TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 26/11/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
n° 289/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa civile indicata in epigrafe pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Manzi ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del medesimo in virtù di procura alle liti in atti;
-attore-opponente ammesso al patrocinio a spese dello Stato-
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro A. Di Ienno ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio del medesimo in virtù di procura alle liti in atti;
-convenuta-opposta-
e
, , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
, e;
[...] Controparte_6 CP_7
-litisconsorti contumaci-
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note di p.c. ex art. 189, comma 1 n. 1) c.p.c. regolarmente depositate.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione il sig. , premesso: Parte_1
-che con ricorso ex art. 617 c.p.c. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, in particolare avverso il decreto di trasferimento del 18.01.2024 con il quale il G.E. ha disposto il trasferimento del lotto di vendita n. 2 a favore dell'aggiudicatario chiedendo, al contempo, di sospendere la CP_7 procedura esecutiva immobiliare n 71/2018 R.G.E.;
-che il Giudice dell'Esecuzione con decreto in data 13.02.2024 ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 05.03.2024;
-che nel sub procedimento di opposizione, tempestivamente notificato alla creditrice procedente quest'ultima si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione;
-che a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 08.03.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento limitatamente alla parte in cui “non ordina la cancellazione della seguente formalità: “Iscrizione volontaria del 15 settembre 1988 ai nn. 14242 e 1123, per ipoteca di originarie lire 135.000.000
(centotrentacinquemilioni), rinnovata con iscrizione del 8 maggio 2008 ai nn. 9888 e 1627 a favore della “S.G.A. SPA”con sede in Napoli-c.f. ; nascente da contratto di mutuo di lire P.IVA_1
54.000.000, gravante sul fabbricato allora non ancora censito in catasto e dichiarato con scheda
n.1177/B del 27.08.1986 e sulla particella n. 450 del foglio 2 in Catasto Terreni.”, rigettando per il resto i motivi di doglianza e concedendo alle parti termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito;
ha promosso il presente giudizio di merito dell'opposizione per i seguenti motivi:
A) illegittimità dell'operato del professionista delegato per aver proceduto al terzo e al quarto esperimento di vendita senza una valida delega;
B) illegittimità dell'operato del delegato per non aver notificato gli avvisi di vendita relativi al terzo, quarto, quinto e sesto esperimento di vendita e per non averli inseriti nel fascicolo dell'esecuzione;
C) erroneità del decreto di trasferimento per aver ordinato la cancellazione di un'ipoteca in realtà inesistente;
D) tardiva pubblicazione sul Portale Vendite Pubbliche del terzo e quarto esperimento d'asta;
E) nullità e/o illegittimità del decreto di trasferimento per aver disposto il trasferimento dell'intera proprietà del cespite nonostante la natura di semplici livellari dei debitori esecutati.
L'opponente ha, dunque, spiegato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare disporre la sospensione della procedura esecutiva n. 71/2018 RGE, sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto;
Nel merito, dichiarare nullo ed inefficace il decreto di trasferimento relativo al lotto 2, per come in origine emesso e/o per come irritualmente emendato successivamente all'opposizione proposta ed alla decisione del Giudice dell'Esecuzione per violazione di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori e spese generali come per legge”.
Con comparsa depositata in data 24.05.2024 si è costituita in giudizio la creditrice procedente chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Controparte_1 condebitori e , dei creditori intervenuti CP_2 CP_3 CP_4 [...]
e , nonché dell'aggiudicatario Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, contestando, nel merito, tutto quanto rilevato, dedotto ed eccepito dall'opponente e
[...] chiedendo, per l'effetto, l'integrale rigetto dell'opposizione.
Con decreto reso in data 29.05.2024 questo Giudice ha ordinato a parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti dei condebitori, dei creditori intervenuti e dell'aggiudicatario quali litisconsorti necessari e ha rinviato all'udienza del 03.10.2024 con concessione dei termini ex art. 171 ter c.p.c. a ritroso. All'esito della predetta udienza, verificata la mancata costituzione in giudizio dei litisconsorti regolarmente citati, ne è stata dichiarata la contumacia ed è stata riservata ordinanza sulle richieste istruttorie e sull'istanza di sospensiva.
Con successiva ordinanza del 22.10.2024 il Tribunale ha ritenuto di dover rigettare l'istanza di sospensiva, nonché le prove orali richieste, mentre ha ritenuto meritevole di accoglimento l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzato dall'opponente ed all'uopo ha ordinato al Ministero della CP_ Giustizia, in persona del Ministro p.t., e, successivamente, ad Giudiziarie la produzione, mediante deposito nella Cancelleria civile dell'intestato Tribunale, dei certificati di pubblicazione sul PVP degli avvisi di vendita del 06.10.2020 e del 30.03.2021, fissando per il prosieguo l'udienza del 26.01.2025, di poi rinviata al 03.04.2025 all'esito della quale, preso atto del deposito della CP_ documentazione richiesta da parte di Giudiziarie e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 06.11.2025, assegnando alle parti i termini dell'art. 189 c.p.c. a ritroso e disponendo che le attività da svolgersi per la causa indicata in epigrafe fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del regolare deposito delle note di trattazione scritta di cui sopra, la causa è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione spiegata appare infondata e va pertanto rigettata.
Con il primo motivo l'opponente contesta la legittimità dell'operato del professionista delegato per aver proceduto al terzo e al quarto esperimento di vendita senza una valida delega.
Espone in particolare l'opponente che scaduta la delega in data 19.06.2020 il professionista non avrebbe presentato istanza per richiedere una proroga alle sue attività ed avrebbe proseguito con le vendite, svolgendo due esperimenti d'asta in data 06.10.2020 e in data 31.03.2021, esercitando illecitamente l'attività di vendita per un periodo di circa 13 mesi, lasso di tempo non coperto da delega o proroga e che i termini sarebbero stati prorogati dal G.E. solo in data 23.07.2021, a seguito di istanza del medesimo.
L'eccezione appare priva di pregio.
Sul punto, è opinione di questo Tribunale che il termine previsto dall'art. 591 bis c.p.c. ed assegnato in sede di nomina del delegato non sia un termine la cui scadenza fa venir meno il potere di operare del delegato, ma rilevi al solo fine di valutare la diligenza del professionista delegato. Ritenuto infatti che la fattispecie sia analoga a quanto avviene in sede di conferimento di incarico peritale, ove l'art. 195 c.p.c. prevede che venga assegnato al CTU un termine per il deposito della perizia, la violazione di detto termine potrebbe comportare conseguenze in termini di liquidazione del compenso, ma non l'invalidità dell'attività peritale compiuta.
Parimenti infondato appare il secondo motivo con cui l'opponente contesta la legittimità dell'operato del delegato per non aver notificato gli avvisi di vendita relativi al terzo, quarto, quinto e sesto esperimento di vendita e per non averli inseriti nel fascicolo dell'esecuzione, in quanto il deposito degli avvisi di vendita nel fascicolo cartaceo e/o telematico, da valersi quale notifica presso la cancelleria degli atti per il debitore esecutato non costituito, non è previsto da nessuna disposizione normativa: né dall'art. 591 bis c.p.c. in tema di delega delle operazioni di vendita, né dagli artt. 570 e 576 c.p.c., che disciplinano rispettivamente l'avviso di vendita nei modelli senza e con incanto.
Aggiungasi che la riforma del 2005 rende ormai superato l'indirizzo giurisprudenziale (ribadito da
Cass 5.3.2009 n. 5341, la quale, a sua volta, faceva proprio il precedente costituito da Cass.
12.12.2003 e Cass. 13.10.2009 n. 21682) secondo il quale, pur in difetto di una esplicita previsione normativa, sarebbero nulle le vendite immobiliari in caso di omessa notifica al debitore dell'ordinanza di fissazione della vendita, posto che detta omissione impedirebbe all'esecutato di richiedere la conversione del pignoramento.
Invero, dopo la riformulazione dell'art. 495 c.p.c. operata dalla novella del 2005, poiché la conversione del pignoramento può essere richiesta "prima che sia disposta la vendita" e non più "in qualsiasi momento anteriore alla vendita", la mancata comunicazione dell'avviso di vendita (che segue l'udienza in cui la vendita è disposta a norma dell'art. 569 c.p.c.) è irrilevante ai fini della conversione, poiché interviene quando il termine processuale è ormai spirato.
Né una tale conclusione potrebbe essere scalfita qualora la previa notificazione dell'avviso di vendita fosse prescritta dall'ordinanza di vendita emessa dal giudice dell'esecuzione e ciò in quanto, in generale, con l'opposizione agli atti esecutivi l'opponente non può limitarsi a denunciare la mera violazione di una norma processuale dovendo altresì allegare quale pregiudizio sostanziale ne abbia concretamente ricevuto.
Nel caso di specie non solo ciò non è avvenuto ma, a ben vedere, l'ordinanza di delega neanche prevede espressamente che gli avvisi di vendita debbano essere notificati al debitore, ma solo che il delegato inserisca in un sottofascicolo cartaceo creato dalla Cancelleria gli originali degli atti relativi al suo operato o copie autentiche degli stessi.
Quanto alla doglianza avente ad oggetto lo sfasamento temporale della pubblicazione del terzo e quarto esperimento d'asta per come apparirebbe sul Portale delle Vendite Pubbliche, si osserva che dietro ordine del Giudice, ha provveduto al deposito delle Controparte_9 certificazioni relative alla pubblicazione degli avvisi del terzo e quarto esperimento d'asta sul sito www.astegiudiziarie.it avvenute rispettivamente in data 10.07.2020 e 04.02.2021 (cfr. allegati alla nota di deposito del 24.01.2025), specificando altresì di aver ricevuto, in relazione alle vendite del
06.10.2020 e 30.03.2021, il flusso dei dati ministeriali dal Portale Vendite Pubbliche in data
02.07.2020 e in data 15.01.2021, elementi tutti che depongono per una corretta e tempestiva pubblicazione sul Portale Vendite Pubbliche ad opera del delegato.
Infine, i motivi sub C) ed E) devono considerarsi inammissibili.
È noto come nell'attuale configurazione del regime delle opposizioni all'esecuzione il giudizio di opposizione mostri carattere unitario, seppur con articolazione bifasica.
La possibilità di allegare, in sede di giudizio di merito, differenti ragioni rispetto a quelle articolate nella precedente fase sommaria è stata costantemente risolta in senso negativo dalla giurisprudenza.
Invero, per costante elaborazione del giudice della nomofilachia, la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria delle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo della fase sommaria della controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento (eccedente i limiti della mera emendatio) delle ragioni di contestazioni poste a base dell'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una inammissibile domanda nuova (così Cass. Civ., n. 7163/2023; Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U., 21/09/2021, n. 25478 nonchè Cass., Sez. U.,
14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass.
09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n.
16541).
Orbene, quanto al motivo sub. C), nel ricorso in opposizione agli atti esecutivi, parte opponente ha lamentato che il decreto di trasferimento, oggi opposto, non contemplasse tra le formalità da cancellare l'“Iscrizione del 15 settembre 1988 ai nn. 14242 e 1123, per ipoteca di originarie lire
135.000.000 (centotrentacinquemilioni), rinnovata con iscrizione del 8 maggio 2008 ai nn. 9888 e 1627 a favore della “S.G.A. SPA”con sede in Napolic. f. ; nascente da contratto di P.IVA_1 mutuo di lire 54.000.000, a cura del notaio di Lanciano, in data 7.09.1988 Persona_1 rep. n. 78974, gravante sul fabbricato allora non ancora censito in catasto e dichiarato con scheda
n.1177/B del 27.08.1986 e sulla particella n. 450 del foglio 2 in Catasto Terreni” (cfr. pagg. 10 e ss del ricorso in opposizione), rilevata invece dall'esperto estimatore Arch. . Per_2
All'esito dell'udienza del 05.03.2024, in cui il delegato ha affermato che “Quanto alla ipoteca non cancellata, l'assenza risulta essere frutto di svista dello stesso avendo provveduto alla estrazione della visura su solo immobile e non su persona, avendo così riscontrato la sola esistenza del pignoramento e non della ipoteca presente sul terreno sopra il quale è stato costruito l'immobile”, il G.E. ha ritenuto di dover accogliere il motivo di opposizione disponendo l'integrazione del decreto di trasferimento del 18 gennaio 2024 con menzione della formalità da cancellare.
Dunque, qualsiasi contestazione relativa alla sopradescritta formalità è stata già risolta in fase sommaria.
In realtà l'opponente, nel presente giudizio, opera una inammissibile “riconversione” del motivo di opposizione, dolendosi addirittura che, in realtà, la formalità ipotecaria non graverebbe neanche sull'immobile oggetto di vendita (lotto 2), sicché l'integrazione dell'ordine di cancellazione del G.E
(disposto in accoglimento dell'opposizione) sarebbe comunque illegittimo.
Trattasi di un surrettizio quanto inammissibile tentativo di mutatio libelli rispetto al thema decidendum delineato nella fase sommaria, come tale, inammissibile.
Medesima sorte per quanto riguarda il motivo sub E).
Secondo l'opponente, poiché l'esperto stimatore ha rilevato l'esistenza sul terreno sul quale è stato edificato l'immobile in cui è compreso il locale commerciale trasferito, del diritto del concedente a favore del Fondo per gli Edifici di Culto, il bene non sarebbe nella piena proprietà degli esecutati, da considerarsi semplici livellari.
Nel caso di specie tale motivo non è mai stato sollevato in sede di ricorso in opposizione, e costituendo indubbiamente una domanda nuova rispetto alle ragioni di opposizione precedentemente articolate nella fase sommaria, non può essere preso in considerazione da codesto giudicante stante la sua palese inammissibilità.
Conclusivamente, l'opposizione merita di essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri e dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato (€.
40.874,67) e applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento. Stante la mancata costituzione in giudizio di , CP_2 CP_3 CP_4 [...]
e nulla deve disporsi Controparte_5 Controparte_6 CP_7 in relazione alle spese del giudizio nei loro confronti.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'attore a rifondere a le spese di giudizio che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in €. 3.808,00 per diritti ed onorario, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
-nulla sulle spese in relazione alla posizione di , CP_2 CP_3 CP_4 [...]
Controparte_10 CP_7
Così deciso il 26.11.2025.
IL GIUDICE
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa civile indicata in epigrafe pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Manzi ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del medesimo in virtù di procura alle liti in atti;
-attore-opponente ammesso al patrocinio a spese dello Stato-
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro A. Di Ienno ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio del medesimo in virtù di procura alle liti in atti;
-convenuta-opposta-
e
, , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
, e;
[...] Controparte_6 CP_7
-litisconsorti contumaci-
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note di p.c. ex art. 189, comma 1 n. 1) c.p.c. regolarmente depositate.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione il sig. , premesso: Parte_1
-che con ricorso ex art. 617 c.p.c. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, in particolare avverso il decreto di trasferimento del 18.01.2024 con il quale il G.E. ha disposto il trasferimento del lotto di vendita n. 2 a favore dell'aggiudicatario chiedendo, al contempo, di sospendere la CP_7 procedura esecutiva immobiliare n 71/2018 R.G.E.;
-che il Giudice dell'Esecuzione con decreto in data 13.02.2024 ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 05.03.2024;
-che nel sub procedimento di opposizione, tempestivamente notificato alla creditrice procedente quest'ultima si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione;
-che a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 08.03.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento limitatamente alla parte in cui “non ordina la cancellazione della seguente formalità: “Iscrizione volontaria del 15 settembre 1988 ai nn. 14242 e 1123, per ipoteca di originarie lire 135.000.000
(centotrentacinquemilioni), rinnovata con iscrizione del 8 maggio 2008 ai nn. 9888 e 1627 a favore della “S.G.A. SPA”con sede in Napoli-c.f. ; nascente da contratto di mutuo di lire P.IVA_1
54.000.000, gravante sul fabbricato allora non ancora censito in catasto e dichiarato con scheda
n.1177/B del 27.08.1986 e sulla particella n. 450 del foglio 2 in Catasto Terreni.”, rigettando per il resto i motivi di doglianza e concedendo alle parti termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito;
ha promosso il presente giudizio di merito dell'opposizione per i seguenti motivi:
A) illegittimità dell'operato del professionista delegato per aver proceduto al terzo e al quarto esperimento di vendita senza una valida delega;
B) illegittimità dell'operato del delegato per non aver notificato gli avvisi di vendita relativi al terzo, quarto, quinto e sesto esperimento di vendita e per non averli inseriti nel fascicolo dell'esecuzione;
C) erroneità del decreto di trasferimento per aver ordinato la cancellazione di un'ipoteca in realtà inesistente;
D) tardiva pubblicazione sul Portale Vendite Pubbliche del terzo e quarto esperimento d'asta;
E) nullità e/o illegittimità del decreto di trasferimento per aver disposto il trasferimento dell'intera proprietà del cespite nonostante la natura di semplici livellari dei debitori esecutati.
L'opponente ha, dunque, spiegato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare disporre la sospensione della procedura esecutiva n. 71/2018 RGE, sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto;
Nel merito, dichiarare nullo ed inefficace il decreto di trasferimento relativo al lotto 2, per come in origine emesso e/o per come irritualmente emendato successivamente all'opposizione proposta ed alla decisione del Giudice dell'Esecuzione per violazione di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori e spese generali come per legge”.
Con comparsa depositata in data 24.05.2024 si è costituita in giudizio la creditrice procedente chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Controparte_1 condebitori e , dei creditori intervenuti CP_2 CP_3 CP_4 [...]
e , nonché dell'aggiudicatario Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, contestando, nel merito, tutto quanto rilevato, dedotto ed eccepito dall'opponente e
[...] chiedendo, per l'effetto, l'integrale rigetto dell'opposizione.
Con decreto reso in data 29.05.2024 questo Giudice ha ordinato a parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti dei condebitori, dei creditori intervenuti e dell'aggiudicatario quali litisconsorti necessari e ha rinviato all'udienza del 03.10.2024 con concessione dei termini ex art. 171 ter c.p.c. a ritroso. All'esito della predetta udienza, verificata la mancata costituzione in giudizio dei litisconsorti regolarmente citati, ne è stata dichiarata la contumacia ed è stata riservata ordinanza sulle richieste istruttorie e sull'istanza di sospensiva.
Con successiva ordinanza del 22.10.2024 il Tribunale ha ritenuto di dover rigettare l'istanza di sospensiva, nonché le prove orali richieste, mentre ha ritenuto meritevole di accoglimento l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzato dall'opponente ed all'uopo ha ordinato al Ministero della CP_ Giustizia, in persona del Ministro p.t., e, successivamente, ad Giudiziarie la produzione, mediante deposito nella Cancelleria civile dell'intestato Tribunale, dei certificati di pubblicazione sul PVP degli avvisi di vendita del 06.10.2020 e del 30.03.2021, fissando per il prosieguo l'udienza del 26.01.2025, di poi rinviata al 03.04.2025 all'esito della quale, preso atto del deposito della CP_ documentazione richiesta da parte di Giudiziarie e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 06.11.2025, assegnando alle parti i termini dell'art. 189 c.p.c. a ritroso e disponendo che le attività da svolgersi per la causa indicata in epigrafe fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del regolare deposito delle note di trattazione scritta di cui sopra, la causa è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione spiegata appare infondata e va pertanto rigettata.
Con il primo motivo l'opponente contesta la legittimità dell'operato del professionista delegato per aver proceduto al terzo e al quarto esperimento di vendita senza una valida delega.
Espone in particolare l'opponente che scaduta la delega in data 19.06.2020 il professionista non avrebbe presentato istanza per richiedere una proroga alle sue attività ed avrebbe proseguito con le vendite, svolgendo due esperimenti d'asta in data 06.10.2020 e in data 31.03.2021, esercitando illecitamente l'attività di vendita per un periodo di circa 13 mesi, lasso di tempo non coperto da delega o proroga e che i termini sarebbero stati prorogati dal G.E. solo in data 23.07.2021, a seguito di istanza del medesimo.
L'eccezione appare priva di pregio.
Sul punto, è opinione di questo Tribunale che il termine previsto dall'art. 591 bis c.p.c. ed assegnato in sede di nomina del delegato non sia un termine la cui scadenza fa venir meno il potere di operare del delegato, ma rilevi al solo fine di valutare la diligenza del professionista delegato. Ritenuto infatti che la fattispecie sia analoga a quanto avviene in sede di conferimento di incarico peritale, ove l'art. 195 c.p.c. prevede che venga assegnato al CTU un termine per il deposito della perizia, la violazione di detto termine potrebbe comportare conseguenze in termini di liquidazione del compenso, ma non l'invalidità dell'attività peritale compiuta.
Parimenti infondato appare il secondo motivo con cui l'opponente contesta la legittimità dell'operato del delegato per non aver notificato gli avvisi di vendita relativi al terzo, quarto, quinto e sesto esperimento di vendita e per non averli inseriti nel fascicolo dell'esecuzione, in quanto il deposito degli avvisi di vendita nel fascicolo cartaceo e/o telematico, da valersi quale notifica presso la cancelleria degli atti per il debitore esecutato non costituito, non è previsto da nessuna disposizione normativa: né dall'art. 591 bis c.p.c. in tema di delega delle operazioni di vendita, né dagli artt. 570 e 576 c.p.c., che disciplinano rispettivamente l'avviso di vendita nei modelli senza e con incanto.
Aggiungasi che la riforma del 2005 rende ormai superato l'indirizzo giurisprudenziale (ribadito da
Cass 5.3.2009 n. 5341, la quale, a sua volta, faceva proprio il precedente costituito da Cass.
12.12.2003 e Cass. 13.10.2009 n. 21682) secondo il quale, pur in difetto di una esplicita previsione normativa, sarebbero nulle le vendite immobiliari in caso di omessa notifica al debitore dell'ordinanza di fissazione della vendita, posto che detta omissione impedirebbe all'esecutato di richiedere la conversione del pignoramento.
Invero, dopo la riformulazione dell'art. 495 c.p.c. operata dalla novella del 2005, poiché la conversione del pignoramento può essere richiesta "prima che sia disposta la vendita" e non più "in qualsiasi momento anteriore alla vendita", la mancata comunicazione dell'avviso di vendita (che segue l'udienza in cui la vendita è disposta a norma dell'art. 569 c.p.c.) è irrilevante ai fini della conversione, poiché interviene quando il termine processuale è ormai spirato.
Né una tale conclusione potrebbe essere scalfita qualora la previa notificazione dell'avviso di vendita fosse prescritta dall'ordinanza di vendita emessa dal giudice dell'esecuzione e ciò in quanto, in generale, con l'opposizione agli atti esecutivi l'opponente non può limitarsi a denunciare la mera violazione di una norma processuale dovendo altresì allegare quale pregiudizio sostanziale ne abbia concretamente ricevuto.
Nel caso di specie non solo ciò non è avvenuto ma, a ben vedere, l'ordinanza di delega neanche prevede espressamente che gli avvisi di vendita debbano essere notificati al debitore, ma solo che il delegato inserisca in un sottofascicolo cartaceo creato dalla Cancelleria gli originali degli atti relativi al suo operato o copie autentiche degli stessi.
Quanto alla doglianza avente ad oggetto lo sfasamento temporale della pubblicazione del terzo e quarto esperimento d'asta per come apparirebbe sul Portale delle Vendite Pubbliche, si osserva che dietro ordine del Giudice, ha provveduto al deposito delle Controparte_9 certificazioni relative alla pubblicazione degli avvisi del terzo e quarto esperimento d'asta sul sito www.astegiudiziarie.it avvenute rispettivamente in data 10.07.2020 e 04.02.2021 (cfr. allegati alla nota di deposito del 24.01.2025), specificando altresì di aver ricevuto, in relazione alle vendite del
06.10.2020 e 30.03.2021, il flusso dei dati ministeriali dal Portale Vendite Pubbliche in data
02.07.2020 e in data 15.01.2021, elementi tutti che depongono per una corretta e tempestiva pubblicazione sul Portale Vendite Pubbliche ad opera del delegato.
Infine, i motivi sub C) ed E) devono considerarsi inammissibili.
È noto come nell'attuale configurazione del regime delle opposizioni all'esecuzione il giudizio di opposizione mostri carattere unitario, seppur con articolazione bifasica.
La possibilità di allegare, in sede di giudizio di merito, differenti ragioni rispetto a quelle articolate nella precedente fase sommaria è stata costantemente risolta in senso negativo dalla giurisprudenza.
Invero, per costante elaborazione del giudice della nomofilachia, la struttura di giudizio unitario a cadenza bifasica propria delle opposizioni esecutive importa che sia il ricorso introduttivo della fase sommaria della controversia a tracciare, in maniera vincolante, i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, sicché ogni mutamento (eccedente i limiti della mera emendatio) delle ragioni di contestazioni poste a base dell'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti integra una inammissibile domanda nuova (così Cass. Civ., n. 7163/2023; Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U., 21/09/2021, n. 25478 nonchè Cass., Sez. U.,
14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass.
09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n.
16541).
Orbene, quanto al motivo sub. C), nel ricorso in opposizione agli atti esecutivi, parte opponente ha lamentato che il decreto di trasferimento, oggi opposto, non contemplasse tra le formalità da cancellare l'“Iscrizione del 15 settembre 1988 ai nn. 14242 e 1123, per ipoteca di originarie lire
135.000.000 (centotrentacinquemilioni), rinnovata con iscrizione del 8 maggio 2008 ai nn. 9888 e 1627 a favore della “S.G.A. SPA”con sede in Napolic. f. ; nascente da contratto di P.IVA_1 mutuo di lire 54.000.000, a cura del notaio di Lanciano, in data 7.09.1988 Persona_1 rep. n. 78974, gravante sul fabbricato allora non ancora censito in catasto e dichiarato con scheda
n.1177/B del 27.08.1986 e sulla particella n. 450 del foglio 2 in Catasto Terreni” (cfr. pagg. 10 e ss del ricorso in opposizione), rilevata invece dall'esperto estimatore Arch. . Per_2
All'esito dell'udienza del 05.03.2024, in cui il delegato ha affermato che “Quanto alla ipoteca non cancellata, l'assenza risulta essere frutto di svista dello stesso avendo provveduto alla estrazione della visura su solo immobile e non su persona, avendo così riscontrato la sola esistenza del pignoramento e non della ipoteca presente sul terreno sopra il quale è stato costruito l'immobile”, il G.E. ha ritenuto di dover accogliere il motivo di opposizione disponendo l'integrazione del decreto di trasferimento del 18 gennaio 2024 con menzione della formalità da cancellare.
Dunque, qualsiasi contestazione relativa alla sopradescritta formalità è stata già risolta in fase sommaria.
In realtà l'opponente, nel presente giudizio, opera una inammissibile “riconversione” del motivo di opposizione, dolendosi addirittura che, in realtà, la formalità ipotecaria non graverebbe neanche sull'immobile oggetto di vendita (lotto 2), sicché l'integrazione dell'ordine di cancellazione del G.E
(disposto in accoglimento dell'opposizione) sarebbe comunque illegittimo.
Trattasi di un surrettizio quanto inammissibile tentativo di mutatio libelli rispetto al thema decidendum delineato nella fase sommaria, come tale, inammissibile.
Medesima sorte per quanto riguarda il motivo sub E).
Secondo l'opponente, poiché l'esperto stimatore ha rilevato l'esistenza sul terreno sul quale è stato edificato l'immobile in cui è compreso il locale commerciale trasferito, del diritto del concedente a favore del Fondo per gli Edifici di Culto, il bene non sarebbe nella piena proprietà degli esecutati, da considerarsi semplici livellari.
Nel caso di specie tale motivo non è mai stato sollevato in sede di ricorso in opposizione, e costituendo indubbiamente una domanda nuova rispetto alle ragioni di opposizione precedentemente articolate nella fase sommaria, non può essere preso in considerazione da codesto giudicante stante la sua palese inammissibilità.
Conclusivamente, l'opposizione merita di essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri e dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato (€.
40.874,67) e applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento. Stante la mancata costituzione in giudizio di , CP_2 CP_3 CP_4 [...]
e nulla deve disporsi Controparte_5 Controparte_6 CP_7 in relazione alle spese del giudizio nei loro confronti.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'attore a rifondere a le spese di giudizio che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in €. 3.808,00 per diritti ed onorario, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
-nulla sulle spese in relazione alla posizione di , CP_2 CP_3 CP_4 [...]
Controparte_10 CP_7
Così deciso il 26.11.2025.
IL GIUDICE
- dott.ssa Cristina Di Stefano -