la quale CP_1 si associava alla domanda di divorzio, ma formulava conclusioni difformi quanto alle condizioni, in quanto chiedeva la conferma delle condizioni della separazione in punto di collocazione del figlio e di contributo paterno per il suo mantenimento, ma formulava un diverso calendario di frequentazione con il padre.
All'udienza del 09.05.2024 le parti venivano interrogate liberamente e anzitutto si accordavano affinché l'AU continuasse ad essere percepito per intero dalla signora Le parti chiedevano CP_1 un rinvio dell'udienza per eventuale consensualizzazione che tuttavia non aveva luogo, onde il GD con Ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 05.08.2024 disponeva l'ascolto del figlio minore e, rilevato che i redditi del signor on erano sufficientemente documentati, disponeva indagini di PT. Pt_1
All'udienza del 02.10.2024 il GD ascoltava il minore e rinviava per l'esame della documentazione della GdF e l'interrogatorio libero del signor all'udienza del 03.12.2024 il GD interrogava Pt_1 liberamente il signor quindi rinviava l'udienza al 20.03.2025 per la precisazione delle Pt_1 conclusioni ed assegnava i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., invitando le parti a depositare le DDRR aggiornate.
All'udienza del 20.03.2025 le parti precisavano come in epigrafe ed il GD tratteneva la causa in decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Invero, è documentalmente provato che il signor e la signora si Parte_1 CP_1 sposarono il 30.06.2011 a Genova e che i predetti si sono poi consensualmente separati alle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 11.04.2017. Inoltre va rilevato: 1) che non è stata eccepita l'interruzione della separazione (circa la necessità che l'interruzione della separazione venga eccepita dal coniuge convenuto v. Cass. 26 novembre 2004,
n. 22346 e Cass. 9 maggio 1997, n. 4056); 2) che dalla data di introduzione del presente giudizio era trascorso il prescritto periodo di ininterrotta separazione;
3) che non è ravvisabile alcuna possibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla stregua delle esposte risultanze e considerazioni appare quindi evidente la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui alla legge 898/1970; conseguentemente la relativa domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
CP_1
Sul regime di affidamento del figlio minore, sulla collocazione abitativa e sulle frequentazioni con il padre:
In merito al regime di affidamento del figlio minore, va anzitutto osservato che in base all'art. 337 ter c.c. anche in caso di separazione dei genitori “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi...": a tal fine, dispone la norma, che il giudice "adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati" determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e l'ammontare della somma dovuta da ciascun genitore a titolo di mantenimento.
Il legislatore ha pertanto inteso prevedere come regola generale quella dell'affidamento condiviso, che nel caso di specie può certamente trovare accoglimento atteso che entrambe le parti hanno, sul punto, rassegnato conclusioni conformi e non sono state evidenziate ragioni che possano, in ipotesi, giustificare un diverso regime.
Il minore va, quindi, affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori con residenza Persona_2 anagrafica presso la madre, così come è stato finora.
Quanto al calendario di frequentazione con il padre va anzitutto osservato che in sede di ascolto il minore ha reso le seguenti dichiarazioni: “Mi chiamo ho dodici anni vivo con mia mamma e vedo Per_1 mio padre lunedì dall'uscita della scuola ore 14,00 fino alla mattina dopo alle 08,00 quando poi ritorno a scuola;
il mercoledì uguale e il venerdì dipende se è il we di competenza di mio papà o di mia mamma: nel secondo caso sto con mio padre dalle 14.00 alle 17,30; il sabato e la domenica li passo a settimane alternate o con mio padre;
la domenica sera torno comunque sempre da mia mamma. Questa organizzazione per me va bene, vorrei cambiare solo la domenica sera e fermarmi a dormire da mio papà in modo da concludere il fine settimana se magari facciamo qualcosa insieme. I miei genitori non abitano molto vicino, con mia mamma abito nell'entroterra di Chiavari e invece mio padre abita a Chiavari in centro. Vado d'accordo con tutti e due i miei genitori e non ci sono particolari problemi.
Vado a scuola faccio la seconda media, non mi piace molto andare a scuola ci sono troppe ore faccio dalle 7,55 alle 14.00 con due ricreazioni e basta. Come voti me la cavo, la materia che mi piace di più è la matematica.
Con i compagni e con i professori mi trovo abbastanza bene siamo 25 in classe. Abbiamo iniziato da poco ma abbiamo già compiti e verifiche. Da grande vorrei fare l'architetto, quindi dovrei poi fare l'università. Come scuola superiore non ci ho ancora pensato ma sicuramente non farò il liceo artistico.
Faccio pallanuoto da cinque anni e mezzo, ho una squadra mi alleno cinque giorni alla settimana faccio agonismo sono appena tornato da Ostia per le nazionali. La mi squadra è quella del Chiavari”.
II calendario di frequentazione del figlio minore con il padre potrà quindi essere il più ampio possibile, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- lunedì dall'uscita della scuola ore 14,00 fino alla mattina dopo alle ore 08,00 con rientro a scuola;
- il mercoledì dall'uscita della scuola ore 14,00 fino alla mattina dopo alle ore 08,00 con rientro a scuola;
- il venerdì - nelle settimane che si concludono con il week end di competenza della madre - dalle 14.00 alle 17,30;
- il sabato e la domenica saranno trascorsi dal minore in via alternata con l'uno o con l'altro genitore, ma con pernottamento presso il padre la domenica sera (chiaramente nei week end di competenza del padre).
- le festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
- durante il periodo estivo il minore potrà trascorrere un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori, da concordarsi entro il 30 maggio di oggi anno così che ciascun genitore possa organizzarsi con i propri impegni personali e lavorativi.
Sul contributo paterno per il mantenimento del figlio
L'ordinamento giuridico prevede in capo ai genitori l'obbligo di mantenere la prole: tale previsione trova la sua ragione giustificatrice nell'esigenza di garantire il sostentamento e lo sviluppo degli individui nella prima fase della loro vita. Il fondamento di tale obbligo assistenziale si trova direttamente nella Costituzione all'art. 30, nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nel Codice Civile (agli articoli 147, 315-bis e 316-bis).” La quantificazione del contributo economico per il mantenimento dei figli ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato, ai sensi dell'art 316 bis cc, non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (Cass. Civ. Sez. I ordinanza del
11/12/2023 n. 34.383).
Applicando tali principi al caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta, si ricava quanto segue.
Redditi del ricorrente:
- MOD PF 2021: reddito imponibile euro 11.500,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 593,25;
- MOD PF 2022: reddito imponibile euro 17.958,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 1.131,42;
- MOD PF 2023: reddito imponibile euro 17.957,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 1.136,33;
- MOD PF 2024: reddito imponibile euro 17.957,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 1.136,42;
Il predetto vive in un immobile condotto in locazione, quindi ha oneri alloggiativi mensili che ha dichiarato essere di euro 800,00 ed in sede di udienza ha reso le seguenti dichiarazioni: “(…) La ex casa familiare era in locazione e l'abbiamo lasciata. Io ora vivo sempre in affitto il contratto è intestato a me il canone mensile è di euro 800,00, vi abito da solo. Nel 2019 ho chiuso la partita IVA lavoravo come commerciante all'ingrosso di fiori, lavoro che ho fatto da sempre;
ho chiuso perché avevo due negozi e le cose hanno iniziato ad andare male continuavo ad indebitarmi e quindi ho preferito vendere tutto. Cioè ho venduto la licenza nel 2018, al prezzo di euro 20.000,00 per ogni negozio e quindi al prezzo totale di euro 40.000,00 anche se ora non ricordo esattamente. Faccio presente che gli acquirenti hanno già chiuso;
i muri dei negozi non erano di mia proprietà, pagavo un affitto. Con i 40.000 euro ho pagato Equitalia perché ho scoperto che dal 2006 al 2012 il commercialista non mi ha pagato niente e ho preso una multa molto alta da Equitalia a cui ho già versato in totale circa 500.000,00 euro. Ho venduto due appartamenti e con i risparmi ho pagato questa cifra. Ho denunciato il commercialista, lui è stato radiato gli hanno sequestrato due appartamenti, non ha pagato neppure i suoi otto dipendenti. Sono comunque proprietario di quattro appartamenti che si trovano nella zona di Marassi/Staglieno, faccio però presente che uno è rimasto vuoto perché l'inquilino è andato via tre mesi fa, di affitto prendevo euro 500,00; poi in un altro c'è un mio amico con la compagna e che non mi paga da tre anni ma non me la sento di sfrattarlo, poi ho un negozio vuoto da due anni in via Canevari;
ho poi altri appartamenti che erano al 50% con mio padre il quale è mancato due anni fa, io ho tre fratelli stiamo tuttora facendo la successione, mia mamma era già mancata in precedenza;
quindi io ho un quarto di tutto: sono tre appartamenti sempre nella zona di Marassi e un negozio sempre in via Canevari. Non ho ereditato liquidità perché mio padre non aveva risparmi liquidi. Mio figlio ha dodici anni, lo vedo in modo più o meno paritario alternato con mia moglie: facciano un giorno per uno e un fine settimana per uno: il week end parte dal venerdì dall'uscita della piscina e io poi lo riporto dalla madre la domenica sera anche se vorrei tenerlo fino al lunedì mattina come invece fa mia moglie. Questa disparità non mi sembra corretta. I 500,00 euro concordati nella separazione non li sto versando, faccio presente che molto spesso io comunque ho pagato l'assegno a mia moglie in contanti anche se di fatto non mi sono fatto rilasciare delle ricevute, non mi sembrava il caso dato che in quel periodo eravamo in buoni rapporti. Io però da metà del 2021 non li ho più versati perché purtroppo per pagare Equitalia ho fatto anche un finanziamento in banca di cui ora pago una rata di euro
1.150,00 che dovrò continuare ancora per una decina di anni. ho tuttora le rate di Equitalia che derivano dalla rottamazione. Sto pagando euro 1.000 al mese e un altro importo che ho concordato ieri e pagherò euro 315,00 al mese per 72 mesi. Chiedo di mantenere questo calendario di frequentazione con mio figlio che va avanti da molto tempo l'unica cosa vorrei che la domenica sera rimanesse con me. lui mi sembra che si sia abituato in questo modo, anche eventualmente lasciando la residenza presso la madre. Preciso che il mio desiderio sarebbe che lui venisse a vivere da me ma anche lasciando le cose come sono e che come detto vanno avanti da anni sarei comunque d'accordo”.
Sulle risultanze delle indagini di PT il predetto ha poi reso le seguenti dichiarazioni: “Con riguardo al C/C n. 9937 intestato al predetto: è il mio C/C personale tuttora acceso e in negativo. Faccio presente CP_2 che gli affitti che mi vengono accreditati sul C/C sono relativi agli immobili di proprietà di mio padre deceduto il 12.02.2022 e per il quale è tuttora in corso la pratica della successione. I miei tre fratelli risiedono tutti all'estero motivo per il quale la pratica è appunto tuttora in corso. Le locazioni i cui canoni provengono dagli inquilini , e ribadisco che sono in condivisione con i miei fratelli ed i Per_3 Per_4 Per_5 relativi contratti sono tuttora in essere. L'affitto che proviene da è relativo a un negozio che Controparte_3
è di mia esclusiva proprietà. Da giungo 2024 il relativo canone è oggetto di pignoramento del condominio di via Canevari 98 dove è ubicato il magazzino e anche del condominio di via Canevari n. 68 per mancato pagamento di spese di amministrazione (debito che ammonta a circa euro 12.000 se non ricordo male). Per quanto riguarda il canone di euro 400,00 era relativo a un negozio che ho sempre in comproprietà con i miei fratelli ma la cui locazione è cessata il mese scorso.
Il versamento in contanti di euro 4.900,00 del 06.02.2023 è un versamento appunto in denaro contante proveniente dalla vendita di due vespe d'epoca e che ho poi utilizzato per pagare Equitalia. Analogamente i
3.600,00 euro che ho versato sempre in contanti in data 07.02.2023; idem per quanto riguarda il versamento in contanti di 3.900,00; in generale tutti i versamenti in denaro contante derivano da mezzi che ho venduto e di cui posso anche documentare i relativi passaggi.
Faccio presente che a partire da giungo 2024 ho il pignoramento dell'affitto dei negozi di via Canevari 68 e 98,
e anche l'appartamento di via Tortosa (inquilino ho un pignoramento che ha ad oggetto l'immobile Per_5 stesso.
è poi confluiti in per cui non esiste: il signor è un mio caro amico che CP_4 CP_2 Persona_6 mi ha prestato i 3.000,00 euro;
i 5.500 euro sono il prezzo di una moto che ho venduto a CP_5
Ho ancora qualche mezzo da vendere che tuttavia non è di grande valore: ho delle vespe e qualche macchina così come emerge dalla documentazione acquisita dalla GdF.
L'immobile sito in GENOVA via Vecchia è stato espropriato dal ma l'indennizzo di euro 31.000 è CP_6 stato trattenuto da Equitalia”.
Redditi della resistente:
- MOD 730 2021 reddito imponibile euro 25.482,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 1.763,58;
- MOD 730 2022 reddito imponibile euro 25.283,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 1.740,58;
- MOD 730 2023 reddito imponibile euro 24.341,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 1.755,42;
- MOD PF 2024 reddito imponibile euro 21.981,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 1.588,00
La signora vive con il figlio in un immobile condotto in locazione al canone mensile di CP_1 euro 650,00, è proprietaria esclusiva di un immobile gravato da mutuo ipotecario con rate di circa euro 620,00, concesso in locazione a terzi al canone di euro 470,00 mensili;
la convenuta è dipendente a tempo indeterminato presso di diritto CP_7 CP_8 Parte_2 con mansioni di fisioterapista e percepisce i redditi di cui sopra.
[...]
Sulla base di quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze del figlio in relazione alla sua età, dei tempi di permanenza presso ciascun genitori, pare equo stabilire quale contributo per il suo mantenimento la somma di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerato che il signor ha prestato il Pt_1 consenso affinché l'AU sia percepito integralmente dalla signora in tal modo CP_1 contribuendo, anche in via indiretta, al mantenimento del figlio.
Sulle spese di lite Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova il 30.06.2011 tra Pt_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il
[...] CP_1
20.09.1973;
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Atto n 361 P. I S. Vol. Anno 2011 Uff. 1);
- Affida il figlio minore nato a Genova il [...] in [...] condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre e con possibilità per il padre, di vederlo e tenerlo con sé secondo il calendario di cui sopra;
- Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore della signora a titolo di contributo per il mantenimento del figlio nato a [...]_2
Genova il 08.02.2012 la somma di euro 250,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova
(http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 18.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni