Art. 18.
Per la formulazione delle norme di applicazione della presente legge, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi.
Per la formulazione delle norme di applicazione della presente legge, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi.