Art. 3.
La concessione d'importazione temporanea dei cascami di seta, per essere macerati e pettinati, e' cosi' modificata:
"Cascami di seta per essere macerati, pettinati e filati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1951)".
La concessione d'importazione temporanea dei cascami di seta, per essere macerati e pettinati, e' cosi' modificata:
"Cascami di seta per essere macerati, pettinati e filati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1951)".