CASS
Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2024, n. 9825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9825 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da OL ON n. a Castellammare di Stabia il 28/12/1974 OS CO n. a Vico Equense il 28/4/1969 SCHETTINO TE n. a Castellammare di Stabia il 24/11/1984 SC TE n. a Castellammare di Stabia 1'8/8/1993 SC DI n. a Castellammare di Stabia 1'11/4/1974 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 7/11/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di RO CO e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9825 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/02/2024 uditi i patroni delle pp.cc . AZ IO e ER che hanno rassegnato conclusioni scritte corredate da nota spese;
uditi i difensori, Avv. IO Cesarano per IO ON;
Avv. Romano CO per CA CA;
Avv. Salvatore Vitiello per NA CA;
Avv. IO De Martino per IO ON, CO RO, CA HE e CA CA, i quali hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di Torre Annunziata in data 14/12/2017, impugnata dal P.M., dalla parte civile CA Spa e dagli imputati RO CO, CA CA e HE CA, - dichiarava ON IO colpevole dei delitti ascrittigli ai capi C) e D) della rubrica e, con il vincolo della continuazione, lo condannava ad anni sei di reclusione ed euro 1800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese del doppio grado e al risarcimento del danno in favore delle parti civili AZ IO, AZ NA e SA srl;
-dichiarava HE CA colpevole del reato di cui al capo D) e, ritenuta la continuazione con il delitto sub C), con le già concesse attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni quattro, mesi cinque di reclusione ed euro 1400,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore delle pp.cc . AZ e SA;
-dichiarava CA CA e CA NA colpevoli del reato loro ascritto al capo E), condannando ciascuno alla pena di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili NA e SA srl;
-dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del reato ascritto a CA CA al capo F). 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto: l'Avv. IO De Martino nell'interesse di ON IO 2.1 L'erronea applicazione degli artt. 498,506, comma 2, 499, commi 2,3,6, cod.proc.pen. e connesso vizio di motivazione. Il difensore censura le modalità di assunzione della testimonianza della parte civile AZ IO al quale il Presidente della Corte di Appello di Napoli, e per esso il Consigliere relatore, ha rivolto domande suggestive che ne hanno gravemente pregiudicato l'attendibilità, minando sotto il profilo della tenuta logica la motivazione nella quale le dichiarazioni della p.o. rivestono un ruolo centrale. Aggiunge che la conduzione dell'esame è avvenuto senza il rispetto delle regole dettate dal codice di rito al fine di assicurare la sincerità e genuinità delle risposte del teste, essendo state formulate domande suggestive e nocive, ovvero tali da indirizzare il teste verso la conferma degli assunti dell'interrogante. Il difensore, dopo aver integralmente 2 riportato l'esame del teste, aggiunge che la questione è stata posta all'attenzione della Corte territoriale con la memoria depositata il 7/11/2022 senza che fosse fornita risposta ai rilievi formulati;
2.2 il vizio di motivazione in relazione all'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. e la violazione del canone di giudizio del ragionevole dubbio. Il difensore lamenta che la Corte territoriale è pervenuta al sovvertimento dell'esito assolutorio in relazione ai capi C) e D) ascritti al Voltano effettuando una parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, consistita nella riassunzione del teste/p.o. AZ IO, ed operando una diversa lettura dei fatti, senza tuttavia tener conto degli altri elementi probatori di natura dichiarativa e documentale acquisiti in atti. In particolare la Corte di merito non provvedeva a rinnovare le testimonianze di MO ER, IS OV e del funzionario della RT sebbene dalle stesse il giudice di primo grado avesse tratto decisivi elementi di discarico in relazione agli addebiti mossi al ricorrente. Con specifico riguardo al MO il Tribunale aveva ritenuto che le dichiarazioni rese in ordine ai rapporti intercorrenti tra l'imputato e l'AZ fossero incompatibili con condotte di natura estorsiva sicché, alla luce delle considerazioni che il primo giudice aveva posto alla base della pronunzia assolutoria, la Corte d'Appello non poteva prescindere dalla nuova escussione dei testi indicati e da una motivazione rafforzata circa l'insostenibilità logico-giuridica degli argomenti spesi dal primo giudice per fondare la pronunzia assolutoria;
2.3 il vizio di motivazione in ordine alla verifica dell'attendibilità oggettiva e soggettiva della parte civile nonché l'omessa valutazione della documentazione dimostrativa dell'inattendibilità della stessa con riguardo ai capi C) e D) della rubrica. Secondo il ricorrente la Corte territoriale ha affermato l'attendibilità della parte civile senza fornire adeguata motivazione in ordine alle discrasie ricostruttive segnalate dalla difesa con riguardo alla collocazione temporale del sequestro di persona;
alla ricostruzione dell'episodio delittuoso con particolare riguardo alle modalità esecutive, all'indicazione del luogo ove l'AZ fu condotto, alla disponibilità dell'autovettura Fiat Cinquecento rossa, noleggiata con contratto del 7/3/2014, alla stregua della documentazione prodotta. Aggiunge, inoltre, con specifico riguardo al capo C) che analogamente inattendibile risulta la p.c. AZ NA, risultando dalle intercettazioni telefoniche acquisite che la stessa non lavorava alle dipendenze della SA nel periodo di consumazione del reato ove invece prestava la propria attività l'altra sorella RZ, più volte intercettata nel periodo d'interesse secondo quanto riferito dai testi di Pg escussi, con conseguente smentita delle dichiarazioni accusatorie della teste nei confronti di HE CA. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non ha adeguatamente scrutinato le doglianze articolate in sede di gravame con 3 riguardo all'attendibilità dei dichiaranti, venendo meno all'onere di rendere una motivazione rafforzata in ordine alle plurime lacune e contraddizioni segnalate;
2.4 la violazione dell'art. 81 cpv cod.pen. e connesso vizio di motivazione, avendo la Corte di merito giustificato l'aumento a titolo di continuazione irrogato nella misura di un anno in maniera contraddittoria, richiamando cumulativamente elementi di segno opposto quali l'incensuratezza dell'imputato e l'elevata intensità del dolo e del turbamento morale cagionato alle pp.00.; 2.5 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen., avendo la Corte territoriale omesso di spiegare le ragioni per cui, a differenza dei coimputati, il prevenuto non è stato ritenuto meritevole del beneficio nonostante lo stato di incensuratezza. 2.6 In data 29/1/2024 l'Avv. IO Cesarano ha depositato motivi nuovi. Con gli stessi il difensore riprende e sviluppa le doglianze formulate nel secondo motivo del ricorso sostenendo che la Corte territoriale ha errato nell'interpretazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen., trascurando che i motivi attinenti alla prova dichiarativa richiamati dalla disposizione non sono solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti ma tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative giacché il loro contenuto passa attraverso la percezione soggettiva del propalante. Nella specie, sebbene il Tribunale avesse ampiamente valorizzato ai fini della pronunzia assolutoria nei confronti del ON le dichiarazioni di MO ER, IS OV e del teste AL, i giudici d'appello ne omettevano la riassunzione, limitandosi ad una mera lettura alternativa delle deposizioni, senza rendere la dovuta motivazione rafforzata idonea a dar conto degli esiti difformi cui sono pervenuti. L'Avv. IO De Martino nell'interesse di RO CO 3. Il vizio di motivazione e il travisamento della prova con riguardo alla registrazione acquisita al fascicolo contenente affermazioni della p.o. difformi da quelle riferite in dibattimento;
vizio di motivazione in ordine all'attendibilità oggettiva e soggettiva della p.o. PA PA. Il difensore, attraverso un articolato motivo che richiama stralci della registrazione che si assume travisata e delle dichiarazioni della p.o. PA in sede dibattimentale e davanti al giudice del lavoro, sostiene l'inattendibilità del dichiarante e lamenta che la Corte di merito ha disatteso le censure difensive ritenendo che il PA fosse poco sereno nel corso della conversazione con il padre dell'imputato, oggetto di captazione, sebbene dalla stessa emerga che lo stesso fu indotto alla denunzia dalla ER e vi si determinò per evitare consistenti perdite economiche mentre non subì alcuna costrizione nell'assumere la figlia dell'imputato alle proprie dipendenze;
4 3.1 l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire documentazione concernente le società Lupa e Gesa riconducibili al PA, in particolare la lista dei dipendenti relativa all'anno 2014, le note negative e le contestazioni elevate da ER nei confronti delle predette società, i ritardi registrati nelle commesse, i reclami del PA, il registro della programmazione gru, documentazione mai consegnata e di cui il Tribunale non ha ritenuto di disporre l'acquisizione ex art. 507 cod.proc.pen. Sulla richiesta di rinnovazione la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione nonostante si trattasse di documentazione essenziale al fine di riscontrare le dichiarazioni della p.o.; 3.2 la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 6 cod.pen. Il difensore deduce che la sentenza impugnata ha negato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. nonostante l'integrale restituzione al PA di quanto dovuto fin dalla fase delle indagini. L'Avv. IO De Martino nell'interesse di HE CA 4.I'erronea applicazione degli artt. 498,506 comma 2, 499, commi 2,3,6, con riguardo alla rinnovazione dell'esame della parte civile AZ IO e correlato vizio della motivazione. Il motivo è di tenore identico al primo motivo articolato nell'interesse di ON IO e riassunto sub 2.1, che qui si richiama;
4.1 vizio di motivazione in relazione all'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. e mancato rispetto del canone di giudizio del ragionevole dubbio. Il secondo motivo è testualmente riproduttivo delle medesime censure formulate nel secondo motivo proposto nell'interesse del coimputato ON IO, che devono intendersi richiamate;
4.2 il vizio di motivazione in relazione all'art. 603, comma 3bis, cod.proc.pen. con riguardo alla verifica dell'attendibilità oggettiva e soggettiva della parte civile nonché l'omessa valutazione della documentazione prodotta a sostegno dell'inattendibilità dei dichiaranti AZ IO e AZ NA. Anche il terzo motivo è testualmente riproduttivo delle censure svolte nel terzo motivo del ricorso ON 4.3 la violazione dell'art. 133 cod.pen. in relazione alla determinazione dell'aumento a titolo di continuazione nella misura di anni uno di reclusione nonostante il riconoscimento in primo grado delle attenuanti generiche. L'Avv. CO Romano nell'interesse di CA CA 5. Il vizio di motivazione con riguardo all'omessa valutazione del motivo d'appello con cui era stata chiesta la riqualificazione della condotta contestata al capo F) nel delitto di cui all'art. 393 cod.pen. e la conseguente declaratoria di improcedibilità. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha dichiarato estinto il reato di tentata violenza privata di cui al capo F) senza valutare il gravame in ordine alla qualificazione giuridica ex art. 393 cod.pen. che, in caso di accoglimento, avrebbe comportato la declaratoria 5 d'improcedibilità per difetto di querela e la revoca delle statuizioni civili. Il difensore segnala, altresì, l'illogicità della motivazione laddove la Corte di merito, nonostante l'intervenuta riqualificazione del fatto contestato operata in primo grado, richiama la natura estorsiva dell'assunzione del ricorrente e delle proroghe contrattuali ottenute;
5.1 la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen., avendo la Corte territoriale ribaltato la pronunzia assolutoria in relazione al capo E) senza citare l'imputato al fine di rendere l'esame con conseguente nullità della sentenza. Il difensore denunzia che la sentenza impugnata nella parte in cui ha riformato la decisione assolutoria di primo grado è stata assunta in violazione dell'obbligo di procedere all'espressa citazione dell'imputato per rendere il proprio contributo dichiarativo. Dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte EDU, e in particolare il proc. Maestri c/ Italia, il difensore rimarca che l'obbligo di rinnovazione non consente di distinguere le prove dichiarative in base alla natura o alla qualità del dichiarante e deve trovare applicazione anche nel caso in cui il contrasto riguardi le dichiarazioni rese dall'imputato. Aggiunge che nella specie l'overturning della Corte di merito si è basato sull'esame della sola parte civile le cui dichiarazioni, nondimeno, sono state valutate in stretta correlazione con quanto riferito dagli imputati nei rispettivi interrogatori;
5.2 la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen., avendo la Corte territoriale sovvertito la pronunzia assolutoria in relazione al capo E) mediante parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sebbene il Tribunale fosse pervenuto al proscioglimento sulla base delle dichiarazioni testimoniali di MO ER, IS OV e sulla scorta dell'esame di CA NA. Secondo il difensore il forte contrasto tra le versioni rese dalla p.c. AZ IO e i testi MO e IS imponeva la riassunzione dei testi e, comunque, di affrontare la diversa prospettiva ricostruttiva nell'ambito della valutazione della credibilità della p.c., che ha sempre escluso ritardi nei pagamenti e malcontento tra i dipendenti. Quanto allo CA NA, le differenti versioni fornite in relazione all'episodio contestato qualificavano come decisivo il suo esame. Aggiunge che la Corte di merito ha travisato gli esiti dell'esame della parte civile AZ IO nel tentativo di ricomporre le opposte versioni, sostenendo che gli incontri tra l'AZ e la p.c. fossero stati due, il primo in compagnia del ON, nel quale sarebbe stata caldeggiata l'assunzione del ricorrente, l'altro in occasione di un rinnovo contrattuale, in contrasto con quanto emerso nel corso degli esami resi dalla p.o. nelle fasi di merito;
5.3 la violazione degli artt. 56,629 cod.pen. e il travisamento della prova in punto di avvenuta proroga della scadenza contrattuale del 22/12/2014. Il difensore assume che il fatto addebitato al ricorrente avrebbe dovuto essere qualificato alla stregua di tentata estorsione 6 in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalla p.o., la condotta minacciosa doveva essere collocata prima della scadenza contrattuale dei dicembre 2014 e alla stessa non fece seguito il rinnovo contrattuale;
5.4 la violazione del divieto di reformatio in pejus per effetto della revoca delle già concesse circostanze attenuanti generiche in assenza di espressa impugnazione del P.m. Il difensore segnala che la Corte di merito ha illegittimamente escluso, in assenza di impugnazione del P.m.,la concedibilità delle attenuanti generiche che il Tribunale aveva riconosciuto in relazione al capo F) in considerazione del ravvedimento dimostrato dal ricorrente. La motivazione è manifestamente illogica laddove omette di considerare gli elementi postfattuali già positivamente valutati in primo grado. Gli Avv.ti Salvatore Vitiello e Patrizia Magliulo nell'interesse di CA NA 6. La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione di attendibilità della p.o. Secondo i difensori le dichiarazioni accusatorie della p.o. ad un attento esame paiono viziate da grave inattendibilità in quanto i fatti narrati denotano molteplici elementi inconciliabili e contraddittori sebbene la Corte di merito abbia ritenuto di conferire alle stesse piena credibilità pur in assenza di riscontri esterni individualizzanti, così discostandosi dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo allo scrutinio della p.o. costituita parte civile;
6.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere gli altri testimoni escussi in primo grado e mancato rispetto del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio;
inammissibilità dell'impugnazione del P.M. e della p.c. in quanto prive di argomentazioni tali da giustificare il sovvertimento della pronunzia assolutoria. I difensori deducono che le impugnazioni di P.M. e parte civile ER dovevano essere dichiarate inammissibili in quanto si sono limitate a chiedere una rivalutazione della medesima piattaforma probatoria apprezzata in primo grado, proponendo un'alternativa e infondata lettura dei fatti. Le doglianze articolate risultano, infatti, intrinsecamente indeterminate e prive di correlazione con le ragioni poste a fondamento del proscioglimento dal primo giudice. Richiamati i principi convenzionali e interni che regolano la rinnovazione istruttoria nella prospettiva del ribaltamento dell'esito decisorio, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, oltre alla p.c. AZ IO, avrebbe dovuto riassumere le testimonianza di MO ER, IS OV, dei funzionari ER Arangio, D'Agata e Mottolese, dei testi di P.g., dei testi a discarico nonché l'esame del ricorrente, da ritenere tutte prove dichiarative decisive nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità, rendendo all'esito una motivazione rafforzata in ordine all'incompletezza o incoerenza della decisione riformata;
7 6.2 la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. I difensori richiamano i principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità in materia;
6.3 l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod.pen. e il vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, avendo la Corte di merito omesso di dar conto delle ragioni alla base del diniego delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO OL ON 1.11 primo motivo è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato in tema di esame testimoniale che il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle atte ad incidere sulla sincerità della risposta (Sez. 6, n. 8307 del 13/01/2021, Rv. 280710 - 01; Sez. 3, n. 21627 del 15/04/2015, Rv. 263790 - 01). Si è, altresì, chiarito con riguardo alle domande nocive che la relativa eccezione deve essere proposta nel corso dell'acquisizione dell'atto istruttorio e non può essere sollevata per la prima volta con l'atto d'impugnazione (Sez. 1, n. 44223 del 17/09/2014, Rv. 260899-01; Sez. 6, n.13791 del 10/3/2011, Rv. 249890-01; Sez. 5, n. 27159 del 2/5/2018, Rv.273233-01). 1.1 II difensore non ha chiarito quali domande a suo avviso fossero suggestive e quali nocive, limitandosi a produrre la trascrizione dell'esame della p.o. e demandando al giudice di legittimità l'enucleazione in concreto del vizio dedotto, così incorrendo in genericità della censura. In ogni caso anche in relazione a domande eventualmente nocive la difesa non ha tempestivamente proposto eccezione all'atto della formulazione della domanda ma solo in sede di discussione mediante deposito di memoria difensiva, venendo meno all'onere ex art. 182, comma 2, cod.proc.pen. per la parte che vi assista di formulare eccezione prima del compimento dell'atto che si assume nullo. 1.2 Il secondo motivo e il connesso motivo nuovo che lamentano la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. sono infondati. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio che in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero l'obbligo di rinnovazione dibattimentale è limitato alle sole testimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell'atto dì impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 276050-01; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018,dep. 2019, Rv. 276318-01; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425 - 02). 8 Nella specie la difesa, al di là del generico richiamo all'utilizzazione delle fonti da parte del primo giudice, non ha chiarito le ragioni che sostanziano la pretesa decisività delle dichiarazioni di MO ER, OV IS e UA AL. In particolare con riguardo alle dichiarazioni rese da MO ER, già dipendente SA (pag. 5 e segg. sent. Trib.), non viene dedotta alcuna circostanza direttamente afferente le condotte illecite contestate, trattandosi di una testimonianza di contesto, nell'ambito della quale il dichiarante ha descritto le difficoltà in cui versava la SA rispetto all'entità e tempi della commessa e quelle correlate alla gestione del personale, esprimendo soggettive opinioni circa la riconduzione delle pressioni subite dalla parte civile ad un'esasperata dialettica sindacale ma senza alcuna connotazione estorsiva. Con riguardo alla posizione di OV NE, anch'egli dipendente SA, non vengono enucleati i profili dichiarativi valorizzati in senso decisivo nella pronunzia di primo grado che ne avrebbero imposto la riassunzione mentre il funzionario della RT AL UA ha riferito dei noleggi di autovetture da parte dell'AZ, ovvero di circostanze oggetto di produzione documentale in atti ed afferenti la ricostruzione dell'episodio del sequestro contestato al capo B), in ordine al quale vi è giudicato di condanna nei confronti di MP LA in esito a giudizio abbreviato mentre il ON è stato assolto con doppia conforme. 1.2.1 La prospettiva difensiva muove dall'erroneo presupposto che la rinnovazione dibattimentale in caso di overturning debba essere estesa a tutte le prove dichiarative anche latamente in contrasto con l'ipotesi accusatoria laddove, alla luce delle indicazioni ermeneutiche di cui alla sentenza delle Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491 - 01, "devono ritenersi prove dichiarative "decisive" quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento-condanna". La decisività da apprezzare ai fini della rinnovazione deve essere, dunque, valutata alla luce delle istanze riformatrici del P.m. e parametrata ai contenuti delle fonti dichiarative che sono state oggetto di un parziale o erroneo apprezzamento in primo grado con riguardo ad elementi qualificanti del fatto di reato, facendo ricorso ad un'ideale prova di resistenza che le qualifichi come dirimenti ai fini del giudizio di responsabilità. I giudici d'appello, contrariamente a quanto sostengono i difensori, non si sono discostati dal principi che governano la rinnovazione in ipotesi di sovvertimento di una decisione assolutoria, fornendo una difforme interpretazione di prove dichiarative non riassunte, ma hanno rinnovato la prova costituente l'architrave dell'accusa non senza convenientemente chiarire (pag. 12) che il Tribunale è pervenuto alla pronunzia assolutoria per i capi C) e D) 9 della rubrica, che qui interessano, indulgendo "in una lettura socioeconomica delle contestazioni", introducendo nel giudizio penale categorie ermeneutiche che non gli sono proprie, e mantenendo il proprio scrutinio nel corretto ambito degli addebiti elevati. 1.3 Il terzo motivo che revoca in dubbio la verifica in ordine all'attendibilità delle pp.00. è declinato in fatto e, dunque, non consentito in quanto teso a sollecitare una rivalutazione delle emergenze probatorie. La Corte territoriale (pag. 5 e segg.) ha formulato un giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni della p.o. AZ IO, segnalando che dalla lettura comparata delle deposizioni rese nei due gradi di merito emerge una ricostruzione dei fatti lucida, pacata e scevra da intenti calunniatori, dotata di intrinseca logicità, nella quale le discrasie ricostruttive segnalate dalla difesa risultano marginali e trovano giustificazione nel tempo trascorso dagli eventi come dimostrato dal pur serrato esame incrociato condotto dalla difesa, che non ha fatto emergere significative criticità. I giudici d'appello hanno, inoltre, in dettaglio ricostruito la genesi della denunzia e persuasivamente confutato la tesi, assertiva e priva di riscontri, della falsità delle accuse, che si vorrebbero istigate da ER per espungere dal cantiere i lavoratori indesiderati. La sentenza impugnata ha individuato il fondamento della pronunzia assolutoria non nell'intrinseca inattendibilità del dichiarante ma nell'erroneo assunto che l'AZ, turbato dal sequestro di persona subito un mese prima, avesse in maniera del tutto immotivata individuato il ON "come colui che stava dando seguito alle minacce con cui i suoi sequestratori gli consigliavano di assumere le persone che gli sarebbero state indicate", testualmente riconoscendo che "non vi (è) motivo di dubitare che IO AZ, nella qualità di imprenditore appaltante dell'indotto ER. .per la realizzazione della Costruzione 6239 abbia di fatto subito numerosissime pressioni finalizzate all'assunzione di personale legato in qualche modo ai Sindacati impegnati nella tutela della manovalanza locale...". 1.3.1 I giudici d'appello hanno, altresì, fornito adeguata risposta (pagg.15/16) ai rilievi in ordine all'attendibilità della p.c. AZ NA, in questa sede riproposti in assenza di puntuale raffronto critico con la motivazione rassegnata. 1.4 Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo alle censure svolte nei motivi quarto e quinto in relazione alla dosimetria della pena, avendo i giudici d'appello dato congruo conto delle ragioni poste alla base della determinazione del trattamento sanzionatorio anche in ordine all'aumento operato a titolo di continuazione e al diniego delle attenuanti generiche. Non può trovare concordi, infatti, la doglianza difensiva che fa leva sull'avvenuto riconoscimento delle circostanze in questione ai coimputati in primo grado in quanto la valutazione di meritevolezza richiesta al giudice ha connotazioni squisitamente individuali e trova fondamento nell'allegazione di elementi peculiari suscettibili di fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria. 10 OS CO 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto tende attraverso la diretta comparazione di materiali processuali di varia estrazione ad una rivalutazione del compendio probatorio, correttamente scrutinato in sede di merito in assenza di aporie ed illogicità manifeste. Con particolare riguardo all'asserita inattendibilità del PA la Corte territoriale a pag. 30 ha evidenziato che la prospettazione difensiva riposa su un'arbitraria frammentazione delle deposizioni della p.o., dalle quali risulta con chiarezza che il PA subì illecite pressioni dal ricorrente, il quale -nella sua veste di capofficina- per mesi tenne un atteggiamento ostruzionistico, prospettando difficoltà nel trasporto in nave dei materiali di cantiere a mezzo della gru ed esponendo l'imprenditore al rischio di ritardi e sanzioni da parte della committenza, circostanza che aveva indotto la p.o. alla più volte sollecitata assunzione della figlia dell'RO, TA, mai presentatasi sul luogo di lavoro, evento a cui faceva seguito l'immeditata regolarizzazione dell'attività. L'apparente instaurazione del rapporto di lavoro avveniva nonostante le direttive di ER che sconsigliavano l'assunzione di congiunti dei dipendenti sicché il PA ometteva di comunicare la circostanza alla stazione appaltante onde evitare ricadute pregiudizievoli sulle attività commissionate. 2.1 Deve escludersi che nella valutazione circa l'attendibilità del PA i giudici territoriali siano incorsi nel denunziato travisamento della prova. A pag. 31 gli stessi hanno dato atto di aver ascoltato in camera di consiglio il file audio contenente la registrazione tra CA RO e la p.o.; hanno chiarito che la stessa avvenne quando in cantiere si era già diffusa la notizia della denunzia e che in detto contesto devono essere lette le dichiarazioni del PA che si trovava ad interloquire con un soggetto, il padre dell'imputato, non certo neutrale rispetto alla vicenda a giudizio sicché il documento non è stato reputato prova affidabile in ordine all'effettiva ricostruzione dei fatti. Si tratta di valutazione incensurabile in questa sede in quanto sorretta da una trama giustificativa priva di aporie e fratture logiche e non incisa dalla prospettazione difensiva che sollecita difformi esiti valutativi attraverso un confronto diretto e frazionato con i contenuti della fonte dichiarativa, mirando ad una rilettura che esula dal perimetro del giudizio di legittimità. 2.2 II secondo motivo che lamenta la mancata rinnovazione istruttoria in relazione alla richiesta di acquisizione documentale concernente i rapporti tra le società del PA e ER è privo di giuridico fondamento. Nella prospettiva difensiva l'acquisizione documentale doveva contribuire alla verifica dell'attendibilità della p.o., profilo che i giudici territoriali hanno positivamente delibato, confutando in dettaglio i rilievi svolti in relazione agli elementi di smentita asseritamente provenienti dalle dichiarazioni di AL IO e D'IA MA. Deve, pertanto, 11 ritenersi che la Corte distrettuale abbia implicitamente ma inequivocamente disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 259893 - 01; n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589 - 01). 2.3 II terzo motivo che censura il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. è manifestamente infondato e reiterativo di rilievi che i giudici di appello hanno disatteso con corretti argomenti giuridici (pag. 34). Risulta, infatti, che l'RO, a seguito delle contestazioni disciplinari e del licenziamento, ebbe a restituire alla società della p.o. gli importi percepiti a nome della figlia TA, restituzione che il primo giudice ha apprezzato al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche ma inidonea ad integrare l'invocata circostanza in difetto del requisito dell'integralità del risarcimento. SCHETTINO TE 3. Stante l'identità delle doglianze sviluppate nei primi tre motivi di ricorso, si richiamano gli argomenti reiettivi sviluppati in relazione alla posizione di ON IO sub 1.,1.2,1.3 del "considerato in diritto". 3.1 Il quarto motivo che censura l'entità dell'aumento a titolo di continuazione nonostante l'avvenuto riconoscimento in primo grado delle attenuanti generiche in relazione al capo C) è infondato. La Corte territoriale, senza incidere sulla pena base determinata in primo grado con riguardo al capo C), in esito alla riforma intervenuta per il delitto sub D) ha ritenuto di determinare l'aumento ex art. 81, comma 2, cod.pen. in misura identica a quella del coimputato ON (cui le attenuanti generiche sono state negate), valorizzando la reiterazione delle condotte e l'intensità del dolo. Siffatta equiparazione non appare contraddittoria o illogica in quanto fondata su parametri oggettivi di commisurazione comuni ai due imputati. A tanto devesi aggiungere che la difesa ha rassegnato un motivo affetto da genericità laddove non ha spiegato perché le ragioni a presidio del riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. in primo grado avrebbero dovuto dispiegare i propri effetti anche in relazione al reato satellite (Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Rv. 272375 - 01; Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Rv. 281562 - 01). 12 SC TE 4. Le censure formulate nel primo motivo in relazione al capo F) sono manifestamente infondate. La Corte territoriale (pag. 28) ha dichiarato l'estinzione del reato ex art. 56,610 cod.pen. per decorso del termine massimo di prescrizione e, contrariamente a quanto assume il difensore, i giudici territoriali hanno fornito risposta alla doglianza relativa all'alternativa qualificazione del fatto ex art. 393 cod.pen., segnalando che all'epoca di commissione dell'illecito la SA non aveva ritardi nel pagamento degli stipendi ai dipendenti sicché deve escludersi che l'imputato avesse agito allo scopo di esercitare un proprio diritto. Conferma in tal senso emerge dallo stesso ricorso (pagg. 5/6) laddove viene richiamata la conversazione del 21/1/2015 nel corso della quale l'AZ, con specifico riferimento all'episodio contestato, asseriva che il prevenuto aveva ricevuto la mensilità di dicembre e la tredicesima. 4.1 Risulta infondato il secondo motivo che lamenta la mancata citazione in appello dell'imputato CA CA al fine di rendere l'esame in fase di rinnovazione istruttoria. Secondo le risultanze della sentenza di primo grado il ricorrente non si è sottoposto ad esame e, sebbene il difensore riferisca dell'avvenuta acquisizione al fascicolo ex art. 513 cod.proc.pen. dell'interrogatorio reso nella fase delle indagini, il primo giudice non ha richiamato i contenuti dell'atto, soffermandosi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal fratello/coimputato NA. Questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa di natura decisiva, sicché la stessa non sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato o la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno (Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, Rv. 283631 - 01; Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284493 - 02). La decisione della Corte Edu nel procedimento Maestri c. Italia del 8 luglio 2021 richiamata dalla difesa si pone in linea di continuità con altre di analogo tenore (Dan c/ Moldavia) nell'affermare la necessità di nuovo esame dell'imputato in caso di ribaltamento nel giudizio di appello della pronuncia assolutoria e recepisce un principio già pienamente operante nell'ordinamento interno, trattandosi di un caso in cui la necessità di un nuovo esame degli imputati discendeva dalla decisività delle dichiarazioni rese in primo grado ai fini della pronunzia assolutoria. E' del tutto evidente che decisione evocata non appare pertinente 13 al caso di specie in cui il ricorrente non ha reso dichiarazioni e l'interrogatorio cui si è sottoposto in fase investigativa non è stato valutato dal primo giudice. 4.2 Le censure relative alla mancata rinnovazione dell'esame del coimputato CA NA che ha fornito una versione divergente da quella della p.c. AZ IO circa tempi e contenuti dei contatti con la stessa intercorsi sono parimenti infondate. Il primo giudice è pervenuto all'assoluzione del ricorrente dall'addebito sub E) non in conseguenza delle dichiarazioni del fratello/coimputato NA CA ma sulla base della pretesa incerta ricostruzione dell'episodio delittuoso effettuato dalla p.o. AZ IO che si sarebbe contraddetto sul numero degli incontri, sulla loro collocazione temporale, sulle persone presenti (pagg. 27-28). Il richiamo all'alternativa ricostruzione che emerge dalle dichiarazioni di CA NA nello sviluppo argomentativo del primo giudice costituisce solo elemento di conferma della valutazione di inattendibilità intrinseca del denunziante. La Corte di merito è pervenuta al sovvertimento della pronunzia di primo grado dopo aver scrupolosamente analizzato le dichiarazioni della p.c., illustrandone la piena attendibilità e ritenendole oggetto di una frettolosa valutazione da parte del Tribunale poiché già nel corso del primo esame dibattimentale l'NA, in sede di controesame, aveva chiarito di aver incontrato lo CA NA in due diverse circostanze, la prima allorchè gli fu presentato dal ON che lo invitò a "mettersi a disposizione" del collega sindacalista, occasione questa in cui si parlò dell'assunzione di CA CA;
l'altra, quando in vista del rinnovo contrattuale, i due fratelli si recarono dall'AZ caldeggiando la prosecuzione del rapporto di lavoro e adombrando la vicinanza a gruppi criminali del territorio. La difesa non ha chiarito le ragioni per cui, nel contesto dato, le dichiarazioni del coimputato CA avessero valenza decisiva, tenuto conto che la Corte territoriale a pag. 26 ha dato conto che la tesi accreditata dal predetto di un solo incontro con l'AZ da collocare nel marzo 2015 in cantiere è posta in crisi dall'indicazione quale partecipe al colloquio del teste OM DA, all'epoca collocato in cassa integrazione. 4.2.1 Con riguardo alla lamentata violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen con riferimento alla mancata rinnovazione dell'esame di MO ER è opportuno richiamare le considerazioni già svolte in relazione alla posizione del ricorrente ON, ribadendo che il predetto teste non risulta aver svolto alcun ruolo né reso specifiche dichiarazioni sull'episodio contestato al capo E). La difesa del ricorrente (pag. 12 ricorso) sintomaticamente ricollega la rilevanza dichiarativa del MO all' "inquadramento delle vicende", non agli specifici fatti contestati. Con riguardo alla posizione di IS OV va evidenziato che la conversazione intercettata n. 188 del 23/1/15 tra il medesimo e l'AZ, cui il Tribunale ha connesso valore al fine della valutazione di attendibilità della p.c., e che la Corte territoriale ha difformemente 14 valutato, concerne una fonte di natura non dichiarativa, non ascrivibile al novero della testimonianza o dell'esame delle parti, essendo oggettivamente condensata nel supporto audio e nella trascrizione giudiziaria. 4.3 II quarto motivo che denunzia la mancata riqualificazione come tentativo della fattispecie sub E) è manifestamente infondato alla luce della motivazione resa dalla Corte di merito a pag. 26. Infatti, la p.o. AZ IO ha collocato l'incontro con i fratelli CA alcuni mesi prima dell'aggressione del 13 gennaio 2015 ed ha chiarito che il contratto fu rinnovato, sebbene dopo la scadenza naturale del 22/12/2014, per effetto della coartazione subita. 4.4 Anche il quinto motivo che denunzia la reformatio in pejus in relazione alla "revoca" delle attenuanti generiche è destituito di fondamento. La pregressa valutazione del Tribunale in relazione al capo F) (dichiarato estinto per prescrizione) è, infatti, priva di efficacia condizionante con riguardo al calcolo della pena per il capo E), effettuato ex novo a seguito dell'accoglimento dell'appello del P.m. Inoltre, il comportamento postfattuale dell'imputato, che ha inviato una lettera di scuse alla p.c. AZ, è stato ritenuto evidentemente recessivo rispetto alla spiccata intensità del dolo e al grave pregiudizio causato alla parte civile dalla condotta illecita a giudizio, con valutazione non suscettibile di censura in questa sede. SC DI 5.11 primo motivo che censura la valutazione d'attendibilità della p.c. NA IO è generico ed aspecifico. I difensori non si soffermano sulle ragioni che avrebbero imposto un diverso giudizio né si confrontano con la diffusa motivazione rassegnata dal collegio in relazione al capo E), attestando la confutazione su rilievi assertivi ed apodittici. 5.1 II secondo motivo è analogamente inammissibile per manifesta infondatezza. Con un primo profilo i difensori denunziano l'inammissibilità delle impugnazioni di P.m. e parte civile, tacciandole di genericità, sebbene lo sviluppo argonnentativo della censura valorizzi l'infondatezza delle doglianze formulate in quanto sostanziate da una lettura alternativa dei materiali processuali. La seconda parte del motivo, dopo aver richiamato i principi della sentenza Dasgupta in tema di rinnovazione, sostiene che il giudice d'appello avrebbe dovuto integralmente riassumere le prove dichiarative del primo grado senza, tuttavia, fornire alcuna indicazione circa la decisività di ciascuna in relazione allo specifico addebito ascritto al ricorrente. 5.2 n terzo motivo in tema di motivazione rafforzata è del tutto generico in quanto si limita al richiamo di massime giurisprudenziali in materia. Deve nondimeno al riguardo osservarsi, a fronte di analoghi rilievi adombrati anche dagli altri ricorrenti, che la sentenza impugnata a corredo delle pronunzie riformatrici ha spiegato un apparato argomentativo che 15 a Presidente (.1 ,1 si è misurato in termini effettivi ed efficaci con le ragioni valorizzate in primo grado a sostegno degli esiti assolutori, rendendo una motivazione che per completezza, adeguatezza valutativa e congruenza logica non presta il fianco a censura. 5.3 II quarto motivo che censura il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale richiamato gli elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. e contenuto la pena nei minimi edittali. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di ON IO, HE CA e CA CA, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. I ricorsi di RO CO e CA NA debbono essere, invece, dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti alle spese e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo. A tutti gli imputati fanno carico le spese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile CA S.p.A. nell'odierno grado, liquidate in euro quattromila oltre accessori. I soli ricorrenti ON IO, HE CA, CA CA e CA NA sono onerati della rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile AZ IO, liquidate in euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di ON IO, HE CA e CA CA, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di RO CO e CA NA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. CO, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CA PA che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge. CO ON IO, HE CA, CA CA e CA NA alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AZ IO, che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 La Consigliera estensore
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di RO CO e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9825 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/02/2024 uditi i patroni delle pp.cc . AZ IO e ER che hanno rassegnato conclusioni scritte corredate da nota spese;
uditi i difensori, Avv. IO Cesarano per IO ON;
Avv. Romano CO per CA CA;
Avv. Salvatore Vitiello per NA CA;
Avv. IO De Martino per IO ON, CO RO, CA HE e CA CA, i quali hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di Torre Annunziata in data 14/12/2017, impugnata dal P.M., dalla parte civile CA Spa e dagli imputati RO CO, CA CA e HE CA, - dichiarava ON IO colpevole dei delitti ascrittigli ai capi C) e D) della rubrica e, con il vincolo della continuazione, lo condannava ad anni sei di reclusione ed euro 1800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese del doppio grado e al risarcimento del danno in favore delle parti civili AZ IO, AZ NA e SA srl;
-dichiarava HE CA colpevole del reato di cui al capo D) e, ritenuta la continuazione con il delitto sub C), con le già concesse attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni quattro, mesi cinque di reclusione ed euro 1400,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore delle pp.cc . AZ e SA;
-dichiarava CA CA e CA NA colpevoli del reato loro ascritto al capo E), condannando ciascuno alla pena di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili NA e SA srl;
-dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del reato ascritto a CA CA al capo F). 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto: l'Avv. IO De Martino nell'interesse di ON IO 2.1 L'erronea applicazione degli artt. 498,506, comma 2, 499, commi 2,3,6, cod.proc.pen. e connesso vizio di motivazione. Il difensore censura le modalità di assunzione della testimonianza della parte civile AZ IO al quale il Presidente della Corte di Appello di Napoli, e per esso il Consigliere relatore, ha rivolto domande suggestive che ne hanno gravemente pregiudicato l'attendibilità, minando sotto il profilo della tenuta logica la motivazione nella quale le dichiarazioni della p.o. rivestono un ruolo centrale. Aggiunge che la conduzione dell'esame è avvenuto senza il rispetto delle regole dettate dal codice di rito al fine di assicurare la sincerità e genuinità delle risposte del teste, essendo state formulate domande suggestive e nocive, ovvero tali da indirizzare il teste verso la conferma degli assunti dell'interrogante. Il difensore, dopo aver integralmente 2 riportato l'esame del teste, aggiunge che la questione è stata posta all'attenzione della Corte territoriale con la memoria depositata il 7/11/2022 senza che fosse fornita risposta ai rilievi formulati;
2.2 il vizio di motivazione in relazione all'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. e la violazione del canone di giudizio del ragionevole dubbio. Il difensore lamenta che la Corte territoriale è pervenuta al sovvertimento dell'esito assolutorio in relazione ai capi C) e D) ascritti al Voltano effettuando una parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, consistita nella riassunzione del teste/p.o. AZ IO, ed operando una diversa lettura dei fatti, senza tuttavia tener conto degli altri elementi probatori di natura dichiarativa e documentale acquisiti in atti. In particolare la Corte di merito non provvedeva a rinnovare le testimonianze di MO ER, IS OV e del funzionario della RT sebbene dalle stesse il giudice di primo grado avesse tratto decisivi elementi di discarico in relazione agli addebiti mossi al ricorrente. Con specifico riguardo al MO il Tribunale aveva ritenuto che le dichiarazioni rese in ordine ai rapporti intercorrenti tra l'imputato e l'AZ fossero incompatibili con condotte di natura estorsiva sicché, alla luce delle considerazioni che il primo giudice aveva posto alla base della pronunzia assolutoria, la Corte d'Appello non poteva prescindere dalla nuova escussione dei testi indicati e da una motivazione rafforzata circa l'insostenibilità logico-giuridica degli argomenti spesi dal primo giudice per fondare la pronunzia assolutoria;
2.3 il vizio di motivazione in ordine alla verifica dell'attendibilità oggettiva e soggettiva della parte civile nonché l'omessa valutazione della documentazione dimostrativa dell'inattendibilità della stessa con riguardo ai capi C) e D) della rubrica. Secondo il ricorrente la Corte territoriale ha affermato l'attendibilità della parte civile senza fornire adeguata motivazione in ordine alle discrasie ricostruttive segnalate dalla difesa con riguardo alla collocazione temporale del sequestro di persona;
alla ricostruzione dell'episodio delittuoso con particolare riguardo alle modalità esecutive, all'indicazione del luogo ove l'AZ fu condotto, alla disponibilità dell'autovettura Fiat Cinquecento rossa, noleggiata con contratto del 7/3/2014, alla stregua della documentazione prodotta. Aggiunge, inoltre, con specifico riguardo al capo C) che analogamente inattendibile risulta la p.c. AZ NA, risultando dalle intercettazioni telefoniche acquisite che la stessa non lavorava alle dipendenze della SA nel periodo di consumazione del reato ove invece prestava la propria attività l'altra sorella RZ, più volte intercettata nel periodo d'interesse secondo quanto riferito dai testi di Pg escussi, con conseguente smentita delle dichiarazioni accusatorie della teste nei confronti di HE CA. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non ha adeguatamente scrutinato le doglianze articolate in sede di gravame con 3 riguardo all'attendibilità dei dichiaranti, venendo meno all'onere di rendere una motivazione rafforzata in ordine alle plurime lacune e contraddizioni segnalate;
2.4 la violazione dell'art. 81 cpv cod.pen. e connesso vizio di motivazione, avendo la Corte di merito giustificato l'aumento a titolo di continuazione irrogato nella misura di un anno in maniera contraddittoria, richiamando cumulativamente elementi di segno opposto quali l'incensuratezza dell'imputato e l'elevata intensità del dolo e del turbamento morale cagionato alle pp.00.; 2.5 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen., avendo la Corte territoriale omesso di spiegare le ragioni per cui, a differenza dei coimputati, il prevenuto non è stato ritenuto meritevole del beneficio nonostante lo stato di incensuratezza. 2.6 In data 29/1/2024 l'Avv. IO Cesarano ha depositato motivi nuovi. Con gli stessi il difensore riprende e sviluppa le doglianze formulate nel secondo motivo del ricorso sostenendo che la Corte territoriale ha errato nell'interpretazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen., trascurando che i motivi attinenti alla prova dichiarativa richiamati dalla disposizione non sono solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti ma tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative giacché il loro contenuto passa attraverso la percezione soggettiva del propalante. Nella specie, sebbene il Tribunale avesse ampiamente valorizzato ai fini della pronunzia assolutoria nei confronti del ON le dichiarazioni di MO ER, IS OV e del teste AL, i giudici d'appello ne omettevano la riassunzione, limitandosi ad una mera lettura alternativa delle deposizioni, senza rendere la dovuta motivazione rafforzata idonea a dar conto degli esiti difformi cui sono pervenuti. L'Avv. IO De Martino nell'interesse di RO CO 3. Il vizio di motivazione e il travisamento della prova con riguardo alla registrazione acquisita al fascicolo contenente affermazioni della p.o. difformi da quelle riferite in dibattimento;
vizio di motivazione in ordine all'attendibilità oggettiva e soggettiva della p.o. PA PA. Il difensore, attraverso un articolato motivo che richiama stralci della registrazione che si assume travisata e delle dichiarazioni della p.o. PA in sede dibattimentale e davanti al giudice del lavoro, sostiene l'inattendibilità del dichiarante e lamenta che la Corte di merito ha disatteso le censure difensive ritenendo che il PA fosse poco sereno nel corso della conversazione con il padre dell'imputato, oggetto di captazione, sebbene dalla stessa emerga che lo stesso fu indotto alla denunzia dalla ER e vi si determinò per evitare consistenti perdite economiche mentre non subì alcuna costrizione nell'assumere la figlia dell'imputato alle proprie dipendenze;
4 3.1 l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire documentazione concernente le società Lupa e Gesa riconducibili al PA, in particolare la lista dei dipendenti relativa all'anno 2014, le note negative e le contestazioni elevate da ER nei confronti delle predette società, i ritardi registrati nelle commesse, i reclami del PA, il registro della programmazione gru, documentazione mai consegnata e di cui il Tribunale non ha ritenuto di disporre l'acquisizione ex art. 507 cod.proc.pen. Sulla richiesta di rinnovazione la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione nonostante si trattasse di documentazione essenziale al fine di riscontrare le dichiarazioni della p.o.; 3.2 la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 6 cod.pen. Il difensore deduce che la sentenza impugnata ha negato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. nonostante l'integrale restituzione al PA di quanto dovuto fin dalla fase delle indagini. L'Avv. IO De Martino nell'interesse di HE CA 4.I'erronea applicazione degli artt. 498,506 comma 2, 499, commi 2,3,6, con riguardo alla rinnovazione dell'esame della parte civile AZ IO e correlato vizio della motivazione. Il motivo è di tenore identico al primo motivo articolato nell'interesse di ON IO e riassunto sub 2.1, che qui si richiama;
4.1 vizio di motivazione in relazione all'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. e mancato rispetto del canone di giudizio del ragionevole dubbio. Il secondo motivo è testualmente riproduttivo delle medesime censure formulate nel secondo motivo proposto nell'interesse del coimputato ON IO, che devono intendersi richiamate;
4.2 il vizio di motivazione in relazione all'art. 603, comma 3bis, cod.proc.pen. con riguardo alla verifica dell'attendibilità oggettiva e soggettiva della parte civile nonché l'omessa valutazione della documentazione prodotta a sostegno dell'inattendibilità dei dichiaranti AZ IO e AZ NA. Anche il terzo motivo è testualmente riproduttivo delle censure svolte nel terzo motivo del ricorso ON 4.3 la violazione dell'art. 133 cod.pen. in relazione alla determinazione dell'aumento a titolo di continuazione nella misura di anni uno di reclusione nonostante il riconoscimento in primo grado delle attenuanti generiche. L'Avv. CO Romano nell'interesse di CA CA 5. Il vizio di motivazione con riguardo all'omessa valutazione del motivo d'appello con cui era stata chiesta la riqualificazione della condotta contestata al capo F) nel delitto di cui all'art. 393 cod.pen. e la conseguente declaratoria di improcedibilità. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha dichiarato estinto il reato di tentata violenza privata di cui al capo F) senza valutare il gravame in ordine alla qualificazione giuridica ex art. 393 cod.pen. che, in caso di accoglimento, avrebbe comportato la declaratoria 5 d'improcedibilità per difetto di querela e la revoca delle statuizioni civili. Il difensore segnala, altresì, l'illogicità della motivazione laddove la Corte di merito, nonostante l'intervenuta riqualificazione del fatto contestato operata in primo grado, richiama la natura estorsiva dell'assunzione del ricorrente e delle proroghe contrattuali ottenute;
5.1 la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen., avendo la Corte territoriale ribaltato la pronunzia assolutoria in relazione al capo E) senza citare l'imputato al fine di rendere l'esame con conseguente nullità della sentenza. Il difensore denunzia che la sentenza impugnata nella parte in cui ha riformato la decisione assolutoria di primo grado è stata assunta in violazione dell'obbligo di procedere all'espressa citazione dell'imputato per rendere il proprio contributo dichiarativo. Dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte EDU, e in particolare il proc. Maestri c/ Italia, il difensore rimarca che l'obbligo di rinnovazione non consente di distinguere le prove dichiarative in base alla natura o alla qualità del dichiarante e deve trovare applicazione anche nel caso in cui il contrasto riguardi le dichiarazioni rese dall'imputato. Aggiunge che nella specie l'overturning della Corte di merito si è basato sull'esame della sola parte civile le cui dichiarazioni, nondimeno, sono state valutate in stretta correlazione con quanto riferito dagli imputati nei rispettivi interrogatori;
5.2 la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen., avendo la Corte territoriale sovvertito la pronunzia assolutoria in relazione al capo E) mediante parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sebbene il Tribunale fosse pervenuto al proscioglimento sulla base delle dichiarazioni testimoniali di MO ER, IS OV e sulla scorta dell'esame di CA NA. Secondo il difensore il forte contrasto tra le versioni rese dalla p.c. AZ IO e i testi MO e IS imponeva la riassunzione dei testi e, comunque, di affrontare la diversa prospettiva ricostruttiva nell'ambito della valutazione della credibilità della p.c., che ha sempre escluso ritardi nei pagamenti e malcontento tra i dipendenti. Quanto allo CA NA, le differenti versioni fornite in relazione all'episodio contestato qualificavano come decisivo il suo esame. Aggiunge che la Corte di merito ha travisato gli esiti dell'esame della parte civile AZ IO nel tentativo di ricomporre le opposte versioni, sostenendo che gli incontri tra l'AZ e la p.c. fossero stati due, il primo in compagnia del ON, nel quale sarebbe stata caldeggiata l'assunzione del ricorrente, l'altro in occasione di un rinnovo contrattuale, in contrasto con quanto emerso nel corso degli esami resi dalla p.o. nelle fasi di merito;
5.3 la violazione degli artt. 56,629 cod.pen. e il travisamento della prova in punto di avvenuta proroga della scadenza contrattuale del 22/12/2014. Il difensore assume che il fatto addebitato al ricorrente avrebbe dovuto essere qualificato alla stregua di tentata estorsione 6 in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalla p.o., la condotta minacciosa doveva essere collocata prima della scadenza contrattuale dei dicembre 2014 e alla stessa non fece seguito il rinnovo contrattuale;
5.4 la violazione del divieto di reformatio in pejus per effetto della revoca delle già concesse circostanze attenuanti generiche in assenza di espressa impugnazione del P.m. Il difensore segnala che la Corte di merito ha illegittimamente escluso, in assenza di impugnazione del P.m.,la concedibilità delle attenuanti generiche che il Tribunale aveva riconosciuto in relazione al capo F) in considerazione del ravvedimento dimostrato dal ricorrente. La motivazione è manifestamente illogica laddove omette di considerare gli elementi postfattuali già positivamente valutati in primo grado. Gli Avv.ti Salvatore Vitiello e Patrizia Magliulo nell'interesse di CA NA 6. La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione di attendibilità della p.o. Secondo i difensori le dichiarazioni accusatorie della p.o. ad un attento esame paiono viziate da grave inattendibilità in quanto i fatti narrati denotano molteplici elementi inconciliabili e contraddittori sebbene la Corte di merito abbia ritenuto di conferire alle stesse piena credibilità pur in assenza di riscontri esterni individualizzanti, così discostandosi dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo allo scrutinio della p.o. costituita parte civile;
6.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere gli altri testimoni escussi in primo grado e mancato rispetto del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio;
inammissibilità dell'impugnazione del P.M. e della p.c. in quanto prive di argomentazioni tali da giustificare il sovvertimento della pronunzia assolutoria. I difensori deducono che le impugnazioni di P.M. e parte civile ER dovevano essere dichiarate inammissibili in quanto si sono limitate a chiedere una rivalutazione della medesima piattaforma probatoria apprezzata in primo grado, proponendo un'alternativa e infondata lettura dei fatti. Le doglianze articolate risultano, infatti, intrinsecamente indeterminate e prive di correlazione con le ragioni poste a fondamento del proscioglimento dal primo giudice. Richiamati i principi convenzionali e interni che regolano la rinnovazione istruttoria nella prospettiva del ribaltamento dell'esito decisorio, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, oltre alla p.c. AZ IO, avrebbe dovuto riassumere le testimonianza di MO ER, IS OV, dei funzionari ER Arangio, D'Agata e Mottolese, dei testi di P.g., dei testi a discarico nonché l'esame del ricorrente, da ritenere tutte prove dichiarative decisive nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità, rendendo all'esito una motivazione rafforzata in ordine all'incompletezza o incoerenza della decisione riformata;
7 6.2 la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. I difensori richiamano i principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità in materia;
6.3 l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod.pen. e il vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, avendo la Corte di merito omesso di dar conto delle ragioni alla base del diniego delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO OL ON 1.11 primo motivo è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato in tema di esame testimoniale che il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle atte ad incidere sulla sincerità della risposta (Sez. 6, n. 8307 del 13/01/2021, Rv. 280710 - 01; Sez. 3, n. 21627 del 15/04/2015, Rv. 263790 - 01). Si è, altresì, chiarito con riguardo alle domande nocive che la relativa eccezione deve essere proposta nel corso dell'acquisizione dell'atto istruttorio e non può essere sollevata per la prima volta con l'atto d'impugnazione (Sez. 1, n. 44223 del 17/09/2014, Rv. 260899-01; Sez. 6, n.13791 del 10/3/2011, Rv. 249890-01; Sez. 5, n. 27159 del 2/5/2018, Rv.273233-01). 1.1 II difensore non ha chiarito quali domande a suo avviso fossero suggestive e quali nocive, limitandosi a produrre la trascrizione dell'esame della p.o. e demandando al giudice di legittimità l'enucleazione in concreto del vizio dedotto, così incorrendo in genericità della censura. In ogni caso anche in relazione a domande eventualmente nocive la difesa non ha tempestivamente proposto eccezione all'atto della formulazione della domanda ma solo in sede di discussione mediante deposito di memoria difensiva, venendo meno all'onere ex art. 182, comma 2, cod.proc.pen. per la parte che vi assista di formulare eccezione prima del compimento dell'atto che si assume nullo. 1.2 Il secondo motivo e il connesso motivo nuovo che lamentano la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. sono infondati. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio che in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero l'obbligo di rinnovazione dibattimentale è limitato alle sole testimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell'atto dì impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 276050-01; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018,dep. 2019, Rv. 276318-01; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425 - 02). 8 Nella specie la difesa, al di là del generico richiamo all'utilizzazione delle fonti da parte del primo giudice, non ha chiarito le ragioni che sostanziano la pretesa decisività delle dichiarazioni di MO ER, OV IS e UA AL. In particolare con riguardo alle dichiarazioni rese da MO ER, già dipendente SA (pag. 5 e segg. sent. Trib.), non viene dedotta alcuna circostanza direttamente afferente le condotte illecite contestate, trattandosi di una testimonianza di contesto, nell'ambito della quale il dichiarante ha descritto le difficoltà in cui versava la SA rispetto all'entità e tempi della commessa e quelle correlate alla gestione del personale, esprimendo soggettive opinioni circa la riconduzione delle pressioni subite dalla parte civile ad un'esasperata dialettica sindacale ma senza alcuna connotazione estorsiva. Con riguardo alla posizione di OV NE, anch'egli dipendente SA, non vengono enucleati i profili dichiarativi valorizzati in senso decisivo nella pronunzia di primo grado che ne avrebbero imposto la riassunzione mentre il funzionario della RT AL UA ha riferito dei noleggi di autovetture da parte dell'AZ, ovvero di circostanze oggetto di produzione documentale in atti ed afferenti la ricostruzione dell'episodio del sequestro contestato al capo B), in ordine al quale vi è giudicato di condanna nei confronti di MP LA in esito a giudizio abbreviato mentre il ON è stato assolto con doppia conforme. 1.2.1 La prospettiva difensiva muove dall'erroneo presupposto che la rinnovazione dibattimentale in caso di overturning debba essere estesa a tutte le prove dichiarative anche latamente in contrasto con l'ipotesi accusatoria laddove, alla luce delle indicazioni ermeneutiche di cui alla sentenza delle Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491 - 01, "devono ritenersi prove dichiarative "decisive" quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento-condanna". La decisività da apprezzare ai fini della rinnovazione deve essere, dunque, valutata alla luce delle istanze riformatrici del P.m. e parametrata ai contenuti delle fonti dichiarative che sono state oggetto di un parziale o erroneo apprezzamento in primo grado con riguardo ad elementi qualificanti del fatto di reato, facendo ricorso ad un'ideale prova di resistenza che le qualifichi come dirimenti ai fini del giudizio di responsabilità. I giudici d'appello, contrariamente a quanto sostengono i difensori, non si sono discostati dal principi che governano la rinnovazione in ipotesi di sovvertimento di una decisione assolutoria, fornendo una difforme interpretazione di prove dichiarative non riassunte, ma hanno rinnovato la prova costituente l'architrave dell'accusa non senza convenientemente chiarire (pag. 12) che il Tribunale è pervenuto alla pronunzia assolutoria per i capi C) e D) 9 della rubrica, che qui interessano, indulgendo "in una lettura socioeconomica delle contestazioni", introducendo nel giudizio penale categorie ermeneutiche che non gli sono proprie, e mantenendo il proprio scrutinio nel corretto ambito degli addebiti elevati. 1.3 Il terzo motivo che revoca in dubbio la verifica in ordine all'attendibilità delle pp.00. è declinato in fatto e, dunque, non consentito in quanto teso a sollecitare una rivalutazione delle emergenze probatorie. La Corte territoriale (pag. 5 e segg.) ha formulato un giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni della p.o. AZ IO, segnalando che dalla lettura comparata delle deposizioni rese nei due gradi di merito emerge una ricostruzione dei fatti lucida, pacata e scevra da intenti calunniatori, dotata di intrinseca logicità, nella quale le discrasie ricostruttive segnalate dalla difesa risultano marginali e trovano giustificazione nel tempo trascorso dagli eventi come dimostrato dal pur serrato esame incrociato condotto dalla difesa, che non ha fatto emergere significative criticità. I giudici d'appello hanno, inoltre, in dettaglio ricostruito la genesi della denunzia e persuasivamente confutato la tesi, assertiva e priva di riscontri, della falsità delle accuse, che si vorrebbero istigate da ER per espungere dal cantiere i lavoratori indesiderati. La sentenza impugnata ha individuato il fondamento della pronunzia assolutoria non nell'intrinseca inattendibilità del dichiarante ma nell'erroneo assunto che l'AZ, turbato dal sequestro di persona subito un mese prima, avesse in maniera del tutto immotivata individuato il ON "come colui che stava dando seguito alle minacce con cui i suoi sequestratori gli consigliavano di assumere le persone che gli sarebbero state indicate", testualmente riconoscendo che "non vi (è) motivo di dubitare che IO AZ, nella qualità di imprenditore appaltante dell'indotto ER. .per la realizzazione della Costruzione 6239 abbia di fatto subito numerosissime pressioni finalizzate all'assunzione di personale legato in qualche modo ai Sindacati impegnati nella tutela della manovalanza locale...". 1.3.1 I giudici d'appello hanno, altresì, fornito adeguata risposta (pagg.15/16) ai rilievi in ordine all'attendibilità della p.c. AZ NA, in questa sede riproposti in assenza di puntuale raffronto critico con la motivazione rassegnata. 1.4 Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo alle censure svolte nei motivi quarto e quinto in relazione alla dosimetria della pena, avendo i giudici d'appello dato congruo conto delle ragioni poste alla base della determinazione del trattamento sanzionatorio anche in ordine all'aumento operato a titolo di continuazione e al diniego delle attenuanti generiche. Non può trovare concordi, infatti, la doglianza difensiva che fa leva sull'avvenuto riconoscimento delle circostanze in questione ai coimputati in primo grado in quanto la valutazione di meritevolezza richiesta al giudice ha connotazioni squisitamente individuali e trova fondamento nell'allegazione di elementi peculiari suscettibili di fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria. 10 OS CO 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto tende attraverso la diretta comparazione di materiali processuali di varia estrazione ad una rivalutazione del compendio probatorio, correttamente scrutinato in sede di merito in assenza di aporie ed illogicità manifeste. Con particolare riguardo all'asserita inattendibilità del PA la Corte territoriale a pag. 30 ha evidenziato che la prospettazione difensiva riposa su un'arbitraria frammentazione delle deposizioni della p.o., dalle quali risulta con chiarezza che il PA subì illecite pressioni dal ricorrente, il quale -nella sua veste di capofficina- per mesi tenne un atteggiamento ostruzionistico, prospettando difficoltà nel trasporto in nave dei materiali di cantiere a mezzo della gru ed esponendo l'imprenditore al rischio di ritardi e sanzioni da parte della committenza, circostanza che aveva indotto la p.o. alla più volte sollecitata assunzione della figlia dell'RO, TA, mai presentatasi sul luogo di lavoro, evento a cui faceva seguito l'immeditata regolarizzazione dell'attività. L'apparente instaurazione del rapporto di lavoro avveniva nonostante le direttive di ER che sconsigliavano l'assunzione di congiunti dei dipendenti sicché il PA ometteva di comunicare la circostanza alla stazione appaltante onde evitare ricadute pregiudizievoli sulle attività commissionate. 2.1 Deve escludersi che nella valutazione circa l'attendibilità del PA i giudici territoriali siano incorsi nel denunziato travisamento della prova. A pag. 31 gli stessi hanno dato atto di aver ascoltato in camera di consiglio il file audio contenente la registrazione tra CA RO e la p.o.; hanno chiarito che la stessa avvenne quando in cantiere si era già diffusa la notizia della denunzia e che in detto contesto devono essere lette le dichiarazioni del PA che si trovava ad interloquire con un soggetto, il padre dell'imputato, non certo neutrale rispetto alla vicenda a giudizio sicché il documento non è stato reputato prova affidabile in ordine all'effettiva ricostruzione dei fatti. Si tratta di valutazione incensurabile in questa sede in quanto sorretta da una trama giustificativa priva di aporie e fratture logiche e non incisa dalla prospettazione difensiva che sollecita difformi esiti valutativi attraverso un confronto diretto e frazionato con i contenuti della fonte dichiarativa, mirando ad una rilettura che esula dal perimetro del giudizio di legittimità. 2.2 II secondo motivo che lamenta la mancata rinnovazione istruttoria in relazione alla richiesta di acquisizione documentale concernente i rapporti tra le società del PA e ER è privo di giuridico fondamento. Nella prospettiva difensiva l'acquisizione documentale doveva contribuire alla verifica dell'attendibilità della p.o., profilo che i giudici territoriali hanno positivamente delibato, confutando in dettaglio i rilievi svolti in relazione agli elementi di smentita asseritamente provenienti dalle dichiarazioni di AL IO e D'IA MA. Deve, pertanto, 11 ritenersi che la Corte distrettuale abbia implicitamente ma inequivocamente disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 259893 - 01; n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589 - 01). 2.3 II terzo motivo che censura il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. è manifestamente infondato e reiterativo di rilievi che i giudici di appello hanno disatteso con corretti argomenti giuridici (pag. 34). Risulta, infatti, che l'RO, a seguito delle contestazioni disciplinari e del licenziamento, ebbe a restituire alla società della p.o. gli importi percepiti a nome della figlia TA, restituzione che il primo giudice ha apprezzato al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche ma inidonea ad integrare l'invocata circostanza in difetto del requisito dell'integralità del risarcimento. SCHETTINO TE 3. Stante l'identità delle doglianze sviluppate nei primi tre motivi di ricorso, si richiamano gli argomenti reiettivi sviluppati in relazione alla posizione di ON IO sub 1.,1.2,1.3 del "considerato in diritto". 3.1 Il quarto motivo che censura l'entità dell'aumento a titolo di continuazione nonostante l'avvenuto riconoscimento in primo grado delle attenuanti generiche in relazione al capo C) è infondato. La Corte territoriale, senza incidere sulla pena base determinata in primo grado con riguardo al capo C), in esito alla riforma intervenuta per il delitto sub D) ha ritenuto di determinare l'aumento ex art. 81, comma 2, cod.pen. in misura identica a quella del coimputato ON (cui le attenuanti generiche sono state negate), valorizzando la reiterazione delle condotte e l'intensità del dolo. Siffatta equiparazione non appare contraddittoria o illogica in quanto fondata su parametri oggettivi di commisurazione comuni ai due imputati. A tanto devesi aggiungere che la difesa ha rassegnato un motivo affetto da genericità laddove non ha spiegato perché le ragioni a presidio del riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. in primo grado avrebbero dovuto dispiegare i propri effetti anche in relazione al reato satellite (Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Rv. 272375 - 01; Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Rv. 281562 - 01). 12 SC TE 4. Le censure formulate nel primo motivo in relazione al capo F) sono manifestamente infondate. La Corte territoriale (pag. 28) ha dichiarato l'estinzione del reato ex art. 56,610 cod.pen. per decorso del termine massimo di prescrizione e, contrariamente a quanto assume il difensore, i giudici territoriali hanno fornito risposta alla doglianza relativa all'alternativa qualificazione del fatto ex art. 393 cod.pen., segnalando che all'epoca di commissione dell'illecito la SA non aveva ritardi nel pagamento degli stipendi ai dipendenti sicché deve escludersi che l'imputato avesse agito allo scopo di esercitare un proprio diritto. Conferma in tal senso emerge dallo stesso ricorso (pagg. 5/6) laddove viene richiamata la conversazione del 21/1/2015 nel corso della quale l'AZ, con specifico riferimento all'episodio contestato, asseriva che il prevenuto aveva ricevuto la mensilità di dicembre e la tredicesima. 4.1 Risulta infondato il secondo motivo che lamenta la mancata citazione in appello dell'imputato CA CA al fine di rendere l'esame in fase di rinnovazione istruttoria. Secondo le risultanze della sentenza di primo grado il ricorrente non si è sottoposto ad esame e, sebbene il difensore riferisca dell'avvenuta acquisizione al fascicolo ex art. 513 cod.proc.pen. dell'interrogatorio reso nella fase delle indagini, il primo giudice non ha richiamato i contenuti dell'atto, soffermandosi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal fratello/coimputato NA. Questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa di natura decisiva, sicché la stessa non sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato o la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno (Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, Rv. 283631 - 01; Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284493 - 02). La decisione della Corte Edu nel procedimento Maestri c. Italia del 8 luglio 2021 richiamata dalla difesa si pone in linea di continuità con altre di analogo tenore (Dan c/ Moldavia) nell'affermare la necessità di nuovo esame dell'imputato in caso di ribaltamento nel giudizio di appello della pronuncia assolutoria e recepisce un principio già pienamente operante nell'ordinamento interno, trattandosi di un caso in cui la necessità di un nuovo esame degli imputati discendeva dalla decisività delle dichiarazioni rese in primo grado ai fini della pronunzia assolutoria. E' del tutto evidente che decisione evocata non appare pertinente 13 al caso di specie in cui il ricorrente non ha reso dichiarazioni e l'interrogatorio cui si è sottoposto in fase investigativa non è stato valutato dal primo giudice. 4.2 Le censure relative alla mancata rinnovazione dell'esame del coimputato CA NA che ha fornito una versione divergente da quella della p.c. AZ IO circa tempi e contenuti dei contatti con la stessa intercorsi sono parimenti infondate. Il primo giudice è pervenuto all'assoluzione del ricorrente dall'addebito sub E) non in conseguenza delle dichiarazioni del fratello/coimputato NA CA ma sulla base della pretesa incerta ricostruzione dell'episodio delittuoso effettuato dalla p.o. AZ IO che si sarebbe contraddetto sul numero degli incontri, sulla loro collocazione temporale, sulle persone presenti (pagg. 27-28). Il richiamo all'alternativa ricostruzione che emerge dalle dichiarazioni di CA NA nello sviluppo argomentativo del primo giudice costituisce solo elemento di conferma della valutazione di inattendibilità intrinseca del denunziante. La Corte di merito è pervenuta al sovvertimento della pronunzia di primo grado dopo aver scrupolosamente analizzato le dichiarazioni della p.c., illustrandone la piena attendibilità e ritenendole oggetto di una frettolosa valutazione da parte del Tribunale poiché già nel corso del primo esame dibattimentale l'NA, in sede di controesame, aveva chiarito di aver incontrato lo CA NA in due diverse circostanze, la prima allorchè gli fu presentato dal ON che lo invitò a "mettersi a disposizione" del collega sindacalista, occasione questa in cui si parlò dell'assunzione di CA CA;
l'altra, quando in vista del rinnovo contrattuale, i due fratelli si recarono dall'AZ caldeggiando la prosecuzione del rapporto di lavoro e adombrando la vicinanza a gruppi criminali del territorio. La difesa non ha chiarito le ragioni per cui, nel contesto dato, le dichiarazioni del coimputato CA avessero valenza decisiva, tenuto conto che la Corte territoriale a pag. 26 ha dato conto che la tesi accreditata dal predetto di un solo incontro con l'AZ da collocare nel marzo 2015 in cantiere è posta in crisi dall'indicazione quale partecipe al colloquio del teste OM DA, all'epoca collocato in cassa integrazione. 4.2.1 Con riguardo alla lamentata violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen con riferimento alla mancata rinnovazione dell'esame di MO ER è opportuno richiamare le considerazioni già svolte in relazione alla posizione del ricorrente ON, ribadendo che il predetto teste non risulta aver svolto alcun ruolo né reso specifiche dichiarazioni sull'episodio contestato al capo E). La difesa del ricorrente (pag. 12 ricorso) sintomaticamente ricollega la rilevanza dichiarativa del MO all' "inquadramento delle vicende", non agli specifici fatti contestati. Con riguardo alla posizione di IS OV va evidenziato che la conversazione intercettata n. 188 del 23/1/15 tra il medesimo e l'AZ, cui il Tribunale ha connesso valore al fine della valutazione di attendibilità della p.c., e che la Corte territoriale ha difformemente 14 valutato, concerne una fonte di natura non dichiarativa, non ascrivibile al novero della testimonianza o dell'esame delle parti, essendo oggettivamente condensata nel supporto audio e nella trascrizione giudiziaria. 4.3 II quarto motivo che denunzia la mancata riqualificazione come tentativo della fattispecie sub E) è manifestamente infondato alla luce della motivazione resa dalla Corte di merito a pag. 26. Infatti, la p.o. AZ IO ha collocato l'incontro con i fratelli CA alcuni mesi prima dell'aggressione del 13 gennaio 2015 ed ha chiarito che il contratto fu rinnovato, sebbene dopo la scadenza naturale del 22/12/2014, per effetto della coartazione subita. 4.4 Anche il quinto motivo che denunzia la reformatio in pejus in relazione alla "revoca" delle attenuanti generiche è destituito di fondamento. La pregressa valutazione del Tribunale in relazione al capo F) (dichiarato estinto per prescrizione) è, infatti, priva di efficacia condizionante con riguardo al calcolo della pena per il capo E), effettuato ex novo a seguito dell'accoglimento dell'appello del P.m. Inoltre, il comportamento postfattuale dell'imputato, che ha inviato una lettera di scuse alla p.c. AZ, è stato ritenuto evidentemente recessivo rispetto alla spiccata intensità del dolo e al grave pregiudizio causato alla parte civile dalla condotta illecita a giudizio, con valutazione non suscettibile di censura in questa sede. SC DI 5.11 primo motivo che censura la valutazione d'attendibilità della p.c. NA IO è generico ed aspecifico. I difensori non si soffermano sulle ragioni che avrebbero imposto un diverso giudizio né si confrontano con la diffusa motivazione rassegnata dal collegio in relazione al capo E), attestando la confutazione su rilievi assertivi ed apodittici. 5.1 II secondo motivo è analogamente inammissibile per manifesta infondatezza. Con un primo profilo i difensori denunziano l'inammissibilità delle impugnazioni di P.m. e parte civile, tacciandole di genericità, sebbene lo sviluppo argonnentativo della censura valorizzi l'infondatezza delle doglianze formulate in quanto sostanziate da una lettura alternativa dei materiali processuali. La seconda parte del motivo, dopo aver richiamato i principi della sentenza Dasgupta in tema di rinnovazione, sostiene che il giudice d'appello avrebbe dovuto integralmente riassumere le prove dichiarative del primo grado senza, tuttavia, fornire alcuna indicazione circa la decisività di ciascuna in relazione allo specifico addebito ascritto al ricorrente. 5.2 n terzo motivo in tema di motivazione rafforzata è del tutto generico in quanto si limita al richiamo di massime giurisprudenziali in materia. Deve nondimeno al riguardo osservarsi, a fronte di analoghi rilievi adombrati anche dagli altri ricorrenti, che la sentenza impugnata a corredo delle pronunzie riformatrici ha spiegato un apparato argomentativo che 15 a Presidente (.1 ,1 si è misurato in termini effettivi ed efficaci con le ragioni valorizzate in primo grado a sostegno degli esiti assolutori, rendendo una motivazione che per completezza, adeguatezza valutativa e congruenza logica non presta il fianco a censura. 5.3 II quarto motivo che censura il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale richiamato gli elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. e contenuto la pena nei minimi edittali. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di ON IO, HE CA e CA CA, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. I ricorsi di RO CO e CA NA debbono essere, invece, dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti alle spese e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo. A tutti gli imputati fanno carico le spese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile CA S.p.A. nell'odierno grado, liquidate in euro quattromila oltre accessori. I soli ricorrenti ON IO, HE CA, CA CA e CA NA sono onerati della rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile AZ IO, liquidate in euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di ON IO, HE CA e CA CA, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di RO CO e CA NA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. CO, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CA PA che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge. CO ON IO, HE CA, CA CA e CA NA alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AZ IO, che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 La Consigliera estensore