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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/01/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 6103/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6103/2022, avente ad oggetto:
lesione personale, riservata in decisione all'udienza dell'11.7.2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Rosario Ippolito (CF: , elettivamente domiciliato in Corso C.F._2
Secondigliano,117 Napoli, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 12
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Controparte_2 P.IVA_1
Salvatore Sica (CF: ), elettivamente domiciliata in Piazza C.F._3
Caduti Civili di Guerra 1 Salerno, presso lo studio del predetto difensore.
ALTRA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in
data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio e la quale FGVS dinanzi a Controparte_1 Controparte_2
questo Tribunale deducendo che in data 11.9.2019 alle ore 22,15 circa in TO era a bordo quale passeggero della moto Piaggio Liberty tg. DC17921 di proprietà del padre, , e condotto al momento del sinistro dal fratello Controparte_1 [...]
al momento del sinistro sprovvisto di copertura assicurativa per la CP_3
responsabilità civile.
Deduceva ancora che mentre viaggiava lungo la direzione SS7 bis/via Roma,
giunto all'altezza dell'incrocio tra via Roma e via Casamartino, si scontrava con l'auto Toyota tg. FT997LS. In conseguenza dell'impatto il conducente della moto perdeva il controllo del mezzo, finendo a terra insieme al passeggero Parte_1
che batteva con il corpo violentemente sul manto stradale subendo lesioni fisiche, per cui veniva soccorso da un'ambulanza del “118”.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in dritto l'avversa domanda, eccependo l'improponibilità e/o improcedibilità e/o inammissibilità della domanda sul presupposto che il passeggero che si trovi a bordo di un veicolo privo di copertura assicurativa coinvolto in un sinistro stradale, ha diritto ad agire per il preteso risarcimento esclusivamente nei confronti della compagnia del responsabile civile.
In via preliminare
In ordine all'azione scelta dall'attore ai fini del risarcimento delle lesioni subite, pagina 3 di 12 le Sezioni Unite Civili (Cass. 35318/2022) decidendo su una questione di massima di particolare importanza in tema di tutela del terzo trasportato danneggiato da sinistro stradale, hanno affermato che l'azione diretta prevista dall'art. 141 CdA è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dell'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
che tale tutela presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile;
che nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, al trasportato danneggiato compete esclusivamente l'azione diretta prevista dall'art. 144 cpc. CdA,
da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
L'azione, quindi, intrapresa dal risulta essere procedibile essendo Parte_1
scelta possibile, al di là della veste giuridica assunta dal garante la rca del veicolo vettore, quella di convenire in giudizio la quale Fondo di garanzia. Controparte_2
Agli atti di parte attrice risultano allegate le richieste ritualmente inviate alla spa nella qualità di rappresentante del Fondo di garanzia per le vittime Controparte_2
della strada nonché alla Consap, con la documentazione sanitaria necessaria. Per
pagina 4 di 12 contro, nessuna contestazione stragiudiziale risulta essere stata avanzata nei confronti del contenuto delle recapitate richieste dalle società destinatarie, tal che ogni dedotto in merito viene a rivelarsi tardivo.
In via preliminare, inoltre, va dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, ritualmente citato e non comparso. CP_1
Ancora in via preliminare, va rilevata la legittimità delle parti in causa accertata in via documentale.
Nel caso che ci occupa, l'attore era tenuto a fornire la prova che il danno fosse conseguenza del suo trasporto su un veicolo provvisto di garanzia assicurativa.
Invero, la prova sulla dinamica dei fatti avvenuti in data 11.9.2019 alle ore 22,15
circa in TO era a bordo quale passeggero della moto Piaggio Liberty tg. DC17921
di proprietà di suo padre , rimane assicurata dalla dichiarazione del Controparte_1
teste escusso, , che nell'istruttoria espletata conferma i Testimone_1
fatti esposti in citazione e, quindi, la presenza dell'attore sulla moto del padre.
Le affermazioni del teste, che l'attore cadeva dalla moto scivolando sul fondo stradale, fatto da cui originavano le lesioni descritte nella documentazione clinica dell'Ospedale di Giugliano, completano il quadro clinico accertato a carico dell'attore.
Accertata, quindi, la presenza dell'attore quale trasportato sulla moto del padre
, non garantita per la rca, è da escludere ogni indagine volta ad Controparte_1
pagina 5 di 12 accertare il comportamento di guida dei conducenti dei veicoli nella causazione del sinistro, tal che ricade sul conducente della detta moto l'esclusiva responsabilità delle lesioni fisiche riportate nell'occorso dall'attrice.
Una volta che il danneggiato abbia offerto la prova del danno e del ness o causale con il fatto illecito, spetta al danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pure se in parte, anche dal comportamento del danneggiato ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest'ultimo. E' noto,
infatti, -precisa la Corte- che chi subisce danno alla salute da sinistro stradale ha l'onere di provare il fatto storico della circolazione, l'evento di danno, la colpa e il nesso causale che include sia la compatibilità delle lesioni con l'evento, sia la dinamica dell'evento. Per cui, una volta che il danneggiato ha offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall'illecito, è il danneggiante a dover dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato, ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest'ultimo.
Quantum debeatur
Così definita la responsabilità dei fatti, circa la richiesta di ristoro per il danno biologico in favore dell'attore, va detto che le conseguenze negative delle lesioni subite hanno inciso sulla qualità della vita dello stesso generando, senza ombra di pagina 6 di 12 dubbio, un risarcimento del danno.
Dall'analisi dell'elaborato peritale agli atti, risulta provato il nesso di causalità
evento-lesioni, come documentato dalla certificazione medico-sanitaria prodotta dall'attrice, che è stata esaminata dal C.T.U. incaricato dott. con Persona_1
motivazione pienamente condivisibile, da cui il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in modo accurato in continua aderenza alla documentazione medica esaminata essendo versata agli atti.
Sul punto occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
A tale ultimo proposito, nessuna considerazione, ai fini della valutazione delle pagina 7 di 12 lesioni subite dall'attore, possono assumere le note critiche allegate dalla
[...]
, atteso che esse provengono da soggetto non partecipante alle Controparte_2
operazioni peritali e, in quanto tale, non abilitato ad eccepire criticamente il contenuto dell'elaborato svolto dall'Ausiliario. Dal che deve ritenersi come non allegata la parte della CTU in risposta alle note inviate a quest'ultimo dalla dr.ssa e compilate dal dr. di per la spa convenuta, nessuno Persona_2 Per_3 CP_4
dei due partecipanti alle operazioni peritali.
Accertato il nesso causale, occorre procedere alla liquidazione in concreto dei danni patiti in conseguenza dell'incidente subito dall'attore, tenuto conto che i postumi permanenti sono stati riconosciuti in una misura del 10%. Ora, non vi è
dubbio che il quadro patologico accertato dal C.T.U. costituisca espressione del c.d.
danno biologico (danno alla salute), inteso quale menomazione della complessiva integrità psico-fisica della persona, in sé e per sé considerata - danno primario ed immancabile, risarcibile indipendentemente da un pregiudizio di carattere puramente patrimoniale, in quanto incidente sul valore persona e collegato alla somma delle funzioni naturali con rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica - comprensivo del danno estetico. Tale tipo di danno va liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato (natura ed entità delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere pagina 8 di 12 permanente, età del soggetto). La particolare natura del danno induce a ritenere che la sua liquidazione debba essere effettuata sulla scorta dei parametri elaborati dal
Tribunale di Milano in quanto ritenuti, dalla. Corte di Cassazione III Sez. civ con la nota sentenza n. 12408 del 7/6/2011, come i più idonei ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno da sinistri stradali, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza, già rivalutati all'attualità, con gli interessi a decorrere dal fatto.
Il Ctu conclude poi affermando che all'attore conseguiva un danno biologico quantizzabile nel 10% (dieci) punti percentuali considerando la non fisiologica deambulazione, lo stato di parziale limitazione della articolarità, il valgismo residuale post-trattamento chirurgico, il danno estetico. Il periodo di ITT può essere valutato in
8 (otto) giorni, il periodo di ITP come segue: 73 (settantatre) giorni al 75%, 30
(trenta) giorni al 50% e 40 (quaranta) giorni al 25%, e che la incidenza sulla capacità
lavorativa generica sia globalmente del tipo medio-lieve.
La descritta prospettazione, del danno fisico subito dall'attore da parte del CTU,
non valorizza un quid pluris che le tabelle del Tribunale di Milano, risultando già
comprensive del danno morale, danno la possibilità di riconoscere con un aumento percentuale dei valori in esse previste e da utilizzarsi per consentire una adeguata
“personalizzazione” della liquidazione;
ciò, laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.
Con espresso riguardo alla fattispecie in esame, la mancanza di una specifica peculiarità del danno e delle conseguenze concretamente incidenti, non rilevabili dal pagina 9 di 12 contesto degli atti né dalle dichiarazioni del teste generiche e prive di Tes_1
riscontri fattuali, non giustifica il ricorso ad un aumento alla “personalizzazione” del ristoro rispetto ai valori minimi tabellari, anche in considerazione della sostanziale assenza di incidenza sulla capacità lavorativa dell'attore.
In proposito l'attore, essendo nato il 1999, aveva 20 anni all'epoca del sinistro
(2019), il danno va pertanto così calcolato: Percentuale di invalidità permanente
23.642,00, ITT gg. 8 920,00, ITP gg. 30 al 75% 6.296,25, ITP gg. 30 al 50%
1.725,00, e gg. 30 al 25% 1.150,00; Totale danno fisico a liquidarsi: € 39.880,25.
Il danno, così già quantificato all'attualità, è idoneo a ristorare il pregiudizio subito dall'attore per le lesioni subite a causa dell'atto illecito posto in essere dalla responsabile del sinistro.
Per l'importo totalmente liquidato, dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale dal fatto all'effettivo soddisfo.
Va inoltre riconosciuto all'attore il danno patrimoniale, così come riscontrato in documentalmente in atti, sborsato per spese mediche nella somma di euro 498,84.
Le spese di CTU vanno poste in solido a carico dei convenuti, ed in solido delle parti in giudizio, e vengono liquidate come da decreto a parte.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello pagina 10 di 12 scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli
medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III,
8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez.
III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di e della quale FGVS, così provvede: Controparte_1 Controparte_2
- In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna i convenuti, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro
39.880,25 per danno non patrimoniale, con interessi dalla data del sinistro, ed euro
498,84 per danno patrimoniale, con interessi dalla data dell'effettivo esborso;
- Condanna altresì i convenuti a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00, per compenso professionale ed euro 565,00 per esborsi,
oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
pagina 11 di 12 -Pone a carico dei convenuti in solido, ed a carico di tutte le parti in giudizio, le spese di CTU liquidate come da decreto a parte.
Aversa, 26.1.2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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